Proprio in questi casi vi è la possibilità di emettere una fattura provvigioni che si differenzia dalla solita per la presenza della seguente dicitura
“TRATTASI DI OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA, EX ARTICOLO 7 DEL D.L. 185/2008”.
In questo modo l’Iva verrà versata sull’incassato e contemporaneamente chi riceve la fattura si potrà detrarre l’Iva solo dopo aver pagato il corrispettivo.
La norma prevede che scatta in ogni caso l’obbligo di versamento dell’imposta, a prescindere dall’incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Eccezione alla regola, è il caso in cui il preponente venga assoggettato a procedure esecutive o concorsuali. Ciò significa, ad esempio, che se la mandante nonostante i vari solleciti non paga la fattura, si può procedere per decreto ingiuntivo al quale dovrà seguire una richiesta di pignoramento e questa diventa “procedura esecutiva”. In ogni caso per le modalità operative è comunque necessario avere una adeguata consulenza da parte del proprio commercialista.
Massimo Azzolini
N.B. . La fattura provvigioni, rientra nelle prestazioni di servizio, pertanto andrebbe emessa solo al momento dell'effettivo pagamento non prima.