Finalmente anche la corte di Cassazione si pronuncia sul tema del diritto
dell'agente ad accedere ai libri contabili.
Con la sentenza n 19319 del 29/9/2016 la Sezione
lavoro della Cassazione ha finalmente recepito integralmente quanto
previsto dall'art. 1749 del c.c. e dall'art 12 comma 2 della
direttiva Europea 86/653
“ L'agente
commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a
disposizione del preponente, necessarie per verificare l'importo
delle provvigioni che gli sono dovute. “
La
suprema corte ha ribadito che l'art. 1749 c.c. Obbliga la preponente
a consegnare all'agente tutta la documentazione oltre alle
informazioni necessarie per controllare l'entità delle provvigioni
liquidate.
Tale
obbligo deve essere fatto almeno trimestralmente inviando all'agente
un estratto conto dettagliato di tutte le vendite per il controllo
delle provvigioni dovute.
La
mandante ha un vero e proprio obbligo di fornire tutti i documenti e
tutte le informazioni necessarie all'agente per ricostruire con
precisione il proprio avere , mentre l'agente è detentore di un
vero e proprio diritto di accedere ai libri contabili della mandante,
necessari per poter calcolare le indennità di fine rapporto oltre
che delle provvigioni di sua competenza, il tutto nell'esercizio del
rapporto secondo i principi di lealtà e buona fede previsti
dall'art. 1749 c.c.
La presente pronuncia mette la parola fine alle
varie sentenze di merito oltre che alla giurisprudenza fin qui
osservata, che permetteva solo in alcuni casi di poter accedere alla
documentazione aziendale, in quanto il codice di procedura civile ne
vietava l'accesso per fini esplorativi.
Dalla presente sentenza quindi. L'accesso o la
richiesta di esibizione delle scritture contabili rientra negli
obblighi della mandante .
Giovanni Di Pietro
Nessun commento:
Posta un commento