domenica 31 gennaio 2021

ENASARCO ED I MISTIFICATORI


Non vi è mai una sola verità, io preferisco quella dei numeri, loro non mentono.

Federagenti, organizzazione sindacale di categoria non firmataria degli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI che rappresentano il 99% del momdo del lavoro di agente,  era convinta (insieme alla coalizione di cui faceva parte)  di poter stravincere le elezioni Enasarco (nei loro corridoi si diceva che avrebbe stravinto con il 70% dei voti) e così avere un presidente Enasarco di sua nomina ed avere 11/12 consiglieri  nel CDA Enasarco.

La realtà è molto spesso più dura delle più rosee previsioni e riserva spesso dei sonori ceffoni.  Accade così che oltre a non ottenere la maggioranza,  si sia ritrovata in minoranza. E’ sufficiente analizzare il risultato complessivo dei voti per sapere chi ha effettivamento vinto le elezioni. La coalizione di fare presto di cui faceva parte Federagenti,  ha ottenuto in totale 19.938 considerata la lista agenti e lista mandanti, mentre la coalizione attualmente al governo, costituita da: Usarci, Fisascat, Ugl Terziario, Cgil, Uiltucs, Fnaarc Confindustria, Confcommercio, Confapi, Confartigianato, ha ottenuto 28.896 voti,  e questi sono numeri inconfutabili, (si potrebbe discutere della assegnazione di 3004 voti di Artenasarco,ma anche escludendo questi restano ugualmente perdenti).

Con questo risultato il nuovo presidente eletto il 4 Gennaio 2021 è Antonello Marzolla segretario Nazionale Usarci.Infatti, l’USARCI, unico sindacato che si occupa esclusivamente degli agenti commerciali e che non aderisce a controparti o ad altre sigle,  e firmataria di tutti gli AA.EE.C.C  possiamo considerarla senza ombra di smentita, il sindacato che ha ottenuto il maggior numero di voti; da sola ha ottenuto 9.874 voti, mentre la coalizione avversaria fatta da tre sigle, Federagenti, Fiarc ed Anasf,  ha ottenuto in tre, 14.019, ripartendo i voti, ognuno ha ottenuto 4.673 preferenze. E' evidente come l’Usarci abbia surclassato Federagenti, Anasf e Fiarc. 

Da qui inizia da parte di Federagenti e c, una campagna in cui viene fatta demagogia e vengono travisati i fatti. Secondo quando asserito da questi, in maniera pretestuosa e fantasiosa, l’Enasarco sarebbe impedita a erogare una parte di FIRR a quegli agenti che ne hanno necessità . In pratica si cerca di far intendere che la Fondazione Enasarco abbia difficoltà finanziarie. La realtà invece, è che i Ministeri vigilanti gli Enti previdenziali non hanno bloccato la delibera, ma si sono limitati a rispondere dopo ben sei mesi, in maniera pretestuosa e strumentale, che le procedure per la concessione del 30% del FIRR agli iscritti che ne farebbero richiesta non poteva essere autorizzata perché, a loro avviso, in quanto il CDA era in prorogatio e non potevano essere emanate delibere straordinarie.

 E’ l’interpretazione di un funzionario miniteriale; la dottrina è di tutt’altro avviso, fatto ne è che lo stesso TAR ha dato ragione alla Fondazione. Comunque un  ministero che risponde dopo sei mesi è assolutamente intollerabile, qualsiasi sia la motivazione, non si gioca sulla pelle degli agenti.

Anche la ventilata ipotesi di difficoltà finanziarie è falsa, in realtà il bilancio ENASARCO del 2019 si chiude con un avanzo economico in forte crescita pari a 233 milioni, "il migliore dell'ultimo decennio". Lo comunica la fondazione, sottolineando che il patrimonio sale a quota 7,8 miliardi, di cui 5,196 miliardi costituiscono il patrimonio della previdenza, pari a 5,18 volte il valore delle pensioni in essere, e 2,392 miliardi il patrimonio del fondo Firr, il trattamento di fine rapporto degli iscritti. 

Tutti in miglioramento i saldi di bilancio principali. In particolare "sono positivi i risultati conseguiti nella gestione istituzionale con un saldo complessivo di +188 milioni, a fronte dell'avanzo di +170 milioni del 2018 e di quello del bilancio tecnico 2017 previsto a +188 milioni. Il saldo della gestione previdenziale (+71 milioni) continua a crescere, con entrate previdenziali che finanziano la spesa per prestazioni".

 Le spese di funzionamento diminuiscono "dell'1,3%, ma i risparmi realizzati non hanno intaccato l'efficacia dei servizi all'utenza, comunque migliorati, come dimostrano le nuove funzionalità disponibili, sia quelle previste nell'area riservata sia quelle introdotte con la nuova app Enasarco". 

Positivi i risultati nella gestione del patrimonio. I proventi finanziari ordinari lordi "sono passati dai 113 milioni del 2018 agli oltre 154 milioni del 2019. Il saldo finanziario totale pari a 182 milioni, contro i 75 milioni del 2018. Il patrimonio liquido passato dal +5% del 2011 al +48% del 2019, mentre il valore complessivo del patrimonio della fondazione espresso al fair value cresciuto di oltre il 19% rispetto al 2012". 

Bisogna ricordare che Federagenti  è una propugnatrice dell’acquisizione di Enasarco da parte di Inps, quando questo Ente va in crisi dopo aver fatto i conti per il futuro. Infatti, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto previdenziale,  ha approvato il bilancio preventivo 2021. Purtroppo i conti per l’INPS non tornano perché gli esborsi sostenuti per fare fronte all’emergenza Covid 19 pesano sulle casse in maniera pesantissima. Perciò il futuro si presenta alquanto incerto.

La  situazione patrimoniale di INPS di 20 miliardi di euro e le stime per la fine del prossimo esercizio saranno negative per 6,59 miliardi. Una situazione economica da far tremare i polsi, i primi,  a non dormire tranquilli sono gli anziani. Va fatta un’attenta analisi rispetto al tema della sostenibilità e dell’equilibrio del rapporto tra assicurati e  pensionati.

L’INPS ha entrate per contributi pari a 229,841 miliardi di euro, mentre le uscite ammontano a 239,120 miliardi di euro. Il saldo 2021, secondo le previsioni, è di meno 9,27 miliardi. Purtroppo la situazione economica è al limite del collasso. 

Voglio sperare che invece di polemizzare e intralciare l’operato del nuovo Presidente, Federagenti insieme alla sua coalizione si responsabilizzi e collabori per un miglior funzionamento del nostro Ente di previdenza ad esclusivo beneficio degli agenti. Fare ostruzionismo, votare no a tutte le delibere, dimostra solo di pensare alle poltrone ed agli investimenti, non a fare gli interessi degli agenti, 

Giovanni Di Pietro 

I dati economici di Enasarco ed Inps sono stati estrapolati da un articolo di Davide Caropreso. 

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domenica 24 gennaio 2021

L’Utilizzo della mail aziendale da parte dell’Agente e dei relativi CRM e Geolocalizzatori

 

Come controllare passo dopo passo un agente e trasformarlo in un dipendente senza riconoscergli i diritti.

L’utilizzo di internet in tutte le sue sfaccettature risulta molto utile per migliorare le vendite, per accorciare i tempi, per sviluppare il marketing, ed in special modo per la comunicazione certa, immediata e tracciabile.

Purtroppo molti agenti di commercio, ancora oggi, vedono l’utilizzo di questo strumento, come uno spauracchio, ed invece di approfondirne le funzionalità e le loro applicazioni per trarne il maggior vantaggio, la utilizzano solo se obbligati dalla mandante.

Questo obblico si traduce quasi sempre nell’uso di un CRM insieme alla mail aziendale.

Cos’è un CRM : Il CRM o Customer Relationship Management è un programma per la gestione di tutti i rapporti e le interazioni di un'azienda che hanno luogo con i clienti potenziali ed esistenti. Un sistema CRM aiuta le aziende a rimanere in contatto con i clienti, a semplificare i processi e a migliorare la redditività, ed avere in pugno la situazione con il cliente anche dopo che l’agente è stato disdettato.

Possiamo affermare che questi strumenti forniti dalle mandanti non servono a migliorare il lavoro dell’agente ma a gestire meglio il territorio e la clientela, delegando all’agente il suo utilizzo, cosa che altrimenti dovrebbe essere gestita da un dipendente con costi elevatissimi, ma, ancora più grave, con questo sistema si tiene in perenne controllo l’attività dell’agente. L’utilità per il venditore è marginale, infatti, alla cessazione del rapporto, la mandante ne chiude immediatamente l’accesso cosi che tutte le informazioni in essa contenute diventino di esclusivo possesso della mandante e l’agente ne perde tutte le informazioni, informazioni indispensabili per poter far valere i propri diritti. 

E' l'agente, lavoratore autonomo, che deve stabilire se determinate informazioni del cliente, le motivazioni del mancato acquisto possano essere utili alla mandante, e tutto ciò rientra nel dovere di informazione, mentre  fare la cronoistoria di tutte le visite effettuate non rientra tra i doveri dell'agente; l'agente deve dedicare il suo tempo alla promozione non alla compilazione di moduli.

Altra assurdità è costituita dall’utilizzo della mail aziendale da parte dell’agente per tutte le comunicazioni, spesso anche private, cosa che non dovrebbe essere assolutamente fatta. La mandante poco corretta, potrebbe entrare nel sistema e leggere e controllare tutte le comunicazioni effettuate.

Solo nel nostro paese assistiamo a simili procedure, negli altri stati tutto ciò non accade perché l’agente commerciale è un imprenditore e dovrebbe esserlo, non solo sulla carta, anche nel nostro paese. 

L’agente di commercio è un piccolo imprenditore ed utilizza per la promozione della vendita il proprio nome, i propri simboli o loghi. L’agente non deve aver bisogno di anteporre il nome dell’azienda al suo nome, non è un dipendente, ma un agente e,  come definito in tutti i manuali, è quella persona che, in forma individuale o societaria promuove le vendite in nome proprio per conto della mandante.

Presentarsi come agente della ditta “Pinco Pallino” sminuisce la figura del professionista ed è un mezzo utilizzato quasi esclusivamente dai monomandatari, altra figura questa, che dovrebbe essere abolita; il monomandatario altri non è che un dipendente camuffato al solo scopo di eludere lo statuto dei lavoratori.

Al di là di queste considerazioni e delle sue osservazioni di puro carattere commerciale, è bene considerare che, tutte le volte che un agente si serve della mail aziendale, si ritrova quasi sempre a perdere tutte le indennità anche perché pochissimi agenti si ricordano di fare il backup dei dati.

Anche i cosiddetti geolocalizzatori inseriti nell’auto o nei pc o tablet, con la scusa di controllare i mezzi o l’hardware, altro non sono che subdoli sistemi per controllare il lavoro e tutti gli spostamenti dell’agente; non è infrequente che l’agente spesso si senta dire: “Cosa ci faceva ieri mattina in via xxx dove non vi è alcun cliente ed è rimasto fermo per circa due ore?”.

Non pensate che la cosa sia marginale, accade sempre più sovente, e nel caso in cui l’auto aziendale venisse utilizzata per scopi privati, tale utilizzo verrà sopportato fin quanto farà comodo alla mandante, quando si stancherà, non farà altro che disdire il contratto per colpa dell’agente a causa dell’utilizzo improprio del mezzo, a questo punto l’agente non avrà alcun  appiglio per difendersi ed ottenere le indennità di fine rapporto.

Tutto ciò sta assumendo carattere abitudinario, trasformando questa nobile professione, quella dell’agente, in quella del viaggiatore piazzista ma senza riconoscergli i diritti.

L’agente di commercio è un lavoratore autonomo e come tale deve mettere in atto tutto quello che ritiene più giusto per la sua attività, non per quella della azienda mandante.

Se la mandante non è d’accordo, non farà altro che recedere dal contratto, pagare le indennità e cercare un’altro agente, o meglio, assumere un viaggiatore piazzista.

Impegniamoci ad essere professionisti della vendita.

Chi volesse approfondire l'argomento della geolocalizzazione, può leggere l'articolo specifico cliccando su: Geolocalizzazione

Giovanni Di Pietro

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giovedì 7 gennaio 2021

Supplementi Pensionistiche e Contribuzione Volontaria Enasarco

- Contribuzione facoltativa

La contribuzione Facoltativa è rappresentato da un contributo volontario che l’agente può decidere di effettuare al fine di incrementare il suo montante contributivo così da avere una pensione più sostanziosa.

Per poter aderire al versamento volontario è necessario presentare domanda ed avere almeno un rapporto di agenzia in essere.

Il contributo è ad esclusivo carico dell’agente, non può essere inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente, circa 220 € annuali.

Il versamento concorre alla determinazione della pensione con il solo calcolo del sistema contributivo, quota C.

- Prosecuzione volontaria

La prosecuzione volontaria è riservata a quegli agenti che hanno cessato l’attività ma non hanno raggiunto il minimo degli anni necessari per l’ottenimento della pensione. Sono esclusi solo quegli agenti che pur non avendo raggiunto i venti anni di versamento, siano titolari di pensione di Invalidità, Inabilità, o rendita contributiva.

Per accedere alla prosecuzione volontaria occorre avere almeno una anzianità contributiva pari a cinque anni di cui almeno tre dall’ultimo versamento.

Occorre presentare domanda alla Fondazione massimo entro due anni dall’ultimo versamentocontributivo effettuato dalla mandante, decorrenti dal primo di gennaio successivo all’ultimo versamento.

Il contributo, compreso il contributo di solidarietà, sarà calcolato sulla media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di versamenti obbligatori da parte delle mandanti.

Il contributo non può comunque essere inferiore al minimale contributivo previsto per il monomandatario, circa 850,00 euro annui.

- Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale

Nel caso in cui una ditta mandante avesse omesso i versamenti obbligatori perche in concordato o fallimento, e questi non fossero recuperabili per incapienza (non ci fossero fondi da parte della impresa fallita) l’agente può sostituirsi alla mandante chiedendo di poter effettuare lui stesso i versamenti omessi.

Occorre comunque che l’agente comprovi la sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della mandante, ed il relativo ammontare. Non è possibile coprire periodi per cui è già intervenuta la prescrizione.

La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dalla data di dichiarazione del fallimento o di altra procedura concorsuale.

Giovanni Di Pietro 

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sabato 2 gennaio 2021

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE ENASARCO

 

Quando e come ottenere “Il Supplemento di 

Pensione” Enasarco

L’agente commerciale pensionato di vecchiaia Enasarco che continua a svolgere l’attività dopo il conseguimento della pensione, è tenuto, ovviamente, ad effettuare i versamenti contributivi in misura paritetica con le mandanti. Questi ulteriori contributi non vanno assolutamente perduti, ma contribuiscono a formare il supplemento di pensione.

Dopo cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia, e per i quinquenni successivi, comunque non prima dei 72 anni di età, l’agente che ha continuato ad effettuare i versamenti, farà domanda per ottenere il supplemento pensionistico sulla base dei contributi versati successivamente alla pensione.

Tutti questi contributi saranno calcolati con il solo metodo contributivo (quota C) art 18 comma 1 del regolamento, ed aggiunti alla pensione come se fosse una ulteriore pensione distinta da quella di vecchiaia, la decorreranno avverrà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il supplemento pensionistico può essere richiesto anche dagli eredi che abbiano diritto alla pensione di reversibilità.

Giovanni Di Pietro

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martedì 29 dicembre 2020

L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2020

 

La farsa di “ fare presto “. I fatti

Finalmente giunta al capolinea la tribolata vicenda delle elezioni Enasarco. Senza tornare sugli argomenti gia triti e ritriti sulla impossibilità di votare a causa del covid 19, il 23 dicembre in seduta plenaria il Consiglio dei delegati ha eletto i futuri componenti del CDA.

Ovviamente, non poteva andare tutto liscio, le forze si equivalevano ed era sufficiente l’assenza di un solo delegato per far pendere l’ago della nbilancia da una parte o dall’altra e ribaltare l’esito delle votazioni. Da tener presente che per Statuto non sono ammesse deleghe per la elezione del CDA.

Ebbene, queste elezioni non potevano non avere uno strascico polemico e giuridico.

Accade che, al momento della votazione svolta rigorosamente in videoconferenza e per chiamata nominale, per le note restrizioni pandemiche, viene chiamato ad esprimere il suo voto un delegato della lista FARE SUBITO, il sig. Nesta della Federagenti in quota Confesercenti; il delegato non risponde a diverse chiamate consecutive, il Presidente,  invece di considerarlo subito assente, o astenuto,  procede con la chiamata degli altri componenti rinviando alla fine la richiamata dello stesso. Nel frattempo si avviano telefonate varie da parte dei compagni di lista e dei tecnici informatici della Fondazione, per sollecitare il suo intervento e per accertare eventuali problemi. Ma il sig.Nesta non risponde alle telefonate, il suo telefono squilla a vuoto. Terminata la chiamata dei rimanenti delegati, viene risollecitato più volte dal Presidente il sig. Nesta, il quale ancora non risponde.

Intanto trascorsi svariati minuti e non ottenendo risposta, viene dichiarata chiusa la votazione con 59 votanti su 60.

Si scatena la bagarre, “ i costituzionalisti” di FARE SUBITO pretendono di aspettare ancora perchè esisterebbe un problema di collegamento, e quindi aspettare che si ristabilisse il collegamento  non si sa bene quanto tempo, 10 minuti o 6 ore, insomma a tempo indefinito. Dopo circa 20 minuti di bagarre e di dichiarazioni a verbale, riappare seraficamente il sig. Nesta il quale esprime la sua volontà di voto. Il notaio ne prende atto, rimarcando che sarà la Commissione Elettorale a stabilirne la validità. Caos totale, insulti, minacce, si grida al complotto. Dimenticano, questi di fare subito, che vi è stato un precedente, ed i precedenti servono a stabilire dei principi. Il predente è del 30/06/2020,  Assemblea dei Delegati per l’approvazione dei bilanci. In quella occasione fu il sottoscritto  a causa di una abbassamento di linea o di un altro problema, a non riuscire a farmi ascoltare dal Notaio e dall’assemblea, nonostante risultassi in video e fossi in costante collegamento telefonico, nonostante ciò,  mi fu impedito, dagli stessi che oggi pretendono la validità del voto del loro delegato,  di esprimere il mio voto nonostante che, dopo neanche un minuto dalla chiusura della votazione,  fosse ripristinato correttamente il collegamento. La mia eventuale espressione di voto anche telefonica, fu da loro, definità una pagliacciata che  non doveva essere assolutamente permessa. Pertanto il mio voto fu ritenuto nullo ed escluso dal conteggio. Ora, il "malfunzionamento"  è toccato a loro, ma per loro le regole non valgono, dovrebbe essere tutto regolare.

Giovanni Di Pietro 

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domenica 27 dicembre 2020

LA RENDITA VITALIZIA ENASARCO

 Quando e come ottenere la Rendita Vitalizia Enasarco


L’art. 39 del Regolamento delle Attività Istituzionali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile per quegli agenti oggetto di omissione contributiva da parte di una o più mandanti, agenti per i quali finora veniva preclusa la possibilità di acquisire i contributi omessi per intervenuta prescrizione degli stessi
La somma da versare al fine di costituire una rendita vitalizia, nella sostanza, si compone del:

Articolo 28 - Rendita vitalizia

1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all’articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

2. L’iscritto, quando non possa ottenere dal preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può sostituirsi al preponente stesso, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.

Al termine dell’istruttoria da parte della Fondazione, il Servizio Contribuzione, provvederà ad elaborare la proposta di pagamento, e ad inviarla all’agente interessato a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, confermerà per accettazione o rinuncia la decisione nel merito, provvedendo a versare entro il medesimo termine l’importo in un’unica soluzione o la prima rata prevista dal piano di ammortamento.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 21 dicembre 2020

la Rendita Contributiva Enasarco

 Quando e come ottenere la Rendita Contributiva Enasarco


La Rendita Contributiva, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010 n. 95, entrato in vigore nel 2012 dopo l’approvazione dei ministeri competenti, è rappresentata da un vitalizio riconosciuto agli agenti che, iscritti alla Fondazione dal 2012, non hanno raggiunto i venti anni di versamento. Sono esclusi dalla Rendita Contributiva quelli che erano già iscritti prima del 2012.

Chi ne ha diritto

“Gli iscritti alla Fondazione che a far data dell’entrata in vigore del Regolamento 2012 abbiano 67 anni compiuti d’età e almeno cinque anni di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, l’erogazione di una rendita calcolata col metodo contributivo di cui all’art. 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.”

La Rendita Contributiva è reversibile in caso di decesso dell’agente 

Giovanni Di Pietro 



giovedì 17 dicembre 2020

La Pensione di Reversibilità Enasarco

Quando e come ottenere la Pensione di Reversibilità Enasarco

La pensione di reversibilità è una prestazione economica, erogata dall'Enasarco su domanda, in favore dei familiari di un agente deceduto e che abbia raggiunto determinati requisiti. La pensione di reversibilità può essere Diretta ed Indiretta.

- Si dice Diretta quando l’agente deceduto percepiva già la pensione di vecchiaia o invalidità

- Si dice Indiretta quando l’agente non era ancora pensionato ed a seguito del decesso, la pensione compete ai superstiti dell’agente sempre che quest’ultimo, al momento del decesso avesse maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva o in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.

Beneficiari 

il coniuge, anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare, ovvero il coniuge divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, Legge 1 dicembre 1970, n. 898; i Figli i figli di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni che al momento del decesso dell’agente erano permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico di quest'ultimo; i figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell’agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età. Si intendono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; in mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti, i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che alla data del decesso dell'agente risultavano a totale suo carico;

Perdono il diritto alla pensione di reversibilità il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che contraggano matrimonio prima del 18° anno di età;

 

 

lunedì 14 dicembre 2020

La Pensione di Inabilità Enasarco

 

Quando e come ottenere la Pensione di Inabilità Enasarco

L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo.

L’Enasarco eroga la pensione di Inabilità se sussistono le seguenti condizioni:

a) abbia riportato un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

b) abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L’anno nel quinquennio non è richiesto nell’ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

c) Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell'attività lavorativa che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dell'attività avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con riferimento alla data di cessazione dell’attività lavorativa.

A seguito della domanda di pensione di Inabilità effettuata su apposito modulo dalla propria pagina del sito Enasarco, l’ente provvederà a convocare l’agente per la visita da parte di un medico legale il quale potrà riconoscere lo stato di inabilità, respingere totalmente la domanda , o assegnare invece dello stato di inabilità, uno stato di invalidità che se superiore al 67% darà diritto alla pensione di Invalidità. In caso di mancato riconoscimento della inabilità invalidità di almeno il 67% , l’agente può presentare ricorso entro 30 gg dalla comunicazione di rigetto, chiedendo la costituzione di un collegio medico. Il collegio medico sarà composto da tre medici, uno di nomina Enasarco, uno di nomina dell’agente ed il terzo nominato dall’ordine dei medici competente per territorio.

Ognuno si accolla il costo del proprio medico, mentre il terzo sarà suddiviso al 50% dalle due parti in caso di soccombenza parziale, ed al 100% in caso di soccombenza totale.Il calcolo della pensione verrà effettuato con gli stessi sistemi della pensione di vecchiaia tenuto conto dell’anzianità contributiva .

La pensione di inabilità è calcolata secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3 del regolamento Enasarco. Al raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della pensione di Vecchiaia Ordinaria, l’agente può chiedere la trasformazione della pensione da inabilità a vecchiaia.

Giovanni Di Pietro

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: La Pensione di Inabilità Enasarco

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: La Pensione di Inabilità Enasarco:   Quando e come ottenere la Pensione di Inabilità Enasarco L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto ...