contributi Previdenziali a carico dell'agente
La
mandante perde il diritto di recuperare i
contributi previdenziali a carico dell'agente
se non effettua la relativa trattenuta
contestualmente al pagamento delle
somme a cui si riferiscono i contributi.
Il
caso trattato in questa sede, riguarda la
mancata iscrizione ed il mancato versamento
dei contributi previdenziali presso
l'Enasarco: un agente effettua la relativa
segnalazione al servizio ispettivo dell'Ente,
il quale provvede a recuperare dalla
mandante tutti i contributi omessi (sia
per la quota parte di pertinenza della preponente sia per la quota
parte a carico del
'agente) con le relative sanzioni.
La
mandante a questo punto agisce in giudizio
nei confronti dell'agente per ottenere
la restituzione della quota parte dei
contributi a carico di quest'ultimo.
L'agente
si difende eccependo che
la preponente non può richiedere la
la preponente non può richiedere la
restituzione
di tali somme
-
neppure a titolo
di indebito — essendo essa tenuta al
pagamento per specifica previsione normativa
e per non avere effettuato la
relativa trattenuta contestualmente al pagamento
delle provvigioni a cui si riferiscono
i contributi ai sensi cell'art.7 della
L.12/73, secondo il quale "Il diritto
a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del
rappresentante di commercio
deve essere esercitato all'atto del
pagamento delle somme a cui si riferiscono
i contributi".
La
Corte Suprema di Cassazione sezione
lavoro — con sentenza n. 4226 del
13.02.2019 (che ha confermato la sentenza
della Corte d'Appello di Bologna n.
561 del 08.04.2014) ha accolto la tesi difensiva
dell'agente Usarci avéndo statuito che
"all'accoglimento della richiesta della società
mandante osta il disposto dell'art. 7
della legge n. 12 del 1973, essendo il
preponente
responsabile de pagamento dei
contributi anche per la parte a carico dell'agente.
Pertanto nessuna forma di indebito
è configurabile nel caso di specie".
La
Suprema Corte ha altresì statuito che la mandante perde il diritto
di recuperare la
parte del contributo previdenziale a
carico dell'agente se non lo trattiene contestualmente
al pagamento delle somme
cui il contributo si riferisce. Quindi la
quota contributiva a carico dell'agente di
commercio deve necessariamente essere
trattenuta dalla mandante al momento
del pagamento delle somme cui i contriouti si riferiscono, non
potendo preponente
effettuare tale trattenuta in un momento successivo.
Avv.
Massimo Battazza
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