lunedì 5 aprile 2021

“Le Perle nei Mandati” Variazioni di Zona o Provvigioni N.2

 Nuova Rubrica Settimanale                                      

  ​Le Perle nei mandati”

     Perla n° 2 

Le modifiche contrattuali

Perla presente su un contratto di bigiotteria/oreficeria 

Il preponente potrà modificare i Prodotti, dei clienti, non chè la zona, purché la variazione sia di entità tale da incidere in misura non superiore al 30% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente alla data di comunicazione della modifica, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del contratto . Il preponente comunicherà la propria decisione all’agente con un preavviso di 30 gg. E’ fatto salvo il caso in cui la modifica sia tale da invcidere in misura non superiore al 10% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente. Nel qual caso sarà dovuto all’Agente un preavviso di 10gg. Nessun preavviso sarà dovuto nel caso in cui la modifica sia inferiore al 5% ….”

   

La fantasia delle nostre aziende non ha limiti. Oltre a non rispettare le norme contenute negli A.E.C. pretendono la sottoscrizione di contratti capestro approfittando della buona fede degli agenti o della loro scarsa conoscenza delle norme, della mancanza di lettura delle clausole contrattuali, la maggior parte degli agenti firma senza leggere il contratto, della delle difficoltà a trovare lavoro così da schiavizzare il lavoratore agente.

Nel odierna Perla, ci troviamo di fronte ad clausola contrattuale che prevede una variazione delle provvigioni, o della zona , o della clientela, del 30% , una percentuale altissima che generalmente coincide con l’utile dell’agente al netto di tutte le spese e tasse. In questo caso, in barba agli AEC che prevedono massimo, una variazione non superiore al 15% o al 20% del fatturato dell’anno precedente a seconda della tipologia dell’A.E.C., variazione che comunque deve essere accettata dall’agente e, in caso di mancata accettazione, la comunicazione di variazione viene ritenuta come disdetta con preavviso ad iniziativa della casa mandante, mentre, la clausola prevista in questo contratto, non prevede assolutamente la possibilità di accettazione o meno da parte dell’agente, lasciando insidacabilmente alla mandante la possibilità di affamare o meno l’agente senza che questi possa esercitare il proprio diritto. Tale variazione presente sul mandato in oggetto, e’ anche in barba al codice civile che non prevede alcuna variazione, infatti la giurisprudenza è orientata a considerare la variazione ammissibile quando non supera il 5% del fatturato provvigionale dell’anno precedente. Potremmo opinare che difficilmente il Giudice in caso di contenzioso possa dare ragione alla mandante, ma, nello stesso tempo occorre impiantare una causa e rimettersi al giudizio di un terzo.

Cosa fare allora, o far aggiungere sul contratto che lo stesso fa riferimento agli A.E.C. in modo da vanificare la clausola che eccede la norma contrattualistica, o non accettare il mandato. Con queste clausole un vero professionista non lo troveranno mai.

Con queste clausole un vero professionista non dovrebbe mai accettare un simile contratto.

 Giovanni Di Pietro

INVIACI LE TUE PERLE A : perlemandati@giovannidipietro.it NON TUTTO IL MANDATO, MA SOLO LA PERLA.

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lunedì 29 marzo 2021

“Le Perle nei Mandati” Prodotti in concorrenza e Pluri mandato

29 marzo 2021

​Nuova Rubrica Settimanale                                        ​Le Perle nei mandati”

Perla n° 1

Prodotti in concorrenza e Pluri mandato

ESCLUSIVA – NON CONCORRENZA

Per tutta la durata del presente contratto, l’agente s’impegna a non vendere direttamente o indirettamente, o assumere direttamente o indirettamente, incarichi di agenzia, distribuzione, concessione di vendita sotto qualsiasi forma di prodotti in concorrenza con i prodotti, o comunque a essi simili nel funzionamento e/o nell’uso, fatta eccesione per eventuali prodotti di società del gruppo cui il preponente appartiene ( qui di seguito le “ consociate”), specificatamente affidategli da queste ultime .

COME CERCO DI RAGGIRARE L’AGENTE OFFRENDO UN CONTRATTO DA PLURI MANDATO CHE IN REALTA’ E’ UN MONO MANDATO .

1) L’agente potrà vendere Prodotti non in concorrenza con quelli previsti nel presente contratto solo dietro espressa e preventiva autorizzazione scritta del preponente.

2) Qualora sorgessero contrasti circa la qualificazione di un prodotto come                    “ concorrente” il giudizio del preponente al riguardo sarà comunque vincolante per l’agente.

1) Pur essendo un contratto da plurimandatario, l’agente non è libero di assumere altri mandati per prodotti non in concorrenza, deve sempre chiedere l’autorizzazione alla mandante. Questa clauso sottende ad un contratto da monomandatario e ben si può rivendicarlo con le conseguenze previste dal monomandato.

2) La presente clausola inserita in un contratto petrolifero, ha dell’inverosimile. In pratica l’azienda si arroga il diritto insindacabile di decidere se un prodotto è o non è in concorrenza con i suoi, pertanto secondo la logica di questa mandante, un carro armato potrebbe essere in concorrenza con una lavatrice, sono di ferro entrambi.

Fatevi Furbi, leggete i contratti prima di firmarli o rivolvetevi all’USARCI più vicina per i chiarimenti ed avere le dritte per contrastare i FURBETTI DEI MANDATI.

 Giovanni Di Pietro

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giovedì 25 marzo 2021

LE PERLE NEI MANDATI DI AGENZIA

 Si tratta di una nuova Rubrica Settimanale che sarà pubblicata su questo Blog a partire da lunedì 29 marzo.

 

Cos'è una perla ? Tutti lo sappiamo,  ma ha anche un’altro significato, essere una perla è un modo di dire ed in genere si intende il meglio nel proprio genere o anche avere qualità eccellenti, detto in genere di una persona che si apprezza molto.

In questo caso invece intendiamo la perla non come qualcosa di prezioso, ma come qualcosa di fasullo, negativo.

Da lunedi 29 marzo inizierò una nuova rubrica, sul mio BLOG “ L a Voce degli Agenti ” dove saranno trattati ed esaminate, sindacalmente, le varie perle presenti nei contratti.

Tutti possono inviare “ la perla “ NON TUTTO IL MANDATO, MA SOLO LA PARTE RITENUTA "PERLA" presente nel proprio contratto all’indirizzo: perlemandati@giovannidipietro.it . Le più eclatanti saranno trattate nella rubrica, in assoluto anonimato.

Inviate le Vs perle!!!!!

Giovanni Di Pietro

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mercoledì 10 marzo 2021

Decadenza e Prescrizione dei crediti dell'Agente. Facciamo Chiarezza

Come orientarsi nella giungla delle norme in tema di Decadenza e Prescrizione 

La Decadenza è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. in diritto la decadenza consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare, si tratta cioè della perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. La Decadenza riferito al contratto di agenzia riguarda il diritto alla indennità di fine rapporto, ovvero l'Indennità di Cessazione Rapporto prevista dall'art 1751 c.c. 

Si è molto dibattuto e si continua ancora, se le indennità previste dagli AEC, sono soggette o meno alla decadenza prevista dall'art 1751 cc. Trattandosi di indennità dovute per contrattazione collettiva, e quindi migliorative,  sostituiscono quelle previste per legge. Si ritiene pertanto che le indennità previste dalla contrattazione collettiva siano escluse dala decadenza in quanto costituirebbero una condizione di miglior favore per l'agente e nessuna clausola sulla decadenza è riportata negliAEC. Purtroppo, in tema di decadenza, ci sono sentenze contrarie, alcune ritengono che anche quelle per contrattazione collettiva rientrano nella decadenza, altre sono di parere contrario.

Cosa fare per non incorrere nella decadenza ? L'agente , alla cessazione del rapporto, deve inviare alla mandante , preferibilmente a mezzo raccomandata o pec, la richiesta di pagamento delle indennità. Compiuto questo atto, ha ancora 10 anni di tempo perchè il diritto si prescriva.

La Prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934/2936 c.c., è l’istituto giuridico attraverso il quale un diritto si estingue a seguito dell’inerzia del suo titolare. Le parti non possono modificare la disciplina legale delle provvigioni ed ogni patto diretto a tal fine è nullo.

Ai sensi dell’art. 1749 c.c., II° comma, il preponente deve consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro il mese successivo al trimestre nel quale sono maturate, il pagamento deve essere effettuato nel medesimo termine.

Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta negli Accordi Economici Collettivi.

L’art. 2984, IV comma, stabilisce una prescrizione breve di cinque anni per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

- Provvigioni 5 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione

 -Premi 5 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione

- Provvigioni indirette 10 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione e/o occulte (Cassazione n.15069/2008)

- Enasarco, omessi versamenti contributivi, 5 anni

Va precisato che la prescrizione decorre anche durante il rapporto.

Con riferimento alle indennità di fine rapporto, non occorre rifarsi all’art. 2984, V comma che stabilisce una prescrizione quinquennale con rifermento alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro in quanto si riferisce al lavoro dipendente. Come ha già osservato la giurisprudenza maggioritaria di legittimità , tale norma è chiaramente riferita ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato.

Onde per cui, alle indennità di fine rapporto in materia di contratto di agenzia, trova applicazione la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.  (CASS., SEZ. LAV., 16 GIUGNO 2003, N. 9636)

Giovanni Di Pietro

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martedì 9 febbraio 2021

L’E-Commerce e l’Agente Commerciale

                                      Come Cercare di Difendersi dall’E-Commerce

L’E-commerce, in maniera molto semplice, è rappresentata dall’insieme di transazioni, acquisti, vendite, per la commercializzazione di beni e servizi attraverso internet.

Non è sufficiente avere un pc e dei prodotti da vendere su internet per parlare di

E-commerce, infatti essa coinvolge diverse discipline quali la comunicazione, l’informatica, il marketing, la grafica, le norme di diritto, lo stile di vita.

Da alcuni anni le vendite on line sono in costante aumento ma, proprio in questi ultimi tempi a causa della pandemia da Covid19 che ha comportato l’impossibilità ad uscire di casa, la chiusura dei negozi, le molte ore chiusi in casa davanti al computer, ha fatto si che le vendite on-line subissero una vertiginosa accelerazione.

Il mercato cambia, ogni decennio assistiamo a vere e proprie trasformazioni della distribuzione dovute al progresso, alla nuova tecnologia, ai cambi di abitudini, alle necessità sociali. Non si può fermare tutto questo, è il progresso, e solo chi si adegua, chi si trasforma, riuscirà a sopravvivere.

Gli Agenti Commerciali ne subiscono le conseguenze.

Da anni assistiamo ad un calo costante del numero degli agenti, dagli oltre 350 mila degli anni 70 il numero si è ridotto a circa 220 mila unità, e la curva sta accelerando in questi ultimi tempi. La chiusura della piccola distribuzione a favore delle grosse catene ha comportato un primo grosso calo del numero degli agenti, calo che continua inesorabile con l’espandersi della vendita a mezzo internet. Il calo viene acutizzato dal fatto che il numero degli agenti in Italia è drogato, infatti vi è una sostanziale differenza tra la nostra nazione e altri paesi europei dove il numero degli agenti è di 40/50/60 mila unità contro i nostri 220 mila. Paesi come Germania, Francia, Inghilterra, hanno un numero nettamente più basso di agenti, non perché non ne hanno bisogno o perché il loro sistema distributivo è diverso, ma perché moltissime figure di venditori sono inquadrati come lavoratori dipendenti a differenza dell’Italia dove annoveriamo venditori in tentata vendita, monomandatari del settore horeca, informatori medici, banconisti a provvigioni, in pratica nel nostro paese vi sono norme che permettono lo sfruttamento di lavoratori, le cosiddette false partite IVA, ed è questo il motivo per cui anche le p.iva sono nettamente superiori in Italia che negli altri paesi; in pratica nella nostra nazione si aggirano più facilmente le norme a tutela dei lavoratori dipendenti.

In questo contesto possiamo annoverare tra i maggiormente sfruttati, gli agenti Monomandatari o quelli che pur essendo plurimandatari, sono obbligati a rappresentare una sola mandante.

Nel 2015, in occasione della presentazione della proposta di legge di variazione del mono mandato (Monomandato Si Monomandato no), denunciai la difficile situazione in cui si trovavano 30 mila agenti che avevano un reddito lordo inferiore a 30 mila euro annui. L’allora presidente dell’Enasarco in una audizione presso la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati (Modifica del Monomandato, la Proposta di Legge) presieduta dall’On. Epifani, dichiarò che 15 mila agenti con un reddito al di sotto di 15 mila euro non costituivano un problema e così si dichiararono gran parte degli altri sindacati (Federagenti, Monomandato ed Enasarco) con conseguente abbandono della proposta di legge.

Oggi, questo numero è notevolmente aumentato, lo si evince dalle oltre 40 mila richieste di contribuzione per il Covid 19 presentate all’Enasarco. Migliaia di agenti hanno presentato la domanda denunciando un reddito che ruota intorno alle 5.000 euro. Non si può svolgere l’attività di agente di commercio con simili redditi, ne va della sopravvivenza, dell’autonomia, della dignità, della professionalità, ed è questo il motivo della difficoltà a reperire gli agenti, non si hanno margini e quindi i giovani si allontanano da questa attività che è stata e potrebbe ancora essere la più bella del mondo. In tutto ciò la responsabilità maggiore di questa condizione, la dobbiamo assegnare alle ditte mandanti, queste, con false promesse e contratti capestro illudono e sfruttano i giovani.

Non si può offrire un contratto da mono mandato quando sai per certo che il fatturato della zona non supera i 500 mila euro e stabilisci una provvigione del 3/4/5/6%

Non puoi offrire un mandato senza esclusiva e rubare poi i clienti più importanti.

Non puoi scrivere che il mancato raggiungimento del target, che hai assegnato senza la benchè minima indagine di mercato, fatta al solo scopo di liberarti dell’agente quando ti fa più comodo e senza neanche versargli le dovute indennità (anche se questa condizione è impugnabile);

Non puoi costantemente ridurre le provvigioni e la zona ogni qualvolta l’agente super la 40/50 mila euro di provvigioni;

Non si può far sottoscrivere un contratto dove oltre all’abolizione dell’esclusiva, vi è la possibilità per l’azienda di vendere on line a privati consumatori o anche negozianti, a prezzi più bassi di quelli del Vs listino, è concorrenza sleale, inoltre si ravvisa un vero e proprio sfruttamento dove, l’agente promuove le vendite, ovvero pubblicizza i prodotti dell’azienda, e si vede soffiare le vendite dalla stessa mandante che si serve dell’ E-Commerce senza riconoscere nulla all’Agente.

Tutto ciò è immorale, ma la moralità non è un elemento del contratto né del codice. Ed ecco che ci si chiede “ ma perché i giovani non vogliono più fare gli agenti?”

Gli agenti devono imparare innanzi tutto ad essere più attenti e valutare meglio i contratti che vanno a sottoscrivere.

Non si devono accettare contratti che non prevedono l’esclusiva in presenza di vendite on line senza riconoscere all’agente alcuna provvigione.

Non si firmano i contratti da monomandatari senza essere certi della potenzialità della mandante.

Il primo passo di autotutela deve essere fatto dall’agente, non è pensabile che si possa regolare tutto attraverso le norme, già oggi l’agente non le conosce, andremmo solo ad aumentere il contenzioso a danno di tutti.

Certo, si possono e si devono apportare correttivi alle attuali leggi e regolamenti.

Occorre stabilire l’obbligatorietà del mono mandato nella tentata vendita (la tentata vendita consiste nel visitare i clienti servendosi di un furgone carico di prodotti della mandante e quindi provvedere nello stesso tempo a promuovere la vendita e consegnare il prodotto. In pratica l’agente, se così lo si può chiamare in questo caso, svolge il ruolo di facchino, carica e scarica il furgone, promuove, consegna la merce venduta, redige la fattura, provvede ad incassare ciò che ha venduto).

L’agente in tentata vendita, è praticamente impossibilitato a trattare altri prodotti al di fuori di quelli della mandante, ciononostante le aziende si servono di questo artificio per economizzare alcune centinaia di euro a danno dell’agente.

Occorre Metter un limite minimo al reddito del mono mandatario rispolverando la proposta di legge dell’on. Scotto per garantire un reddito minimo ai mono mandatari .

Occorre rivedere l’art 1743 del c.c. sul diritto di esclusiva; l’esclusiva deve essere bilaterale, o tutti e due i componenti, mandante ed agente sono tenuti a rispettarla, oppure nessuno dei due ve ne è tenuta, eliminando così la possibilità che sia a favore della sola mandante. Così facendo l’agente avrebbe la possibilità di trattare prodotti in concorrenza con quella della mandante, altro non è che l’applicazione anche agli agenti della legge Bersani che rivoluzionò le agenzie assicurative ed i concessionari auto togliendo per l’appunto la possibilità alle mandanti di obbligare l’agente all’Esclusiva. In tutto ciò anche l’Enasarco deve farsi parte attiva ed intensificare i controlli.

Giovanni Di Pietro 

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domenica 31 gennaio 2021

ENASARCO ED I MISTIFICATORI


Non vi è mai una sola verità, io preferisco quella dei numeri, loro non mentono.

Federagenti, organizzazione sindacale di categoria non firmataria degli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI che rappresentano il 99% del momdo del lavoro di agente,  era convinta (insieme alla coalizione di cui faceva parte)  di poter stravincere le elezioni Enasarco (nei loro corridoi si diceva che avrebbe stravinto con il 70% dei voti) e così avere un presidente Enasarco di sua nomina ed avere 11/12 consiglieri  nel CDA Enasarco.

La realtà è molto spesso più dura delle più rosee previsioni e riserva spesso dei sonori ceffoni.  Accade così che oltre a non ottenere la maggioranza,  si sia ritrovata in minoranza. E’ sufficiente analizzare il risultato complessivo dei voti per sapere chi ha effettivamento vinto le elezioni. La coalizione di fare presto di cui faceva parte Federagenti,  ha ottenuto in totale 19.938 considerata la lista agenti e lista mandanti, mentre la coalizione attualmente al governo, costituita da: Usarci, Fisascat, Ugl Terziario, Cgil, Uiltucs, Fnaarc Confindustria, Confcommercio, Confapi, Confartigianato, ha ottenuto 28.896 voti,  e questi sono numeri inconfutabili, (si potrebbe discutere della assegnazione di 3004 voti di Artenasarco,ma anche escludendo questi restano ugualmente perdenti).

Con questo risultato il nuovo presidente eletto il 4 Gennaio 2021 è Antonello Marzolla segretario Nazionale Usarci.Infatti, l’USARCI, unico sindacato che si occupa esclusivamente degli agenti commerciali e che non aderisce a controparti o ad altre sigle,  e firmataria di tutti gli AA.EE.C.C  possiamo considerarla senza ombra di smentita, il sindacato che ha ottenuto il maggior numero di voti; da sola ha ottenuto 9.874 voti, mentre la coalizione avversaria fatta da tre sigle, Federagenti, Fiarc ed Anasf,  ha ottenuto in tre, 14.019, ripartendo i voti, ognuno ha ottenuto 4.673 preferenze. E' evidente come l’Usarci abbia surclassato Federagenti, Anasf e Fiarc. 

Da qui inizia da parte di Federagenti e c, una campagna in cui viene fatta demagogia e vengono travisati i fatti. Secondo quando asserito da questi, in maniera pretestuosa e fantasiosa, l’Enasarco sarebbe impedita a erogare una parte di FIRR a quegli agenti che ne hanno necessità . In pratica si cerca di far intendere che la Fondazione Enasarco abbia difficoltà finanziarie. La realtà invece, è che i Ministeri vigilanti gli Enti previdenziali non hanno bloccato la delibera, ma si sono limitati a rispondere dopo ben sei mesi, in maniera pretestuosa e strumentale, che le procedure per la concessione del 30% del FIRR agli iscritti che ne farebbero richiesta non poteva essere autorizzata perché, a loro avviso, in quanto il CDA era in prorogatio e non potevano essere emanate delibere straordinarie.

 E’ l’interpretazione di un funzionario miniteriale; la dottrina è di tutt’altro avviso, fatto ne è che lo stesso TAR ha dato ragione alla Fondazione. Comunque un  ministero che risponde dopo sei mesi è assolutamente intollerabile, qualsiasi sia la motivazione, non si gioca sulla pelle degli agenti.

Anche la ventilata ipotesi di difficoltà finanziarie è falsa, in realtà il bilancio ENASARCO del 2019 si chiude con un avanzo economico in forte crescita pari a 233 milioni, "il migliore dell'ultimo decennio". Lo comunica la fondazione, sottolineando che il patrimonio sale a quota 7,8 miliardi, di cui 5,196 miliardi costituiscono il patrimonio della previdenza, pari a 5,18 volte il valore delle pensioni in essere, e 2,392 miliardi il patrimonio del fondo Firr, il trattamento di fine rapporto degli iscritti. 

Tutti in miglioramento i saldi di bilancio principali. In particolare "sono positivi i risultati conseguiti nella gestione istituzionale con un saldo complessivo di +188 milioni, a fronte dell'avanzo di +170 milioni del 2018 e di quello del bilancio tecnico 2017 previsto a +188 milioni. Il saldo della gestione previdenziale (+71 milioni) continua a crescere, con entrate previdenziali che finanziano la spesa per prestazioni".

 Le spese di funzionamento diminuiscono "dell'1,3%, ma i risparmi realizzati non hanno intaccato l'efficacia dei servizi all'utenza, comunque migliorati, come dimostrano le nuove funzionalità disponibili, sia quelle previste nell'area riservata sia quelle introdotte con la nuova app Enasarco". 

Positivi i risultati nella gestione del patrimonio. I proventi finanziari ordinari lordi "sono passati dai 113 milioni del 2018 agli oltre 154 milioni del 2019. Il saldo finanziario totale pari a 182 milioni, contro i 75 milioni del 2018. Il patrimonio liquido passato dal +5% del 2011 al +48% del 2019, mentre il valore complessivo del patrimonio della fondazione espresso al fair value cresciuto di oltre il 19% rispetto al 2012". 

Bisogna ricordare che Federagenti  è una propugnatrice dell’acquisizione di Enasarco da parte di Inps, quando questo Ente va in crisi dopo aver fatto i conti per il futuro. Infatti, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto previdenziale,  ha approvato il bilancio preventivo 2021. Purtroppo i conti per l’INPS non tornano perché gli esborsi sostenuti per fare fronte all’emergenza Covid 19 pesano sulle casse in maniera pesantissima. Perciò il futuro si presenta alquanto incerto.

La  situazione patrimoniale di INPS di 20 miliardi di euro e le stime per la fine del prossimo esercizio saranno negative per 6,59 miliardi. Una situazione economica da far tremare i polsi, i primi,  a non dormire tranquilli sono gli anziani. Va fatta un’attenta analisi rispetto al tema della sostenibilità e dell’equilibrio del rapporto tra assicurati e  pensionati.

L’INPS ha entrate per contributi pari a 229,841 miliardi di euro, mentre le uscite ammontano a 239,120 miliardi di euro. Il saldo 2021, secondo le previsioni, è di meno 9,27 miliardi. Purtroppo la situazione economica è al limite del collasso. 

Voglio sperare che invece di polemizzare e intralciare l’operato del nuovo Presidente, Federagenti insieme alla sua coalizione si responsabilizzi e collabori per un miglior funzionamento del nostro Ente di previdenza ad esclusivo beneficio degli agenti. Fare ostruzionismo, votare no a tutte le delibere, dimostra solo di pensare alle poltrone ed agli investimenti, non a fare gli interessi degli agenti, 

Giovanni Di Pietro 

I dati economici di Enasarco ed Inps sono stati estrapolati da un articolo di Davide Caropreso. 

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domenica 24 gennaio 2021

L’Utilizzo della mail aziendale da parte dell’Agente e dei relativi CRM e Geolocalizzatori

 

Come controllare passo dopo passo un agente e trasformarlo in un dipendente senza riconoscergli i diritti.

L’utilizzo di internet in tutte le sue sfaccettature risulta molto utile per migliorare le vendite, per accorciare i tempi, per sviluppare il marketing, ed in special modo per la comunicazione certa, immediata e tracciabile.

Purtroppo molti agenti di commercio, ancora oggi, vedono l’utilizzo di questo strumento, come uno spauracchio, ed invece di approfondirne le funzionalità e le loro applicazioni per trarne il maggior vantaggio, la utilizzano solo se obbligati dalla mandante.

Questo obblico si traduce quasi sempre nell’uso di un CRM insieme alla mail aziendale.

Cos’è un CRM : Il CRM o Customer Relationship Management è un programma per la gestione di tutti i rapporti e le interazioni di un'azienda che hanno luogo con i clienti potenziali ed esistenti. Un sistema CRM aiuta le aziende a rimanere in contatto con i clienti, a semplificare i processi e a migliorare la redditività, ed avere in pugno la situazione con il cliente anche dopo che l’agente è stato disdettato.

Possiamo affermare che questi strumenti forniti dalle mandanti non servono a migliorare il lavoro dell’agente ma a gestire meglio il territorio e la clientela, delegando all’agente il suo utilizzo, cosa che altrimenti dovrebbe essere gestita da un dipendente con costi elevatissimi, ma, ancora più grave, con questo sistema si tiene in perenne controllo l’attività dell’agente. L’utilità per il venditore è marginale, infatti, alla cessazione del rapporto, la mandante ne chiude immediatamente l’accesso cosi che tutte le informazioni in essa contenute diventino di esclusivo possesso della mandante e l’agente ne perde tutte le informazioni, informazioni indispensabili per poter far valere i propri diritti. 

E' l'agente, lavoratore autonomo, che deve stabilire se determinate informazioni del cliente, le motivazioni del mancato acquisto possano essere utili alla mandante, e tutto ciò rientra nel dovere di informazione, mentre  fare la cronoistoria di tutte le visite effettuate non rientra tra i doveri dell'agente; l'agente deve dedicare il suo tempo alla promozione non alla compilazione di moduli.

Altra assurdità è costituita dall’utilizzo della mail aziendale da parte dell’agente per tutte le comunicazioni, spesso anche private, cosa che non dovrebbe essere assolutamente fatta. La mandante poco corretta, potrebbe entrare nel sistema e leggere e controllare tutte le comunicazioni effettuate.

Solo nel nostro paese assistiamo a simili procedure, negli altri stati tutto ciò non accade perché l’agente commerciale è un imprenditore e dovrebbe esserlo, non solo sulla carta, anche nel nostro paese. 

L’agente di commercio è un piccolo imprenditore ed utilizza per la promozione della vendita il proprio nome, i propri simboli o loghi. L’agente non deve aver bisogno di anteporre il nome dell’azienda al suo nome, non è un dipendente, ma un agente e,  come definito in tutti i manuali, è quella persona che, in forma individuale o societaria promuove le vendite in nome proprio per conto della mandante.

Presentarsi come agente della ditta “Pinco Pallino” sminuisce la figura del professionista ed è un mezzo utilizzato quasi esclusivamente dai monomandatari, altra figura questa, che dovrebbe essere abolita; il monomandatario altri non è che un dipendente camuffato al solo scopo di eludere lo statuto dei lavoratori.

Al di là di queste considerazioni e delle sue osservazioni di puro carattere commerciale, è bene considerare che, tutte le volte che un agente si serve della mail aziendale, si ritrova quasi sempre a perdere tutte le indennità anche perché pochissimi agenti si ricordano di fare il backup dei dati.

Anche i cosiddetti geolocalizzatori inseriti nell’auto o nei pc o tablet, con la scusa di controllare i mezzi o l’hardware, altro non sono che subdoli sistemi per controllare il lavoro e tutti gli spostamenti dell’agente; non è infrequente che l’agente spesso si senta dire: “Cosa ci faceva ieri mattina in via xxx dove non vi è alcun cliente ed è rimasto fermo per circa due ore?”.

Non pensate che la cosa sia marginale, accade sempre più sovente, e nel caso in cui l’auto aziendale venisse utilizzata per scopi privati, tale utilizzo verrà sopportato fin quanto farà comodo alla mandante, quando si stancherà, non farà altro che disdire il contratto per colpa dell’agente a causa dell’utilizzo improprio del mezzo, a questo punto l’agente non avrà alcun  appiglio per difendersi ed ottenere le indennità di fine rapporto.

Tutto ciò sta assumendo carattere abitudinario, trasformando questa nobile professione, quella dell’agente, in quella del viaggiatore piazzista ma senza riconoscergli i diritti.

L’agente di commercio è un lavoratore autonomo e come tale deve mettere in atto tutto quello che ritiene più giusto per la sua attività, non per quella della azienda mandante.

Se la mandante non è d’accordo, non farà altro che recedere dal contratto, pagare le indennità e cercare un’altro agente, o meglio, assumere un viaggiatore piazzista.

Impegniamoci ad essere professionisti della vendita.

Chi volesse approfondire l'argomento della geolocalizzazione, può leggere l'articolo specifico cliccando su: Geolocalizzazione

Giovanni Di Pietro

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giovedì 7 gennaio 2021

Supplementi Pensionistiche e Contribuzione Volontaria Enasarco

- Contribuzione facoltativa

La contribuzione Facoltativa è rappresentato da un contributo volontario che l’agente può decidere di effettuare al fine di incrementare il suo montante contributivo così da avere una pensione più sostanziosa.

Per poter aderire al versamento volontario è necessario presentare domanda ed avere almeno un rapporto di agenzia in essere.

Il contributo è ad esclusivo carico dell’agente, non può essere inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente, circa 220 € annuali.

Il versamento concorre alla determinazione della pensione con il solo calcolo del sistema contributivo, quota C.

- Prosecuzione volontaria

La prosecuzione volontaria è riservata a quegli agenti che hanno cessato l’attività ma non hanno raggiunto il minimo degli anni necessari per l’ottenimento della pensione. Sono esclusi solo quegli agenti che pur non avendo raggiunto i venti anni di versamento, siano titolari di pensione di Invalidità, Inabilità, o rendita contributiva.

Per accedere alla prosecuzione volontaria occorre avere almeno una anzianità contributiva pari a cinque anni di cui almeno tre dall’ultimo versamento.

Occorre presentare domanda alla Fondazione massimo entro due anni dall’ultimo versamentocontributivo effettuato dalla mandante, decorrenti dal primo di gennaio successivo all’ultimo versamento.

Il contributo, compreso il contributo di solidarietà, sarà calcolato sulla media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di versamenti obbligatori da parte delle mandanti.

Il contributo non può comunque essere inferiore al minimale contributivo previsto per il monomandatario, circa 850,00 euro annui.

- Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale

Nel caso in cui una ditta mandante avesse omesso i versamenti obbligatori perche in concordato o fallimento, e questi non fossero recuperabili per incapienza (non ci fossero fondi da parte della impresa fallita) l’agente può sostituirsi alla mandante chiedendo di poter effettuare lui stesso i versamenti omessi.

Occorre comunque che l’agente comprovi la sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della mandante, ed il relativo ammontare. Non è possibile coprire periodi per cui è già intervenuta la prescrizione.

La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dalla data di dichiarazione del fallimento o di altra procedura concorsuale.

Giovanni Di Pietro 

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sabato 2 gennaio 2021

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE ENASARCO

 

Quando e come ottenere “Il Supplemento di 

Pensione” Enasarco

L’agente commerciale pensionato di vecchiaia Enasarco che continua a svolgere l’attività dopo il conseguimento della pensione, è tenuto, ovviamente, ad effettuare i versamenti contributivi in misura paritetica con le mandanti. Questi ulteriori contributi non vanno assolutamente perduti, ma contribuiscono a formare il supplemento di pensione.

Dopo cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia, e per i quinquenni successivi, comunque non prima dei 72 anni di età, l’agente che ha continuato ad effettuare i versamenti, farà domanda per ottenere il supplemento pensionistico sulla base dei contributi versati successivamente alla pensione.

Tutti questi contributi saranno calcolati con il solo metodo contributivo (quota C) art 18 comma 1 del regolamento, ed aggiunti alla pensione come se fosse una ulteriore pensione distinta da quella di vecchiaia, la decorreranno avverrà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il supplemento pensionistico può essere richiesto anche dagli eredi che abbiano diritto alla pensione di reversibilità.

Giovanni Di Pietro

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