lunedì 3 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Riunioni Aiendali . N.6

Nuova Rubrica Settimanale

​“Le Perle nei mandati”

​ Perla n° 6 " RIUNIONI AZIENDALI"

"Quando ne sia richiesto, in date che comunicheremo, l'Agente si recherà a sue spese presso la nostra Sede od in altro luogo da noi indicato al fine di fornire dettagliate informazioni sulla situazione commerciale del Territorio Contrattuale."

 Questa perla è stata inserita in un contratto da plurimandatario, nel settore food/no food, dove le provvigioni relative alle vendite potevano attestarsi massimo su circa 10 mila euro l'anno. Con questa clausola si pretenderebbe che l'agente si recasse, ogni qualvolta il direttore non ha di meglio da fare, in azienda, a sue spese, non per un corso di aggiornamento, o per prendere visione di una nuova campagna promozionale, o nuovi prodotti, ma, " per fornire informazioni ed in date che fanno comodo solo a te".  Pertanto, l'agente, da Palermo, deve prendere un aereo, volare fino a Milano o Venezia, o viceversa, qui prendere un'auto a noleggio per recarsi fino in azienda, ubicata ovviamente nell'interland, per fornire informazioni. 

Ma brutta testa ..... ,  ti rendi conto di cosa scrivi? io dovrei spendere mille euro perchè vuoi sapere da me le informazioni della mia zona. Ma se fino alla scorsa settimana hai inviato i tuoi cani da guardia, gli ispettori, a farmi perdere tempo? Ma lo sai che farmi perdere due giorni di lavoro costano soldi, " a me" ; cosa cè di così importante che deve essere riferito all'orecchio? non possiamo telefonarci o videochiamarci, od inviarci una mail? non pui chiedere quello che vuoi sapere ( e di cui, poi, non te ne frega nulla) agli ispettori che sono stati nella mia zona, accompagnati da me, a mie spese, ad ispezionare?

NO!, occorre l'incontro, in modo che tu quando deciderai di recedere dal contratto, organizzerai due tre incontri ravvicinati, ai quali ovviamente non parteciperò, ed allora accamperai la giusta causa per non liquidarmi quei quattro soldi di indennità da me duramente guadagnati in tanti anni.  

Anche questa clausola farà si che si ricorra al giudice. 

Giovanni Di Pietro

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giovedì 29 aprile 2021

ENASARCO, APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

 


ENASARCO, ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 29/04/2021

Approvato il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2020 della Fondazione Enasarco.

 

Come è noto a tutti, il bilancio rappresenta un adempimento annuale, necessario ad assolvere le funzioni di verifica interna ed esterna sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente.

Il bilancio è stato valitato oltre che dal CDA, anche dal Collegio dei sindaci sotto la Presidenza della dott.ssa Giovanna Ceribelli, nominata dal Ministero del Lavoro, anche dalle società di revisione indipendenti, ed infine dall’odierna Assemblea dei Delegati.

Il bilancio presenta un avanzo di 50 milioni di Euro, risultato sicuramente apprezzabile tenuto conto della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria del 2020, crisi ha visto una notevole contrazione nelle vendite con il quasi azzeramento di alcuni settori cruciali per l’economia ed un calo considerevole del numero degli agenti. Nonostante tutto ciò i risultati riportati nel bilancio sono positivi, con un avanzo economico come abbiamo già detto di 50 milioni, proventi finanziari per oltre 100 milioni e un patrimonio complessivo in crescita che ha raggiunto quasi 8 miliardi di euro, capace di garantire la riserva legale e quindi fornendo una maggiore sicurezza per le pensioni degli iscritti.

Da rilevare inoltre come dal bilancio è stato estrapolato il Fondo Fenice con un svalutazione di oltre 35 milioni di euro nell’esercizio 2020 e pertanto il fondo in questione è stato azzerato al 31/12/2020.

La Fondazione dimostra pertanto di essere in buona salute,

Inoltre, in apertura dell’Assemblea il Presidente ha ricordato che pur a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma, in merito alla deliberazione assunta il 28.12.2020 dalla Commissione Elettorale, “il Consiglio di Amministrazione risulta allo stato validamente nominato, composto e proclamato. Esso preserva infatti i poteri, le prerogative e le facoltà ad esso spettanti per Statuto può in tale composizione e veste garantire la piena amministrazione della Fondazione e il completo perseguimento degli scopi istituzionali e statutari” e che, in ogni caso, la composizione e il funzionamento dell’Assemblea eletta non sono coinvolti dal contenzioso.

La seduta assembleare è stata poi momento di confronto, rispondendo all’invito del Presidente volto a garantire sostegno agli agenti di commercio in una fase estremamente difficile, segnata dalle conseguenze economiche della pandemia che continua a penalizzare in modo grave l’attività degli agenti di commercio.

Verrà quindi garantito il massimo sostegno alle iniziative portate avanti in favore degli iscritti: dalla creazione di un dialogo reale e trasparente con gli stessi, alla migliore allocazione degli investimenti della Fondazione, assicurando rendimenti finanziari efficaci ed efficienti.

Ci auguriamo inoltre che in futuro ci possa essere una maggiore coesione tra i membri del CDA , che si abbandoni le rivalità personali e di bottega, avendo come unico intendimento la tutela previdenziale ed all’occorrenza anche assistenziale dei soli agenti commerciali, nei parametri previsti dalla normativa vigente,

Giovanni Di Pietro

 

lunedì 26 aprile 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Tempo Determinato O indeterminato . N.5

 

​
Nuova Rubrica Settimanale

​“Le Perle nei mandati”

​ Perla n° 5

Tempo Determinato o Indeterminato 

 10) Decorrenza e durata

10.1) Il presente mandato decorre dal <data> e si intende a tempo determinato, con durata fino al 31Dicembre 2017 Il contratto dovrà essere rinnovato di volta in volta alla sua naturale scadenza.

10.2) Durante il periodo di preavviso Lei è tenuto a prestare la Sua opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

10.3) Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con il preavviso di legge.

Viene da chiedersi: chi ha redatto un simile contratto? Ma è uncontratto a tempo determinato o indeterminato?

L’art 10.1 dice chiaramente che si tratta di un contratto a tempo DETERMINATO, ovvero le parti sanno, già dalla loro sottoscrizione, quale sarà il termine, ed a quella data possono decidere se rinnovarlo o meno senza che sia concesso alcun preavviso.

 Pertanto, se alla scadenza prefissata viene sottoscritto un nuovo contratto, il rapporto continua fino alla data stabilita. Può anche accadere che alla prima scadenza non avvenga alcun cessazione, ed il contratto continua naturalmente senza sottoscriverne uno nuovo, in questo caso il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Ma allora qual’è l’utilità di inserire i termini di preavviso? Ma questo contratto è a tempo determinato o indeterminato?

Un classico esempio di mancanza di chiarezza che porterà, in caso di recesso, ad un contenzioso che non avrebbe alcun senso, in quanto ognuna delle parti vorrà interpretarlo nella maniera, a se , più conveniente. Si denota soprattutto la scarsa preparazione in diritto di agenzia di chi ha redatto il contratto, vuoi che sia un Consulente del lavoro o un legale.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 19 aprile 2021

Agenti Enasarco, “Le Perle nei Mandati” GEOLOCALIZZATORI; N.4

Nuova Rubrica Settimanale

​“Le Perle nei mandati” 

​Perla n° 4

Geolocalizzatori

 L’agente è stato informato, ed accetta, che sugli strumenti forniti dalla mandante siano inseriti apparecchi di rilevamento della posizione, al solo fine di tutelare il patrimonio della società .

Cosa significa nella realtà. La mandante concede, per lo svolgimento del proprio lavoro, all’agente, un tablet, un pc, un telefonino, in alcuni casi addirittura un furgone o l’auto se si tratta di agenti in tentata vendita o monomandatari.

L’agente quasi sempre ne è ben felice, non deve investire il proprio denaro per l’acquisto di questi beni.

Bene, anzi, male; da questo momento l’agente è seguito passo dopo passo, di giorno e di notte. La mandante conoscerà tutto di voi, a che ora uscite di casa, a che ora rientrate, dove andate, se percorrete autostrade o strade ss o comunali, quante volte vi fermate, se dove sostate vi è un cliente o meno, insomma non avete più segreti. Non è raro che il capoarea vi chiami e vi dica: cosa faceva ieri dalle 14 alle 16 in via tot visto che non abbiamo clienti, oppure, lei esce il mattino troppo tardi, alle 9 è ancora a casa. Queste cose ai più sembrerà una assurdità, ma è già successo tante, troppe volte. Ed anche se simili strumenti non possono essere usati per disdire un contratto per colpa, sicuramente sarà di supporto alla mandante per risolvere il contratto ed in alcuni casi potrebbero essere portati in tribunale per non riconoscere le indennità dovute.

Può anche accadere che il contratto non riporti alcuna clausola del genere, m che negli strumenti utilizzati sia stato ugualmente inserito il geolocalizzatore, e che l’azienda se ne serva per tenere costantemente sotto pressione l’agente.

Voglio ricordare che :

 " L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.” 

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Giovanni Di Pietro

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lunedì 12 aprile 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Esclusione dagli A.E.C. N.3

 

​Nuova Rubrica Settimanale

​“Le Perle nei mandati”

​ Perla n° 3

Esclusione della Contrattazione Collettiva

“ - xxx , avente ad oggetto la commercializzazione in Italia ed all’Estero di merce prodotta da terzi ad un mercato costituito da rivenditori, sia grossisti, sia dettaglianti, e da utilizzatori diretti del prodotto, ivi comprese le imprese di produzione di beni e servizi.

- le parti escludono il recepimento nel contratto individuale, di pattuizioni collettive.

Purtroppo gli agenti non leggono quasi mai il mandato, ed a volte anche leggendolo è talmente sibillino da non comprendere bene cosa si celi sotto alcune diciture o sotto alcuni termini prettamente giuridici.

E’ il caso della dicitura usata sul contratto esaminato e riportata in rosso. Cosa si nasconderebbe dietro tale dizione che ad un occhio poco attento parrebbe innocua?

La dizione usata è una delle peggiori, in pratica il contratto vorrebbe escludere totalmente la contrattazione collettiva. In pratica l’agente non avrebbe alcuna tutela se non quelle minime previste per legge.

Non avrebbe diritto alla indennità suppletiva di clientela,

Non avrebbe diritto al Firr

Non avrebbe diritto a buona parte del preavviso

Non avrebbe diritto alla Indennità Meritocratica

Non avrebbe diritto alla indennità per il patto di non concorrenza

Non ……

Non…….

Mi fermo ad elencare tutte i danni che il povero malcapitato agente riceverebbe dalla firma di un simile mandato capestro.

La prima cosa da fare quindi è far esaminare il mandato dal Sindacato Usarci più vicino o andare sul sito www.usarci.it e chiedere una consulenza, vi potrebebro essere dei suggerimenti utili ad aggirare una simile imposizione. non firmare MAI prima di aver verificato il contratto. 

 Giovanni Di Pietro

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lunedì 5 aprile 2021

“Le Perle nei Mandati” Variazioni di Zona o Provvigioni N.2

 Nuova Rubrica Settimanale                                      

  ​ “Le Perle nei mandati”

​     Perla n° 2 

Le modifiche contrattuali

Perla presente su un contratto di bigiotteria/oreficeria 

“ Il preponente potrà modificare i Prodotti, dei clienti, non chè la zona, purché la variazione sia di entità tale da incidere in misura non superiore al 30% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente alla data di comunicazione della modifica, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del contratto . Il preponente comunicherà la propria decisione all’agente con un preavviso di 30 gg. E’ fatto salvo il caso in cui la modifica sia tale da invcidere in misura non superiore al 10% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente. Nel qual caso sarà dovuto all’Agente un preavviso di 10gg. Nessun preavviso sarà dovuto nel caso in cui la modifica sia inferiore al 5% ….”

   

La fantasia delle nostre aziende non ha limiti. Oltre a non rispettare le norme contenute negli A.E.C. pretendono la sottoscrizione di contratti capestro approfittando della buona fede degli agenti o della loro scarsa conoscenza delle norme, della mancanza di lettura delle clausole contrattuali, la maggior parte degli agenti firma senza leggere il contratto, della delle difficoltà a trovare lavoro così da schiavizzare il lavoratore agente.

Nel odierna Perla, ci troviamo di fronte ad clausola contrattuale che prevede una variazione delle provvigioni, o della zona , o della clientela, del 30% , una percentuale altissima che generalmente coincide con l’utile dell’agente al netto di tutte le spese e tasse. In questo caso, in barba agli AEC che prevedono massimo, una variazione non superiore al 15% o al 20% del fatturato dell’anno precedente a seconda della tipologia dell’A.E.C., variazione che comunque deve essere accettata dall’agente e, in caso di mancata accettazione, la comunicazione di variazione viene ritenuta come disdetta con preavviso ad iniziativa della casa mandante, mentre, la clausola prevista in questo contratto, non prevede assolutamente la possibilità di accettazione o meno da parte dell’agente, lasciando insidacabilmente alla mandante la possibilità di affamare o meno l’agente senza che questi possa esercitare il proprio diritto. Tale variazione presente sul mandato in oggetto, e’ anche in barba al codice civile che non prevede alcuna variazione, infatti la giurisprudenza è orientata a considerare la variazione ammissibile quando non supera il 5% del fatturato provvigionale dell’anno precedente. Potremmo opinare che difficilmente il Giudice in caso di contenzioso possa dare ragione alla mandante, ma, nello stesso tempo occorre impiantare una causa e rimettersi al giudizio di un terzo.

Cosa fare allora, o far aggiungere sul contratto che lo stesso fa riferimento agli A.E.C. in modo da vanificare la clausola che eccede la norma contrattualistica, o non accettare il mandato. Con queste clausole un vero professionista non lo troveranno mai.

Con queste clausole un vero professionista non dovrebbe mai accettare un simile contratto.

 Giovanni Di Pietro

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lunedì 29 marzo 2021

“Le Perle nei Mandati” Prodotti in concorrenza e Pluri mandato

29 marzo 2021

​Nuova Rubrica Settimanale                                        ​ “Le Perle nei mandati”

​ Perla n° 1

Prodotti in concorrenza e Pluri mandato

ESCLUSIVA – NON CONCORRENZA

Per tutta la durata del presente contratto, l’agente s’impegna a non vendere direttamente o indirettamente, o assumere direttamente o indirettamente, incarichi di agenzia, distribuzione, concessione di vendita sotto qualsiasi forma di prodotti in concorrenza con i prodotti, o comunque a essi simili nel funzionamento e/o nell’uso, fatta eccesione per eventuali prodotti di società del gruppo cui il preponente appartiene ( qui di seguito le “ consociate”), specificatamente affidategli da queste ultime .

COME CERCO DI RAGGIRARE L’AGENTE OFFRENDO UN CONTRATTO DA PLURI MANDATO CHE IN REALTA’ E’ UN MONO MANDATO .

1) L’agente potrà vendere Prodotti non in concorrenza con quelli previsti nel presente contratto solo dietro espressa e preventiva autorizzazione scritta del preponente.

2) Qualora sorgessero contrasti circa la qualificazione di un prodotto come                    “ concorrente” il giudizio del preponente al riguardo sarà comunque vincolante per l’agente.

1) Pur essendo un contratto da plurimandatario, l’agente non è libero di assumere altri mandati per prodotti non in concorrenza, deve sempre chiedere l’autorizzazione alla mandante. Questa clauso sottende ad un contratto da monomandatario e ben si può rivendicarlo con le conseguenze previste dal monomandato.

2) La presente clausola inserita in un contratto petrolifero, ha dell’inverosimile. In pratica l’azienda si arroga il diritto insindacabile di decidere se un prodotto è o non è in concorrenza con i suoi, pertanto secondo la logica di questa mandante, un carro armato potrebbe essere in concorrenza con una lavatrice, sono di ferro entrambi.

Fatevi Furbi, leggete i contratti prima di firmarli o rivolvetevi all’USARCI più vicina per i chiarimenti ed avere le dritte per contrastare i FURBETTI DEI MANDATI.

 Giovanni Di Pietro

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giovedì 25 marzo 2021

LE PERLE NEI MANDATI DI AGENZIA

 Si tratta di una nuova Rubrica Settimanale che sarà pubblicata su questo Blog a partire da lunedì 29 marzo.

 

Cos'è una perla ? Tutti lo sappiamo,  ma ha anche un’altro significato, essere una perla è un modo di dire ed in genere si intende il meglio nel proprio genere o anche avere qualità eccellenti, detto in genere di una persona che si apprezza molto.

In questo caso invece intendiamo la perla non come qualcosa di prezioso, ma come qualcosa di fasullo, negativo.

Da lunedi 29 marzo inizierò una nuova rubrica, sul mio BLOG “ L a Voce degli Agenti ” dove saranno trattati ed esaminate, sindacalmente, le varie perle presenti nei contratti.

Tutti possono inviare “ la perla “ NON TUTTO IL MANDATO, MA SOLO LA PARTE RITENUTA "PERLA" presente nel proprio contratto all’indirizzo: perlemandati@giovannidipietro.it . Le più eclatanti saranno trattate nella rubrica, in assoluto anonimato.

Inviate le Vs perle!!!!!

Giovanni Di Pietro

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mercoledì 10 marzo 2021

Decadenza e Prescrizione dei crediti dell'Agente. Facciamo Chiarezza

Come orientarsi nella giungla delle norme in tema di Decadenza e Prescrizione 

La Decadenza è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. in diritto la decadenza consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare, si tratta cioè della perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. La Decadenza riferito al contratto di agenzia riguarda il diritto alla indennità di fine rapporto, ovvero l'Indennità di Cessazione Rapporto prevista dall'art 1751 c.c. 

Si è molto dibattuto e si continua ancora, se le indennità previste dagli AEC, sono soggette o meno alla decadenza prevista dall'art 1751 cc. Trattandosi di indennità dovute per contrattazione collettiva, e quindi migliorative,  sostituiscono quelle previste per legge. Si ritiene pertanto che le indennità previste dalla contrattazione collettiva siano escluse dala decadenza in quanto costituirebbero una condizione di miglior favore per l'agente e nessuna clausola sulla decadenza è riportata negliAEC. Purtroppo, in tema di decadenza, ci sono sentenze contrarie, alcune ritengono che anche quelle per contrattazione collettiva rientrano nella decadenza, altre sono di parere contrario.

Cosa fare per non incorrere nella decadenza ? L'agente , alla cessazione del rapporto, deve inviare alla mandante , preferibilmente a mezzo raccomandata o pec, la richiesta di pagamento delle indennità. Compiuto questo atto, ha ancora 10 anni di tempo perchè il diritto si prescriva.

La Prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934/2936 c.c., è l’istituto giuridico attraverso il quale un diritto si estingue a seguito dell’inerzia del suo titolare. Le parti non possono modificare la disciplina legale delle provvigioni ed ogni patto diretto a tal fine è nullo.

Ai sensi dell’art. 1749 c.c., II° comma, il preponente deve consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro il mese successivo al trimestre nel quale sono maturate, il pagamento deve essere effettuato nel medesimo termine.

Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta negli Accordi Economici Collettivi.

L’art. 2984, IV comma, stabilisce una prescrizione breve di cinque anni per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

- Provvigioni 5 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione

 -Premi 5 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione

- Provvigioni indirette 10 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione e/o occulte (Cassazione n.15069/2008)

- Enasarco, omessi versamenti contributivi, 5 anni

Va precisato che la prescrizione decorre anche durante il rapporto.

Con riferimento alle indennità di fine rapporto, non occorre rifarsi all’art. 2984, V comma che stabilisce una prescrizione quinquennale con rifermento alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro in quanto si riferisce al lavoro dipendente. Come ha già osservato la giurisprudenza maggioritaria di legittimità , tale norma è chiaramente riferita ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato.

Onde per cui, alle indennità di fine rapporto in materia di contratto di agenzia, trova applicazione la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.  (CASS., SEZ. LAV., 16 GIUGNO 2003, N. 9636)

Giovanni Di Pietro

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martedì 9 febbraio 2021

L’E-Commerce e l’Agente Commerciale

                                      Come Cercare di Difendersi dall’E-Commerce

L’E-commerce, in maniera molto semplice, è rappresentata dall’insieme di transazioni, acquisti, vendite, per la commercializzazione di beni e servizi attraverso internet.

Non è sufficiente avere un pc e dei prodotti da vendere su internet per parlare di

E-commerce, infatti essa coinvolge diverse discipline quali la comunicazione, l’informatica, il marketing, la grafica, le norme di diritto, lo stile di vita.

Da alcuni anni le vendite on line sono in costante aumento ma, proprio in questi ultimi tempi a causa della pandemia da Covid19 che ha comportato l’impossibilità ad uscire di casa, la chiusura dei negozi, le molte ore chiusi in casa davanti al computer, ha fatto si che le vendite on-line subissero una vertiginosa accelerazione.

Il mercato cambia, ogni decennio assistiamo a vere e proprie trasformazioni della distribuzione dovute al progresso, alla nuova tecnologia, ai cambi di abitudini, alle necessità sociali. Non si può fermare tutto questo, è il progresso, e solo chi si adegua, chi si trasforma, riuscirà a sopravvivere.

Gli Agenti Commerciali ne subiscono le conseguenze.

Da anni assistiamo ad un calo costante del numero degli agenti, dagli oltre 350 mila degli anni 70 il numero si è ridotto a circa 220 mila unità, e la curva sta accelerando in questi ultimi tempi. La chiusura della piccola distribuzione a favore delle grosse catene ha comportato un primo grosso calo del numero degli agenti, calo che continua inesorabile con l’espandersi della vendita a mezzo internet. Il calo viene acutizzato dal fatto che il numero degli agenti in Italia è drogato, infatti vi è una sostanziale differenza tra la nostra nazione e altri paesi europei dove il numero degli agenti è di 40/50/60 mila unità contro i nostri 220 mila. Paesi come Germania, Francia, Inghilterra, hanno un numero nettamente più basso di agenti, non perché non ne hanno bisogno o perché il loro sistema distributivo è diverso, ma perché moltissime figure di venditori sono inquadrati come lavoratori dipendenti a differenza dell’Italia dove annoveriamo venditori in tentata vendita, monomandatari del settore horeca, informatori medici, banconisti a provvigioni, in pratica nel nostro paese vi sono norme che permettono lo sfruttamento di lavoratori, le cosiddette false partite IVA, ed è questo il motivo per cui anche le p.iva sono nettamente superiori in Italia che negli altri paesi; in pratica nella nostra nazione si aggirano più facilmente le norme a tutela dei lavoratori dipendenti.

In questo contesto possiamo annoverare tra i maggiormente sfruttati, gli agenti Monomandatari o quelli che pur essendo plurimandatari, sono obbligati a rappresentare una sola mandante.

Nel 2015, in occasione della presentazione della proposta di legge di variazione del mono mandato (Monomandato Si Monomandato no), denunciai la difficile situazione in cui si trovavano 30 mila agenti che avevano un reddito lordo inferiore a 30 mila euro annui. L’allora presidente dell’Enasarco in una audizione presso la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati (Modifica del Monomandato, la Proposta di Legge) presieduta dall’On. Epifani, dichiarò che 15 mila agenti con un reddito al di sotto di 15 mila euro non costituivano un problema e così si dichiararono gran parte degli altri sindacati (Federagenti, Monomandato ed Enasarco) con conseguente abbandono della proposta di legge.

Oggi, questo numero è notevolmente aumentato, lo si evince dalle oltre 40 mila richieste di contribuzione per il Covid 19 presentate all’Enasarco. Migliaia di agenti hanno presentato la domanda denunciando un reddito che ruota intorno alle 5.000 euro. Non si può svolgere l’attività di agente di commercio con simili redditi, ne va della sopravvivenza, dell’autonomia, della dignità, della professionalità, ed è questo il motivo della difficoltà a reperire gli agenti, non si hanno margini e quindi i giovani si allontanano da questa attività che è stata e potrebbe ancora essere la più bella del mondo. In tutto ciò la responsabilità maggiore di questa condizione, la dobbiamo assegnare alle ditte mandanti, queste, con false promesse e contratti capestro illudono e sfruttano i giovani.

Non si può offrire un contratto da mono mandato quando sai per certo che il fatturato della zona non supera i 500 mila euro e stabilisci una provvigione del 3/4/5/6%

Non puoi offrire un mandato senza esclusiva e rubare poi i clienti più importanti.

Non puoi scrivere che il mancato raggiungimento del target, che hai assegnato senza la benchè minima indagine di mercato, fatta al solo scopo di liberarti dell’agente quando ti fa più comodo e senza neanche versargli le dovute indennità (anche se questa condizione è impugnabile);

Non puoi costantemente ridurre le provvigioni e la zona ogni qualvolta l’agente super la 40/50 mila euro di provvigioni;

Non si può far sottoscrivere un contratto dove oltre all’abolizione dell’esclusiva, vi è la possibilità per l’azienda di vendere on line a privati consumatori o anche negozianti, a prezzi più bassi di quelli del Vs listino, è concorrenza sleale, inoltre si ravvisa un vero e proprio sfruttamento dove, l’agente promuove le vendite, ovvero pubblicizza i prodotti dell’azienda, e si vede soffiare le vendite dalla stessa mandante che si serve dell’ E-Commerce senza riconoscere nulla all’Agente.

Tutto ciò è immorale, ma la moralità non è un elemento del contratto né del codice. Ed ecco che ci si chiede “ ma perché i giovani non vogliono più fare gli agenti?”

Gli agenti devono imparare innanzi tutto ad essere più attenti e valutare meglio i contratti che vanno a sottoscrivere.

Non si devono accettare contratti che non prevedono l’esclusiva in presenza di vendite on line senza riconoscere all’agente alcuna provvigione.

Non si firmano i contratti da monomandatari senza essere certi della potenzialità della mandante.

Il primo passo di autotutela deve essere fatto dall’agente, non è pensabile che si possa regolare tutto attraverso le norme, già oggi l’agente non le conosce, andremmo solo ad aumentere il contenzioso a danno di tutti.

Certo, si possono e si devono apportare correttivi alle attuali leggi e regolamenti.

Occorre stabilire l’obbligatorietà del mono mandato nella tentata vendita (la tentata vendita consiste nel visitare i clienti servendosi di un furgone carico di prodotti della mandante e quindi provvedere nello stesso tempo a promuovere la vendita e consegnare il prodotto. In pratica l’agente, se così lo si può chiamare in questo caso, svolge il ruolo di facchino, carica e scarica il furgone, promuove, consegna la merce venduta, redige la fattura, provvede ad incassare ciò che ha venduto).

L’agente in tentata vendita, è praticamente impossibilitato a trattare altri prodotti al di fuori di quelli della mandante, ciononostante le aziende si servono di questo artificio per economizzare alcune centinaia di euro a danno dell’agente.

Occorre Metter un limite minimo al reddito del mono mandatario rispolverando la proposta di legge dell’on. Scotto per garantire un reddito minimo ai mono mandatari .

Occorre rivedere l’art 1743 del c.c. sul diritto di esclusiva; l’esclusiva deve essere bilaterale, o tutti e due i componenti, mandante ed agente sono tenuti a rispettarla, oppure nessuno dei due ve ne è tenuta, eliminando così la possibilità che sia a favore della sola mandante. Così facendo l’agente avrebbe la possibilità di trattare prodotti in concorrenza con quella della mandante, altro non è che l’applicazione anche agli agenti della legge Bersani che rivoluzionò le agenzie assicurative ed i concessionari auto togliendo per l’appunto la possibilità alle mandanti di obbligare l’agente all’Esclusiva. In tutto ciò anche l’Enasarco deve farsi parte attiva ed intensificare i controlli.

Giovanni Di Pietro 

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