martedì 24 novembre 2020

Le società di Agenzia, Opportunità e Contrarietà

E’ conveniente creare una società di agenzia?

Quella di costituire una società di agenzia è divenuta quasi una “moda” .

Sono molti gli agenti di commercio che si rivolgono al loro consulente fiscale lamentando di pagare troppe tasse e chiedono di trovare una soluzione per un minor esborso.

Il consulente pur di far felice il cliente agente, suggerisce di costituire una società, poco importa con chi, mogli, figli, nipoti, o qualche collega, società di persona o di capitali.

Ciò avviene, spesso, senza una valutazione analitica e puntuale sulla reale possibilità di ottenere un vero risparmio fiscale e senza conoscere assolutamente i grossi rischi professionali che corre l’agente nel costituire una società di agenzia.

Cominciamo con il dire che il vero risparmio fiscale si può ottenere solo con un imponibile provvigionale che superi abbondantemente le 100/150 mila euro annui, al di sotto di tale fatturato le negatività ed i rischi sono talmente alti da non convenire assolutamente.

Il miraggio del risparmio fiscale immediato non fa ragionare lucidamente e spesso pur di risparmiare mille euro si compromettono gli equilibri professionali facendo perdere somme di gran lunga piu’ elevate a quelle dell’effettivo riparmio.

Analizziamo alcune di queste negatività tipiche della società di agenzia.

A) Trasferimento del mandato da agente a società.

Successivamente alla costituzione della società, sia di persone (snc o sas) sia di capitali ( srl; spa), l’agente chiede alla mandante di trasferire il contratto alla nuova costituita. Occorre sapere che non esiste alcun obbligo in capo alla mandante di effettuare questo passaggio, il contratto di agenzia è basato sull’ “Intuitu personae”,nel contratto assume rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti”, pertanto ben può la mandante rifiutarsi di sottoscrivere o spostare il contratto sul nuovo soggetto societario, è sufficiente che uno dei soci non sia di suo gradimento o asserire che la fiducia era basata sul socio uscente. Ciò determina il recesso in tronco del rapporto senza alcun diritto per l’agente alle indennità di fine rapporto fino ad allora maturate.

B) Perdità dell’anzianità

La mandante è disponibile a sottoscrivere il contratto di agenzia con la nuova società. Occorre prestare attenzione affinché il nuovo contratto non sia novativo la novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversoquindi la novazione fa perdere il diritto su tutte le indennità pregresse se queste non fossero richieste entro un anno dalla chiusura del vecchio contratto. Il mandato deve prevedere la clausola di continuità di rapporto, senza di essa alla cessazione del rapporto, se avvenuta per volontà della mandante, questa liquiderà esclusivamente le indennità relative al contratto sottoscritto con la società o solo quelle relative al contratto novato, omettendo quelle relative al precedente rapporto dell’agente singolo.

C) Perdita del Mandato per Variazione

Prendiamo ora in esame un mandato sottoscritto con una società formata da più agenti. E’ statisticamente provato che la durata di queste società sono molto brevi a causa della difficoltà dei rapporti tra soci, ciò vale, anche se in misura ridotta, nelle società tra consanguinei. Accade quindi che nel corso del rapporto, uno o più soci decida di uscire dalla società o che subentri un altro socio. E’ sufficiente l’uscita di un solo socio o il subentro di un altro, senza la preventiva autorizzazione della mandante, perchè la stessa possa risolvere il rapporto in tronco per colpa dell’agente senza riconoscere alcuna indennità.

D) Perdità delle indennità per pensionamento.

E’ noto a tutti che l’agente di commercio a seguito del conseguimento della pensione Inps o enasarco, ha diritto alla liquidazione di tutte le indennità di fine rapporto. Mentre ciò ha valore per l’agente persona fisica, lavoratore individuale, non può dirsi la stessa cosa per le società di agenzia.

Le società di agenzia essendo soggetti giuridici a se stanti, non hanno diritto al pensionamento, riservato esclusivamente alle persone fisiche e quindi non hanno diritto alle indennità neanche nel caso in cui tutti i soci avessero maturato il diritto alla pensione e neanche nel caso in cui la pensione venisse percepita dal socio amministratore o accomandatario.

E) Fallimento o Concordato

Nel caso in cui la mandante venga sottoposto a procedura fallimentare o Concorsuale, gli agenti operanti come ditta individuale o come società di persona snc o sas sono considerati creditori privilegiati per ciò che concerne le provvigioni( il legislatore ritiene che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri e per questa ragione stabilisce che i crediti privilegiati vengano preferiti rispetto ai crediti chirografari..)”. Per quanto riguarda invece le indennità, occorre valutare se il rapporto è cessato prima o dopo la procedura. Sappiamo che in qualità di creditori privilegiati le probabilità di essere totalmente soddisfatti sono buone, mentre per le società di capitali, srl o spa tutti i crediti, anche quelli di natura provvigionale, sono considerati crediti chirografari (quando un diritto di credito non è assistito da alcuna causa legittima di prelazione )” e come tali saranno liquidati solo se vi sarà capienza dopo che sono stati soddisfatti totalmente i creditori privilegiati, cosa assai rara.

F) Foro Competente

E’ ormai risaputo che il foro competente in caso di contenzioso con le aziende mandanti è quello dell’agente, ma ciò nel solo caso in cui l’agente sia una ditta individuale, persona fisica, anche se il mandato dovesse prevedere una diversa sede, , il foro competente è sempre il tribunale del lavoro dove l’agente ha la propria residenza fiscale.

Diversamente, qualora l’agente fosse una Personalità Giuridica, società di persone ( snc; sas;) o di capitale ( srl; spa) , il foro competente diventa automaticamente quello della casa mandante. La diversità non è rappresentata solo dalla diversa località ma, cosa più importante, è rappresentato dal trasferimento del tribunale del Lavoro a quello ordinario civile, trasferimento non di poco conto tenuto conto che i tempi della giustizia civile sono lunghissimi, mentre nelle cause di Lavoro i tempi sono molto più brevi, alcuni tribunali riescono ad emettere sentenza anche in sei mesi; ma l’aspetto peggiore è rappresentato dai giudici giudicanti nel lavoro quai sempre conoscono la materia, in quello civile, spesso i giudici non conoscono assolutamente il contratto di agenzia.

G) Previdenza

Tra i motivi che portano a far optare per la trasformazione dell’attività da individuale a società, rientra anche il calcolo dei contributi pensionistici. E’ luogo comune pensare che riducendo la somma imponibile con la ripartizione tra i soci, si riduca anche l’esborso previdenziale economizzando su di essi considerati come costo. Se prendessimo in esame una sas dove esistesse un socio accomandatario ed uno accomandante con quote al 50%, i versamenti contributivi verrebbero effettuati solo sul 50% del socio accomandatario. Sembrerebbe un bel risparmio, non c’è che dire, invece si tratta di mera illusione in quanto i contributi previdenziali non rappresentano assolutamente un costo ma sono un vero e proprio accantonamento che viene successivamente erogato con interessi e rivalutazione al momento della pensione, possiamo paragonarlo un po’ad su un libretto di risparmio vincolato, le somme risparmiate annualmente vanno conservate ed alla scadenza (età pensionabile) vanno liquidate con interessi e rivalutazione. Quindi, versare meno contributi previdenziali non è assolutamente un risparmio, possiamo invece affermare che la loro riduzione comporta un maggior esborso di imposte in quanto un minor versamento previdenziale ad esempio di tremila euro l’anno, andrebbe ad far accrescere l’importo del reddito lordo che figurerà come base imponibile e su di essa andremo a pagare l’irpef, l’inps, ed anche l’Irap se dovuta, ed oltre a pagare più imposte verrà meno il ristoro pensionistico.

Queste sono sono solo alcuni degli svantaggi della società di agenzia , non fermatevi al solo consulente fiscale, prima di fare qualsiasi modifica alla vostra agenzia è necessario anche interpellare un legale che conosca bene la materia, o meglio ancora, rivolgersi alla sede USARCI più vicina per approfondire i pro ed i contro di tale variazione e limitare eventuali perdite.

Giovanni Di Pietro

 



1 commento:

  1. Grazie Giovanni, analisi puntuale che può essere di grande aiuto a tutti coloro che hanno dei dubbi in merito alla soluzione da adottare. Può capitare che il commercialista offra soluzioni veloci a problemi complessi ma è meglio riflettere prima di prendere una decisione. Mai banale come sempre.

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