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giovedì 3 maggio 2018
NO ALLE MODIFICHE UNILATERALI DEL MANDATO DI AGENZIA
Un mandato di agenzia altro non è che un contratto, un accordo sottoscritto tra due soggetti, uno la mandante e l'altro l'agente. Il contratto per essere valido deve rispettare alcuni punti fondamentali:
1 l'accordo delle parti
2 la causa
3 l'oggetto
4 la forma
Il mandato o contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 cc. stabilisce che: una parte (l'agente) assume stabilmente (e non saltuariamente) l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (la mandante), verso retribuzione (provvigioni), la conclusione di contratti (proposte d'ordine) in una zona determinata.
Se il contratto è frutto di un accordo tra le parti, dovrebbe esserne vietata la modifica unilaterale.
La mandante, dopo aver affidato all’agente un territorio ed una provvigione, nel momento in cui il lavoro, le vendite cominciano a crescere ed il fatturato provvigionale inizia a dare i frutti dell’investimento fatto dall’agente, ecco che la mandante inizia il lavoro di sartoria, taglia sistematicamente ed alternativamente, una volta le provvigioni, un’altra la zona, in modo da non permettere all’agente di godere del frutto del suo lavoro, e questi tagli sistematici, vengono fatti senza riconoscere alcuna indennità all’agente.
Nè il codice civile, nè le norme europee, prevedono che ci possano essere variazioni contrattuali unilaterali, questa prerogativa è permessa, e solo unilateralmente dalla contrattazione collettiva. Già questa prerogativa, quella della modifica unilaterale, dovrebbe essere dichiarata inammissibile ed illegale.
La contrattazione collettiva è nata per chiarire e regolamentare le norme nelle parti generali ed in nessun caso potrebbero essere peggiorative delle stesse.
Giovanni Di Pietro
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