“ La buona fede comporta la convinzione
genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel
sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti.
La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che
eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo
a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.
“ Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, per cui i rapporti
fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione ma anche sulla correttezza.
La buona fede dunque corrisponde
all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo
sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
buona fede soggettiva: ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui
(per esempio, art. 1147: Possesso di buona fede)
buona fede oggettiva (o correttezza):
è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei
rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve
compiere, senza che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché
l'altro contraente possa adempiere correttamente. WIKIPEDIA.
La
buona fede è stata trattata per la prima volta nel rapporto di
agenzia dalla direttiva europea 653/86 e successivamente
recepita da nostro codice civile e ripresa poi dagli AA.EE.CC. sostituendo la vecchia formula “ il buon
padre di famiglia”.
Certo è che doveva trattarsi di un Padre padrone, visto che i mandati
di agenzia, quelli sottoscritti tra ditta mandante ed agente, prevedevano
esclusivamente doveri verso il padre (Mandante) senza alcun richiamo o riferimento
ai diritti dell'agente.
Con la nuova formulazione le cose non sono di certo cambiate, la Buona Fede , prevista dalle Norme, si trasforma
costantemente in Malafede nei contratti di
agenzia, malafede che si evince in ogni articolo della maggior parte dei
contratti di agenzia,
- Obbligare l'agente a rappresentare la mandante in esclusiva e nel contempo non concedere l'esclusiva di zona E' MALAFEDE.
- Obbligare l'agente plurimandatario a chiedere il permesso di rappresentare altre aziende pur non in concorrenza E' MALAFEDE
- Restringere la zona, diminuire le provvigioni, eliminare dei clienti per trasformarli in direzionali ad insindacabile giudizio della mandante E' MALAFEDE anche da parte dei sindacati che hanno permesso tutto ciò.
- Inserire sul mandato il Patto di non Concorrenza ai sensi dell'art. 1751 bis c.c. con la clausola ” si riserva al momento della disdetta se avvalersi o meno del patto di non concorrenza”, E' MALAFEDE.
- Inserire sul mandato la clausola che durante il periodo di preavviso viene meno il diritto di esclusiva e la mandante può nominare nella zona che era di esclusiva, altri agenti E' MALAFEDE.
- Affidare l'incarico di tentata vendita a persone che in realtà svolgono il lavoro di viaggiatori piazzisti, o dipendenti, con furgone della mandante, E' MALAFEDE.
- Addebitare o ridurre le provvigioni all'agente per eventuali sconti extra E' MALAFEDE,( l'agente propone l'ordine, se alla mandante non va bene quanto pattuito con l'agente può rifiutare la proposta d'ordine.)
- Assegnare target trimestrali o mensili con la clausola risolutiva espressa E' MALAFEDE.
- Assegnare target annuali irraggiungibili (come sempre) con la clausola risolutiva espressa E' MALAFEDE.
- Affidare un mandato di procacciatore di affari con le clausole del contratto di agenzia, E' MALAFEDE
- Affidare un mandato di un prodotto e poi creare una commerciale con un altro marchio per affidare ad altri agenti la vendita degli stessi prodotti E' MALAFEDE.
- Pagare le provvigioni solo quando il cliente ha finito di pagare la fornitura E' MALAFEDE
- Inserire clausole risolutive espresse che prevedono la disdetta del mandato per colpa dell'agente se gli insoluti superano il 2% del fatturato, ( in un contesto economico che supera il 50%) E' MALAFEDE.
- Inserire sul mandato qualunque clausola risolutiva espressa che non sia direttamente riconducibile a comportamenti negativi dell'agente, E' MALAFEDE
Queste sono solo alcune delle clausole in malafede che le
mandanti ci propinano sui contratti.
Pensare che il
rapporto di agenzia sia un rapporto di natura privatistica, non subordinata,
che il rapporto è in concreto tra due imprese e che quindi ci si potrebbe
rifiutare di sottoscrivere il mandato, significa mancare di buon senso ed
essere in malafede.
Non vi sono
agenti in grado di confutare i mandati, vi sono solo ditte meno importanti alle
quali l'agente, professionalmente preparato ed economicamente
indipendente, può rifiutarsi di firmarli. La maggioranza degli agenti
subisce passivamente tutte le angherie per necessità.
Buonafede e
malafede sono raramente considerati anche al momento della citazione in
giudizio della mandante, mentre dovrebbe costituire sempre un preludio del
ricorso, evincere, arguire, prospettare che la mandante, fin dall'inizio del
rapporto era in malafede.
Gianni
Di Pietro