Ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è da anni lo strumento cardine per le comunicazioni ufficiali tra professionisti, enti pubblici e tribunali. Tuttavia, un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025) ha gettato nuova luce sui limiti di validità di questo sistema, stabilendo un principio dirompente: la notifica PEC non si perfeziona se la casella del destinatario è piena.
Questa decisione, destinata a segnare un importante precedente, sottolinea che, in assenza della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) – che il sistema non può generare con una casella satura – l'atto è giuridicamente inesistente. In sostanza, è come se l'atto non fosse mai stato inviato, invalidando così l'intera procedura notificatoria.
Il principio è emerso da un contenzioso che vedeva coinvolto un professionista, sanzionato dal proprio Ordine, il quale aveva eccepito la nullità della notifica disciplinare perché la comunicazione via PEC non era mai giunta a destinazione a causa della capienza esaurita della sua inbox.
La Suprema Corte, richiamando la versione pre-riforma Cartabia dell'art. 149-bis del Codice di Procedura Civile, ha ribadito che la notifica si intende perfezionata solo al momento in cui il documento è disponibile nella casella del destinatario, ovvero quando viene generata la RAC. Se la casella è piena, la disponibilità è negata e, con essa, la RAC.
Il punto più delicato della pronuncia è il rigetto della tesi che equipara la casella PEC piena a un rifiuto consapevole della notifica. Per la Cassazione, la saturazione può derivare da una mera negligenza o dimenticanza da parte del professionista, e non può essere interpretata come una volontaria opposizione alla ricezione dell'atto.
Tuttavia, è fondamentale non fraintendere questa sentenza: la nullità della notifica a causa della casella piena non annulla il principio di autoresponsabilità. Ogni iscritto a un Ordine o titolare di una PEC obbligatoria è tenuto a mantenere la propria casella funzionante e monitorata.
Sebbene l'Ordinanza tuteli il destinatario in termini di validità legale dell'atto, essa non esonera il professionista da eventuali sanzioni disciplinari o conseguenze legate alla violazione dell'obbligo di diligenza nella gestione dei propri strumenti professionali. La sentenza sposta l'onere probatorio e la conseguenza giuridica sull'atto, ma non elimina l'eventuale colpa del titolare della casella.
Questa statuizione è destinata ad avere riflessi ben oltre il contenzioso disciplinare, potenzialmente influenzando le procedure in tutti gli ambiti in cui si utilizza la notifica telematica, inclusi i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in parte, il processo civile telematico (dove, in alcuni casi come il deposito di cancelleria, sono previsti meccanismi alternativi di avviso sul Portale dei Servizi Telematici).
In sintesi: l'atto non notificato non ha valore, ma la mancanza di cura della propria PEC rimane un potenziale motivo di richiamo sotto il profilo deontologico o professionale.
Gianni Di Pietro