Considerazioni sulle variazioni del Nuovo Accordo
Economico Collettivo (AEC) per il
Settore
Commercio 2025: Un Passo Avanti Significativo.
A cura di
Giovanni Di Pietro Presidente Nazionale Usarci
E' bene ricordare che le clausole previste negli
AEC, non valgono per tutti gli agenti, ma vengono applicati esclusivamente nei
casi in cui il contratto tra mandante ed agente faccia riferimento agli stessi,
oppure che le parti aderiscano ad una delle organizzazioni firmatari. Proprio
per questo motivo è fondamentale che sul contratto venga inserita la clausola: Il
presente contratto fa riferimento all’AEC settore Commercio, o industria, o
artigiano ecc.
Il mancato
inserimento può comportare l’esclusione per l’agente dal diritto a tutto ciò
che l’AEC prevede, e si farà riferimento esclusivamente a quanto previsto
dall’art. 1742/1752 del cc (poca cosa in confronto).
Ricordiamo, l’agente di commercio italiano, ha la
normativa più avanzata al mondo, ed è il meglio tutelato.
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Il 4 giugno 2025, dopo ben 16 anni dall'ultimo
Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore commercio, è stato finalmente
siglato il nuovo AEC. Non è stato un percorso semplice: centinaia di ore di
incontri intersindacali, sia in video-call che in presenza, sono state dedicate
alla definizione di una piattaforma rivendicativa unitaria da parte degli
agenti.
A queste
sono seguite altrettante ore di lavoro con le controparti, caratterizzate da
discussioni interminabili e a tratti concitate, culminate però in un epilogo
decisamente positivo.
Il risultato è indiscutibilmente apprezzabile,
direi più che soddisfacente.
Dal 1956,
anno in cui l'AEC fu reso "erga omnes", non si stipulava un accordo
collettivo così rivoluzionario e ricco di novità, sia sotto l'aspetto economico
che in termini di diritti a vantaggio della categoria.
Questo è stato possibile anche grazie alla
disponibilità delle controparti (Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative)
che, per la prima volta, hanno dimostrato sensibilità e predisposizione
all'ascolto delle nostre richieste. Devo ammettere che siamo stati abbastanza
convincenti, dato che alla fine hanno accettato gran parte delle nostre
proposte.
Nel Prosieguo sono state analizzate le variazioni
più importanti rispetto al vecchio accordo, mettendo in risalto i vantaggi del
nuovo accordo, tralasciando le piccole variazioni, che sono tantissime e che
non hanno necessità di approfondimenti.
Vediamo ora in dettaglio le modifiche apportate
al vecchio AEC e i relativi contenuti.
Art. 1 -
Definizioni
·
Comma C: La
definizione di Agente è stata riformulata, con particolare attenzione al
concetto di promozione della vendita. È stato dato risalto a quanto stabilito
contrattualmente dalle parti e riportato sul contratto, al fine di ampliare la
platea non solo al senso stretto della promozione della vendita, ma a un
concetto molto più ampio, che includa anche la gestione di altri agenti,
l'informatore scientifico e il commercio elettronico.
"c) è promozione della conclusione di
contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla
vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico
aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1748, co. 1, del Codice
Civile."
Art. 1 bis – Definizione Base di Calcolo
È stato introdotto un nuovo articolo, assente nel
precedente AEC, che definisce in modo chiaro gli elementi da considerare per il
calcolo delle indennità relative ai vari istituti. Per il calcolo di tutte le
indennità di fine rapporto, si prendono in esame oltre alle provvigioni, i
rimborsi spese, i premi, il coordinamento degli altri agenti, l’incasso, ed
ogni altra somma percepita dall’agente. Anche se per prassi spesso nei conteggi
venivano inserite tutte le somme, non vi era alcuna norma che lo stabilisse
fatta eccezione per il Firr. L’inserimento dettagliato delle varie somme
percepite dall’agente mira a eliminare buona parte del contenzioso di fine
rapporto.
"Tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o
concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o
incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente
pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto
nell’ambito dei singoli istituti contrattuali."
Art. 2 –
Contratto a Tempo Determinato
Questo articolo rappresenta una vera rivoluzione
per il contratto a tempo determinato. Con questa nuova formulazione, si pone
fine alla cattiva abitudine di molte mandanti nel redigere contratti a tempo
determinato con la previsione del tacito rinnovo di anno in anno, cercando, in
questomodo di mettere in discussione la durata del rapporto e sostenendo la non
continuità del rapporto in quanto il vecchi contratto sarebbe alla naturale
scadenza e riiniziato con uno nuovo e ciò non produrrebbe anzianità. Tale sistema
ha generato nel corso degli anni centinaia di contenziosi, risolti quasi tutti
a vantaggio dell'agente, ma solo dopo anni di cause legali.
La nuova formulazione, che trasforma il contratto
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato già dal secondo rinnovo,
chiarisce in modo definitivo l'aspetto della durata e l'inizio dell'attività.
"Il termine del contratto a tempo
determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o
rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente.
Ove non risulti per iscritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività
(zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova
solo nel primo rapporto."
Art. 3 – Zona
di Attività e Variazioni del Contenuto Economico del Rapporto
L'intero impianto dell'Art. 3, relativo alle
variazioni, è stato riformulato. Il vecchio accordo prevedeva tre tipologie di
variazioni, che sono rimaste invariate nella terminologia, ma è cambiata la
percentuale di riferimento:
- Le variazioni possono essere di lieve entità, fino al
5% delle provvigioni relative all'anno precedente; di media
entità, dal 5% al 15% (il vecchio prevedeva dal 5% al 20%);
e di sensibile entità per le variazioni superiori al 15%
(il vecchio prevedeva il 20%).
- Le variazioni non sono solo di carattere percentuale, ma comprendono
ulteriori vantaggi. In primis, è stata introdotta la locuzione "in
peius", eliminando così la compensazione. Le aziende proponevano
una riduzione con l'aggiunta di una miglioria (un aumento percentuale,
l'assegnazione di una zona diversa, o di altri clienti) con lo scopo di
simulare una variazione minore rispetto all'effettivo in modo da non dare
all’agente la possibilità di scelta.
Con questo nuovo accordo, si deve tener conto esclusivamente delle
variazioni "in peius"; quindi, se la mandante elimina una zona
prevista contrattualmente come la provincia di Pesaro e nel contempo ti
concede tutta la Romagna, si tiene conto solo della diminuzione, e
l’agente può optare se far valere il proprio diritto.
- Un altro aspetto importantissimo riguarda la volontà dell'agente di
accettare o meno la variazione. Sul vecchio accordo, era previsto
esclusivamente per le variazioni di sensibile entità, mentre sul
nuovo l'agente può non accettare le variazioni anche di media entità,
ovvero quelle che superano il 5%.
- Anche il periodo di riferimento per la sommatoria delle variazioni è
stato modificato, passando da 18 a 24 mesi, pertanto tutte le variazioni
effettuate nel periodo pregresso di 24 mesi contribuiscono a raggiungere
le percentuali previste.
- Un ulteriore vantaggio per l'agente monomandatario risiede nella
possibilità di accettare la variazione superiore al 5% e di trasformare il
contratto da monomandatario a plurimandatario.
"Le Parti concordano sull’opportunità di
pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di
agenzia con particolare riferimento alle variazioni in peius per l’agente del
contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di
prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni che non potranno
essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 mesi (dodici) di durata
del contratto."
"Le variazioni in peius per l’agente di zona
e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni e delle
altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso
e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari si
considerano:
- Di lieve entità quando comportano modifiche in peius per l’agente
comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni e delle
altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o
incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari
di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)
precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la
variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche in peius per l’agente
comprese tra 5 (cinque) e 15 (quindici) per cento delle provvigioni e
delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli
agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente
forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31
dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi
antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato
per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche in peius per l’agente
superiori al 15 (quindici) per cento delle provvigioni e delle altre somme
corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a
titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di
competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)
precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la
variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
In riferimento ai casi di variazione di media e
di sensibile entità la mandante è obbligata ad inserire nella comunicazione
scritta di variazione che intende adottare, l’entità economica della modifica.
Qualora l’agente o rappresentante, sia
plurimandatario che monomandatario, comunichi entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di ricevimento della variazione di non accettare le
variazioni di media e di sensibile entità, la comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L’agente monomandatario ha
anche la ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad
operare in regime di plurimandato."
Art. 4 –
Diritti e Doveri delle Parti
- È stato rafforzato il principio dell'accettazione dell'ordine:
se la mandante, al ricevimento dell'ordine, non comunica all'agente
l'accettazione o il rifiuto entro 30 giorni, l'ordine si intende comunque
accettato con riconoscimento delle relative provvigioni.
- È stata inoltre prevista l'obbligatorietà dell'invio, da parte
della mandante, di tutti i dati necessari per il calcolo delle provvigioni
e delle relative indennità.
"Il preponente è tenuto a fornire all’agente
o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il
proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio entro e non oltre il
termine di 30 giorni da quando ha ricevuto l’ordine, della impossibilità di
poterlo evadere totalmente o parzialmente."
"Il preponente deve fornire all’agente tutti
i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del
contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal
fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione
territoriale del fatturato."
Art. 5 –
Provvigioni
- Per la prima volta in un accordo collettivo, è stato inserito il
principio del diritto alle provvigioni anche sull'E-commerce rivolto ai
privati cittadini, a condizione che il contratto sia in esclusiva e
che le vendite della mandante avvengano dalla piattaforma aziendale, non
su altre.
- È stato inoltre migliorato il diritto alle provvigioni successive alla
cessazione del contratto, il vecchio accordo prevedeva il diritto alle
provvigioni sulle vendite successive alla cessazione del contratto per un
periodo massimo di 180 gg a patto che l’agente comunicasse per iscritto,
alla mandante, le trattative in corso, nulla era dovuto se si superavano i
180 gg. Accadeva pertanto che il vecchio agente venisse escluso dal
diritto alle provvigioni in tutti i casi di bandi di gara dove sappiamo
che i tempi sono di gran lunga superiori. Con il presente accordo si è
introdotto il principio del diritto nel momento successivo
all'assegnazione della vendita nei casi di bandi di gara dove il vecchio
agente abbia partecipato e la sua partecipazione fosse documentata.
"Il preponente riporterà negli estratti
conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate
nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio
elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, lett. c).
Corrisponderà quindi nei termini di Legge e dell’AEC le provvigioni
relative."
"fatte salve le provvigioni derivanti da
vendite assegnate con bandi di gara, per le quali i termini saranno
presumibilmente quelli successivi all’assegnazione della vendita."
"Il preponente riconoscerà all’agente il
diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, di beni e/o servizi, eseguite
direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva
all’agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 1 lett. c)."
Art. 8 – Patto
di Non Concorrenza
È stato rafforzato il concetto del pagamento
dell'indennità per il patto di non concorrenza solo alla cessazione del
rapporto in unica soluzione, con l'esclusione della possibilità di anticipi nel
corso del rapporto.
"Ai sensi del comma 1 del presente articolo
sono da ritenersi esclusi gli accordi che prevedano il pagamento della
indennità con anticipi erogati nel corso del rapporto, anche se in forma non
provvigionale."
Art. 10 –
Gravidanza, Puerperio, Maternità e Paternità
Anche in questo caso, troviamo una novità
sostanziale: il riconoscimento della paternità con il diritto per il neo
papà, sia del nascituro che dell'adottato, di potersi assentare dal lavoro per
un periodo massimo di 20 giorni,
sospendendo il rapporto nei primi sei mesi dalla nascita o
dall'adozione, senza che la mandante possa procedere alla risoluzione del
rapporto.
"La facoltà per il padre agente di commercio
di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni entro
cinque mesi dalla nascita o adozione/affido del figlio/a non rileva ai fini
della possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del
rapporto. Resta inteso che in tale periodo il rapporto resterà sospeso ad ogni
effetto."
Art. 11 –
Preavviso
Anche per quanto riguarda il preavviso, siamo
intervenuti per offrirne maggiore chiarezza. È stato inserito il termine "INIZIATO"
subito dopo gli anni di durata, anche qui al fine di evitare speculazioni o
interpretazioni strumentali. Alcune aziende e alcuni legali sostenevano,
erroneamente, che per aver diritto a 4, 5 o 6 mesi di preavviso, ecc.,
occorresse che l'anno fosse concluso (ad esempio, 4 mesi al completamento del
4° anno).
Si è inoltre provveduto ad aumentare il
preavviso per i monomandatari. Nella precedente formulazione, l'agente
monomandatario con quattro o cinque anni di anzianità aveva diritto a soli 5
mesi di preavviso, mentre raggiunto il sesto e il settimo anno di rapporto i
mesi di preavviso sarebbero stati sei. Era necessario superare gli otto anni
compiuti di rapporto per avere diritto a otto mesi di preavviso. Con la nuova
formulazione, i mesi di preavviso per il monomandatario sono sempre 2 mesi in
più rispetto al plurimandatario. Vediamo infatti sei mesi dal quarto anno iniziato,
sette mesi dal quinto iniziato e otto mesi dal sesto anno iniziato.
“Agenti con contratto da Plurimandatari
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi dal quarto anno iniziato;
- cinque mesi dal quinto anno iniziato;
- sei mesi dal sesto anno iniziato in poi.
Agenti con contratto da Monomandatario
- cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
- sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
- otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.”
Art. 12 –
Indennità di Fine Rapporto
È stato specificato in modo chiaro e
inequivocabile che tutte le indennità di fine rapporto vengono calcolate con
riferimento a tutte le somme percepite nel corso del rapporto ai sensi
dell'Art. 1 bis.
"Tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante ai sensi dell’art. 1 bis in aggiunta alle provvigioni, sono
computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali, quali le
variazioni contrattuali, il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela,
l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità
per il patto di non concorrenza post contrattuale."
Art. 13 –
Indennità di Fine Rapporto
Questo articolo è di fondamentale importanza e stravolge
in maniera favorevole il diritto alle indennità in caso di pensionamento per
l'agente sotto forma di società di persone (SNC; SAS), escludendo
tassativamente le società di capitali (SRL Unipersonale; SRL; SPA).
Il Codice Civile e le sentenze finora emanate
escludono in maniera chiara la possibilità per tutti i tipi di società di
percepire le indennità di fine rapporto da parte delle società di persone,
ribadendo il principio che le società non vanno in pensione, e che solo le
persone fisiche possono avere diritto alla pensione.
Pur comprendendo che tale norma possa ingenerare
dubbi e contenziosi circa il reale diritto delle società di agenzia a percepire
le indennità nel caso di pensionamento di uno dei soci, siamo fiduciosi che
questa tesi possa essere sostenuta, in quanto le eventuali variazioni al codice
sono state ritenute quasi sempre ammesse nel caso in cui le variazioni siano a
vantaggio dell'agente.
Per avere diritto alle indennità, l'agente in
forma societaria deve rispettare determinati parametri:
1.
Chiusura della società e contestuale pensionamento di tutti i soci. In
pratica, l'agente più anziano dovrà attendere il pensionamento del più giovane
per poter chiudere la società e rivendicare il diritto alle indennità.
2.
Oppure, nel caso di invalidità permanente e totale, o per il decesso di
alcuni soci che faccia venir meno la pluralità dei soci e la stessa non venga
ricostituita.
"Qualora il contratto di agenzia sia
stipulato con una società di persone, l'indennità di cui al presente articolo
sarà corrisposta alla società anche nell'ipotesi di suo scioglimento per il
raggiungimento dell'età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci ed anche
nell'ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento
della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di
decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga
ricostituita nel termine di cui all'articolo 2272, n. 4), del codice
civile."
I) Indennità
di Risoluzione del Rapporto FIRR
Il comma 1 dell'Art. 13, riguardante il FIRR
(Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), ha subito una sostanziale
rimodulazione. La percentuale di indennità veniva calcolata su tre scaglioni
diversi tra monomandatari e plurimandatari. Detti scaglioni erano fermi dal
1988. Con questo accordo si è provveduto a rivalutare detti scaglioni, portandoli
a:
agenti
plurimandatari:
- Da 6.200,00 a 12.000,00 €: percentuale 4%
- Da 12.000,00 a 18.000,00 €: percentuale 2%
- Oltre 18.000,00 €: percentuale 1%
agenti Monomandatari:
- Da 12.400,00 a 24.000,00 €: percentuale 4%
- Da 24.000,00 a 36.000,00 €: percentuale 2%
- Oltre 36.000,00 €: percentuale 1%
In pratica, per le provvigioni fino a concorrenza
dei massimali, gli importi FIRR sono raddoppiati.
"g) a decorrere dal 1° gennaio 2026
l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato e
determinato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero
ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata
nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000,00 euro di
provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte
di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 12.000,00 euro e 18.000,00 euro;
per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i
limiti di 12.000,00 e 18.000,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 24.000,00
euro e 36.000,00 euro."
II) Indennità
Suppletiva di Clientela
Nessuna
variazione di rilievo
III) Indennità
"Meritocratica"
Questa ulteriore indennità, inserita a seguito
del recepimento in Italia della normativa Europea 86/653, era stata formulata
in modo che, per averne diritto, occorreva rispettare i parametri contenuti
nell'art. 1751 c.c., ovvero: l'agente abbia procurato nuovi clienti al
preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con
tali clienti. Non è facile dimostrare le condizioni previste dal codice.
Tenuto conto che il rispetto di tutti questi parametri grava sull'agente
commerciale e poiché l'agente non ha a disposizione tutti i dati per poterli
dimostrare in special modo per ciò che attiene all'ultimo parametro ( perdurare
dei vantaggi), era pressoché impossibile
da dimostrare con relativa perdita al diritto dell’indennità meritocratica. Su
questo punto si arenavano quasi tutte le richieste degli agenti. Come può
dimostrare che la mandante riceva ancora sostanziali vantaggi dopo la
cessazione del rapporto? È pressoché impossibile; dovrebbe avere accesso alla
contabilità aziendale per dimostrare che i clienti continuano ad acquistare,
oppure portare tutti i clienti a testimoniare che stanno continuando ad
acquistare.
In verità, l'intento della norma sull'indennità
meritocratica era quello di pagare l'indennità al verificarsi dell'aumento di
fatturato, ma la norma espressa in modo non chiaro dal precedente accordo ha
portato alle difficoltà già espresse. Per ovviare a tutte queste difficoltà e
far sì che l'agente possa avere diritto, nel caso in cui i numeri lo prevedano,
all'indennità meritocratica senza dover dimostrare l'indimostrabile, è stata
inserita nel nuovo testo la seguente locuzione: "intendendosi per tali
l’aumento del fatturato ai sensi dell’art. 14 derivanti dagli affari con tali
clienti."
"... e ricorrano le condizioni per cui
l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti
al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, intendendosi per
tali l’aumento del fatturato ai sensi dell’art. 14, derivanti dagli affari con
tali clienti."
Art. 13 –
Indennità Meritocratica (Comma 8)
Al comma 8 troviamo un'altra importante novità
che aumenta considerevolmente l'importo dell'indennità. La vecchia
formulazione prevedeva che l'importo dell'indennità meritocratica fosse
depurato dall'indennità suppletiva di clientela e dal FIRR, e solo se la
differenza risultava positiva si aveva diritto a tale differenza.
La nuova formulazione, invece, non
prevede la sottrazione dell’Indennità suppletiva di clientela e del FIRR
dall'indennità meritocratica, bensì la sottrazione dell'indennità
meritocratica dall’importo previsto dall’Art. 1751 c.c.
"Per la quantificazione di tale indennità le
parti stipulanti il presente Accordo precisano che l’indennità meritocratica
sia pari al valore massimo previsto dall’articolo 1751 del codice civile
depurato da quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela
e quindi definitivamente quantificato secondo le diverse ipotesi descritte
nella tabella di seguito riportata."
Dichiarazione
a Verbale n. 3
Un altro aspetto rilevante è l'attenzione posta
alle clausole risolutive espresse, come il mancato raggiungimento del
target, il superamento di una certa percentuale di insoluti, o altre clausole
"inventate" dalle mandanti al fine di risolvere il contratto in
tronco e senza corrispondere le relative indennità. Secondo la giurisprudenza
precedente, per interrompere il rapporto era sufficiente che l'evento si
verificasse, senza poter entrare nel merito; per assurdo, anche se il mancato
raggiungimento del target fosse stato responsabilità della mandante, l'agente
poteva comunque essere disdettato per colpa. Fortunatamente, negli ultimi tempi
la magistratura ha corretto il tiro e ora analizza le motivazioni, permettendo
a moltissimi agenti di vedersi riconoscere l'indennità. Tuttavia, poiché siamo
consapevoli che la magistratura può cambiare orientamento, abbiamo ritenuto
fondamentale che l'applicazione e l'invocazione di qualsiasi clausola
risolutiva espressa si fondino su circostanze dimostrabili dalla casa
mandante. La mandante, quindi, dovrà dimostrare la responsabilità
oggettiva dell'agente, spostando così la dimostrazione dell’evento alla
mandante non già all’agente come accadeva in precedenza.
"Le parti richiamano l’opportunità che
l’eventuale attivazione della clausola risolutiva espressa si fondi su
circostanze oggettivamente dimostrabili da parte della casa mandante."
Art. 14 –
Incremento del Fatturato
A differenza della vecchia formulazione, che
verificava l'incremento del fatturato confrontando le provvigioni iniziali con
quelle finali, il nuovo approccio è più efficace. Il sistema basato sulle
provvigioni presentava spesso delle lacune difficili da risolvere, poiché le
provvigioni sono state frequentemente ridotte dalla mandante nel corso del
rapporto, rendendo il calcolo molto complicato, se non impossibile, e
annullando di fatto l'eventuale incremento. Per ovviare a queste difficoltà,
abbiamo deciso di considerare il fatturato vendite al posto delle
provvigioni. Questo dato è meno soggetto, salvo rarissimi casi, a variazioni
artificiose e, quindi, è più realistico.
Solo nel caso in cui i dati del fatturato vendite
non fossero disponibili e la mandante si rifiutasse di esibirli, il calcolo
potrà essere effettuato sui dati provvigionali. Tuttavia, poiché questi dati
possono non essere realistici a causa delle possibili variazioni provvigionali,
si dovrà tener conto delle possibili variazioni (in meno o in più) al fine di
rendere il raffronto omogeneo.
Esempio:
Consideriamo un contratto decennale con
provvigioni al 10% e una media provvigionale annua di 50.000 €. Dopo tre anni,
le provvigioni vengono ridotte all'8%, e la media provvigionale finale rimane
di 50.000 €. Effettuando il calcolo per valutare l'incremento, ci troveremmo
con un dato iniziale di 50.000 € di provvigioni e un dato finale anch'esso di
50.000 €. Confrontando i dati, l'incremento risultante sarebbe pari a zero, e
non si avrebbe alcun diritto all'indennità meritocratica. Al contrario, se confrontiamo
i dati reali e li rendiamo omogenei, dovremmo ricavare dalle provvigioni i dati
del fatturato:
- Provvigioni di 50.000 € al 10% corrispondono a un fatturato di 500.000
€.
- Se questo fatturato avesse avuto una provvigione all'8% come nella
parte finale, l'agente avrebbe percepito 40.000 € di provvigioni.
A questo punto, confrontando i due dati omogenei
(40.000 € < 50.000 €), avremmo avuto un incremento di circa il 25% (in
questo caso non abbiamo considerato la rivalutazione ISTAT dei dati iniziali
solo per praticità). Come si può notare, due dati iniziali e finali uguali che,
nella vecchia formulazione, non davano diritto all'indennità meritocratica, se
trattati come dati omogenei, generano un notevole plusvalore con diritto per
l'agente alla meritocratica.
"Per la determinazione percentuale
dell’incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato,
inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o
per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore
iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle
vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata
all’agente, al termine del rapporto (valore finale), In alternativa, in accordo
tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la
determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori
delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la
clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i
valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per
la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale).
“Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di
cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di
variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le
provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati/considerati,
non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini
specifici qui contemplati."
PERIODI DI RAFFRONTO
Per valutare la percentuale di incremento del
fatturato, il vecchio AEC si basava sul confronto tra un periodo iniziale e uno
finale, la cui durata variava in base alla lunghezza del contratto confrontando
le provvigioni percepite in un determinato periodo iniziale con quello relativo
ad un determinato periodo finale. Ad esempio, per il primo anno di rapporto si
confrontavano i primi tre mesi con gli ultimi tre, mentre per il secondo anno
si passava al confronto tra i primi due trimestri con gli ultimi
due, e così via, secondo una tabella specifica.
Spesso, però, il rapporto non iniziava il primo
gennaio o il primo aprile, ma magari il primo marzo o il primo settembre. Dato
che i trimestri presi in esame erano quelli solari, accadeva che il primo, il
secondo o il terzo trimestre fossero calcolati con il fatturato di un solo
mese. Questo comprometteva, soprattutto per i rapporti di breve durata, il
calcolo dell'incremento in modo significativo, potendo risultare sia a favore
che a discapito dell'agente.
Per risolvere questa incertezza, si è deciso di sostituire
i trimestri con i mesi, garantendo una maggiore precisione nel calcolo.
Conclusioni
Si ritiene che tutte le modifiche apportate
rappresentino una miglioria per la categoria che sicuramente porterà ad una
riduzione del contenzioso ed un minor ricorso alla Magistratura. Siamo
ben consci che non tutto è risolto e che le mandanti troveranno nuovi sistemi
ed escamotage per cercare di liquidare il meno possibile, ma, un corretto
comportamento dell’agente, insieme al supporto del sindacato faranno si che
tale rischio venga ridotto in maniera sostanziale.
E bene ricordare che le clausole previste negli
AEC, non valgono per tutti gli agenti, ma vengono applicati esclusivamente nei
casi in cui il contratto tra mandante ed agente faccia riferimento agli stessi,
oppure che le parti aderiscano ad una delle organizzazioni firmatari. Proprio
per questo motivo è fondamentale che sul contratto venga inserita la clausola: Il
presente contratto fa riferimento all’AEC settore Commercio, o industria, o
artigiano ecc.
Il mancato
inserimento può comportare l’esclusione per l’agente dal diritto a tutto ciò
che l’AEC prevede, e si farà riferimento esclusivamente a quanto previsto
dall’art. 1742/1752 del cc (poca cosa in confronto).
Ricordiamo, l’agente di commercio italiano, ha la
normativa più avanzata al mondo, ed è il meglio tutelato.
Giovanni Di Pietro