Il Recesso per giusta causa , permette
alla mandante di chiudere il rapporto senza corrispondere all'altra
parte, le indennità di fine rapporto. Allo stesso tempo permette
all'agente di chiudere il rapporto rivendicando le indennità. (attenzione però, gli agenti, prima di fare cavolate è bene che si consultino con il sindacato o con un avvocato esperto).
La giusta causa presuppone che vi
siano motivazioni o fatti che non permettono di proseguire il
rapporto neanche provvisoriamente.
Il codice civile all'art 1751 ed anche
la normativa europea, divide in maniera diversa la condizione per
non concedere l'indennità sia che provenga dalla mandante sia
dall'agente:
L` indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per una INADEMPIENZA imputabile all` agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
- quando l` agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da CIRCOSTANZE ATTRIBUIBILI al preponente o da circostanze attribuibili all` agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell` attività;
- quando il preponente risolve il contratto per una INADEMPIENZA imputabile all` agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
- quando l` agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da CIRCOSTANZE ATTRIBUIBILI al preponente o da circostanze attribuibili all` agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell` attività;
L'impressione è che la normativa
europea che ha ispirato il codice civile, sia più vicina e
garantista dell'agente commerciale; infatti nella premessa della
normativa vi è una dichiarazione d'intenti che manca completamente
nel cc.:
“ considerando
che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di
rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno
della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della
professione e possono
pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle
loro relazioni con il loro preponente
“
Infatti, nel caso di disdetta della
mandante si parla di Inadempienza, “ Nel diritto
italiano, l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione
della prestazione
dovuta “ nel secondo caso si parla esclusivamente di “
CIRCOSTANZE “ termine generico che lascia pensare che l'agente
potrebbe impugnare il contratto anche per comportamenti non gravi.
Perchè queste due differenze? Perchè
nel nostro sistema i giudici non sono propensi a simili distinguo?
Grazie anticipatamente per il
contributo.
Giovanni Di Pietro