(e' gradito un commento)
Ci sarà mai qualcuno in grado di dimostrarlo in giudizio ? Molto difficile tenuto conto della autonomia del contratto, ma lanciamo una pietra nello stagno, non si sa mai...
Il Mobbing è quella forma di violenza o pressione psicologica
esercitato principalmente dal datore di lavoro o da un superiore sul
luogo di lavoro allo scopo di eliminare o distruggere psicologicamente
una persona al fine di provocarne il licenziamento o trarne dei
vantaggi.
Il Mobbing è un reato perseguibile sia penalmente che civilmente .
Ogni qualvolta parliamo di mobbing , ci viene spontaneo e naturale
associare questa forma di violenza al lavoro dipendente e principalmente
alle lavoratrici, ma il mobbing non è una persecuzione solamente a
scopo sessuale, e non è rivolta esclusivamente al sesso femminile, esso è
perpetrato indifferentemente sia sull’uomo che sulla donna.
Anche l’agente commerciale non è esente da una forma più o meno
sottile di intimidazione sicuramente simile od uguale al Mobbing. Da
qualche anno è sottoposto continuamente e ripetutamente a prevaricazioni
, imposizioni, che nulla hanno da invidiare a quelle del lavoro
dipendente, sicchè in molti casi esso è ancora più incisivo.
E’ troppo semplicistico ritenere che trattandosi di un lavoro autonomo,
si è liberi di accettare o meno determinate prevaricazioni; la ns
libertà è molto relativa, certo, possiamo non accettare, ma la mancata
accettazione comporta la disdetta del contratto, ma con quali
conseguenze? Occorre inoltre considerare che nessuno può volontariamente
sottrarsi all'ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di
sostentamento per sé e per la propria famiglia, quindi nulla di diverso
dal lavoratore dipendente, per il quale , spesso o quasi sempre il
licenziamento del lavoratore dipendente è molto più difficile.
L’agente commerciale è vincolato a svolgere per una o più mandanti la
promozione delle vendite alle condizioni sottoscritte contrattualmente.
La quasi totalità dei contratti ormai contengono clausole unilaterali,
così dispotiche, che nulla avrebbero a che vedere con un lavoro
AUTONOMO, purtroppo si è quasi sempre costretti ad accettare. Una volta
firmato il contratto, non sono solo le eventuali clausole cosiddette
vessatorie a turbare l’agente commerciale, iniziano ripetuti , reiterati
ed arbitrari condizionamenti, come: riduzioni di provvigioni, il
cliente in accordo con il capo area o con la ditta stessa ottiene uno
sconto extra, o una dilazione maggiore del pagamento, ed ecco ridotta la
provvigione, a nulla valgono le lamentele, la risposta è : questa è la
politica aziendale; un cliente diventa importante, ecco arrivare un
foglio dove è scritto che in accordo con la mandante si è ritenuto
giusto ridurre le provvigioni per quel cliente, se non addirittura
convenire che lo stesso passi cliente direzionale; ed ancora,
l’ imposizione di strumenti elettronici particolari, pretendere la
presenza sul punto vendita o nelle fiere o a determinate manifestazioni
senza neppure riconoscere il rimborso spese, ed ancora il non ricevere
risposta a richieste scritte o verbali, ottenere solo rifiuti a
richieste di carattere professionale, essere oggetto di continue
variazioni di zona di lavoro.
Ciò è solo un modestissimo esempio di come le ns mandanti o direttori
commerciali, attuano un sopruso verso l’agente commerciale.
Questo comportamento reiterato nel tempo, non provoca solo un danno
economico, ma principalmente un danno biologico e psicologico. Solo
pochi agenti hanno la capacità, la forza, il potere, di porre fine a
questi comportamenti, ma per far terminare queste prevaricazioni devono
spesso rinunciare al mandato oppure subire in silenzio questi
comportamenti, non è sempre facile sostituire una mandante alla quale
spesso si è dedicato anni di lavoro.
Gianni Di Pietro
Articolo del 20 marzo 2006
Questo blog vuole dare voce agli agenti e rappresentanti di commercio, categoria silenziosa di lavoratori.Tutti possono concorrere alla creazione di articoli, pensieri, proposte, nel rispetto del vivere civile, con un linguaggio moderato. Ognuno è responsabile delle proprie dichiarazioni. Il blogger oscurerà ogni post o dichiarazione che insindacabilmente riterrà irriguardoso e non corrispondente ai dettami del vivere civile. ATT.NE: NON VERRANNO PUBBLICATI I COMMENTI ANONIMI
sabato 3 gennaio 2015
mercoledì 31 dicembre 2014
I Rischi delle Società di Agenzia
Ritorno sull'argomento già trattato alcuni anni fa. (e' gradito un commento)
Molti colleghi mi chiedono se l'agente persona fisica e quello sotto forma di società hanno gli stessi diritti.
In termini astratti sicuramente si,
ma nella pratica la risposta è : NO
Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.
Quando si comincia a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale è quella di trasformare l'agenzia in società spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. Di solito si procede a formare una società di persona, SNC; SAS, con la propria moglie, o con i figli, od anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.
Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di comunicare i rischi che una siffatta trasformazione può comportare.
In genere il contratto di agenzia è un negozio giuridico fondato su l' " intuitu persone ", ovvero è basato sulla fiducia personale. Sarebbe sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell'agente e senza il riconoscimento di alcuna indennità.
Ma andiamo per gradi ed analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe se:
1) si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante continua il rapporto e fa sottoscrivere un nuovo mandato intestato alla società, ciò potrebbe provocare la perdita di tutto il pregresso rapporto con relativa perdita delle indennità fino ad allora maturate.
2) una società di agenzia modificasse il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le stesse situazioni previste al punto 1) lettera a) e b)
3) uno dei soci dell'agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l'età pensionabile.
a) questo è l'aspetto più subdolo, a differenza dell'agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previste dagli arte. 10 e 12 degli AA.EE.CC., Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ho visto colleghi dover rinunciare a centomila euro di indennità che avevano già considerato di loro proprietà.
4) la mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA, non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.
5) si dovesse instaurare un Contenzioso e relativa vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) foro competente non è più quello del luogo di residenza dell'agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti avendo necessità di nominare due legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere tempi processuali notevolmente più lunghi considerato che la materia lavoro gode di una corsia preferenziale.
c) l'eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerose trasferimenti.
Quesi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione nel momenti di effettuare qualsiasi modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per determinare la convenienza o meno delle variazioni , è bene rivolgersi al sindacato che può valutare e suggerire eventuali soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.
Giovanni Di Pietro
Molti colleghi mi chiedono se l'agente persona fisica e quello sotto forma di società hanno gli stessi diritti.
In termini astratti sicuramente si,
ma nella pratica la risposta è : NO
Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.
Quando si comincia a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale è quella di trasformare l'agenzia in società spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. Di solito si procede a formare una società di persona, SNC; SAS, con la propria moglie, o con i figli, od anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.
Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di comunicare i rischi che una siffatta trasformazione può comportare.
In genere il contratto di agenzia è un negozio giuridico fondato su l' " intuitu persone ", ovvero è basato sulla fiducia personale. Sarebbe sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell'agente e senza il riconoscimento di alcuna indennità.
Ma andiamo per gradi ed analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe se:
1) si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante continua il rapporto e fa sottoscrivere un nuovo mandato intestato alla società, ciò potrebbe provocare la perdita di tutto il pregresso rapporto con relativa perdita delle indennità fino ad allora maturate.
2) una società di agenzia modificasse il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le stesse situazioni previste al punto 1) lettera a) e b)
3) uno dei soci dell'agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l'età pensionabile.
a) questo è l'aspetto più subdolo, a differenza dell'agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previste dagli arte. 10 e 12 degli AA.EE.CC., Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ho visto colleghi dover rinunciare a centomila euro di indennità che avevano già considerato di loro proprietà.
4) la mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA, non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.
5) si dovesse instaurare un Contenzioso e relativa vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) foro competente non è più quello del luogo di residenza dell'agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti avendo necessità di nominare due legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere tempi processuali notevolmente più lunghi considerato che la materia lavoro gode di una corsia preferenziale.
c) l'eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerose trasferimenti.
Quesi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione nel momenti di effettuare qualsiasi modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per determinare la convenienza o meno delle variazioni , è bene rivolgersi al sindacato che può valutare e suggerire eventuali soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.
Giovanni Di Pietro
Iscriviti a:
Post (Atom)