(indennità europea)
Non è necessario dimostrare il perdurare dei sostanziali vantaggi in Capo Alla Mandante dopo la cessazione del rapporto.
Il
Codice Civile all'art. 1751 c.c. stabilisce i requisiti per il
diritto all'ottenimento dell'indennità di cessazione rapporto
(comunemente chiamata " Indennità Europea " che come
previsto dallo stesso articolo può essere uguale ad un anno di
provvigioni sulla media degli ultimi cinque o frazione di esso.
Per
avere diritto a questa indennità lo stesso codice prevede che
devono ricorrere determinati requisiti:
1)
aver apportato nuovi clienti o aver sviluppato il fatturato con i
clienti esistenti
2)
che la mandante riceva ancora sostanziali vantaggi dal lavoro svolto
dall'agente.
Sembrerebbe
una bazzecola ma, poiché è l'agente ad avere l'onere di provare e
dimostrare sia di aver procurato nuovi clienti sia di aver
sviluppato notevolmente il fatturato con i clienti esistenti, se non
si hanno dati certi iniziali forniti dalla mandante, diventa arduo
dimostrarlo ed il ricorso alla giustizia viene vanificato.
Ancora
più difficile è la dimostrazione del perdurare dei sostanziali
vantaggi in capo alla mandante, sia quando questa cessa l'attività
per propria volontà, liquidazione, cessione del ramo d'azienda, sia
quando l'agente non ha più rapporti con i clienti preesistenti.
Giovanni Di Pietro
Giovanni Di Pietro
In merito si propone una nota dell'Avv. Mauro Maria Marzoli, Legale del Sindacato Agenti Usarci-Larac Abruzzo e Molise nonché componente del Centro Giuridico Usarci
A nostro modesto avviso infatti il perdurare dei vantaggi per la preponente costituisce, a ben vedere, una consequenzialità che potrebbe definirsi quasi virtuale, nel senso che la “dote” lasciata deve essere potenzialmente in grado di ottenere il raggiungimento del suddetto fine, non potendosi certamente consentire il diniego dell’indennità a seguito di successive politiche commerciali della mandante, ovvero dell’abbandono della zona, ovvero ancora della scelta di altro agente non idoneo, ecc. ecc., che abbiano portato a deprimere un mercato che era stato lasciato dall’agente dismesso più che florido.
E’
vero che l’art. 1751 c.c.
richiede
il perdurare dei sostanziali vantaggi in capo alla ex mandante
derivanti dagli affari con tali clienti, ma è un concetto questo che
merita qualche istante di attenzione al fine di rendere corretta la
sua interpretazione ed applicazione. Va innanzitutto evidenziato che
il legislatore, nel riformulare i contenuti della norma civilistica
in esame, al fine di adeguarla ai precetti della Direttiva europea n.
86/653/CEE, ha sicuramente mostrato poco impegno essendosi limitato a
trasfondere pedissequamente al suo interno, per quel che qui
interessa, la prima linea del comma 2 lett. a) dell’art. 17 della
Direttiva. Ora nulla quaestio in merito al concetto di acquisizione
di nuovi clienti che, non prevedendo un numero minimo e attesa la
forma al plurale utilizzata, consente l’avveramento della
condizione anche in presenza di due soli nuovi clienti. Del pari, la
valutazione da rendere sull’incremento dei fatturati, non
ricondotta a percentuali predeterminate, assume rilevanza solo
nell’ipotesi in cui risulti sensibile, aggettivo qualificativo
questo che, seppur rimesso a giudizi soggettivi, consente in ogni
caso apprezzabili margini di obiettiva condivisione.
Il problema sorge invece
per individuare i contenuti dell’ulteriore elemento relativo al
perdurare dei sostanziali vantaggi per la ex mandante derivanti dagli
affari riconducibili a quel parco clienti frutto dell’attività
dell’agente e da questi incrementato.
In argomento la
giurisprudenza non ha ancora delineato in cosa esattamente consista
il perdurare dei sostanziali vantaggi essendosi in pratica limitata a
riconoscerlo ovvero a negarlo per postulato, a volte valutando la
conservazione dei clienti in epoca successiva alla cessazione del
rapporto.
Trattasi, a sommesso
parere di chi scrive, di una soluzione non corretta perché consente
di introdurre numerose ed indefinite variabili, rimesse a soggettivi
apprezzamenti che rendono estremamente aleatorio il concreto concetto
da applicare, ma soprattutto perché l’indennità matura al momento
della cessazione del rapporto.
A tale data quindi deve
cristallizzarsi la disamina degli elementi da prendere in
considerazione, ossia accertare se al termine del rapporto
sussisteva, rispetto al suo inizio, un sensibile incremento dei
fatturati e/o l'acquisizione di nuovi clienti. La presenza di uno o
di entrambi tali risultati, espressione di una clientela attiva,
costituisce di per sé il perdurare dei sostanziali vantaggi per la
preponente.
Spostare tale disamina
in epoca successiva all'estinzione del mandato non appare possibile
in quanto lascerebbe innanzitutto indefinito il termine finale entro
il quale andrebbe condotta. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui
dovesse presentarsi, ad esempio dopo sei mesi, un anno o due dalla
cessazione del rapporto, una perdita di clientela, ben potrebbe tale
situazione essere riconducibile alla scelta di un nuovo agente non
altrettanto capace, ovvero a contingenti situazioni di mercato,
ovvero a scelte commerciali errate, ovvero alla presenza di altra e
nuova azienda che tratta prodotti similari e maggiormente
concorrenziali, ovvero ancora all’abbandono della zona da parte
della ex mandante, ecc. ecc. Ecco quindi che la valutazione sui
risultati ottenuti dall’agente deve temporalmente arrestarsi al
momento della cessazione del rapporto quando, accertata la
sussistenza dei suoi presupposti (sensibile incremento dei fatturati o l'acquisizione di nuovi clienti), matura il diritto all'indennità
in questione. Diversamente l'intento premiale che la norma si
prefigge potrebbe essere vanificato da situazioni successive che,
benché oggettivamente presenti e formalmente idonee a negare il
perdurare dei vantaggi per la mandante, non sarebbero in alcun modo
riconducibili all’agente dismesso, se non addirittura imputabili a
fatto e colpa della prima.
In ogni caso ed anche a
voler tutto concedere, resterebbe sempre onere della preponente
dimostrare sia il venir meno di tali vantaggi e sia la riferibilità
di tale negativo evento a comportamenti assunti dall’ex agente
successivamente all’estinzione del rapporto.
D’altronde
non è chi non veda come l’agente possa onerarsi di siffatta prova.
Il perdurare o meno dei vantaggi infatti è circostanza nota soltanto
alla ex preponente, non potendo più avere l’ex agente cognizione
del fatturato nella zona oggetto del cessato mandato, così restando
a carico della prima l’obbligo di dedurre la perdita dei vantaggi
formulando idonee richieste istruttorie per dimostrare la fondatezza
dell’assunto, come d’altronde il Supremo Collegio ha precisato:
“Poiché
l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente
per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente
sviluppando l'avviamento dell'impresa, tale condizione deve ritenersi
sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, allorquando i
contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto
lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il
preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono
"in re ipsa ", mentre resta irrilevante la circostanza che
i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere
ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie,
consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società)
(Cass. civ. sez. lav., 26/6/2002, n. 9317, Gambassi C. Soc. Auges Sim
promozione fin. e Assicur. in liquid., in Giust. civ. Mass. 2002,
1099)”.
La
massima, pur riferendosi a contratti di durata conclusi dall’agente
(la fattispecie esaminata dal Supremo Collegio riguardava soltanto
tale tipologia contrattuale), esprime un principio di diritto
riconducibile a tutti gli affari comunque conclusi, come si rinviene
dall’esame della motivazione ove appunto l’incremento dei
fatturati e/o della clientela, quali presupposti per il
riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., vengono
riconosciuti sussistenti sulla scorta delle provvigioni maturate nel
corso del rapporto, senza distinzione sulla tipologia dei contratti
conclusi dall’agente nel corso del rapporto.
Avv. Mauro Maria Marzoli
Foro di Pescara
Centro giuridico Usarci
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