venerdì 11 dicembre 2020

La Pensione di Invalidità Enasarco

 

Quando ottenere la Pensione di Invalidità Enasarco

L’invalidità consiste in una patologia congenita o acquisita tale da non consentire l'attività lavorativa e quindi il proprio sostentamento.

L’invalidità Enasarco può essere riconosciuta sia per malattia che per infortunio. Per avere diritto alla pensione di invalidità Enasacro, occorra che ricorrano i seguenti requisiti:

a) abbia riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata;

b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

La pensione di Invalidità Enasarco può essere parziale, compresa tra il 67 ed il 99% o totale pari al 100%, in tutti e due i casi, l’agente può continuare a svolgere l’attività pur percependo la pensione.

La pensione di Invalidità Enasarco decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed a seguito del riconoscimento della invalidità da parte dell’ente stesso a seguito di visita da parte di un medico legale designato dalla Fondazione. In caso di mancato riconoscimento della percentuale di invalidità di almeno il 67% , l’agente può presentare ricorso entro 30 gg dalla comunicazione di rigetto, chiedendo la costituzione di un collegio medico

Il collegio medico sarà composto da tre medici, uno di nomina Enasarco, uno di nomina dell’agente ed il terzo nominato dall’ordine dei medici competente per territorio. Ognuno si accolla il costo del proprio medico, mentre il terzo sarà suddiviso al 50% dalle due parti in caso di soccombenza parziale, ed al 100% in caso di soccombenza totale.

Il calcolo della pensione verrà effettuato con gli stessi sistemi della pensione di vecchiaia tenuto conto dell’anzianità contributiva e del grado di invalidità. La pensione di invalidità è sottoposta a controlli da parte della Fondazione con possibilità di riduzione/aumento/revoca della pensione stessa.

Al raggiungimento dell’età per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria, l’agente dovrà è presentare apposita domanda per trasformare la pensione da invalidità a vecchiaia o per chiedere l’aggiunta pensionistica a quella di invalidità in caso di iscrizione successiva al 1 gennaio 2004.

La pensione di invalidità Enasarco è incompatibile con l’assegno di invalidità civile; è facoltà optare per il trattamento economico più conveniente, mentre non è incompatibile quindi è cumulabile con la pensione di invalidità civile ICOM.

martedì 8 dicembre 2020

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: ENASARCO, La Pensione di Vecchiaia Ordinaria

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: ENASARCO, La Pensione di Vecchiaia Ordinaria: Indicazioni sul calcolo della  Pensione di Vecchiaia Ordinaria    La pensione di Vecchiaia ordinaria viene erogata dietro presentazione di...

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: Enasarco, La Pensione di Vecchiaia Anticipata

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: Enasarco, La Pensione di Vecchiaia Anticipata:  Differenza tra Pensione di Vecchiaia Ordinaria ed Anticipata Sul post precedente abbiamo trattato la pensione di vecchiaia Ordinari a Enas...

Enasarco, La Pensione di Vecchiaia Anticipata

 Differenza tra Pensione di Vecchiaia Ordinaria ed Anticipata

Sul post precedente abbiamo trattato la pensione di vecchiaia Ordinaria Enasarco, ora affronteremo la pensione di vecchiaia anticipata.

La differenza sostanziale tra le due pensioni consiste nel fatto che la seconda può essere anticipata, ovvero, si può andare in pensione a 65 anni invece di 67. L’anticipo può essere di uno o due anni massimo pertanto si può presentare la domanda di p.a.  a partire dal giorno di compimento dell'età anagrafica (compleanno) dei 66 o 65 anni applicando però un correttivo alla pensione del 5% per ogni anno di anticipo, e la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il calcolo della p. a. segue gli stessi identici criteri di quella ordinaria che abbiamo trattato nel precedente post, unica differenza è rappresentata per l’appunto dal correttivo.

Facciamo un esempio; dopo aver calcolato la pensione di vecchiaia ordinaria, stabiliamo una pensione di 1.000,00 euro mensili, a questo punto l’agente decide di anticiparla di due anni e quindi chiedere la p. a. presentando la domanda  trenta gg prima del compiment dei  65 anni; a questo punto occorre applicare il correttivo del 5% annuo, ovvero 10% alle mille euro mensili;

                                      Pens. Mens 1.000,00 – 10% = 900,00 mensili.

Istintivamente si pensa che così facendo si perda 100,00 euro al mese di pensione, in realtà così non è. Il calcolo della pensione come abbiamo visto in un precedente post, è un mero calcolo che prevede la restituzione di quanto si è versato maggiorati di interessi e rivalutazioni, per un periodo di tempo determinato dalla cosiddetta vita media.

Quindi, ammesso che la vita media sia di circa 85 anni e la pensione di vecchiaia ordinaria sia di 1.000,000 euro mensili, moltiplicando il mensile per 13 mensilità e per gli anni che vanno da 67 ad 85, avremmo un importo di 234.000,00 rappresentato dall’importo che la Fondazione erogherà :

                                          1,000,00 x 13 =13.000,00 x 18 = 234.000,00

Se ora prendessimo in esame l’importo della pensione anticipata, ovvero 900,00 euro mensili avremo che :

                                             900,00 x 13= 11.700,00 X 20 = 234.000,00

Come è facile notare, gli importi finali incassati dall’agente sono gli stessi, ma può andare con due anni di anticipo incassando in questi due anni di anticipazione la somma di 23.400,00 euro che altrimenti non avrebbe incassato.

E’ ovvio che se la vita sarà più lunga dopo l’85° anno di età si comincerà a perdere 100 euro mensili, ma se, sfortunatamente, dovesse essere più breve, si è incassato di più con l’anticipo.

Giovanni Di Pietro

 

lunedì 7 dicembre 2020

ENASARCO, La Pensione di Vecchiaia Ordinaria

Indicazioni sul calcolo della  Pensione di Vecchiaia Ordinaria 

 La pensione di Vecchiaia ordinaria viene erogata dietro presentazione di domanda da effettuarsi, dalla propria pagina del sito Enasarco, il primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età. Per avere diritto alla Pensione di vecchiaia occorre che l’agente sia in possesso di alcunii requisiti e che gli questi ricorrano tutti:

Requisiti  

a) 67 ANNI di età

b) minimo 20 anni di versamenti di contributi anche se non consecutivi.

c) quota 92

Esempio

  1. 67anni + 20 contributi = 87 non soddisfa il requisito della quota, pertanto l’agente dovrà attendere i 72 anni per avere diritto alla pensione di vecchiaia

  2. 67 anni + 22 contributi = 89 non soddisfa il requisito della quota, l’agente dovrà attendere i 70 anni per avere diritto alla pensione di vecchiaia

  3. 67 anni + 25 contributi = 92 l’agente matura il diritto

alla pensione

Il calcolo per l’importo della pensione vie effettuato con tre sistemi diversi, Denominati “ Pro Quota

Quota A

il primo sistema denominato quota A viene calcolato con i seguenti parametri:

  • presenza di versamenti antecedenti al 30/091998

Vengono presi in esame i contributi del miglior triennio consecutivo (o in mancanza gli ultimi 3 anni versati), scelto a partire dall’ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un 10 anni.

  • anzianità contributiva maturata per tutti gli anni coperti da contributi, dall’inizio dell’iscrizione alla Fondazioe e fino al 30/9/1998.

  • se l’importo della pensione quota A supererà l’importo di € 2.582,28 si procederà ad una decurtazione come previsto dal regolamento

I contributi relativi ai migliori tre anni consecutivi dell’ultimo decennio, con il massimale previsto nel 2005, vengono trasformati in provvigioni; si calcola il 70% della media della provvigione annuale il risultato viene  moltiplicato per gli anni di versamento che vanno dall’inizio del rapporto fino al 30/09/1998 e si divide per 40 il risultato darà la pensione lorda annuale di quota A.

Prendiamo in esame il miglior triennio consecutivo dell’ultimo decennio con una anzianità contributiva di 11 anni che va dal 1987 al 1998

3 anni consecutivi di provvigioni (massimale 2005 € 14.027,00)

42.081 / 3 = 14.027 / 40 * 11 = 3.857,43 annue lorde quota A

Quota B

La quota B dipende dai seguenti parametri:

Viene calcolata sugli ultimi 15 anni di versamento considerando una anzianità contributiva massima di 5,25 anni il calcolo alquanto complesso

  • quindicennio, dall’ultimo anno coperto da versamenti contributivi a ritroso per 15 anni.

  • anzianità contributiva, su base trimestrale, per i contributi versati dall’1/10/1998 al 31/12/2003 (l’anzianità contributiva massima prevista è pari a 5,25 anni).

    Il calcolo viene effettuato in base ai seguenti criteri:

  • media provvigionale annua: è individuata la più elevata media delle provvigioni, per le quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento sotto indicati compresi nel quindicennio precedente l’ultimo versamento;

  • anzianità contributiva: è individuata dagli anni e dai trimestri per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo di 40 anni, comprensivi anche dell’anzianità contributiva presa a calcolo della Quota A.

Quota C

La quota C dipende dai contributi versati dall’1/1/2004 fino al raggiungimento dell’età pensionabile ed è determinata:

  • con il sistema contributivo,

  • moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.

Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando ai contributi versati durante l’anno l’importo accantonato all’inizio dell’anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno (in base al tasso previsto dall’articolo 1 comma 9 della Legge 335/95).


La somma di queste tre quote darà l’importo della pensione lorda annua

Giovanni Di Pietro


sabato 5 dicembre 2020

LE PENSIONI ENASARCO

Le pensioni Erogate dall’Enasarco

 

Cos'è la Pensione

La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l'ente pensionistico sulla base dei versamenti effettuati. In modo molto semplicistico per far comprendere come viene calcolata generalmente la pensione, (in realtà i calcoli sono molto più complessi), possiamo dire che al raggiungimento dell’età pensionabile, i versamenti effettuati da ciascun agente, vengono incrementati di interessi e rivalutazioni, il montante così determinato, viene diviso per gli anni medi di pensionamentoche vanno dall’età del pensionamento fino a quello dell’età media di vita circa 83 anni , ovvero la pensione si percepirà mediamente per 16 anni . Facciamo un esempio pratico:

un agente ha un montante contributivo, dopo il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla base di indici specifici e degli anni di versamento, di € 200.000,00 . Questa somma andrà divisa per gli anni che vanno dalla pensione, 67 anni, alla vita media ( 16) 200.000: 16= 12.500,00 sarà la pensione annua, questa somma andrà  diviso per 13 mensilità , il risultato costituirà la pensione mensile lorda.
Giovanni Di Pietro 

mercoledì 2 dicembre 2020

Il decreto Ristori Quater beffa nuovamente gli agenti Enasarco

Quando avremo un Governo che si accorga veramente dell'esistenza di questa categoria

 L’attesa da parte degli Agenti Commerciali era tanta, erano già usciti nel mese di novembre ben tre Decreti Ristori che avevano ignorato totalmente la categoria e ciò nonostante che tutti i sindacati avessero fatto pressioni in tal senso.

Finalmente arriva il tanto atteso Ristori Quater. Tutti a leggere la  gazzetta ufficiale n° 297 del 30 novembre dove all’art. 6 anche la categoria degli agenti di commercio viene inserita tra gli aventi diritto ma, relativamente ai soli codici ateco elencati.

Una vera e propria beffa per la categgoria degli agenti Enasarco. Al di là dei paroloni e delle promesse gli agenti si ritroveranno con un pugno di mosche in mano e ciò nonostante le assicurazioni del Ministro Patuanelli.

Il nuovo decreto, punisce ancora una volta la stragrande maggioranza degli agenti escludendoli dal decreto, infatti sono veramente pochissimi gli agenti che possono ottenere il contributo. Ecco i motivi per i quali gli agenti ne restano esclusi.

Quali Agenti ne hanno diritto

Ne hanno diritto solo gli agenti che hanno subito un calo di fatturato provvigionale confrontando il mese di APRILE 2020 con il mese di aprile 2019 . E’ noto a tutti che il pagamento delle provvigioni dell’agente di commercio è generalmente trimestrale e sul maturato, ovvero quando il cliente ha già pagato la fornitura. Con questo sistema ormai ampiamente utilizzato dai più, ad aprile l’agente fattura, nei casi più fortunati, le vendite fatte a gennaio febbraio e marzo, ma generalmente la fattura di aprile riguarda le vendite e le consegne effettuate dalla mandante a ottobre novembre e dicembre dell’anno prima, ed addirittura in alcuni settori come tessile, abbigliamento, scarpe, la fattura si riferisce a vendite e consegne di un anno prima, pertanto la fattura di aprile 2020 non può dimostrare alcun calo in quanto a gennaio febbraio non vi era alcuna pandemia, ed anche se l’epidemia ha avuto la sua espansione a marzo, non ha minimamente influito sulle fatture provvigionali del mese di aprile in quanto le consegne di solito avvengono dopo alcune settimane dagli ordini. Occorre inoltre aggiungere che nella fattura di aprile è spesso inserito anche l’eventuale premio produzione dell’anno precedente, facendo gonfiare il fatturato del mese ma si tratta di provvigioni relative a vendite dell’anno precedente.

  I Codici Ateco escludono diverse categorie colpite dalla pandemia

La determinazione fatta per codici Ateco riferita agli agenti di commercio è aberrante, l’agente lavora spesso su più settori e la sua determinazione sulla prevalenza è aleatoria e fuorviante. Infatti sono stati previsti i codici ateco dei procacciatori di affari, lavoratori saltuari, che non hanno alcuna stabilità, e sono stati esclusi quelli degli agenti che operano nello stesso settore, ad esempio sono esclusi i rappresentanti del settore ferramenta codice ateco 45.15.02 ma sono ricompresi i procacciatori di affari del settore ferramenta codice 46.15.06 e questo solo come esempio.

Sappiamo quanto sia difficoltoso redigere questi decreti nei momenti di emergenza, conosciamo le grosse difficoltà che si incontrano, ma è dovere del legislatore servirsi di esperti e/o rivolgersi alle associazioni di categoria per discuterne i termini al fine di non escludere intere categorie con determinazioni non rispondenti alla realtà, come se ad un ristoratore che è stao chiuso il mese di aprile, si chiedesse di fare riferimento algli incassi di giugno, non ci azzecca nulla direbbe un ex magistrato.

Che dire poi dei soldi del Firr deliberati dal CDA Enasarco e bloccati enza alcun valido motivo ormai da sei mesi , dai Ministeri competenti ? Che dire del mancato sblocco sempre da parte dei ministeri degli ulteriori 16 milioni messi a disposizione dell’Enasarco per la categoria ed anche quelli bloccati senza alcuna ragione?

Sig. Ministro Patuanelli, non ci siamo, la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio si sente ancora una volta tradita e beffata.


Giovanni Di Pietro

V. Pres. V. Usarci

martedì 24 novembre 2020

Le società di Agenzia, Opportunità e Contrarietà

E’ conveniente creare una società di agenzia?

Quella di costituire una società di agenzia è divenuta quasi una “moda” .

Sono molti gli agenti di commercio che si rivolgono al loro consulente fiscale lamentando di pagare troppe tasse e chiedono di trovare una soluzione per un minor esborso.

Il consulente pur di far felice il cliente agente, suggerisce di costituire una società, poco importa con chi, mogli, figli, nipoti, o qualche collega, società di persona o di capitali.

Ciò avviene, spesso, senza una valutazione analitica e puntuale sulla reale possibilità di ottenere un vero risparmio fiscale e senza conoscere assolutamente i grossi rischi professionali che corre l’agente nel costituire una società di agenzia.

Cominciamo con il dire che il vero risparmio fiscale si può ottenere solo con un imponibile provvigionale che superi abbondantemente le 100/150 mila euro annui, al di sotto di tale fatturato le negatività ed i rischi sono talmente alti da non convenire assolutamente.

Il miraggio del risparmio fiscale immediato non fa ragionare lucidamente e spesso pur di risparmiare mille euro si compromettono gli equilibri professionali facendo perdere somme di gran lunga piu’ elevate a quelle dell’effettivo riparmio.

Analizziamo alcune di queste negatività tipiche della società di agenzia.

A) Trasferimento del mandato da agente a società.

Successivamente alla costituzione della società, sia di persone (snc o sas) sia di capitali ( srl; spa), l’agente chiede alla mandante di trasferire il contratto alla nuova costituita. Occorre sapere che non esiste alcun obbligo in capo alla mandante di effettuare questo passaggio, il contratto di agenzia è basato sull’ “Intuitu personae”,nel contratto assume rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti”, pertanto ben può la mandante rifiutarsi di sottoscrivere o spostare il contratto sul nuovo soggetto societario, è sufficiente che uno dei soci non sia di suo gradimento o asserire che la fiducia era basata sul socio uscente. Ciò determina il recesso in tronco del rapporto senza alcun diritto per l’agente alle indennità di fine rapporto fino ad allora maturate.

B) Perdità dell’anzianità

La mandante è disponibile a sottoscrivere il contratto di agenzia con la nuova società. Occorre prestare attenzione affinché il nuovo contratto non sia novativo la novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversoquindi la novazione fa perdere il diritto su tutte le indennità pregresse se queste non fossero richieste entro un anno dalla chiusura del vecchio contratto. Il mandato deve prevedere la clausola di continuità di rapporto, senza di essa alla cessazione del rapporto, se avvenuta per volontà della mandante, questa liquiderà esclusivamente le indennità relative al contratto sottoscritto con la società o solo quelle relative al contratto novato, omettendo quelle relative al precedente rapporto dell’agente singolo.

C) Perdita del Mandato per Variazione

Prendiamo ora in esame un mandato sottoscritto con una società formata da più agenti. E’ statisticamente provato che la durata di queste società sono molto brevi a causa della difficoltà dei rapporti tra soci, ciò vale, anche se in misura ridotta, nelle società tra consanguinei. Accade quindi che nel corso del rapporto, uno o più soci decida di uscire dalla società o che subentri un altro socio. E’ sufficiente l’uscita di un solo socio o il subentro di un altro, senza la preventiva autorizzazione della mandante, perchè la stessa possa risolvere il rapporto in tronco per colpa dell’agente senza riconoscere alcuna indennità.

D) Perdità delle indennità per pensionamento.

E’ noto a tutti che l’agente di commercio a seguito del conseguimento della pensione Inps o enasarco, ha diritto alla liquidazione di tutte le indennità di fine rapporto. Mentre ciò ha valore per l’agente persona fisica, lavoratore individuale, non può dirsi la stessa cosa per le società di agenzia.

Le società di agenzia essendo soggetti giuridici a se stanti, non hanno diritto al pensionamento, riservato esclusivamente alle persone fisiche e quindi non hanno diritto alle indennità neanche nel caso in cui tutti i soci avessero maturato il diritto alla pensione e neanche nel caso in cui la pensione venisse percepita dal socio amministratore o accomandatario.

E) Fallimento o Concordato

Nel caso in cui la mandante venga sottoposto a procedura fallimentare o Concorsuale, gli agenti operanti come ditta individuale o come società di persona snc o sas sono considerati creditori privilegiati per ciò che concerne le provvigioni( il legislatore ritiene che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri e per questa ragione stabilisce che i crediti privilegiati vengano preferiti rispetto ai crediti chirografari..)”. Per quanto riguarda invece le indennità, occorre valutare se il rapporto è cessato prima o dopo la procedura. Sappiamo che in qualità di creditori privilegiati le probabilità di essere totalmente soddisfatti sono buone, mentre per le società di capitali, srl o spa tutti i crediti, anche quelli di natura provvigionale, sono considerati crediti chirografari (quando un diritto di credito non è assistito da alcuna causa legittima di prelazione )” e come tali saranno liquidati solo se vi sarà capienza dopo che sono stati soddisfatti totalmente i creditori privilegiati, cosa assai rara.

F) Foro Competente

E’ ormai risaputo che il foro competente in caso di contenzioso con le aziende mandanti è quello dell’agente, ma ciò nel solo caso in cui l’agente sia una ditta individuale, persona fisica, anche se il mandato dovesse prevedere una diversa sede, , il foro competente è sempre il tribunale del lavoro dove l’agente ha la propria residenza fiscale.

Diversamente, qualora l’agente fosse una Personalità Giuridica, società di persone ( snc; sas;) o di capitale ( srl; spa) , il foro competente diventa automaticamente quello della casa mandante. La diversità non è rappresentata solo dalla diversa località ma, cosa più importante, è rappresentato dal trasferimento del tribunale del Lavoro a quello ordinario civile, trasferimento non di poco conto tenuto conto che i tempi della giustizia civile sono lunghissimi, mentre nelle cause di Lavoro i tempi sono molto più brevi, alcuni tribunali riescono ad emettere sentenza anche in sei mesi; ma l’aspetto peggiore è rappresentato dai giudici giudicanti nel lavoro quai sempre conoscono la materia, in quello civile, spesso i giudici non conoscono assolutamente il contratto di agenzia.

G) Previdenza

Tra i motivi che portano a far optare per la trasformazione dell’attività da individuale a società, rientra anche il calcolo dei contributi pensionistici. E’ luogo comune pensare che riducendo la somma imponibile con la ripartizione tra i soci, si riduca anche l’esborso previdenziale economizzando su di essi considerati come costo. Se prendessimo in esame una sas dove esistesse un socio accomandatario ed uno accomandante con quote al 50%, i versamenti contributivi verrebbero effettuati solo sul 50% del socio accomandatario. Sembrerebbe un bel risparmio, non c’è che dire, invece si tratta di mera illusione in quanto i contributi previdenziali non rappresentano assolutamente un costo ma sono un vero e proprio accantonamento che viene successivamente erogato con interessi e rivalutazione al momento della pensione, possiamo paragonarlo un po’ad su un libretto di risparmio vincolato, le somme risparmiate annualmente vanno conservate ed alla scadenza (età pensionabile) vanno liquidate con interessi e rivalutazione. Quindi, versare meno contributi previdenziali non è assolutamente un risparmio, possiamo invece affermare che la loro riduzione comporta un maggior esborso di imposte in quanto un minor versamento previdenziale ad esempio di tremila euro l’anno, andrebbe ad far accrescere l’importo del reddito lordo che figurerà come base imponibile e su di essa andremo a pagare l’irpef, l’inps, ed anche l’Irap se dovuta, ed oltre a pagare più imposte verrà meno il ristoro pensionistico.

Queste sono sono solo alcuni degli svantaggi della società di agenzia , non fermatevi al solo consulente fiscale, prima di fare qualsiasi modifica alla vostra agenzia è necessario anche interpellare un legale che conosca bene la materia, o meglio ancora, rivolgersi alla sede USARCI più vicina per approfondire i pro ed i contro di tale variazione e limitare eventuali perdite.

Giovanni Di Pietro