Nella prima parte, pubblicata il 7 agosto scorso, ho trattalo della messa
in liquidazione della mandante.
In questa seconda parte andremo ad
analizzare il comportamento che l'agente deve tenere nel caso delle
varie fasi concordatarie della ditta mandante.
Il Concordato in continuità o in bianco, ed il
Concordato preventivo sono stati modificati nel 2012 al fine di
meglio tutelare l’azienda da aggressioni esecutive da parte dei
creditori, nonché permettere alla stessa, qualora ne ricorressero i
requisiti sottoposti alla valutazione del Giudice, la sua eventuale
ristrutturazione e quindi di continuare l'attività salvaguardando i
posti di lavoro.
Il concordato in continuità o
pre-concordato o concordato in bianco, altro non è che la
possibilità per un imprenditore in crisi di usufruire immediatamente
dei benefici riconosciuti dalla procedura (essenzialmente bloccare le
procedure esecutive e cautelari), avviandola e nel contempo
continuando a mantenere la gestione dell’impresa (sotto la
supervisione del giudice competente). Il tutto nel mentre
l’imprenditore predispone il nuovo piano industriale e finanziario,
negoziando con i vari soggetti coinvolti (soci, banche, fornitori,
lavoratori ecc.). Tutto questo grazie ad importanti benefici
normativamente regolati, finalizzati appunto a preservare la
continuità aziendale.
EFFETTI
I creditori i cui crediti siano
anteriori alla domanda di concordato sono soggetti ad una moratoria
(non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari
sul patrimonio del debitore fino allo spirare del predetto termine
fissato dal giudice);
le ipoteche giudiziali
eventualmente iscritte nei 90 giorni antecedenti alla data di
pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese
sono inefficaci;
l’imprenditore continua a
gestire l’azienda relativamente all’attività ordinaria mentre
deve chiedere l’autorizzazione del tribunale per compiere
eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione;
Le controparti terze vengono tutelate
in quanto i loro crediti nascenti da atti legalmente compiuti
dall’imprenditore sono prededucibili.
Le norme relative alla riduzione o
perdita del capitale sociale e alla relativa causa di scioglimento
della società sono sospese sino all’omologazione del concordato
preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il tribunale può anche autorizzare il
pagamento di forniture precedenti alla domanda di concordato se
queste riguardano creditori che rivestono una importanza strategica
per la sopravvivenza della azienda, ad esempio fornitori di materie
prime.
Gli effetti per l'agente.
A differenza della messa in
liquidazione della società, nel caso di concordato il rapporto non
si risolve, ma continua regolarmente a meno che non sia la mandante
a revocare il contratto.
Il commissario procederà ad inviare
a tutti i creditori la richiesta di Precisazione del Credito, e
fisserà la data per l'adunanza dei creditori, i quali dovranno
esprimere il loro parere circa l'accettazione o meno della proposta
concordataria. All'adunanza si può partecipare personalmente ,
oppure inviare il proprio parere a mezzo PEC.
L'AGENTE
NON DEVE IN NESSUN CASO
PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE OD INVIARE IL PROPRIO ASSENSO PENA IL
PASSAGGIO DEI PROPRI CREDITI DA PRIVILEGIATI A CHIROGRAFARI.
Cosa Fare.
Nel caso il contratto sia risolto da
parte della mandante o del Commissario Giudiziale, oppure il
contratto sia stato risolto in tempi precedenti alla richiesta
concordataria, la prima cosa è quella di fare una Visura Camerale
per verificare lo stato della mandante oltre al nome ed alla Pec del Commissario
Giudiziale.
Fatto ciò occorre procedere alla
precisazione del credito.
Si tratta di un documento inviato tramite Pec dall'agente alla Pec del commissario, dove sono riportati:
Si tratta di un documento inviato tramite Pec dall'agente alla Pec del commissario, dove sono riportati:
- le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice fiscale, la partita iva;
- la somma di cui si chiede l’iscrizione al passivo o la rivendica, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
- l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita, piu precisamente:
provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto per fatti illeciti dell'azienda.
- l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle
successive comunicazioni.
- E’ buona norma allegare, oltre agli altri documenti probatori dei crediti rivendicati, anche una visura camerale di iscrizione dell’agente nel registro delle imprese, nonché copia del contratto di agenzia.
Inutile
ricordare che in tutto ciò è
consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato
che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli
sviluppi ulteriori del concordato che potrebbe terminare con la
continuazione dell'azienda oppure trasformarsi in fallimento, nel
qual caso occorrono ulteriori adempimenti al fine dell'insinuazione
al fallimento.
Giovanni Di Pietro
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