IL FALLIMENTO.
Il FALLIMENTO dell'imprenditore, ( in questo caso la ditta mandante), presuppone uno stato di insolvenza riconosciuto dal tribunale fallimentare.
In questo articolo non andiamo ad analizzare le motivazioni, l'iter, la procedura, che portano il giudice fallimentare a dichiarare il fallimento, all'agente interessa quando, come, perché, deve attivarsi per vedersi riconosciuti i propri crediti.
Molti ritengono che tutti i crediti dell'agente commerciale siano di natura privilegiata,
purtroppo così non è, occorre fare DIVERSE DISTINZIONI:
1) AGENTE PERSONA FISICA O SOCIETA' DI PERSONA ( Snc - Sas )
2) AGENTE PERSONA GIURIDICA , SOCIETà DI CAPITALE ( Srl - Spa )
GLI AGENTI CHE RIENTRANO NEL PRIMO CASO DEVONO FARE ANCORA DUE DIVERSE DISTINZIONI,
A) il rapporto è cessato ad iniziativa della casa mandante senza alcun addebito di colpa, oppure da parte dell'agente per i motivi previsti dalle norme e dagli AEC, prima della dichiarazione di fallimento.
B) il rapporto è cessato per sopraggiunto fallimento.
E' importante fare queste due distinzioni in quanto i risultati sono macroscopicamente differenti.
Caso 1 ( agente persona fisica o società di persona ( snc sas)
Passiamo ad analizzare il primo caso, LETTERA A, cessazione prima del fallimento senza preavviso.
in questo caso i crediti VANTATI DALL'AGENTE che godono di privilegio sono:
1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) indennità suppletiva di clientela
3) FIRR
4) INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO,
5) INDENNITA'MERITOCRATICA
6) INDENNITA'CESSAZIONE RAPPORTO EX ART 1751 CC
7) INDENNITA'PER IL PATTO DI NON ONCORRENZA
SONO CREDITI CHIROGRAFARI
1) LE PROVVIGIONI ESCLUSE QUELLE DELL'ULTIMO ANNO
NEL SECONDO CASO, LETTERA B, cessazione per sopraggiunto fallimento.
Se il rapporto cessa a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante, i crediti dell'agente che godono di privilegio sono:
1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) FIRR
tutti gli altri crediti sono di natura chirografaria.
Nel caso 2 (agente persona giuridica , società di capitale (srl spa))
Nel caso che l' agenzia venga svolta in
forma giuridica (società di capitali) le cose sono un pò più difficili in quanto
l'orientamento giurisprudenziale non è univoco.
Precedentemente al 1986 i
crediti dell'agenzia società di capitali erano esclusi dal
privilegio in quanto prevaleva la tesi dell'art 2751 bis n 3 che
voleva tutelare quei soggetti che traevano dalla propria attività
lavorativa la fonte esclusiva e prevalente per il loro sostentamento.
Successivamente la Cassazione
con sentenza n 75 del 10 gennaio 1986 ha affermato che il privilegio
dell'agente società di capitali viene collegata esclusivamente
all'esistenza dei crediti che si riferiscono ad un rapporto di
agenzia senza alcuna importanza della veste giuridica con la quale si
svolge l'attività di agenzia.
Purtroppo la maggior parte
della giurisprudenza confuta detta interpretazione della Suprema
Corte negando all'agenzia società di capitali il privilegio nel
fallimento.
Ricevuta la comunicazione da parte del curatore fallimentare, l'agente deve procedere ad effettuare l' INSUNUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO. Si tratta di un documento indirizzato al tribunale fallimentare tramite PEC all'indirizzo evidenziato sulla comunicazione del curatore, entro il termine dichiarato dal curatore, generalmente il termine ultimo è rappresentato dal trentesimo giorno precedente il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Su detto documento devono essere riportati:
- le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice
fiscale, la partita iva;
- la somma di cui si chiede l’insinuazione al passivo del
fallimento, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
- l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione
alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la
descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita,
piu precisamente:
- provvigioni non corrisposte relative all'ultimo anno di
rapporto,
- indennità di mancato preavviso,
- indennità suppletiva di clientela,
- indennità meritocratica,
- Firr non versato all'Enasarco,
- Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc ( se ricorrono i presupposti)
- l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle successive comunicazioni.
- la copia del mandato,
- le copie di tutte le fatture provvigioni,
- la visura camerale dell'agente,
- i conteggi delle indennità
- la lettera di disdetta (eventuale)
Nel caso per qualsiasi motivo non si faccia l'insinuazione entro il termine stabilito dei 30 giorni precedenti all'udienza per la verifica del passivo, o perche' non si era venuti a conoscenza dello stato fallimentare, e' possibile presentare una domanda di insinuazione tardiva, punche'non oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Inutile ricordare che in tutto ciò è consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e controllerà l'esattezza della procedura.
Giovanni Di Pietro
2 commenti:
Buonasera quando il mandante chiede la liquidazione volontaria quale sono i diritti Dell agente e spettanze grazie
PUOI TROVARE LE RISPOSTE A QUESTIO INDIRIZZO
http://www.agentierappresentanti.com/2013/08/messa-in-liquidazione-della-mandante.html
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