martedì 24 novembre 2020

Le società di Agenzia, Opportunità e Contrarietà

E’ conveniente creare una società di agenzia?

Quella di costituire una società di agenzia è divenuta quasi una “moda” .

Sono molti gli agenti di commercio che si rivolgono al loro consulente fiscale lamentando di pagare troppe tasse e chiedono di trovare una soluzione per un minor esborso.

Il consulente pur di far felice il cliente agente, suggerisce di costituire una società, poco importa con chi, mogli, figli, nipoti, o qualche collega, società di persona o di capitali.

Ciò avviene, spesso, senza una valutazione analitica e puntuale sulla reale possibilità di ottenere un vero risparmio fiscale e senza conoscere assolutamente i grossi rischi professionali che corre l’agente nel costituire una società di agenzia.

Cominciamo con il dire che il vero risparmio fiscale si può ottenere solo con un imponibile provvigionale che superi abbondantemente le 100/150 mila euro annui, al di sotto di tale fatturato le negatività ed i rischi sono talmente alti da non convenire assolutamente.

Il miraggio del risparmio fiscale immediato non fa ragionare lucidamente e spesso pur di risparmiare mille euro si compromettono gli equilibri professionali facendo perdere somme di gran lunga piu’ elevate a quelle dell’effettivo riparmio.

Analizziamo alcune di queste negatività tipiche della società di agenzia.

A) Trasferimento del mandato da agente a società.

Successivamente alla costituzione della società, sia di persone (snc o sas) sia di capitali ( srl; spa), l’agente chiede alla mandante di trasferire il contratto alla nuova costituita. Occorre sapere che non esiste alcun obbligo in capo alla mandante di effettuare questo passaggio, il contratto di agenzia è basato sull’ “Intuitu personae”, “ nel contratto assume rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti”, pertanto ben può la mandante rifiutarsi di sottoscrivere o spostare il contratto sul nuovo soggetto societario, è sufficiente che uno dei soci non sia di suo gradimento o asserire che la fiducia era basata sul socio uscente. Ciò determina il recesso in tronco del rapporto senza alcun diritto per l’agente alle indennità di fine rapporto fino ad allora maturate.

B) Perdità dell’anzianità

La mandante è disponibile a sottoscrivere il contratto di agenzia con la nuova società. Occorre prestare attenzione affinché il nuovo contratto non sia novativo “ la novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso” quindi la novazione fa perdere il diritto su tutte le indennità pregresse se queste non fossero richieste entro un anno dalla chiusura del vecchio contratto. Il mandato deve prevedere la clausola di continuità di rapporto, senza di essa alla cessazione del rapporto, se avvenuta per volontà della mandante, questa liquiderà esclusivamente le indennità relative al contratto sottoscritto con la società o solo quelle relative al contratto novato, omettendo quelle relative al precedente rapporto dell’agente singolo.

C) Perdita del Mandato per Variazione

Prendiamo ora in esame un mandato sottoscritto con una società formata da più agenti. E’ statisticamente provato che la durata di queste società sono molto brevi a causa della difficoltà dei rapporti tra soci, ciò vale, anche se in misura ridotta, nelle società tra consanguinei. Accade quindi che nel corso del rapporto, uno o più soci decida di uscire dalla società o che subentri un altro socio. E’ sufficiente l’uscita di un solo socio o il subentro di un altro, senza la preventiva autorizzazione della mandante, perchè la stessa possa risolvere il rapporto in tronco per colpa dell’agente senza riconoscere alcuna indennità.

D) Perdità delle indennità per pensionamento.

E’ noto a tutti che l’agente di commercio a seguito del conseguimento della pensione Inps o enasarco, ha diritto alla liquidazione di tutte le indennità di fine rapporto. Mentre ciò ha valore per l’agente persona fisica, lavoratore individuale, non può dirsi la stessa cosa per le società di agenzia.

Le società di agenzia essendo soggetti giuridici a se stanti, non hanno diritto al pensionamento, riservato esclusivamente alle persone fisiche e quindi non hanno diritto alle indennità neanche nel caso in cui tutti i soci avessero maturato il diritto alla pensione e neanche nel caso in cui la pensione venisse percepita dal socio amministratore o accomandatario.

E) Fallimento o Concordato

Nel caso in cui la mandante venga sottoposto a procedura fallimentare o Concorsuale, gli agenti operanti come ditta individuale o come società di persona snc o sas sono considerati creditori privilegiati per ciò che concerne le provvigioni“( il legislatore ritiene che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri e per questa ragione stabilisce che i crediti privilegiati vengano preferiti rispetto ai crediti chirografari..)”. Per quanto riguarda invece le indennità, occorre valutare se il rapporto è cessato prima o dopo la procedura. Sappiamo che in qualità di creditori privilegiati le probabilità di essere totalmente soddisfatti sono buone, mentre per le società di capitali, srl o spa tutti i crediti, anche quelli di natura provvigionale, sono considerati crediti chirografari “(quando un diritto di credito non è assistito da alcuna causa legittima di prelazione )” e come tali saranno liquidati solo se vi sarà capienza dopo che sono stati soddisfatti totalmente i creditori privilegiati, cosa assai rara.

F) Foro Competente

E’ ormai risaputo che il foro competente in caso di contenzioso con le aziende mandanti è quello dell’agente, ma ciò nel solo caso in cui l’agente sia una ditta individuale, persona fisica, anche se il mandato dovesse prevedere una diversa sede, , il foro competente è sempre il tribunale del lavoro dove l’agente ha la propria residenza fiscale.

Diversamente, qualora l’agente fosse una Personalità Giuridica, società di persone ( snc; sas;) o di capitale ( srl; spa) , il foro competente diventa automaticamente quello della casa mandante. La diversità non è rappresentata solo dalla diversa località ma, cosa più importante, è rappresentato dal trasferimento del tribunale del Lavoro a quello ordinario civile, trasferimento non di poco conto tenuto conto che i tempi della giustizia civile sono lunghissimi, mentre nelle cause di Lavoro i tempi sono molto più brevi, alcuni tribunali riescono ad emettere sentenza anche in sei mesi; ma l’aspetto peggiore è rappresentato dai giudici giudicanti nel lavoro quai sempre conoscono la materia, in quello civile, spesso i giudici non conoscono assolutamente il contratto di agenzia.

G) Previdenza

Tra i motivi che portano a far optare per la trasformazione dell’attività da individuale a società, rientra anche il calcolo dei contributi pensionistici. E’ luogo comune pensare che riducendo la somma imponibile con la ripartizione tra i soci, si riduca anche l’esborso previdenziale economizzando su di essi considerati come costo. Se prendessimo in esame una sas dove esistesse un socio accomandatario ed uno accomandante con quote al 50%, i versamenti contributivi verrebbero effettuati solo sul 50% del socio accomandatario. Sembrerebbe un bel risparmio, non c’è che dire, invece si tratta di mera illusione in quanto i contributi previdenziali non rappresentano assolutamente un costo ma sono un vero e proprio accantonamento che viene successivamente erogato con interessi e rivalutazione al momento della pensione, possiamo paragonarlo un po’ad su un libretto di risparmio vincolato, le somme risparmiate annualmente vanno conservate ed alla scadenza (età pensionabile) vanno liquidate con interessi e rivalutazione. Quindi, versare meno contributi previdenziali non è assolutamente un risparmio, possiamo invece affermare che la loro riduzione comporta un maggior esborso di imposte in quanto un minor versamento previdenziale ad esempio di tremila euro l’anno, andrebbe ad far accrescere l’importo del reddito lordo che figurerà come base imponibile e su di essa andremo a pagare l’irpef, l’inps, ed anche l’Irap se dovuta, ed oltre a pagare più imposte verrà meno il ristoro pensionistico.

Queste sono sono solo alcuni degli svantaggi della società di agenzia , non fermatevi al solo consulente fiscale, prima di fare qualsiasi modifica alla vostra agenzia è necessario anche interpellare un legale che conosca bene la materia, o meglio ancora, rivolgersi alla sede USARCI più vicina per approfondire i pro ed i contro di tale variazione e limitare eventuali perdite.

Giovanni Di Pietro

 



domenica 11 ottobre 2020

CONSIDERAZIONI SULLE ELEZIONI ENASARCO

Chi ha Vinto le Elezioni Enasarco?


 


 

 

Giovanni Di Pietro

Vice Presidente Vicario Usarci

Dopo ben 10 mesi di campagna elettorale all’ultimo sangue, finalmente siamo arrivati al termine con buona pace di chi ha vinto e di chi ha perso.

Questa competizione, questo sistema a suffragio universale, a mio modestissimo parere del tutto personale, mi ricorda la Corazzata Potëmkin di Fantozziana Memoria.

Qual’è la grande differenza tra il vecchio sistema e quello attuale? La differenza consiste nel fatto che ora sono gli agenti a scegliere la propria lista che è comunque preparata dalle associazioni degli agenti. Non potrebbe essere altrimenti, non puòcertamente essere una lista aperta.

Qusto dovrebbe essere un sistema altamente democratico, la categoria  designa i propri delegati, nulla sarebbe più democratico.

Nella realtà tutto ciò non accade, la Categoria degli agenti commerciali è una categoria refrattaria a qualsiasi aggregazione, ed accade che al voto, svolto comodamente da casa seduti in poltrona, partecipino in 33 mila su duecentotrentamila aventi diritto, meno del 15% degli agenti.

E gli altri? Gli altri non sapevano, non volevano, non potevano, non hanno ricevuto il certificato (falso), non hanno votato perché non cambia nulla, perché sono arrabbiato con l’Enasarco.

Questo e’ sovente il risultato della democrazia diretta, un insieme di indifferenza, disinteresse, indolenza, apatia, noncuranza, negligenza, trascuratezza, qualunquismo, salvo poi continuare a lamentarsi ed accusare chi cerca di far funzionare un ente che da 80 anni eroga pensioni agli agenti a bassissimo costo, si, bassissimo, perché non bisogna dimenticare che il 50% dei contributi è pagato dalle mandanti, mentre l’inps è pagato esclusivamente dall’agente.

Democrazia diretta che spesso può arrecare più danni che vantaggi.

La Fondazione per dare inizio alle votazioni occorre che avviii una serie di attività come: valutare chi ha diritto al voto, inviare i certificati, avere tecnici esperti per la criptazione dei voti, software, raccomandate, pec, comunicazioni varie, personale dedicato, riunioni, tutte attività che presumo abbiano un costo di un paio di milioni di euro.

Ma non è questo il punto fondamentale, il problema più grosso è costituito dalla scalabilità della Fondazione. Cosa significa? L’Enasarco è un Ente pensionistico tra i più grossi del nostro paese e gestisce un patrimonio di circa 8 miliardi.

Annualmente 2/3 miliardi vengono investiti in varie attività per ottenere un margine che possa accrescere il patrimonio, utile alla rivalutazione del montante contributivo ed al pagamento delle pensioni; 2/3 miliardi di investimento fanno gola a tanti, gente per bene che lavora correttamente nella finanza, e gente senza scrupoli.

Sarebbe sufficiente che un gruppo di senza scrupoli, che decidesse di scalare la fondazione, ovvero appropriarsene, si alleasse con una associazione con diritto a presentare la propria lista, che investa qualche centinaio di migliaia di euro, tanta pubblicità, tanto discredito verso il prossimo, roboanti promesse, ed il gioco è fatto.

I sindacati, quelli che tutelano gli agenti, non hanno soldi da investire in campagne elettorali, sarebbero investimenti errati, senza nessuna possibilità di poter recuperare il capitale investito; far parte del consiglio dei delegati, non dà diritto a prebende, gettoni, lauti stipendi, nulla di tutto questo, quindi, chi investe tanto denaro lo fa con lo scopo di farlo rientrare in qualche modo, e come? Personalmente non conosco sistemi leciti per recuperarli.

Io, noi dell’Usarci, dovremmo essere ben felici di come sono andate le elezioni,

 LE ABBIAMO VINTE, ANZI, NO! LE ABBIAMO STRAVINTE. Noi correvamo da soli, ed abbiamo ottenuto il 33% dei voti,ben 9.834; gli altri, quelli che sono davanti, sono una coalizione di ben 3 associazioni, quindi i 14. 000 voti presi, devono essere divisi per tre, pertanto ogni sindacato di questi avrebbe preso solo 4,666 voti , contro i 10.000 voti dell’Usarci, tra noi ed il secondo vi è una differenza Di oltre il 50%.

Personalmente però non sono soddisfatto, non sono soddisfatto perché questo è un sistema pericoloso, e se oggi come penso, non vi era alcun pericolo, potrà arrivare il momento che quello da me paventato possa accadere, ed allora addio alle pensioni degli agenti.

Giovanni Di Pietro

mercoledì 16 settembre 2020

Curriculum Vitae - Giovanni Di Pietro


Curriculum Vitae   

Informazioni Personali

Nome Giovanni Di Pietro

data di nascita 25 marzo 1951 Italiana

Nazionalità Italiana

Indirizzo ***********

telefoni ***********

fax ***********

e_mail ***********


Famiglia Coniugato due figlie 6 nipoti

Esperienza Lavorativa

Tipo di attività Agente Commerciale

Settore Arredamento Casa

Date 01/04/1974 31/12/2009 agente commerciale settore arredamento per le zone Abruzzo e Molise

Prodotti Mobili da cucina, camere da letto, salotti, mobili da

soggiorno, mobili da bagno, camerette,lampadari, tappeti,

  

Settore Articoli ed attrezzature Sportive

Date 01/06/1998 31/12/2001 agente commerciale settore sportivo per la zona Abruzzo e Molise

Prodotti abbigliamento ed attrezzature per tennis, sci, attrezzature pugilistiche, calcio


Istruzione e Formazione

Titolo di studio Diploma di maturità Tecnica “Perito Chimico” 1972

2019 - Docente C.F.Q.S.U Corso Formazione Quadri Sindacali Usarci

2016  - Docente C.F.Q.S.U Corso Formazione Quadri Sindacali Usarci

          -  CTU iscritto nell'albo dei CTU al n° 3069 Tribunale di Pescara

2014 -  Docente Corso Formazione Quadri Sindacali Sindacali presso USARCI-LARAC

2011  - Certiquality, Attestato di Qualificzione n° 23 “ Formatore per lo Schema di Certificazione                    DT58 Agenzia di Qualità”

Iscritto nel “ RUOLO PERITI ED ESPERTI” presso la CCIAA di Pescara al n°PE-581

2008  - Docente Corso “ Riqualificazione Agenti e Rappresentanti” riconosciuto dalla Regione                          Abruzzo, presso SEFOASI

2007 -  Docente del Corso “ il Miglioramento dell'Agenzia Commerciale” riconosciuto dalla Regione             Abruzzo, presso Professional Training Services

2006  -  Attestato del Corso “ l'Impatto della Sentenza della Corte di Giustizia: effetti sul                                 Contenzioso e sui Contratti di Agenzia in Corso” presso PARADIGMA Milano Docente          Avv.      Alberto Toffoletto

2006 -  Attestato del corso “ Contratto di Agenzia: i nuovi criteri per il calcolo della indennità dopo                 la sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006” presso “ ANIE SERVIZI INTEGRATI,             MILANO” docente Avv. Prof. Fabio Bortolotti

2004/2007 -  Presidente della Commissione per lo studio ed il rinnovo degli AA.EE.CC nella                                     Federazione Nazionale USARCI. Agenti e Rappresentanti

1984/2006  -  Direttore Responsabile della Rivista “ Professione Agente”

2002/2005 -  Direttore Responsabile della Rivista “ Dimensione Sarcit”

1987/1988/1989 -  Docente Corsi formazione per Agenti legge 204/86 CCIAA L'AQUILA Azienda                                  Speciale,

1976 Attestato  - Corso per Agenti E Rappresentanti di Commercio Rilasciato dall'ENASARCO

Interessi ed Attività

2019 Eletto Vice Presidente Nazionale Vicario USARCI

2016 Eletto Vice Presidente Nazionale Vicario USARCI

2016 Eletto nel Consiglio dei Delegati ENASARCO

2014 Eletto Vice Presidente Nazionale USARCI

        Coordinatore Centro Giuridico Usarci

1990/2002 Commissione Ruolo Agenti e rappresentanti presso le CCIAA di Pescara

1980/2002 Commissione Ruolo Agenti e rappresentanti presso le CCIAA di Chieti

1990/2010 Consigliere Nazionale Usarci

1982/1992 Presidente Interregionale Abruzzo e Molise Usarci-Larac

1978/1983 Vice Presidente Interregionale Abruzzo e Molise Usarci-Larac






 

venerdì 28 agosto 2020

ENASARCO, ANTICIPO FIRR, A QUANDO LA LIQUIDAZIONE ?

 


L’Enasarco quando liquiderà l’anticipo FIRR

 

Il Cda ENASARCO nella seduta del 29/05/2020 ha deliberato di liquidare agli agenti che ne facessero richiesta, un anticipo del Firr fino ad  un massimo del 30% delle somme in giacenza, da suddividere in tre trance del 10% ciascuna.  Solo i rappresentanti della Fiarc, Federagenti,  Anasf e Confesrcenti hanno votato contro.

La delibera del Cda è successiva all’accordo siglato tra le oo.ss. di parte agente, Usarci,   Fisascat Cisl, Ugl Terziario, Fnaarc, Uiltucs e le oo.ss. delle mandanti, Confindustria, Confcomemrcio, Confapi, Confartigianato; le altre sigle sindacali, Federagenti, Fiarc, Anasf, Confesercenti, tutte appartenenti alla lista Fare Presto, non hanno sottoscritto l’accordo, forse che gli agenti di commercio non hanno  bisogno di questo anticipo  in un momento di grave situazione economica per tutta la categoria a seguito della recessione per Covid 19.

La sottoscrizione dell’accordo tra le organizzazioni Sindacali degli agenti e quelle delle mandanti, si è reso necessario in quanto il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)  non è nella disponibilità dell’Enasarco che ne custodisce esclusivamente il fondo  riconoscendo inoltre  gli interessi. Occorre precisare che il Firr non è previsto da un obbligo legislativo,  ma è rappresentato solo da un obbligo di natura pattizia, ovvero è obbligatorio solo per quelle aziende che aderiscono alle oo.ss. delle mandanti e che hanno sottoscritto gli AA.EE.CC. ( Accordi Economici Collettivi) con i sindacati degli agenti.

Ovviamente il tutto deve essere avallato dai ministeri competenti, MEF e Ministero del Lavoro, perché ogni azione che possa incidere sui bilanci della Fondazione devono avere il beneplacito di detti ministeri.

Ebbene, dopo tre mesi dalla delibera, e quindi dalla richiesta ai ministeri nessuna autorizzazione è giunta alla fondazione la quale si trova nella impossibilità ad erogare il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto.

Parafrasando un vecchio motto di Andreotti, “ a pensar male è peccato, ma si indovina sempre”, mi chiedo il perché i ministeri tardino a dare  il loro assenso. Eppure non ha nessun costo per lo stato, non incide sulla stabilità dell’Enasarco, ma nello stesso tempo costituirebbe una boccata di ossigeno per la categoria.

Mi viene il sospetto  che gli stessi gruppi che con interrogazioni parlamentari, audizioni parlamentari, pressioni presso i ministeri,  chiedevano a gran voce il commissariamento dell’Enasarco  o la sua fusione nell’Inps, ora faccia di tutto,usando gli stessi sistemi e conoscenze,  per ritardare le  autorizzazioni ministeriali  al solo fine di mettere in cattiva luce agli occhi degli agenti, l’operato della Fondazione. Solo chi non ha a cuore il bene degli agenti potrebbe architettare una simile nefandezza, ma si sa che sotto elezioni tutto è possibile.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 22 giugno 2020

Effetto Covid-19: clausole risolutive espresse e minimi di vendita

Gli effetti del lockdown sulle clausole risolutive espresse contenute nei contratti di agenzia con riferimento a volumi minimi di vendita

Sebbene il Covid-19 ormai sia, come molti dicono, “clinicamente spento” e l’Italia intera abbia ripreso a lavorare a pieno regime, la pandemia e il passato lockdown non hanno ancora esaurito i loro effetti su quei rapporti di agenzia vincolati da volumi minimi di vendita che l’agente deve conseguire a pena della risolubilità del contratto ex art. 1456 c.c..
Le restrizioni imposte dal Governo durante le c.d. Fasi 1 e 2 hanno impedito alla quasi totalità degli agenti di commercio di svolgere regolarmente la propria attività di promozione, con l’inevitabile calo dei loro volumi di vendita se paragonati con il medesimo periodo dell’anno 2019 e conseguente probabile mancato raggiungimento del target minimo di vendita eventualmente concordato con il preponente per l’anno 2020.
Le clausole risolutive espresse inserite nei contratti di agenzia con riferimento all’eventualità in cui l’agente non rispetti un determinato volume minimo di vendita possono ritenersi legittime se e nella misura in cui nei fatti non privino l’agente dei diritti sanciti a suo favore dagli artt. 1750 e 1751 c.c., per l’ipotesi di cessazione in tronco del contratto di agenzia (1).
È noto che, ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c. e della direttiva comunitaria n. 86/653 CE, l’indennità di cessazione del rapporto in caso di risoluzione per iniziativa unilaterale del preponente non è dovuta solo qualora l’inadempimento sia imputabile all’agente e sia così grave da integrare anche una causa legittimante il recesso (2).
Ne consegue che, affinché la cessazione unilaterale del rapporto avvenuta in conseguenza all’applicazione di una clausola risolutiva espressa possa privare l’agente del diritto all’indennità, è necessario il previo accertamento dell’esistenza di un inadempimento dell’agente che integri gli estremi di una giusta causa di recesso e della relativa imputabilità allo stesso, almeno a titolo di colpa (3).
Il giudice eventualmente adito per accertare la legittima invocazione di una clausola risolutiva espressa, quindi, non può limitarsi a constatare che l’evento contemplato nella clausola si sia verificato, ma deve esaminare sia la gravità dell’inadempimento sotto il profilo oggettivo, a prescindere dalla valutazione di esso data dalle parti in sede di redazione della clausola, sia il comportamento dell’obbligato in relazione al principio della buona fede, prendendo in considerazione tutti i diversi profili emersi in sede di esecuzione del contratto che possono aver determinato un diverso tipo di equilibrio, anche quelli soggettivi quale la tolleranza del preponente, che ben può incidere sulla posizione soggettiva dell’agente, escludendone la colpa.
Quanto alla gravità dell’inadempimento, la Cassazione ha insegnato che la legittimità della cessazione in tronco del rapporto non dipende dalla valutazione operata dalle parti in sede di stipulazione della clausola, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti per la configurabilità della giusta causa di recesso contemplata dall’art. 2119 c.c., applicabile per analogia anche ai rapporti di agenzia, e quindi dal verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (4).
Tralasciando ulteriori considerazioni sulla gravità dell’inadempimento, che inevitabilmente dipendono dal caso concreto, soffermiamoci sul secondo requisito richiesto per la legittima operatività di una clausola risolutiva espressa, e cioè sull’imputabilità dell’inadempimento all’agente, almeno a titolo di colpa.
In base ai principi del nostro ordinamento, l’elemento soggettivo della colpa (e quindi la conseguente imputabilità dell’inadempimento) viene meno qualora un evento imprevedibile e straordinario, che esula dalla sfera di controllo dell’agente, si inserisce tra la condotta dell’agente medesimo e un dato evento, in modo tale da escluderne il rapporto causale. In altre parole, per escludere l’imputabilità all’agente del suo inadempimento è necessario che sussista un fatto straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia stato da solo sufficiente a causare l’evento che, nel caso in analisi, è il mancato rispetto del target minimo di vendita.
Ne consegue che, nel momento in cui si valuteranno le circostanze in cui è avvenuto l’inadempimento contemplato (i.e. il mancato raggiungimento del volume minimo di vendita), non si potrà prescindere dall’analisi degli effetti che la pandemia e il conseguente lockdown hanno avuto sulla possibilità per l’agente, la cui condotta deve essere sempre caratterizzata da buona fede, di adempiere la propria prestazione.
Il mancato raggiungimento del volume minimo di vendite potrà non essere imputato all’agente se e nella misura in cui sia stato causato dall’emergenza sanitaria e/o dalle restrizioni imposte dal Governo, e non da negligenza dell’agente stesso.
Quindi, la pandemia, le misure restrittive imposte dal Governo ed i relativi effetti protraentisi fino ad oggi, possono limitare l’operatività delle clausole risolutive espresse convenute con riferimento al mancato raggiungimento dei volumi minimi di vendita, se e nella misura in cui abbiano di fatto impedito a quest’ultimo di eseguire la prestazione cui era obbligato.
Con riferimento alla sussistenza di tali condizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, per aiutare i soggetti in crisi a dimostrare la sussistenza di tale evento impeditivo, ha emanato la Circolare “MISE 0088612” del 25 marzo 2020, con cui ha dato istruzioni alle Camere di Commercio presenti sul territorio nazionale, di rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, una dichiarazione che attesti l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
In conclusione, applicando i summenzionati principi all’ipotesi in cui il preponente intenda avvalersi di un’eventuale clausola risolutiva espressa in seguito al mancato raggiungimento da parte dell’agente del volume minimo di vendita concordato tra le parti, quest’ultimo potrà evitare la risoluzione di diritto del contratto se e nella misura in cui (a parte le suddette osservazioni sulla gravità dell’inadempimento) la pandemia di Covid-19 e/o le misure restrittive imposte dal Governo si siano inserite nel rapporto causale tra l’inadempimento e la condotta dell’agente, impedendo la promozione delle vendite da parte di quest’ultimo e, conseguentemente, escludendone l’elemento soggettivo della colpa.

TABELLINI AVVOCATI ASSOCIATI – LUCA TABELLINI