“ La buona fede comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.
Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, per cui i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione ma anche sulla correttezza.
La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
buona fede soggettiva: ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (per esempio, art. 1147: Possesso di buona fede)
buona fede oggettiva (o correttezza): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente. “ WIKIPEDIA.
La buona fede è stata trattata per la prima volta nel rapporto di agenzia dalla direttiva europea 653/86 e successivamente recepita da nostro codice civile e ripresa poi dagli AA.EE.CC. sostituendo la vecchia formula “ il buon padre di famiglia”.
Certo è che doveva trattarsi di un Padre padrone, visto che i mandati di agenzia, quelli sottoscritti tra ditta mandante ed agente, prevedevano esclusivamente doveri verso il padre (dita) senza alcun richiamo o riferimento ai diritti dell'agente.
Con la nuova formulazione le cose non sono di certo cambiate, la Buona Fede , prevista dalle Norme, si trasforma costantemente in Malafede nei contratti di agenzia, malafede che si evince in ogni articolo della maggior parte dei conratti di agenzia,
1) Obbligare l'agente a rappresentare la mandante in esclusiva e nel contempo non concedere l'esclusiva di zona E' MALAFEDE.
2) Obbligare l'agente plurimandatario a chiedere il permesso di rappresentare altre aziende pur non in concorrenza E' MALAFEDE.
3) Restrindere la zona, diminuire le provvigioni, eliminare dei clienti per trasformarli in direzionali ad insindacabile giudizio della mandante E' MALAFEDE, anche da parte dei sindacati che hanno permesso tutto ciò.
4) Inserire sul mandato il Patto di non Concorrenza ai sensi dell'art. 1751 bis c.c. con la clausola ” la mandante si riserva al mometo della disdetta se avvalersi o meno del patto di non concorrenza”, E' MALAFEDE.
5) Inserire sul mandato la clausola che durante il periodo di preavviso viene meno il diritto di esclusiva e la mandante può nominare nella zona che era di esclusiva, altri agenti E' MALAFEDE.
6) Affidare l'incarico di tentata vendita a persone che in realtà svolgono il lavoro di viaggiatori piazzisti, o dipendenti, con furgone della mandante, E' MALAFEDE.
7) Addebitare o ridurre le provvigioni all'agente per eventuali sconti extra E' MALAFEDE, l'agente propone l'ordine, se alla mandante non va bene quanto pattuito con l'agente può rifiutare la proposta d'ordine.
8) Assegnare target trimestrali o mensili con la clausola risolutiva espressa E' MALAFEDE.
9) Assegnare target annuali irragiungibili (come sempre) con la clausola risolutiva espressa E' MALAFEDE.
10) Affidare un mandato di procacciatore di affari con le clausole del contratto di agenzia, E' MALAFEDE
11) Affidare un mandato di un prodotto e poi creare una commerciale con un altro marchio per affidare ad altri agenti la vendita degli stessi prodotti E' MALAFEDE.
12) Pagare le provvigioni solo quando il cliente ha finito di pagare la fornitura E' MALAFEDE
13) Inserire clausole risolutive espresse che prevedono la disdetta del mandato per colpa dell'agente se gli insoluti superano il 2% del fatturato, ( in un contesto economico che supera il 50%) E' MALAFEDE.
14) L'inserimento sul mandato di qualunque clausola risolutiva espressa che non sia direttamente riconducibile a comportamenti negativi dell'agente, E' MALAFEDE.
Queste sono solo alcune delle clausole in malafede che le mandanti ci propinano sui contratti.
Pensare che il rapporto di agenzia è un rapporto di natura privatistica, non subordinata, che il rapporto è praticamente tra due imprese e che quindi ci si potrebbe rifiutare di sottoscrivere il mandato, significa, mancare di buon senso.
Non vi sono agenti in grado di confutare i mandati, vi sono solo ditte meno importanti alle quali l'agente, professionalmente preparato ed economicamente indipendente, può rifiutarsi di firmarli. Ma la maggioranza degli agenti subisce passivamente tutte le angherie per necessità.
Buonafede e malafede sono raramente considerati anche al momento della citazione in giudizio della mandante, mentre dovrebbe costituire sempre un preludio del ricorso, evincere, arguire, prospettare che la mandante, fin dall'inizio del rapporto era in malafede, è sicuramente utile ai fini del risultato della causa ed educherà le mandanti ma anche gli agenti stessi.
Gianni Di Pietro
Questo blog vuole dare voce agli agenti e rappresentanti di commercio, categoria silenziosa di lavoratori.Tutti possono concorrere alla creazione di articoli, pensieri, proposte, nel rispetto del vivere civile, con un linguaggio moderato. Ognuno è responsabile delle proprie dichiarazioni. Il blogger oscurerà ogni post o dichiarazione che insindacabilmente riterrà irriguardoso e non corrispondente ai dettami del vivere civile. ATT.NE: NON VERRANNO PUBBLICATI I COMMENTI ANONIMI
giovedì 6 gennaio 2011
domenica 28 novembre 2010
LA BEFFA DELLA CONCILIAZIONE
Il 24 novembre, è entrato in vigore la nuova norma sul rito del lavoro.
L'attuale Governo, con il varo della riforma della procedura delle cause di lavoro, ha voluto dare una stretta al facile ricorso alla vertenza, favorendo cosi' le mandanti che diventeranno ancora più forti ed arroganti. Chi vanta un credito di poche migliaia di euro sarà costretto a rinunciarvi perchè il costo ed il rischio è troppo alto.
Pensate che alcuni giorni fa il ministro della giustizia (sic) Alfano, è stato contestato dall'ordine degli avvocati perché su questa legge non è esplicitamente previsto che per fare ricorso alla conciliazione è obbligatorio rivolgersi al legale, ma è solo sottinteso.
CHE PAESE, SI PENSA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO TORNACONTO.
La nuova formulazione della conciliazione costituisce un pericolo enorme per i lavoratori e per gli agenti di commercio.
Analizziamo alcune ipotesi.
Un agente dopo due anni di rapporto di agenzia viene disdettato in tronco, ha sottoscritto il patto di non concorrenza , ha iniziato il rapporto con zero fatturato ed ovviamente zero clienti.
Tipico caso di diritto a tutte le indennità
L'agente vorrebbe vedersi riconosciuta anche l'indennità di cessazione rapporto, art.1751 c.c. visto che l'I.S.C. è veramente ridicola.
Se consideriamo ipoteticamente che l'agente ha percepito nei due anni di rapporto circa cinquantamila euro di provvigioni, l'I.S.C. ammonta ad € 1.500,00, mentre secondo le indicazioni della commissione europea la sua indennità dovrebbe essere pari ad € 25.000,00
.
Vediamo quali dovrebbero essere le indennità da richiedere:
a) Mancato preavviso 3 mesi € 6.250,00
b) Indennità Cessazione Rapporto € 25.000,00
c) Patto di non concorrenza € 12.000,00
totale richiesta di € 43,250,00
A questo punto l'agente ed il sindacato che lo assiste decidono di chiedere il tentativo di conciliazione ..
Subito ci si rende conto che non è più possibile enunciare delle semplici richieste come era consuetudine fino ad ora, ma occorre formulare un vero e proprio ricorso (le ragioni in fatto e diritto a sostegno della propria pretesa); tutto ciò già costituisce un esborso supplementare da parte dell'iscritto in quanto le ragioni in fatto e diritto devono essere formulato da un legale.
Successivamente la mandante entro un termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà depositare una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni sia in fatto che in diritto e le eventuali domande riconvenzionali.
A questo punto la mandante (ipoteticamente) non accetta le richieste fatte dall'agente e presenta la propria memoria, (ci va bene se non presenta una riconvenzionale) così espressa:
1) Mancato preavviso riconosce solo due mesi perchè lo prevede il c.c.,
€ 3.750,00
2) Indennità Suppletiva di Clientela € 1.500,00
3) FIRR € 934,00
Nulla per ciò che concerne l'indennità per il patto di non concorrenza in quanto la mandante decide all'ultimo momento di rinunciarvi.
Totale offerta € 6.184,00
A questo punto abbiamo affidato ad una commissione di tre persone completamente ignoranti in materia di agenzia il nostro diritto, i nostri denari, il nostro lavoro, il nostro futuro, i nostri sacrifici, le nostre speranze di vederci riconosciuta la nostra professionalità.
Cosa fa la commissione, dopo aver ascoltato le parti?
Se non vi è accordo , dovrà formulare una proposta bonaria di definizione della controversia; la proposta verrà riassunta in un verbale insieme alle valutazioni delle parti, ( per cui è indispensabile anche in questo contesto la presenza del legale), il verbale costituirà un documento importante nel successivo rito di giudizio, e la mancata accettazione della proposta formulata dalla commissione avrà effetti negativi sul successivo giudizio.
Infatti, se il giudice dovesse ritenere equo quanto proposto dalla commissione, condannerà l'agente alle spese di giudizio e legali, e sarà fortunato se gli compenserà le spese.
Il nuovo rito del lavoro è una trappola colossale per la parte più debole, un'altro tassello per riportare indietro il diritto dell'agente ed evitare il suo ricorso alla magistratura.
Solo un pazzo si affiderebbe nelle mani di una commissione di conciliazione siffatta, ed ancora peggio se si dovesse decidere di ricorrere ad un arbitrato.
Ciò comporterà un aumento della conflittualità in sede giudiziaria e rinunce da parte degli agenti a far valere i propri diritti con il solo beneficio delle mandanti che in questo modo aumenteranno la loro arroganza e prevaricazione.
RINGRAZIAMO DEVOTI ED INGINOCCHIAMOCI A QUESTO GOVERNO.
Gianni Di Pietro
L'attuale Governo, con il varo della riforma della procedura delle cause di lavoro, ha voluto dare una stretta al facile ricorso alla vertenza, favorendo cosi' le mandanti che diventeranno ancora più forti ed arroganti. Chi vanta un credito di poche migliaia di euro sarà costretto a rinunciarvi perchè il costo ed il rischio è troppo alto.
Pensate che alcuni giorni fa il ministro della giustizia (sic) Alfano, è stato contestato dall'ordine degli avvocati perché su questa legge non è esplicitamente previsto che per fare ricorso alla conciliazione è obbligatorio rivolgersi al legale, ma è solo sottinteso.
CHE PAESE, SI PENSA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO TORNACONTO.
La nuova formulazione della conciliazione costituisce un pericolo enorme per i lavoratori e per gli agenti di commercio.
Analizziamo alcune ipotesi.
Un agente dopo due anni di rapporto di agenzia viene disdettato in tronco, ha sottoscritto il patto di non concorrenza , ha iniziato il rapporto con zero fatturato ed ovviamente zero clienti.
Tipico caso di diritto a tutte le indennità
L'agente vorrebbe vedersi riconosciuta anche l'indennità di cessazione rapporto, art.1751 c.c. visto che l'I.S.C. è veramente ridicola.
Se consideriamo ipoteticamente che l'agente ha percepito nei due anni di rapporto circa cinquantamila euro di provvigioni, l'I.S.C. ammonta ad € 1.500,00, mentre secondo le indicazioni della commissione europea la sua indennità dovrebbe essere pari ad € 25.000,00
.
Vediamo quali dovrebbero essere le indennità da richiedere:
a) Mancato preavviso 3 mesi € 6.250,00
b) Indennità Cessazione Rapporto € 25.000,00
c) Patto di non concorrenza € 12.000,00
totale richiesta di € 43,250,00
A questo punto l'agente ed il sindacato che lo assiste decidono di chiedere il tentativo di conciliazione ..
Subito ci si rende conto che non è più possibile enunciare delle semplici richieste come era consuetudine fino ad ora, ma occorre formulare un vero e proprio ricorso (le ragioni in fatto e diritto a sostegno della propria pretesa); tutto ciò già costituisce un esborso supplementare da parte dell'iscritto in quanto le ragioni in fatto e diritto devono essere formulato da un legale.
Successivamente la mandante entro un termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà depositare una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni sia in fatto che in diritto e le eventuali domande riconvenzionali.
A questo punto la mandante (ipoteticamente) non accetta le richieste fatte dall'agente e presenta la propria memoria, (ci va bene se non presenta una riconvenzionale) così espressa:
1) Mancato preavviso riconosce solo due mesi perchè lo prevede il c.c.,
€ 3.750,00
2) Indennità Suppletiva di Clientela € 1.500,00
3) FIRR € 934,00
Nulla per ciò che concerne l'indennità per il patto di non concorrenza in quanto la mandante decide all'ultimo momento di rinunciarvi.
Totale offerta € 6.184,00
A questo punto abbiamo affidato ad una commissione di tre persone completamente ignoranti in materia di agenzia il nostro diritto, i nostri denari, il nostro lavoro, il nostro futuro, i nostri sacrifici, le nostre speranze di vederci riconosciuta la nostra professionalità.
Cosa fa la commissione, dopo aver ascoltato le parti?
Se non vi è accordo , dovrà formulare una proposta bonaria di definizione della controversia; la proposta verrà riassunta in un verbale insieme alle valutazioni delle parti, ( per cui è indispensabile anche in questo contesto la presenza del legale), il verbale costituirà un documento importante nel successivo rito di giudizio, e la mancata accettazione della proposta formulata dalla commissione avrà effetti negativi sul successivo giudizio.
Infatti, se il giudice dovesse ritenere equo quanto proposto dalla commissione, condannerà l'agente alle spese di giudizio e legali, e sarà fortunato se gli compenserà le spese.
Il nuovo rito del lavoro è una trappola colossale per la parte più debole, un'altro tassello per riportare indietro il diritto dell'agente ed evitare il suo ricorso alla magistratura.
Solo un pazzo si affiderebbe nelle mani di una commissione di conciliazione siffatta, ed ancora peggio se si dovesse decidere di ricorrere ad un arbitrato.
Ciò comporterà un aumento della conflittualità in sede giudiziaria e rinunce da parte degli agenti a far valere i propri diritti con il solo beneficio delle mandanti che in questo modo aumenteranno la loro arroganza e prevaricazione.
RINGRAZIAMO DEVOTI ED INGINOCCHIAMOCI A QUESTO GOVERNO.
Gianni Di Pietro
lunedì 1 novembre 2010
LE PERPLESSITA' DEGLI AGENTI DI COMMERCIO
ENASARCO PUBBLICA O PRIVATA
Le rassicurazioni relative allo stato di salute dell'ENASARCO e provenienti dalla maggior parte dei vertici SINDACALI, sono state tante e tali da ritenere il can can delle interrogazioni e delle dichiarazioni, fatte da un altro sindacato, solo strumentali.
Ci è stato detto che l'ENASARCO è stato gestito molto bene negli investimenti dei vari fondi spazzatura. L' Enasarco aveva con la LEHMAN BROTHERS, si è detto, esclusivamente delle quote a garanzia di altri titoli. Ci è stato spiegato, se non ricordo male, che possedere detti titoli equivaleva ad una polizza di responsabilità civile per l'auto, pertanto, se la compagnia assicuratrice dovesse fallire non vi sarebbe alcun problema fatta eccezione per la piccola perdita del premio, quindi il fallimento della LEHMAN BROTHERS non aveva procurato alcuna perdita , nessun danno macroscopico alla Fondazione.
Fortunatamente ci è andata bene, ma se cosi' non fosse stato, da chi e come sarebbero pagate le pensioni, chi ne avrebbe pagato le conseguenze?
Ci è stato detto che i titoli ANTHRACITE, 780 milioni di euro, garantiti dalla fallita LEHMAN BROTHERS, sarebbero stati garantiti da altra società di sicuro affidamento.
Ci è stato detto che con la vendita degli immobili ci sarebbe stata la garanzia dei 30 anni di riserva tecnica.
Ci è stato detto che il bilancio era in netto attivo nonostante la grave crisi e pertanto non vi era alcun tipo di problema, e che gli attacchi fatti alla fondazione erano solo note sindacalesi.
Sono un agente di commercio e come tale non posso in alcun modo essere dispiaciuto della crescita della fondazione ed della sua stabilità finanziaria, anzi, ne sarei entusiasta, ma ci sono alcuni coni d'ombra e molti agenti vorrebbero più chiarezza.
Alcune settimane fa scrivevo che avrei voluto che i vari sindacati dessero delle risposte concrete e vere sui motivi della diaspora, privato si privato no, e non limitarsi a repicprochi attacchi strumentali.
E' GIUNTO IL MOMENTO CHE SI RISPONDA CON CHIAREZZA AD ALCUNI QUESITI.
Se l'ENASARCO con la vendita degli immobili godrebbe di ottima salute, perchè ha affidato allo studio ORRU, un calcolo attuariale sulla situazione dell'ente?
Se è sufficiente vendere gli immobili per garantire i trenta anni di riserva tecnca prevista dalla legge, allora perchè lo studio ORRU indica PESANTI CORRETTIVI alla attuale situazione generale, con l'aumento della percentuale contributiva, con l'aumento della quota di solidarietà, con l'aumento degli anni di contribuzione minima da 20 a 25, con l'aumento dei massimali contributivi, con l'aumento dell'età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni?
Qualcuno vuole giocare con le pensioni degli agenti ? ,
Vi sono altri interessi all'infuori delle pensioni degli ageni?
Nelle varie audizioni dei vari sindacati si sono dette tante cose,tante verità ed anche tante mezze verità,;
si è detto che la percentuale contributiva di versamento all'Enasarco è IRRISORIO, solo il 6,75% mentre all'INPS il vetrsamento è molto più alto (omettendo di dire che all'Enasarco un altro 6,75% lo versano le mandanti, e che il versamento all'Enasarco è fatto sull'ammontare lordo delle provvigioni mentre all'INPS il versamento è sulla somma netta;
Si è detto che i cosiddeti silenti possono versare per gli anni mancanti quando invece ciò non è possibile in quanto la domanda per la contribuzione volontaria ha dei limiti temporali.
Nessun sindacato ha mai spiegato con chiarezza agli agenti i punti di criticità nelle pensioni INPS ed i punti di criticità nelle pensioni Enasarco.
Occorre inoltre fare una considerazione di merito; gli agenti commerciali in Italia sono un numero spropositato rispetto a quelli degli altri paesi, ciò si è verificato anche per dare ossigeno alle casse dell'ENTE, facendo diventare agenti di commercio categorie di lavoratori che nulla hanno in comune con la nostra categoria (tentata vendita).
Questo numero spropositato sarà con il tempo destinato a diminuire in maniera considerevole.
Cosa avverrà nel momento non remoto del calo del numero degli agenti? chi garantirà il reolare flusso di denaro necessario.
Ecco perchè occorre ponderare bene ed oculatamente. Qualcuno ha detto con troppa faciloneria “ ma si tratta di una pensione integrativa” è vero, ma è anche vero che si tratta di contribuzione obbligatoria.
Se decido di farmi una polizza volontaria, sono cosciente che l'assicurazione può fallire e me ne assumo il rischio, ma se questa pensione integrativa è comunque obbligatoria, allora le cose cambiano, mi si deve dare la possibilità di trasportarla oppure far si che la pensione venga liquidata con qualsiasi anzianità contributiva.
Il Sindacato per poter essere inattaccabile e credibile e fare gli interessi della categoria che rappresenta, non può e non deve far parte di nessun consiglio di amministrazione.
Il Sindacato deve fare esclusivamente il Controllore, deve solo Sindacare e Vigilare sulle decisioni prese a favore degli agenti di
commercio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENASARCO DEVE VALUTARE, ESCLUSIVAMENTE, QUAL'E' LA MIGLIORE CONDIZIONE PENSIONISTICA ED IL MINOR RISCHIO PER GLI AGENTI, SIA NEL MOMENTO ATTUALE CHE IN QUELLO FUTURO
Gianni Di Pietro
Le rassicurazioni relative allo stato di salute dell'ENASARCO e provenienti dalla maggior parte dei vertici SINDACALI, sono state tante e tali da ritenere il can can delle interrogazioni e delle dichiarazioni, fatte da un altro sindacato, solo strumentali.
Ci è stato detto che l'ENASARCO è stato gestito molto bene negli investimenti dei vari fondi spazzatura. L' Enasarco aveva con la LEHMAN BROTHERS, si è detto, esclusivamente delle quote a garanzia di altri titoli. Ci è stato spiegato, se non ricordo male, che possedere detti titoli equivaleva ad una polizza di responsabilità civile per l'auto, pertanto, se la compagnia assicuratrice dovesse fallire non vi sarebbe alcun problema fatta eccezione per la piccola perdita del premio, quindi il fallimento della LEHMAN BROTHERS non aveva procurato alcuna perdita , nessun danno macroscopico alla Fondazione.
Fortunatamente ci è andata bene, ma se cosi' non fosse stato, da chi e come sarebbero pagate le pensioni, chi ne avrebbe pagato le conseguenze?
Ci è stato detto che i titoli ANTHRACITE, 780 milioni di euro, garantiti dalla fallita LEHMAN BROTHERS, sarebbero stati garantiti da altra società di sicuro affidamento.
Ci è stato detto che con la vendita degli immobili ci sarebbe stata la garanzia dei 30 anni di riserva tecnica.
Ci è stato detto che il bilancio era in netto attivo nonostante la grave crisi e pertanto non vi era alcun tipo di problema, e che gli attacchi fatti alla fondazione erano solo note sindacalesi.
Sono un agente di commercio e come tale non posso in alcun modo essere dispiaciuto della crescita della fondazione ed della sua stabilità finanziaria, anzi, ne sarei entusiasta, ma ci sono alcuni coni d'ombra e molti agenti vorrebbero più chiarezza.
Alcune settimane fa scrivevo che avrei voluto che i vari sindacati dessero delle risposte concrete e vere sui motivi della diaspora, privato si privato no, e non limitarsi a repicprochi attacchi strumentali.
E' GIUNTO IL MOMENTO CHE SI RISPONDA CON CHIAREZZA AD ALCUNI QUESITI.
Se l'ENASARCO con la vendita degli immobili godrebbe di ottima salute, perchè ha affidato allo studio ORRU, un calcolo attuariale sulla situazione dell'ente?
Se è sufficiente vendere gli immobili per garantire i trenta anni di riserva tecnca prevista dalla legge, allora perchè lo studio ORRU indica PESANTI CORRETTIVI alla attuale situazione generale, con l'aumento della percentuale contributiva, con l'aumento della quota di solidarietà, con l'aumento degli anni di contribuzione minima da 20 a 25, con l'aumento dei massimali contributivi, con l'aumento dell'età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni?
Qualcuno vuole giocare con le pensioni degli agenti ? ,
Vi sono altri interessi all'infuori delle pensioni degli ageni?
Nelle varie audizioni dei vari sindacati si sono dette tante cose,tante verità ed anche tante mezze verità,;
si è detto che la percentuale contributiva di versamento all'Enasarco è IRRISORIO, solo il 6,75% mentre all'INPS il vetrsamento è molto più alto (omettendo di dire che all'Enasarco un altro 6,75% lo versano le mandanti, e che il versamento all'Enasarco è fatto sull'ammontare lordo delle provvigioni mentre all'INPS il versamento è sulla somma netta;
Si è detto che i cosiddeti silenti possono versare per gli anni mancanti quando invece ciò non è possibile in quanto la domanda per la contribuzione volontaria ha dei limiti temporali.
Nessun sindacato ha mai spiegato con chiarezza agli agenti i punti di criticità nelle pensioni INPS ed i punti di criticità nelle pensioni Enasarco.
Occorre inoltre fare una considerazione di merito; gli agenti commerciali in Italia sono un numero spropositato rispetto a quelli degli altri paesi, ciò si è verificato anche per dare ossigeno alle casse dell'ENTE, facendo diventare agenti di commercio categorie di lavoratori che nulla hanno in comune con la nostra categoria (tentata vendita).
Questo numero spropositato sarà con il tempo destinato a diminuire in maniera considerevole.
Cosa avverrà nel momento non remoto del calo del numero degli agenti? chi garantirà il reolare flusso di denaro necessario.
Ecco perchè occorre ponderare bene ed oculatamente. Qualcuno ha detto con troppa faciloneria “ ma si tratta di una pensione integrativa” è vero, ma è anche vero che si tratta di contribuzione obbligatoria.
Se decido di farmi una polizza volontaria, sono cosciente che l'assicurazione può fallire e me ne assumo il rischio, ma se questa pensione integrativa è comunque obbligatoria, allora le cose cambiano, mi si deve dare la possibilità di trasportarla oppure far si che la pensione venga liquidata con qualsiasi anzianità contributiva.
Il Sindacato per poter essere inattaccabile e credibile e fare gli interessi della categoria che rappresenta, non può e non deve far parte di nessun consiglio di amministrazione.
Il Sindacato deve fare esclusivamente il Controllore, deve solo Sindacare e Vigilare sulle decisioni prese a favore degli agenti di
commercio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENASARCO DEVE VALUTARE, ESCLUSIVAMENTE, QUAL'E' LA MIGLIORE CONDIZIONE PENSIONISTICA ED IL MINOR RISCHIO PER GLI AGENTI, SIA NEL MOMENTO ATTUALE CHE IN QUELLO FUTURO
Gianni Di Pietro
mercoledì 27 ottobre 2010
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE
"Prima, vennero a prendere gli zingari e fui felice perché rubacchiavano. Poi portarono via gli omosessuali ma rimasi in silenzio perché non mi erano mai piaciuti. Dopo, arrestarono gli ebrei, ma tenni la bocca chiusa perché non ero ebreo. In seguito arrestarono i comunisti, ma non dissi nulla perché non ero comunista. Alla fine, vennero a prendere me, ma non c’era più nessuno che potesse dire qualcosa."
bertold brecht
bertold brecht
mercoledì 6 ottobre 2010
Investiamo sulla nostra formazione
TRATTO DAL BLOG: VENDITA PERFETTA: MANUALE DEI VENDITORI E AGENTI DI COMMERCIO
(Questo blog, VENDITA PERFETTA: MANUALE DEI VENDITORI; è una miniera di informazioni, dati , consigli, utilissimo per migliorare la propria professionalità e conoscenza.
Ringrazio il blogger per la possibilità offertami di poter attingere ai suoi articoli.)
Tra le chiavi di ricerca che accedono al blog vi è spesso quella riguardante l'automobile.
Purtroppo, per molti venditori l'automobile rimane l'unico vero investimento ( l'auto non è mai un investimento ), insieme all'ultimo modello di cellulare.
Anni fa, questo comportamento poteva essere accettabile, oggi questa filosofia ci porta al disastro economico.
L'investimento vero, obbligatorio, se vogliamo essere dei professionisti ed essere vincenti è la nostra formazione.
Ne ho già parlato, ma è un argomento che è utile ribadire.
In pratica è indispensabile fare questo:
1)Almeno una volta ogni due anni partecipare a un corso di formazione (da persone qualificate ).
2)Leggere almeno un libro all'anno,o in alternativa seguire un blog come questo ( ve ne sono pochissimi validi come questo, scusate l'immodestia ma è la pura verità)
3)Conoscere molto bene word e aggiornarsi ogni anno
4)Imparare le lingue, anche più di una.
5)Corsi sul linguaggio corretto sono importanti
6)Aggiornarsi attraverso corsi appositi, sulle normative fiscali .
7)Non aver paura di spendere qualche centinaio di euro, per avere software per il nostro lavoro.Non sempre riusciamo a trovare in open source strumenti validi.
8)Qualche abbonamento a riviste e quotidiani economici deve essere assolutamente contemplato.
9)Scrivere su forum e nei blog, o siti per scambiare esperienze.
E' anche un utile essercizio per chi non sa proprio scrivere.
Molto utili possono essere le Università popolari, dove troviamo spesso corsi interessanti a poco prezzo.
In ogni caso un venditore, dovrebbe investire un minimo di 1000 euro l'anno, per la sua formazione.
I grandi venditori, i manager di successo e i dirigenti aziendali (quelli veri, non gli amici o figli del titolare)spendono per la propria attività anche decine di migliaia di euro.
Investire in conoscenza porta successo.
L'ignoranza porta fame, o lavoro da peones
Read more: http://manualedeirappresentanti.blogspot.com/#ixzz11YY7RDDY
(Questo blog, VENDITA PERFETTA: MANUALE DEI VENDITORI; è una miniera di informazioni, dati , consigli, utilissimo per migliorare la propria professionalità e conoscenza.
Ringrazio il blogger per la possibilità offertami di poter attingere ai suoi articoli.)
Tra le chiavi di ricerca che accedono al blog vi è spesso quella riguardante l'automobile.
Purtroppo, per molti venditori l'automobile rimane l'unico vero investimento ( l'auto non è mai un investimento ), insieme all'ultimo modello di cellulare.
Anni fa, questo comportamento poteva essere accettabile, oggi questa filosofia ci porta al disastro economico.
L'investimento vero, obbligatorio, se vogliamo essere dei professionisti ed essere vincenti è la nostra formazione.
Ne ho già parlato, ma è un argomento che è utile ribadire.
In pratica è indispensabile fare questo:
1)Almeno una volta ogni due anni partecipare a un corso di formazione (da persone qualificate ).
2)Leggere almeno un libro all'anno,o in alternativa seguire un blog come questo ( ve ne sono pochissimi validi come questo, scusate l'immodestia ma è la pura verità)
3)Conoscere molto bene word e aggiornarsi ogni anno
4)Imparare le lingue, anche più di una.
5)Corsi sul linguaggio corretto sono importanti
6)Aggiornarsi attraverso corsi appositi, sulle normative fiscali .
7)Non aver paura di spendere qualche centinaio di euro, per avere software per il nostro lavoro.Non sempre riusciamo a trovare in open source strumenti validi.
8)Qualche abbonamento a riviste e quotidiani economici deve essere assolutamente contemplato.
9)Scrivere su forum e nei blog, o siti per scambiare esperienze.
E' anche un utile essercizio per chi non sa proprio scrivere.
Molto utili possono essere le Università popolari, dove troviamo spesso corsi interessanti a poco prezzo.
In ogni caso un venditore, dovrebbe investire un minimo di 1000 euro l'anno, per la sua formazione.
I grandi venditori, i manager di successo e i dirigenti aziendali (quelli veri, non gli amici o figli del titolare)spendono per la propria attività anche decine di migliaia di euro.
Investire in conoscenza porta successo.
L'ignoranza porta fame, o lavoro da peones
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giovedì 30 settembre 2010
Le offerte di lavoro. “il contratto Enasarco”
Da alcuni anni ormai il proliferare di annunci di ricerca di agenti commerciali ha superato abbondantemente l'offerta.
Queste richieste figurano tra gli annunci di offerta lavoro, ma in realtà nulla hanno da spartire con questi.
Chi offre lavoro, solitamente dovrebbe essere un imprenditore, piccolo o grande, che assumendosi il cosiddetto rischio d'impresa, assume qualcuno per affidargli una certa mansione. Questa mansione potrebbe anche consistere nel vendere beni o servizi; ed a questo punto ci troveremmo di fronte al un contratto di lavoro dipendente con la mansione di viaggiatore piazzista. Stipendio fisso, ferie pagate, malattia pagata, auto, benzina, autostrada, telefono, in pratica tutte le spese per la promozione delle vendite in capo all'imprenditore.
Ma questa figura di lavoratore dipendente sta ormai scomparendo, non perché non vi sia nessuno che voglia farlo, ma solo perché i cosiddetti imprenditori ( un amico li definiva “ acchiapagalline”) lo ritengono troppo oneroso. Allora meglio rivolgersi ad altre figure di lavoratori visto che il mercato offre manovalanza a bassissimo prezzo. Così si sono inventati l'offerta di lavoro per agenti e rappresentanti; in realtà non offrono lavoro, lo chiedono, anzi lo pretendono. E' una vera e propria presa per i fondelli, si vedono inserzioni di ricerca con “ contratto Enasarco”, una tipologia contrattuale inesistente, è solo una dizione soft che nasconde esclusivamente il più tipico contratto di agenzia, ovvero se vendi “forse” ti pago.
Sta avvenendo che con la globalizzazione dei mercati, tutti vogliono sentirsi imprenditori, tutti vogliono emulare gli Agnelli, Berlusconi, De Benedetti; ma poiché per fare gli imprenditori, ovvero produrre qualche cosa occorrono soldini, e questi non hanno neanche gli occhi per piangere, si improvvisano: “ distributori, grossisti, importatori, dealer “ senza neanche lo straccio di un magazzino fornito, ma con solo una stanza un telefono ed una segretaria a 600 euro al mese, e pubblicano inserzioni su internet, tanto l'inserzione non costa nulla, alla ricerca dei soliti venditori, che altro non sono che disoccupati, anche laureati e pluri laureati, in cerca di una qualsiasi attività, i quali, pur di guadagnare qualche soldo accettano qualunque cosa.
A questi affidano un contratto spesso da monomandatario, con clausole da schiavisti, e mandano questi poveri cristi allo sbaraglio, tanto a loro non costa proprio nulla, li pagheranno, forse, se non falliscono prima, con i soldi che incasseranno e solo quando il cliente ha finito di pagare. A questi agenti, quando va bene potranno riuscire ad incassare massimo 20.000,00 eurol'anno, ovvero, al netto delle spese chiuderanno il bilancio in passivo, ed eventualmente, dopo averli sfruttati ben bene, questo brillante IMPRENDITORE, andrà poi a disdettarli senza alcuna indennità facendo leva su uno dei cavilli inseriti e preparati artatamente da qualche loro consulente senza scrupolo.
Gianni Di Pietro
Queste richieste figurano tra gli annunci di offerta lavoro, ma in realtà nulla hanno da spartire con questi.
Chi offre lavoro, solitamente dovrebbe essere un imprenditore, piccolo o grande, che assumendosi il cosiddetto rischio d'impresa, assume qualcuno per affidargli una certa mansione. Questa mansione potrebbe anche consistere nel vendere beni o servizi; ed a questo punto ci troveremmo di fronte al un contratto di lavoro dipendente con la mansione di viaggiatore piazzista. Stipendio fisso, ferie pagate, malattia pagata, auto, benzina, autostrada, telefono, in pratica tutte le spese per la promozione delle vendite in capo all'imprenditore.
Ma questa figura di lavoratore dipendente sta ormai scomparendo, non perché non vi sia nessuno che voglia farlo, ma solo perché i cosiddetti imprenditori ( un amico li definiva “ acchiapagalline”) lo ritengono troppo oneroso. Allora meglio rivolgersi ad altre figure di lavoratori visto che il mercato offre manovalanza a bassissimo prezzo. Così si sono inventati l'offerta di lavoro per agenti e rappresentanti; in realtà non offrono lavoro, lo chiedono, anzi lo pretendono. E' una vera e propria presa per i fondelli, si vedono inserzioni di ricerca con “ contratto Enasarco”, una tipologia contrattuale inesistente, è solo una dizione soft che nasconde esclusivamente il più tipico contratto di agenzia, ovvero se vendi “forse” ti pago.
Sta avvenendo che con la globalizzazione dei mercati, tutti vogliono sentirsi imprenditori, tutti vogliono emulare gli Agnelli, Berlusconi, De Benedetti; ma poiché per fare gli imprenditori, ovvero produrre qualche cosa occorrono soldini, e questi non hanno neanche gli occhi per piangere, si improvvisano: “ distributori, grossisti, importatori, dealer “ senza neanche lo straccio di un magazzino fornito, ma con solo una stanza un telefono ed una segretaria a 600 euro al mese, e pubblicano inserzioni su internet, tanto l'inserzione non costa nulla, alla ricerca dei soliti venditori, che altro non sono che disoccupati, anche laureati e pluri laureati, in cerca di una qualsiasi attività, i quali, pur di guadagnare qualche soldo accettano qualunque cosa.
A questi affidano un contratto spesso da monomandatario, con clausole da schiavisti, e mandano questi poveri cristi allo sbaraglio, tanto a loro non costa proprio nulla, li pagheranno, forse, se non falliscono prima, con i soldi che incasseranno e solo quando il cliente ha finito di pagare. A questi agenti, quando va bene potranno riuscire ad incassare massimo 20.000,00 eurol'anno, ovvero, al netto delle spese chiuderanno il bilancio in passivo, ed eventualmente, dopo averli sfruttati ben bene, questo brillante IMPRENDITORE, andrà poi a disdettarli senza alcuna indennità facendo leva su uno dei cavilli inseriti e preparati artatamente da qualche loro consulente senza scrupolo.
Gianni Di Pietro
sabato 25 settembre 2010
CORSI DI FORMAZIONE - sondaggio
L'Usarci-Larac di Pescara, in un'ottica di potenziamento dei servizi alla categoria, ha in programma l'organizzazione, di CORSI di FORMAZIONE a supporto della crescita professionale dei colleghi.
Vi invitiamo a voler contrassegnare il corso di vs interesse od a segnalarcene uno di Vs gradimento.
- Certificazione DT 58 (ISO 9001) …...
- Diritto d'Agenzia .......
- Tecniche della Comunicazione ..…..
- PNL Programmazione Neurolinguistica ......
- Tecniche di Vendita …..
- Informatica di base …..
- Informatica avanzata (Office ecc.) …..
- Inglese …..
Nell' attesa di conoscere la Vostra opinione in merito Vi saremmo grati per eventuali ulteriori suggerimenti in materia. Vi invitiamo pertanto a partecipare al sondaggio, reinviandoci la mail dopo aver apposto una X a lato degli argomenti di Vostro interesse (anche più di uno).
INVIATE LA MAIL A : segreteria@usarcipescara.it
Con l'occasione Vi auguriamo Buon Lavoro
Il presidente
Bruno Rossi
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Nell' attesa di conoscere la Vostra opinione in merito Vi saremmo grati per eventuali ulteriori suggerimenti in materia. Vi invitiamo pertanto a partecipare al sondaggio, reinviandoci la mail dopo aver apposto una X a lato degli argomenti di Vostro interesse (anche più di uno).
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Con l'occasione Vi auguriamo Buon Lavoro
Il presidente
Bruno Rossi
domenica 29 agosto 2010
Pensione ENASARCO Cassazione
Una sentenza che pone fine a diverse interpretazioni e contenziosi.
La Suprema Corte di Cassazione ha posto fine ad una diatriba tra pensionati ed ENASARCO che durava ormai da anni, circa l'interpretazione del sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, la cosiddetta (quota A). Secondo alcuni, la pensione della quota A doveva essere calcolata prendendo in considerazione il miglior triennio consecutivo dell'ultimo decennio, intendendosi come ultimo decennio quello relativo alla modifica del regolamento avvenuta il 01/10/1998 (ultimo decennio 1988/1998); mentre la Fondazione riteneva che il decennio da prendere in considerazione non fosse quello 1988/1998 bensì il decennio precedente l'ultimo versamento contributivo. Ovviamente le due ipotesi danno spesso risultati notevolmente diversi in special modo quando l'agente negli ultimi anni di lavoro, vede scemare notevolmente il proprio fatturato e quindi le contribuzioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 21.7.2010 n. 17102 ha posto fine alle varie ipotesi sancendo la correttezza del metodo di calcolo applicato dalla Fondazione.
Gianni Di Pietro
SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO,; - ricorrente -
contro M.F.,; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 1051/2006 della CORTE DDAPPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2006 R.G.N. 1354/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
udito l'Avvocato PROIA GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con ricorso al Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, M. F. contestava la misura della pensione liquidatagli dalla Fondazione ENASARCO, assumendo che la stessa andava calcolata in base alle provvigioni relative agli anni 1984, 1985 e 1986, e domandava perciò la condanna della convenuta Fondazione alle relative differenze. A sostegno della sua pretesa, esponeva di avere svolto attivitàdi commercio dal 1978 al 1987 e di avere effettuato versamenti volontari per potersi assicurare il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle previsioni di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 raggiungendo, nel 1992, l'anzianità contributiva necessaria (quindici anni) prima del compimento - nel 1998 dell'età pensionabile; di avere versato in quest'ultimo a seguito della privatizzazione dell'Ente, con la trasformazione in Fondazione, e della modifica della disciplina delle pensioni introdotta dal nuovo regolamento dell'ENASARCO, una ulteriore annualità di contribuzione requisiti pensionistici (sessantun anni di età e sedici anni di contribuzione) in data 1 novembre 1999; che la Fondazione ENASARCO, nel determinare la base di calcolo della pensione, aveva tenuto conto della media provvigionale maturata nel triennio 1989 1990 - 1991, e non di quella maturata nel piuu favorevole triennio 1984 1985 1986, precedente la maturazione dell'anzianità secondo la pregressa disciplina.
2. Si costituiva la Fondazione ENASARCO eccependo che la pensione era stata liquidata in base alla disciplina transitoria fissata dall'art. 18 del nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'Ente, in data 5 agosto 1998, approvato con decreto interministeriale del 24 settembre 1998, secondo cui la pensione degli agenti iscritti prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina era determinata dalla somma di due diverse quote, corrispondenti alle anzianità contributive acquisite prima e dopo di quella data, dovendosi calcolare, in particolare, la quota "A" con riferimento alla data del pensionamento secondo il sistema vigente anteriormente, sii che - secondo il disposto della L. n. 12 del 1973, art. 10 - era stata correttamente utilizzata come base di calcolo la media delle provvigioni nel triennio di contribuzione compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, avvenuto nel 1998.
3. Con sentenza del 14 gennaio 2004 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la legittimità della liquidazione operata dall'ENASARCO, ma la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 1 agosto 2006, accoglieva l'impugnazione del pensionato e ne dichiarava il diritto a percepire la predetta quota "A" della pensione con riferimento alla media provvigionale degli anni 1984 1985 - 1986, condannando la Fondazione ENASARCO al pagamento delle relative differenze. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il meccanismo di calcolo adottato per il calcolo della pensione, e condiviso dal Tribunale, era in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che, con riferimento al D.Lgs. n. 509 del 1994 relativo alle nuove discipline pensionistiche adottate dagli enti privatizzati, aveva disposto che in queste ultime doveva comunque essere salvaguardato il principio del pro rata in relazione alle anzianità gaia maturate anteriormente, sii che, nella specie, la quota relativa al periodo precedente alla modifica regolamentare doveva essere calcolata in base al triennio 1984/1986, cosi come richiesto dal pensionato.
4. Contro tale decisione la Fondazione ENASARCO propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il M. resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 99 e 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disapplicato, d'ufficio, il nuovo regolamento ENASARCO, senza considerare che l'attore aveva posto a fondamento della propria domanda proprio le disposizioni di tale regolamento.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 18 del regolamento ENASARCO, della L. n. 12 del 1973, art. 10 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Si rileva che la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto la disposizione regolamentare del citato art. 18 - relativa agli agenti gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - in contrasto con il principio del pro rata temporis, fissato dalla L. n. 335 del 1995, mentre, al contrario, le modalità di calcolo della pensione - ivi previste per tali iscritti - sono le medesime di quelle stabilite nella precedente normativa.
3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati.
3.1. La "disapplicazione" operata dalla Corte di merito, se pure astrattamente consentita anche ex officio allorché involge la nullità di atti negoziali in contrasto con una norma imperativa, si fonda, nella specie, su una interpretazione erronea della L. n. 335 del 1995, art. 3 e della L. n. 12 del 1973, art. 10 con le quali la disposizione regolamentare - invocata dall'assicurato - sarebbe incompatibile, secondo i giudici d'appello, se intesa nel significato dedotto dalla Fondazione.
3.2. Il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (fra i quali ENASARCO), attribuisce ai nuovi enti "privatizzati" il potere regolamentare di disciplinare il regime dei contributi e delle prestazioni.
Con particolare riguardo alla facoltà dei nuovi soggetti di modificare i sistemi previdenziali da essi gestiti, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs., il Legislatore, alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ha precisato che le eventuali modifiche devono essere effettuate nel rispetto del principio del pro rata temporis in relazione alle anzianitàggaiamaturate rispetto alla introduzione delle nuove discipline.
La funzione e i limiti del potere regolamentare, alla stregua di tale principio, sono stati definiti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi precisato che la descritta "privatizzazione" ha attribuito ai soggetti trasformati l'autonomia organizzativa nella gestione delle risorse economiche disponibili e ha conservato l'autonomia normativa di cui essi gaia disponevano sulla base della normativa preesistente (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997; n. 439 del 2005; n. 444 del 2005). La disciplina delle singole forme di previdenza e dunque espressione della fonte regolamentare e, pertanto, a questa occorre riferirsi anche per la determinazione dei criteri di accesso al trattamento pensionistico, sempre che tale facoltà sia prevista già nel regime precedente alla privatizzazione, con il limite della intangibilità delle pensioni ggaialiquidate (cfr. Cass. n. 25212 del 2009; n. 17783 del 2005; n. 7010 del 2005) e della salvaguardia delle anzianità gaia maturate ai fini della determinazione del trattamento.
3.3, La Fondazione ENASARCO, ai sensi di tali disposizioni, ha emanato un regolamento, approvato con nota interministeriale del 24 settembre 1998, entrato in vigore dal 1 ottobre 1998. In particolare, l'art 18, dispone che, per gli agenti iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la pensione di vecchiaia e composta da due quote: a) una quota "corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, calcolata, con riferimento alla data del pensionamento, secondo il sistema vigente anteriormente alla presente disciplina";
b) una quota relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 ottobre 1998, calcolata in base a determinati elementi (media provvigionale con riguardo ad un certo numero, crescente, di anni ricompresi nel quindicennio precedente l'ultimo versamento, anzianità contributiva, sistemi di calcolo differenziati in base all'ammontare della media provvigionale annua).
3.4. La disciplina relativa alla c.d. quota "A", correttamente individuata pure nella decisione impugnata, riproduce il medesimo meccanismo di calcolo preesistente, che faceva riferimento, ai sensi della L. n. 12 del 1973, art. 10 al piuu favorevole triennio compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, e ciò sia che i contributi versati fossero obbligatori, sia che fossero volontari (cfr. Cass. n. 12314 del 2008). In tal modo, non si verifica alcuna lesione del pro rata con riferimento alle anzianità gaia maturate, per le quali, anzi, la disposizione del nuovo regolamento prevede esplicitamente, per la quota di pensione ad esse corrispondente, il sistema di calcolo fissato dalla disciplina previgente. Consegue, da ciò, che nella specie la Fondazione ha correttamente fissato il decennio - entro cui individuare il triennio piuu favorevole all'agente - in quello precedente l'ultimo versamento volontario, effettuato nel 1998, mentre il riferimento al decennio precedente all'anno di maturazione del requisito contributivo secondo la precedente disciplina (1992) viene ad equiparare la maturazione della sola anzianità contributiva alla maturazione del diritto a pensione, che invece si verifica - secondo un principio generale che riguarda tutti i sistemi pensionistici - con il concorso di tutti i requisiti previsti dalla normativa specificamente applicabile (cfr. Cass. n. 11935 del 2004).
3.5. Deve quindi affermarsi che "il regolamento della Fondazione ENASARCO approvato il 24 settembre 1998, nel prevedere, all'art. 18, che il calcolo della pensione anticipata di vecchiaia per gli agenti di commercio gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina effettuato, in relazione all'anzianità contributiva già maturata alla predetta data, secondo il previgente meccanismo di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 e cioé con riferimento al triennio piuu favorevole compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento prima del pensionamento, non determina alcuna lesione del principio del pro rata temporis, sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 con riferimento alle modifiche dei sistemi previdenziali attuate dagli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, essendo idoneo a garantire le posizioni contributive già maturate dai soggetti gagaiascritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ma non ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la pensione".
4. Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda proposta dal M.. Le spese dell'intero processo vanno compensate fra le parti considerando la complessità della questione e l'esito alterno dei giudizi di merito.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.
Cosii deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010
La Suprema Corte di Cassazione ha posto fine ad una diatriba tra pensionati ed ENASARCO che durava ormai da anni, circa l'interpretazione del sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, la cosiddetta (quota A). Secondo alcuni, la pensione della quota A doveva essere calcolata prendendo in considerazione il miglior triennio consecutivo dell'ultimo decennio, intendendosi come ultimo decennio quello relativo alla modifica del regolamento avvenuta il 01/10/1998 (ultimo decennio 1988/1998); mentre la Fondazione riteneva che il decennio da prendere in considerazione non fosse quello 1988/1998 bensì il decennio precedente l'ultimo versamento contributivo. Ovviamente le due ipotesi danno spesso risultati notevolmente diversi in special modo quando l'agente negli ultimi anni di lavoro, vede scemare notevolmente il proprio fatturato e quindi le contribuzioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 21.7.2010 n. 17102 ha posto fine alle varie ipotesi sancendo la correttezza del metodo di calcolo applicato dalla Fondazione.
Gianni Di Pietro
SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO,; - ricorrente -
contro M.F.,; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 1051/2006 della CORTE DDAPPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2006 R.G.N. 1354/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
udito l'Avvocato PROIA GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con ricorso al Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, M. F. contestava la misura della pensione liquidatagli dalla Fondazione ENASARCO, assumendo che la stessa andava calcolata in base alle provvigioni relative agli anni 1984, 1985 e 1986, e domandava perciò la condanna della convenuta Fondazione alle relative differenze. A sostegno della sua pretesa, esponeva di avere svolto attivitàdi commercio dal 1978 al 1987 e di avere effettuato versamenti volontari per potersi assicurare il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle previsioni di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 raggiungendo, nel 1992, l'anzianità contributiva necessaria (quindici anni) prima del compimento - nel 1998 dell'età pensionabile; di avere versato in quest'ultimo a seguito della privatizzazione dell'Ente, con la trasformazione in Fondazione, e della modifica della disciplina delle pensioni introdotta dal nuovo regolamento dell'ENASARCO, una ulteriore annualità di contribuzione requisiti pensionistici (sessantun anni di età e sedici anni di contribuzione) in data 1 novembre 1999; che la Fondazione ENASARCO, nel determinare la base di calcolo della pensione, aveva tenuto conto della media provvigionale maturata nel triennio 1989 1990 - 1991, e non di quella maturata nel piuu favorevole triennio 1984 1985 1986, precedente la maturazione dell'anzianità secondo la pregressa disciplina.
2. Si costituiva la Fondazione ENASARCO eccependo che la pensione era stata liquidata in base alla disciplina transitoria fissata dall'art. 18 del nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'Ente, in data 5 agosto 1998, approvato con decreto interministeriale del 24 settembre 1998, secondo cui la pensione degli agenti iscritti prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina era determinata dalla somma di due diverse quote, corrispondenti alle anzianità contributive acquisite prima e dopo di quella data, dovendosi calcolare, in particolare, la quota "A" con riferimento alla data del pensionamento secondo il sistema vigente anteriormente, sii che - secondo il disposto della L. n. 12 del 1973, art. 10 - era stata correttamente utilizzata come base di calcolo la media delle provvigioni nel triennio di contribuzione compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, avvenuto nel 1998.
3. Con sentenza del 14 gennaio 2004 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la legittimità della liquidazione operata dall'ENASARCO, ma la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 1 agosto 2006, accoglieva l'impugnazione del pensionato e ne dichiarava il diritto a percepire la predetta quota "A" della pensione con riferimento alla media provvigionale degli anni 1984 1985 - 1986, condannando la Fondazione ENASARCO al pagamento delle relative differenze. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il meccanismo di calcolo adottato per il calcolo della pensione, e condiviso dal Tribunale, era in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che, con riferimento al D.Lgs. n. 509 del 1994 relativo alle nuove discipline pensionistiche adottate dagli enti privatizzati, aveva disposto che in queste ultime doveva comunque essere salvaguardato il principio del pro rata in relazione alle anzianità gaia maturate anteriormente, sii che, nella specie, la quota relativa al periodo precedente alla modifica regolamentare doveva essere calcolata in base al triennio 1984/1986, cosi come richiesto dal pensionato.
4. Contro tale decisione la Fondazione ENASARCO propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il M. resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 99 e 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disapplicato, d'ufficio, il nuovo regolamento ENASARCO, senza considerare che l'attore aveva posto a fondamento della propria domanda proprio le disposizioni di tale regolamento.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 18 del regolamento ENASARCO, della L. n. 12 del 1973, art. 10 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Si rileva che la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto la disposizione regolamentare del citato art. 18 - relativa agli agenti gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - in contrasto con il principio del pro rata temporis, fissato dalla L. n. 335 del 1995, mentre, al contrario, le modalità di calcolo della pensione - ivi previste per tali iscritti - sono le medesime di quelle stabilite nella precedente normativa.
3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati.
3.1. La "disapplicazione" operata dalla Corte di merito, se pure astrattamente consentita anche ex officio allorché involge la nullità di atti negoziali in contrasto con una norma imperativa, si fonda, nella specie, su una interpretazione erronea della L. n. 335 del 1995, art. 3 e della L. n. 12 del 1973, art. 10 con le quali la disposizione regolamentare - invocata dall'assicurato - sarebbe incompatibile, secondo i giudici d'appello, se intesa nel significato dedotto dalla Fondazione.
3.2. Il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (fra i quali ENASARCO), attribuisce ai nuovi enti "privatizzati" il potere regolamentare di disciplinare il regime dei contributi e delle prestazioni.
Con particolare riguardo alla facoltà dei nuovi soggetti di modificare i sistemi previdenziali da essi gestiti, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs., il Legislatore, alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ha precisato che le eventuali modifiche devono essere effettuate nel rispetto del principio del pro rata temporis in relazione alle anzianitàggaiamaturate rispetto alla introduzione delle nuove discipline.
La funzione e i limiti del potere regolamentare, alla stregua di tale principio, sono stati definiti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi precisato che la descritta "privatizzazione" ha attribuito ai soggetti trasformati l'autonomia organizzativa nella gestione delle risorse economiche disponibili e ha conservato l'autonomia normativa di cui essi gaia disponevano sulla base della normativa preesistente (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997; n. 439 del 2005; n. 444 del 2005). La disciplina delle singole forme di previdenza e dunque espressione della fonte regolamentare e, pertanto, a questa occorre riferirsi anche per la determinazione dei criteri di accesso al trattamento pensionistico, sempre che tale facoltà sia prevista già nel regime precedente alla privatizzazione, con il limite della intangibilità delle pensioni ggaialiquidate (cfr. Cass. n. 25212 del 2009; n. 17783 del 2005; n. 7010 del 2005) e della salvaguardia delle anzianità gaia maturate ai fini della determinazione del trattamento.
3.3, La Fondazione ENASARCO, ai sensi di tali disposizioni, ha emanato un regolamento, approvato con nota interministeriale del 24 settembre 1998, entrato in vigore dal 1 ottobre 1998. In particolare, l'art 18, dispone che, per gli agenti iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la pensione di vecchiaia e composta da due quote: a) una quota "corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, calcolata, con riferimento alla data del pensionamento, secondo il sistema vigente anteriormente alla presente disciplina";
b) una quota relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 ottobre 1998, calcolata in base a determinati elementi (media provvigionale con riguardo ad un certo numero, crescente, di anni ricompresi nel quindicennio precedente l'ultimo versamento, anzianità contributiva, sistemi di calcolo differenziati in base all'ammontare della media provvigionale annua).
3.4. La disciplina relativa alla c.d. quota "A", correttamente individuata pure nella decisione impugnata, riproduce il medesimo meccanismo di calcolo preesistente, che faceva riferimento, ai sensi della L. n. 12 del 1973, art. 10 al piuu favorevole triennio compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, e ciò sia che i contributi versati fossero obbligatori, sia che fossero volontari (cfr. Cass. n. 12314 del 2008). In tal modo, non si verifica alcuna lesione del pro rata con riferimento alle anzianità gaia maturate, per le quali, anzi, la disposizione del nuovo regolamento prevede esplicitamente, per la quota di pensione ad esse corrispondente, il sistema di calcolo fissato dalla disciplina previgente. Consegue, da ciò, che nella specie la Fondazione ha correttamente fissato il decennio - entro cui individuare il triennio piuu favorevole all'agente - in quello precedente l'ultimo versamento volontario, effettuato nel 1998, mentre il riferimento al decennio precedente all'anno di maturazione del requisito contributivo secondo la precedente disciplina (1992) viene ad equiparare la maturazione della sola anzianità contributiva alla maturazione del diritto a pensione, che invece si verifica - secondo un principio generale che riguarda tutti i sistemi pensionistici - con il concorso di tutti i requisiti previsti dalla normativa specificamente applicabile (cfr. Cass. n. 11935 del 2004).
3.5. Deve quindi affermarsi che "il regolamento della Fondazione ENASARCO approvato il 24 settembre 1998, nel prevedere, all'art. 18, che il calcolo della pensione anticipata di vecchiaia per gli agenti di commercio gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina effettuato, in relazione all'anzianità contributiva già maturata alla predetta data, secondo il previgente meccanismo di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 e cioé con riferimento al triennio piuu favorevole compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento prima del pensionamento, non determina alcuna lesione del principio del pro rata temporis, sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 con riferimento alle modifiche dei sistemi previdenziali attuate dagli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, essendo idoneo a garantire le posizioni contributive già maturate dai soggetti gagaiascritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ma non ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la pensione".
4. Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda proposta dal M.. Le spese dell'intero processo vanno compensate fra le parti considerando la complessità della questione e l'esito alterno dei giudizi di merito.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.
Cosii deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010
venerdì 20 agosto 2010
GLI AGENTI COMMERCIALI TRA NORME LEGISLATIVE ED AEC
Gli AA.EE.CC. rappresentano una anomalia tutta Italiana infatti non ne esistono negli altri paesi europei.
I primi AA.EE.CC. risalgono al 1934 ed erano sicuramente molto più vantaggiosi per gli agenti e viaggiatori piazzisti rispetto agli attuali, anche in considerazione del periodo storico e la totale mancanza di diritti esistenti all'epoca.
Lla sua massima espressione della contrattazione collettiva è da ricercarsi nel lavoro dipendente dove troviamo da una parte le organizzazioni datoriali sempre votate a dire no, e dall'altra le OO.SS. le quali , forti del peso sociale e delle armi a loro disposizione come manifestazioni e scioperi, riescono ad informare ed a sensibilizzare .l'opinione pubblica e costringere le controparti a riconoscere determinati diritti.
Tutto ciò non esiste per l'A.R.; da una parte abbiamo sempre le organizazioni datoriali che non vogliono concedere nulla, dall'altra abbiamo i sindacati di categoria armati solo di fionde ma senza nanche le bilie da poter usare come proiettili.
Partecipare al tavolo delle trattative non è facile, , occorre avere coscienza del proprio ruolo, conoscere le norme, conoscere la reale situazione dei rappresentati, avere una visione sociale del mondo del lavoro e, non ultimo, occorre tener sempre presente che si sta trattando su mandato dei propri iscritti, che, ahimè, sono come le pecore di un gregge, belano continuamente ma non ruggiscono mai.
Un contratto Collettivo deve necessariamente avere come base sia il codice civile sia le normative Europee, da questo zoccolo ci si avvia al confronto per interpretare al meglio le norme, o per dare senso a concetti astratti, (calcolo delle indennità), ed anche per ottenere miglioramenti economici e di tutela dei propri diritti.
Da anni ormai, tutto ciò è stato dimenticato
.
Gli AA.EE.CC. sono pieni di cavilli e clausole, tutte a favore delle case mandanti, come le riduzioni di zona, di provvigioni, di clientela, e perfino il calcolo delle indennità di fine rapporto è ridotto a pochi spiccioli se rapportato a quanto avviene nel resto d'Europa dove si totalizzano importi considerevoli così da rendere la disdetta del mandato molto onerosa. In Italia, invece, si accettano sistemi di calcolo avulsi dal dettato Europeo e codicistico ma così artificiosi da rendere la disdetta un puro atto formale con la conseguenza che l'agente ha diritto ad una liquidazione di pochi spiccioli e nella totale violazione delle norme.
Ma, la ciliegina è rappresentata da un articolo degli AA.EE.CC. che prevede l'obbligatorietà della conciliazione sindacale per poter ottenere questi pochi spiccioli, ma, ancora più grave, vi è la clausola che prevede che la conciliazione debba avvenire nella sede della ditta mandante a totale detrimento dell'agente.
Tutto ciò rappresenta il culmine dell' ignavia da parte di chi è stato deputato a difendere gli agenti commerciali .
Voglio ricordare che proprio l'USARCI, dopo tante battaglie, era riuscita a modificare l'art. 409 del cpc ed a portare il foro competente al domicilio dell'agente, ed ora con un colpo di mano si tenta di riportarlo nella sede della mandante.
chi sa darmi queste risposte ??
Ho seri dubbi !!!
Gianni Di Pietro
I primi AA.EE.CC. risalgono al 1934 ed erano sicuramente molto più vantaggiosi per gli agenti e viaggiatori piazzisti rispetto agli attuali, anche in considerazione del periodo storico e la totale mancanza di diritti esistenti all'epoca.
Lla sua massima espressione della contrattazione collettiva è da ricercarsi nel lavoro dipendente dove troviamo da una parte le organizzazioni datoriali sempre votate a dire no, e dall'altra le OO.SS. le quali , forti del peso sociale e delle armi a loro disposizione come manifestazioni e scioperi, riescono ad informare ed a sensibilizzare .l'opinione pubblica e costringere le controparti a riconoscere determinati diritti.
Tutto ciò non esiste per l'A.R.; da una parte abbiamo sempre le organizazioni datoriali che non vogliono concedere nulla, dall'altra abbiamo i sindacati di categoria armati solo di fionde ma senza nanche le bilie da poter usare come proiettili.
Partecipare al tavolo delle trattative non è facile, , occorre avere coscienza del proprio ruolo, conoscere le norme, conoscere la reale situazione dei rappresentati, avere una visione sociale del mondo del lavoro e, non ultimo, occorre tener sempre presente che si sta trattando su mandato dei propri iscritti, che, ahimè, sono come le pecore di un gregge, belano continuamente ma non ruggiscono mai.
Un contratto Collettivo deve necessariamente avere come base sia il codice civile sia le normative Europee, da questo zoccolo ci si avvia al confronto per interpretare al meglio le norme, o per dare senso a concetti astratti, (calcolo delle indennità), ed anche per ottenere miglioramenti economici e di tutela dei propri diritti.
Da anni ormai, tutto ciò è stato dimenticato
.
Gli AA.EE.CC. sono pieni di cavilli e clausole, tutte a favore delle case mandanti, come le riduzioni di zona, di provvigioni, di clientela, e perfino il calcolo delle indennità di fine rapporto è ridotto a pochi spiccioli se rapportato a quanto avviene nel resto d'Europa dove si totalizzano importi considerevoli così da rendere la disdetta del mandato molto onerosa. In Italia, invece, si accettano sistemi di calcolo avulsi dal dettato Europeo e codicistico ma così artificiosi da rendere la disdetta un puro atto formale con la conseguenza che l'agente ha diritto ad una liquidazione di pochi spiccioli e nella totale violazione delle norme.
Ma, la ciliegina è rappresentata da un articolo degli AA.EE.CC. che prevede l'obbligatorietà della conciliazione sindacale per poter ottenere questi pochi spiccioli, ma, ancora più grave, vi è la clausola che prevede che la conciliazione debba avvenire nella sede della ditta mandante a totale detrimento dell'agente.
Tutto ciò rappresenta il culmine dell' ignavia da parte di chi è stato deputato a difendere gli agenti commerciali .
Voglio ricordare che proprio l'USARCI, dopo tante battaglie, era riuscita a modificare l'art. 409 del cpc ed a portare il foro competente al domicilio dell'agente, ed ora con un colpo di mano si tenta di riportarlo nella sede della mandante.
chi sa darmi queste risposte ??
- Che senso ha firmare gli AA.EE.CC. che vanno ad esclusivo vantaggio delle mandanti?
- Quali sono i miglioramenti ed i sostegni per la categoria?
- Ma i delegati sindacali conoscono l'argomento di cui stanno trattando?
Ho seri dubbi !!!
Gianni Di Pietro
mercoledì 14 luglio 2010
L'ENASARCO E' SALVO
(così dicono)
Questo pare di capire da vari comunicati emessi dai rappresentanti dei sindacati degli agenti commerciali, ad eccezzione della Federagenti che dice esattamente il contrario.
Era nato un vero e proprio putiferio con la legge finanziaria voluta da Tremonti, legge che voleva l'ENASARCO all'interno del SUPERINPS.
Vi è stata una levata di scudi notevole da parte della quasi totalità delle associazioni di categoria.
Ognuno ha fatto pressione verso i propri amici politici per perorare la causa del "libero Enasarco in libero stato".
Si sono spesi fiumi di parole:
l'Enasarco è la fondazione degli agenti di commercio ,
l'Enasarco e' una fondazione privata,
l'Enasarco non percepisce contributi dallo stato
l'Enasarco ha il bilancio attivo,
l'Enasarco ha un patrimonio immobiliare enorme e l'Inps vuole appropriarsene
Sinceramente, come spesso mi succede, ho capito poco.
Non ho capito perchè Tremonti volesse inglobare l' ENASARCO nell'INPS e tantomeno perchè i sindacati vogliono mantenerla privata.
Le motivazioni dell'una e dell'altra sponda non mi hanno convinto
Nessuno, nè il ministro, e tantomeno i sindacati hanno tenuto nella minima considerazione i diretti interessati: gli agenti di commercio.
Mi sarei aspettato che almeno questa volta i finanziatori di questa fondazione fossero stati informati sul loro futuro.
Anche a me sarebbe piaciuto sapere, conoscere dagli amministratori pagati con i soldi degli agenti, quali sono realmente i vantaggi per gli iscritti:
Perchè è meglio rimanere privati;
Perchè è peggio passare all'INPS;
Quali sono realmente i vantaggi pensionistici dell'ENASARCO
Quali sono gli svantaggi pensionistici dell'INPS.
Che risultato otteniamo mettendo a confronto i due sistemi pensionistici.
Nulla di tutto ciò, e pensare che almeno questa volta un po' di chiareza e di informazione vera avrebbero contribuito a fare luce ed eventualmente a smascherare eventuali associazioni che remano contro.
Gianni Di Pietro
Questo pare di capire da vari comunicati emessi dai rappresentanti dei sindacati degli agenti commerciali, ad eccezzione della Federagenti che dice esattamente il contrario.
Era nato un vero e proprio putiferio con la legge finanziaria voluta da Tremonti, legge che voleva l'ENASARCO all'interno del SUPERINPS.
Vi è stata una levata di scudi notevole da parte della quasi totalità delle associazioni di categoria.
Ognuno ha fatto pressione verso i propri amici politici per perorare la causa del "libero Enasarco in libero stato".
Si sono spesi fiumi di parole:
l'Enasarco è la fondazione degli agenti di commercio ,
l'Enasarco e' una fondazione privata,
l'Enasarco non percepisce contributi dallo stato
l'Enasarco ha il bilancio attivo,
l'Enasarco ha un patrimonio immobiliare enorme e l'Inps vuole appropriarsene
Sinceramente, come spesso mi succede, ho capito poco.
Non ho capito perchè Tremonti volesse inglobare l' ENASARCO nell'INPS e tantomeno perchè i sindacati vogliono mantenerla privata.
Le motivazioni dell'una e dell'altra sponda non mi hanno convinto
Nessuno, nè il ministro, e tantomeno i sindacati hanno tenuto nella minima considerazione i diretti interessati: gli agenti di commercio.
Mi sarei aspettato che almeno questa volta i finanziatori di questa fondazione fossero stati informati sul loro futuro.
Anche a me sarebbe piaciuto sapere, conoscere dagli amministratori pagati con i soldi degli agenti, quali sono realmente i vantaggi per gli iscritti:
Perchè è meglio rimanere privati;
Perchè è peggio passare all'INPS;
Quali sono realmente i vantaggi pensionistici dell'ENASARCO
Quali sono gli svantaggi pensionistici dell'INPS.
Che risultato otteniamo mettendo a confronto i due sistemi pensionistici.
Nulla di tutto ciò, e pensare che almeno questa volta un po' di chiareza e di informazione vera avrebbero contribuito a fare luce ed eventualmente a smascherare eventuali associazioni che remano contro.
Gianni Di Pietro
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