L’art.
39 del Regolamento delle Attività Istituzionali entrato in vigore il
1° gennaio 2004 ha confermato la possibilità di costituire una
rendita vitalizia reversibile per quegli agenti oggetto di omissione
contributiva da parte di una o più mandanti, agenti per i quali
finora veniva preclusa la possibilità di acquisire i contributi
omessi per intervenuta prescrizione degli stessi
La
somma da versare al fine di costituire una rendita vitalizia, nella
sostanza, si compone del:
Articolo 28 - Rendita vitalizia
1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all’articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
2. L’iscritto, quando non possa ottenere dal preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può sostituirsi al preponente stesso, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.
Al
termine dell’istruttoria da parte della Fondazione, il Servizio
Contribuzione, provvederà ad elaborare la proposta di pagamento, e
ad inviarla all’agente interessato a mezzo Raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L’interessato, entro sessanta giorni dal
ricevimento della stessa, confermerà per accettazione o rinuncia la
decisione nel merito, provvedendo a versare entro il medesimo termine
l’importo in un’unica soluzione o la prima rata prevista dal
piano di ammortamento.
Giovanni Di Pietro
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