sabato 20 giugno 2015

IL CONTRATTO TRUFFA, " IL PROCACCIATORE D'AFFARI "

A copertura di Molti contratti di lavoro dipendente, vengono stipulati  dei veri e propri rapporti di agenzia, perché così facendo la ditta mandante non è tenuta al rispetto delle norme che tutelano il lavoro salariato

Esisono poi tantissime aziende, le più " furbe ", quelle senza scrupoli, quelle che non vogliono sottostare a nessuna regola,   le quali pur di non pagare il misero contributo ENASARCO, e le poche indennità di fine rapporto,  affidano l'incarico per la vendita dei loro prodotti, a persone, di solito in stato di forte necessità ma con contratti da Procacciatori d'Affari.

Tutto ciò con lo scopo di avere sempre la piena disponibilità del mandato, infatti il Procacciatore d'Affari, non gode degli stessi diritti dell'agente, quindi,   nessun preavviso, nessuna indennità,nssuna complicazione. 

Lo sfruttamento più becero.

Ma cosa differenzia il contratto di agenzia da quello dell'agente?

La differenza sostanziale  è rappresentata dalla stabilità del rapporto. Il procacciatore è colui che saltuariamente senza il vincolo della stabilità  in via del tutto occasionale mette in contatto l'acquirente con la mandante, non deve concludere la vendita, non deve informare la mandante sulla situazione del mercato, non deve informarla in caso di impedimento, non è tenuto agli incassi, non ha l'obbligo di esclusiva.

Purtroppo, queste pseudo aziende, approfittando di persone in stato di grave disagio economico  e di necessità, affidano loro l'incarico che in realtà  nasconde un vero e proprio rapporto di agenzia se non addirittura da dipendente, al fine unico di poterli eliminare a proprio piacimento e senza corrispondere alcuna indennità. 

Purtroppo queste persone sono spesso anche poco avvedute e, pur non essendo costrette ad accettare qualsiasi tipo di contratto non potendo scegliere, a causadella situazione in cui versano, non hanno neanche la lungimiranza di informarsi  su come eventualmente tutelarsi.

Sarebbe sufficiente infatti, conservare le copie di tutti gli ordini, gli incassi, le mail, gli E.C.  perchè alla fine del rapporto il lavoratore possa far valere i propri diritti, in primis facendo la denuncia all'Enasarco;

 in merito occorre sapere che la mandante è obbligata a trattenere all'agente i versamenti Enasarco esclusivamente al momento del pagamento delle provvigioni, e, se ciò non avviene, e l'Enasarco tramite i suoi ispettori multa l'azienda per gli omessi versamenti, questi non possono essere più addebitati all'agente, e  la mandnate deve accollarsi anche la quota carico dell'agente. 

Ma non è esclusivamente il versamento contributivo che ci interessa, con i documenti conservati, si può valutare con sicureza, se ricorrono i  presupposti del rapporto di agenzia, e quindi chiedere alla manante il pgamento delle indennità dovute agli agenti:

 Indennità Suppletiva Di Clientela, FIRR, Indennità Meritocratica, Indennità cessazione rapporto, Indennità di maneggio denaro, Risarcimento Danni da omessi veramenti contributivi.

Solo così il procaccitore d'affari potrà rientrare nell'alveo della occasionaltà e terminerà lo sfruttamento da parte delle mandanti senza scrupoli.

Giovnni Di Pietro

mercoledì 22 aprile 2015

IDEE SBAGLIATE SULLA CATEGORIA

UN ESERCITO DI VENDITORI


230.000 agenti, questo è il numero di venditori che giornalmente scende in piazza in Italia per promuovere la vendita di ogni tipologia di prodotto.
Un esercito silenzioso, quasi invisibile, non avvezzo a manifestazioni o piazzate, una armata pacifica che quotidianamente muove il 70% del prodotto interno lordo partecipando così in maniera diretta alla crescita dell’economia nazionale.
Nonostante il ruolo così importante per il sistema produttivo, nulla o poco si conosce dell’animo del venditore, del suo mondo, delle sue aspirazioni, delle sue ansie, dei suoi timori; dell’agente si conosce solo l’aspetto più superficiale, quella patina esterna quel velo di immagine che non risponde alla realtà. Lo stereotipo è quello del giovane ben vestito, con un’auto lussuosa, con portatile , palmare o ipad , che frequenta locali lussuosi.
La realtà è ben diversa, come in tutte le attività imprenditoriali o professionali , il reddito è variabile e non è affatto vincolato né alla professionalità nè alla sola capacità dei singoli, essa è spesso frutto di fattori diversi, come il settore di appartenenza, il luogo dove si svolge l’attività, le aziende rappresentate, ed altre cause esterne che possono riguardare le microaree operative.
Da una analisi dei dati in ns possesso, viene fuori che il 30 % degli agenti commerciali ha un reddito lordo inferire ai 25.000,00 € l’anno, reddito che equivale a meno di mille euro netti mensili, meno di un salario , vicinissimi alla soglia di povertà.
Certo, potrebbero anche cambiare lavoro, ma la gran parte di questi lavoratori, non hanno scelto scientemente ma sono stati costretti; erano lavoratori dipendenti, viaggiatori piazzisti, trasformati in agenti, così da aumentare le ore lavorative, con meno soldi, meno garanzie, ferie non pagate, malattia a carico del lavoratore, trasferimento del rischio dall'impresa  al lavoratore, con l’unico risultato di dare maggiori utili alla mandante ed in alcuni casi ridurre i costi.
La maggior parte di questi colleghi non sono veri e propri agenti commerciali, ma sono in gran parte dei veri piazzisti, una categoria di lavoratori che fino a qualche tempo fa era classificata come dipendenti, e che da qualche tempo, in barba a tutte le leggi, gli orientamenti giuresprudenziali, alla latitanza e/o connivenza degli ispettori del lavoro, sono stati inquadrati agenti per eludere le norme contrattualistiche e lo statuto dei lavoratori ad esclusivo vantaggio di mandanti senza scrupoli. Chi sono questi lavoratori, sono padroncini che consegnano il latte dalle varie centrali ai rivenditori, sono i venditori di patatine, di gelati, di surgelati, di mozzarelle ed altri ancora.
Questo è il motivo per cui in Italia il numero degli agenti è 5 volte superiore a quello della Germania, Francia, Inghilterra.
In fin dei conti licenziare, pardon, disdire un contratto di agente commerciale è pressocchè a costo zero, non perchè non vi siano diritti, anzi, ma  con tutte le clausole inventate dalle nostre mandanti, mancato raggiungimento del target, insoluti che superano il 2%,  ed altri cavilli, si è cercato di liquidare la categoria con un costo zero, complici involontari, (fino ad un certo punto) gli agenti,  i quali non si informano, non fanno squadra, non si rivolgono alle associazioni per vedersi riconosciuti i propri diritti. Negli altri paesi l’onere finanziario per la chiusura del contratto è molto alta così da far riflettere prima di cessare un rapporto, ma ancora di più dovrà far riflettere prima di affidare un mandato; tutto ciò potrebbe essere chiamato, inizio di una qualificazione professionale.
Purtroppo in tutto questo ha colpa anche il lavoratore; disinformazione, paura, inconsapevolezza, buona fede, bisogno, INDOLENZA,  hanno contribuito ad accettare le varie situazioni. Forse le cose stanno per cambiare anche da noi, le recenti sentenze sia Europee che di cassazione relative all’indennità di cessazione rapporto ed alle motivazioni sull'addebito della colpa, stanno aprendo una breccia in quella che fino ad oggi è stato il potere delle mandanti, ma fino a quando vi saranno associazioni di agenti che aderiscono alle controparti o altre associazioni che hanno come unico interesse la poltrona ENASARCO, difficilmente l’agente potrà trarne vantaggio.
Gianni Di Pietro
V. Presidente Nazionale USARCI

da un articolo rielaborato, da me pubblicato il 25 Luglio 2007

sabato 21 marzo 2015

Monomandato SI - Monomandato NO



L'abolizione del Monomandato dovrebbe rappresentare una conseguenza logica in un sistema di distribuzione  liberalitaria. Conseguenza questa, che ci avvicinerebbe ai colleghi europei.
Conosciamo  bene le forti resistenze delle lobby delle mandanti alle quali si sono aggiunte anche altre figure anomale di pseudo associazioni di categoria, che pensiamo,  non abbiano colto bene il senso della proposta.
L'USARCI vuole esclusivamente tutelare quelle migliaia di lavoratori che sotto forma di un contratto di agenzia sono sfruttati e vessati.
Non possiamo pensare che vi possa essere qualche associazione  che definendosi sindacato degli agenti, possa essere d'accordo  con chi vuole sfruttare a qualsiasi titolo o modo, un agente commerciale.

La proposta di legge redatta dall'Usarci, tende a tutelare gli PSEUDO agenti, quelli monomandatari con un reddito di circa mille euro, togliendoli dalle grinfie delle mandanti che le sfruttano e vessano in maniera vergognosa, per reinserirli in quelli più naturali dei viaggiatori piazzisti, collocazione che hanno avuto fino a quando  proprio la Confcommercio nel 2002 li volle inserire nell' AEC settore commercio,  inserendo la tentata vendita negll'AEC.
Va inoltre detto che l'Usarci ha contattato tutti i capigruppo dei vari partiti politici, a dimostrazione  dell'assoluta distanza del  sindacato da qualsiasi appartenenza politica. Il fatto che poi sia stato il gruppo di SEL, che ringraziamo, a presentare le proposte di legge, può significare che sono più vicini di altri al nostro mondo, sarà un caso, ma lo star del credere fu abolito su proposta di legge del Senatore Villone dell'allora PCI/PDS.
Più volte abbiamo invitato gli altri sindacati a proporre insieme determinate battaglie, ma..... con scarsi risultati.

Giovanni Di Pietro
V.Presidente Nazionale 
Usarci

domenica 18 gennaio 2015

Messa in liquidazione della Mandante

COSA DEVE FARE L'AGENTE IN CASO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA DITTA MANDANTE?

La crisi economica che ormai perdura da diversi anni ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, le quali, le più sane, le meno indebitate decidono sovente di mettere in liquidazione la società e chiudere i battenti.
In diritto, la liquidazione di una società è il processo mediante il quale una società (o parte di essa) viene portata al termine, ridistribuendo tutti gli attivi e cercando ove possibile di chiudere tutte le posizioni debitorie.
La Liquidazione Aziendale, avviene su base volontaria a causa dell'insolvenza della stessa.


Al momento della domanda al tribunale della messa in liquidazione da parte dell'amministratore della società, il giudice nominerà un liquidatore, che puo' essere un amministratore dell'impresa stessa, o una persona esterna alla società, commercialista o ragioniere,nel caso si ravvedano degli illeciti amministrativi, che avranno il compito di chiudere tutte le posizioni attive e passive dell'azienda.


Cosa deve fare un agente o rappresentante per tutelare i propri interessi? 


Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l'azienda, il contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante.
Non sempre l'azienda informa l'agente della messa in liquidazione, ciò si verifica solitamente quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell'azienda, in quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti dell'agente.
La prima cosa da fare non appena si ha il sentore di difficoltà dell'azienda, o di voci ricorrenti, è quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10 €, ma si è certi della situazione in cui l'azienda si trova, ed è il documento dove è riportato anche il nome del liquidatore ed il suo indirizzo al quale va inviata la documentazione.
Il carteggio da inviare alla mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice, tramite la Pec dell'agente, alla Pec del liquidatore o dell'azienda, si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell'azienda. 
E' bene in tutto ciò farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione.
Occorre seguire attentamente l'iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o possa addirittura confociare nel fallimento stesso, nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare per far valere i propri diritti.

Gianni Di Pietro 

sabato 3 gennaio 2015

IL MOBBING NEL CONTRATTO DI AGENZIA

                                                                                    (e' gradito un commento)

Ci sarà mai qualcuno in grado di dimostrarlo in giudizio ? Molto difficile tenuto conto della autonomia del contratto, ma lanciamo una pietra nello stagno, non si sa mai...

Il Mobbing è quella forma di violenza o pressione psicologica esercitato principalmente dal datore di lavoro o da un superiore sul luogo di lavoro allo scopo di eliminare o distruggere psicologicamente una persona al fine di provocarne il licenziamento o trarne dei vantaggi.
Il Mobbing è un reato perseguibile sia penalmente che civilmente .
Ogni qualvolta parliamo di mobbing , ci viene spontaneo e naturale associare questa forma di violenza al lavoro dipendente e principalmente alle lavoratrici, ma il mobbing non è una persecuzione solamente a scopo sessuale, e non è rivolta esclusivamente al sesso femminile, esso è perpetrato indifferentemente sia sull’uomo che sulla donna.
Anche l’agente commerciale non è esente da una forma più o meno sottile di intimidazione sicuramente simile od uguale al Mobbing. Da qualche anno è sottoposto continuamente e ripetutamente a prevaricazioni , imposizioni, che nulla hanno da invidiare a quelle del lavoro dipendente, sicchè in molti casi esso è ancora più incisivo.
E’ troppo semplicistico ritenere che trattandosi di un lavoro autonomo, si è liberi di accettare o meno determinate prevaricazioni; la ns libertà è molto relativa, certo, possiamo non accettare, ma la mancata accettazione comporta la disdetta del contratto,  ma con quali conseguenze? Occorre inoltre considerare che nessuno può volontariamente sottrarsi all'ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia, quindi nulla di diverso dal lavoratore dipendente, per il quale , spesso o quasi sempre il licenziamento del lavoratore dipendente è molto più difficile.
L’agente commerciale è vincolato a svolgere per una o più mandanti la promozione delle vendite alle condizioni sottoscritte contrattualmente.
La quasi totalità dei contratti ormai contengono clausole unilaterali, così dispotiche, che nulla avrebbero a che vedere con un lavoro AUTONOMO, purtroppo si è quasi sempre costretti ad accettare. Una volta firmato il contratto, non sono solo le eventuali clausole cosiddette vessatorie a turbare l’agente commerciale, iniziano ripetuti , reiterati ed arbitrari condizionamenti, come: riduzioni di provvigioni, il cliente in accordo con il capo area o con la ditta stessa ottiene uno sconto extra, o una dilazione maggiore del pagamento, ed ecco ridotta la provvigione, a nulla valgono le lamentele, la risposta è : questa è la politica aziendale; un cliente diventa importante, ecco arrivare un foglio dove è scritto che in accordo con la mandante si è ritenuto giusto ridurre le provvigioni per quel cliente, se non addirittura convenire che lo stesso passi cliente direzionale; ed ancora,
l’ imposizione di strumenti elettronici particolari, pretendere la presenza sul punto vendita o nelle fiere o a determinate manifestazioni senza neppure riconoscere il rimborso spese, ed ancora il non ricevere risposta a richieste scritte o verbali, ottenere solo rifiuti a richieste di carattere professionale, essere oggetto di continue variazioni di zona di lavoro.
Ciò è solo un modestissimo esempio di come le ns mandanti o direttori commerciali, attuano un sopruso verso l’agente commerciale.
Questo comportamento reiterato nel tempo, non provoca solo un danno economico, ma principalmente un danno biologico e psicologico. Solo pochi agenti hanno la capacità, la forza, il potere, di porre fine a questi comportamenti, ma per far terminare queste prevaricazioni devono spesso rinunciare al mandato oppure subire in silenzio questi comportamenti, non è sempre facile sostituire una mandante alla quale spesso si è dedicato anni di lavoro.

Gianni Di Pietro

Articolo del  20 marzo 2006

mercoledì 31 dicembre 2014

I Rischi delle Società di Agenzia

Ritorno sull'argomento già trattato alcuni anni fa.                 (e' gradito un commento)


Molti colleghi mi chiedono se l'agente  persona fisica e quello sotto forma di  società hanno gli stessi diritti.
In termini astratti sicuramente si,
 ma nella pratica la  risposta è : NO
Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.
Quando si comincia  a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale  è  quella di trasformare l'agenzia in società  spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. Di solito si procede a formare una società  di persona, SNC; SAS,  con la propria moglie, o con i figli, od anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di comunicare i rischi che una siffatta trasformazione può comportare.

In genere il contratto di agenzia è  un negozio giuridico fondato su l' " intuitu persone ", ovvero è basato sulla fiducia personale. Sarebbe sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell'agente e senza il riconoscimento di alcuna indennità.
Ma andiamo per gradi ed analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe  se:

1) si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante continua il rapporto e fa sottoscrivere un nuovo mandato intestato alla società, ciò potrebbe provocare la perdita di tutto il pregresso rapporto con relativa perdita delle indennità fino ad allora maturate.

2) una società di agenzia modificasse il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le stesse situazioni previste al punto 1) lettera a) e b)

3) uno dei soci dell'agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l'età pensionabile.
a) questo è l'aspetto più subdolo, a differenza dell'agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previste dagli arte. 10 e 12 degli AA.EE.CC., Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ho visto colleghi dover rinunciare a centomila euro di indennità che avevano già considerato di loro proprietà.

4) la mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA, non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.

5) si dovesse instaurare un  Contenzioso e relativa vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) foro competente non è più quello del luogo di residenza dell'agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti avendo necessità di nominare due legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere  tempi processuali notevolmente più lunghi considerato che la materia lavoro gode di una corsia preferenziale.
c) l'eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerose trasferimenti.

Quesi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione nel momenti di effettuare qualsiasi modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per determinare la convenienza o meno delle variazioni , è bene rivolgersi al sindacato che può valutare e suggerire eventuali soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.

Giovanni Di Pietro

lunedì 15 dicembre 2014

Il Nuovo Mandato


E' sufficiente scorrere qualsiasi quotidiano, o aprire una pagina web dedicata al lavoro, che appaiono migliaia di offerte di agenzia., migliaia di aziende che cercano venditori.
Queste ricerche sono collocate nelle pagine di " offerta Lavoro" in realtà dovrebbero essere inserite in quelle di
 " ricerca lavoro"  in quanto è l'agente che dà lavoro alla mandante e non il contrario.
Al di là dell'aspetto di chi dà e di chi offre, non è certamente facile districarsi in questa giungla di ricerca agenti.
Oggi più di ieri, iniziare il rapporto con una nuova mandante è rischiosissimo. La crisi economica ha acuito la volatilità delle aziende, liquidazioni, concordati, fallimenti, continui, mettono in serio pericolo l'attività dell'agente sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto dell'immagine. 
Il venditore, quasi sempre, nella trattativa con il cliente, ci mette la sua faccia, la sua reputazione, la sua professionalità.
Il cliente, quello affezionato, lo è diventato dopo anni di rapporto, ha misurato la serietà, la capacità, la professionalità, , la sincerità dell'agente, e solo allora decide di concedere la sua fiducia, fiducia che  lo porta ad accettare senza troppi preamboli, le proposte fatte dal l'agente, ad inserire nuovi prodotti e nuove aziende, non perché ne ha necessità o ha deciso di cambiare fornitore, lo fa solo perché ormai ha fiducia in quel venditore che non gli ha mai dato bidoni e lo ha sempre consigliato al meglio.
 A questo punto è sufficeinte un nonnulla, il solo aver presentato per seria una azienda che poi si è dimostrata poco corretta, fa sì che questa fiducia venga meno e l'agente perde quel feeling quella stima da parte del cliente che non riuscirà più a ricostruirlo con un danno notevole per lui ma anche per le altre aziende rappresentate.
Non è più il tempo, se lo è mai stato, di prendere le aziende con il solo scopo di cercare di recuperare il fatturato perso con le altre aziende, occorre analizzare una serie di valori, di aspetti che 'possano rassicurarci sull'effettivo valore e convenienza della nuova azienda.
Spesso il rimedio (prendere una nuova azienda per recuperare il fatturato) se fatto con supericialità, è peggio del danno.
Non è certamente facile verificare da subito la convenienza della nuova azienda; uno degli aspetti più importanti è rappresentato sicuramente dal numero degli agenti che ha cambiato negli ultimi due tre anni. Un numero elevato, anche uno l'anno, presuppone che qualche cosa non va, può dipendere dal prodotto, oppure dal modo con cui l'azienda o il direttore commerciale  tratta i dipendenti e forza vendita.; un altro argomento di interesse è sicuramente costituito dal numero dei clienti soddisfatti, dagli anni di presenza sul mercato, dal fatturato, dallo stesso contratto.
Questi sono tutti elementi da analizzare con attenzione prima di intraprendere una nuova avventura.
Ricordiamo che il venditore rappresenta il PRINCIPE del mercato, non il Suddito.
Giovanni Di Pietro
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giovedì 4 dicembre 2014

Conservare sempre gli Estratti Conto Provvigionali

Fallimento
 Per non perdere il diritto al credito.

Il fallimento od il concordato della mandante, comporta sempre l'onere di dover dimostrare al giudice fallimentare, il proprio diritto alle provvigioni ed alle eventuali indennità, con la presentazione di corposa e probante documentazione.
Nei rapporti di lunga durata10, 20,30 anni, accade sovente che a causa di cambi del commercialista o traslochi , le fatture provvigioni molto vecchie non si trovino piu'; ed addiritttura sono molti i colleghi che non conservano gli e.c. provvigionali.
Molti tribunali fallimentari, escludono dal credito sia privilegiato che chirografario, quegli agenti che non di mostrino il diritto al proprio credito con la presentazione degli estratti conto.
Esigete pertanto l'invio degli estratti conto provvigionali, anche su carta intestata o fogli con timbro della mandante, l'obbligo di invio degli estratti e previsto anche gli Accordi Economici agli art. 6 comma 3 per il settore Commercio e art 7 comma 3 settore Industria.

Gianni Di Pietro

venerdì 7 novembre 2014

Rinnovato L' A.E.C. (accordo economico collettivo) Settore Industria


 Considerazioni e Novità


Il 30 luglio scorso si è giunti alla firma per il rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo del settore industriale. Si tratta dell'accordo economico più importante nell'ambito dell'agenzia in quanto interessa circa la metà degli agenti commerciali presenti sul territorio Italiano, ben 121.000 agenti su 256 mila . L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014, fatta eccezione per il sistema di calcolo della indennità meritocratica che andrà a regime dal 1 gennaio 2016.
Sono occorsi ben nove anni per giungere a questo traguardo, nove anni di tira e molla, di trattative estenuanti, di incontri intersindacali, di trattative interrotte, ma alla fine possiamo dire di essere giunti ad un buon risultato.
Il ruolo della contrattazione collettiva è quello di regolare il rapporto tra agente e mandante, integrando quegli aspetti legislativamente non normati, cercando di adottare soluzioni, ove consentito, più favorevoli per l'agente, anche per limitare il contenzioso; il che incontra notevoli difficoltà visti gli opposti interessi delle due categorie interessate.
Uno dei motivi principali che ha generato maggiore disaccordo è stato l'art.2, disposizione che permetteva alle mandanti la possibilità di variare la zona, le provvigioni e la clientela, fino al 20% del valore delle provvigioni annue; variazioni, queste, che potevano essere ripetute ogni 12 mesi.
Era evidente come le aziende potevano nell'arco di due-tre anni, in special modo per gli agenti monomandatari, ridurre l'entità delle provvigioni fino al 60%, mettendo l'agente nella condizione di recedere dal contratto con la relativa perdita di tutte le indennità, salvo il modesto Firr.
Con il nuovo accordo, finalmente tutto ciò è stato evitato. Le preponenti ora possono modificare insindacabilmente la zona, le provvigioni e la clientela, solo fino al 5% del valore annuo delle provvigioni; per tutto ciò che eccede tale percentuale necessita il benestare dell'agente, senza il quale il contratto si scioglie per volontà della mandante con l'onere per quest'ultima di dovere corrispondere tutte le indennità risolutorie.
La novità a favore dell'agente non finiscono qui:
-Variazioni unilaterali del contratto: è stato esteso il periodo in cui le variazioni di "lieve entità" possono essere considerate come unica variazione passando da 12 a 18 mesi per i plurimandatari ed a 24 mesi per i monomandatari.
- Variazione di media entità: riduzione della percentuale dal 20 al 15 %.
- Contratti a tempo determinato: in caso di rinnovi di rapporti a termine che prevedono lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti, clienti), la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto
- Addebito del campionario: può essere previsto esclusivamente per deterioramento.
- Rifiuto dell'ordine: il termine per la comunicazione della mancata accettazione è passato da 60 gg a 30 gg.
- Provvigioni dopo la cessazione: il diritto alle provvigioni per ordini successivi alla cessazione del rapporto è stato portato da 120 gg a 180 gg.
- Ritardo nel pagamento delle provvigioni: anche per il ritardo nel pagamento delle provvigioni è oggi prevista l'applicazione degli interessi secondo il dettato del D.lgs 231/2002
- Pensionamento: è stato introdotto il diritto alle indennità anche a seguito del conseguimento della pensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, sia di vecchiaia e sia anticipata.
- Gravidanza o Adozione: esteso da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del mandato senza la possibilità per l'azienda di poter recedere.
- Indennità Meritocratica: è variato completamente il sistema di calcolo dell'indennità; tuttavia le nuove disposizioni sull'indennità meritocratica non si applicheranno, fino al 31/12/2015, ai contratti già in corso di esecuzione stipulati prima del 1/1/2014.
Dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni si applicheranno a tali contratti, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1/1/2016.
Per i contratti in essere alla data della stipula dell'AEC e che cesseranno prima di tale temine, continueranno ad applicarsi le regole previste dall'AEC 2002.
Su questo ultimo punto sono da rendere alcune osservazioni.
L'A.E.C. del 2002 prevedeva un sistema di calcolo per ottenere il riconoscimento dell'indennità meritocratica che, in alcuni casi, rendeva un risultato di poche decine di euro; il sistema era stato ritenuto dalla giurisprudenza non in linea con il dettato europeo e con il codice civile.
Il nuovo metodo di calcolo, sviluppato da Confindustria, ha cercato di adeguarsi ai suggerimenti di cui alla Relazione del 1996 della Commissione Europea, ma non sembra esserci riuscito tenuto conto che il nuovo metodo di calcolo risulta notevolmente più complesso e solo in alcuni rarissimi casi porta a riconosce all'agente un riconoscimento indennitario economicamente apprezzabile.
Pertanto anche il nuovo metodo di calcolo non rispetta appieno i parametri della norma europea e del codice civile. Infatti, il nuovo A.E.C, come il precedente, non prevede il diritto all'indennità sulla nuova clientela apportata dall'agente o sulla clientela notevolmente incrementata, ma solo sull'incremento del fatturato, parametro questo di difficile quantificazione anche in considerazione delle variazioni di prodotti, di zona e di provvigioni che solitamente si verificano nel corso del rapporto, specialmente in quelli di significativa durata.
Sicuramente si è fatto un notevole passo in avanti, che negli anni a venire potrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti anche derivanti dalle decisioni giurisprudenziali che ne deriveranno. Si può comunque restare più che soddisfatti in quanto le novità introdotte hanno consentito di ottenere modifiche migliorative, soprattutto a tutela dei diritti degli agenti, risultando l'aspetto economico indennitario non totalmente soddisfacente. Su tale questione ha avuto la sua rilevante incidenza la crisi economica che ha depauperato la liquidità delle aziende, con il rischio di lasciare aperte nel tempo le trattative senza giungere ad alcuna conclusione così lasciando ancora in piedi il precedente A.E.C decisamente più sfavorevole, nel suo complesso, per gli agenti. Di più era impossibile ottenere dalle controparti le quali, ovviamente, volevano anche preservare le loro posizioni.
Complessivamente è indubbio che con la sottoscrizione dell'ultimo accordo, la categoria degli agenti ha ottenuto maggiori garanzie, migliore tutela, ulteriori diritti.
L'attuale A.E.C. sicuramente è da considerare il miglior accordo sottoscritto dal 1976 ad oggi.
Occorre però ricordare come le garanzie ed i diritti devono essere fatti valere in primis dall'interessato, ossia dall'agente; è bene tenere presente che gli AA.EE.CC. sono di natura "privatistica", non hanno valore per tutti gli agenti ma esclusivamente, come prevede la costituzione italiana, solo per i soggetti che aderiscono alle organizzazioni firmatarie degli accordi stessi, ovvero che il mandato sottoscritto richiami espressamente gli AA.EE.CC., in caso contrario si applicheranno esclusivamente le norme codicistiche.

Giovanni Di Pietro
Vice presidente Nazionale Usarci

giovedì 11 settembre 2014

Indennità di Fine Rapporto ex 1751 c.c.

                                    (indennità europea)

Non è necessario dimostrare il perdurare dei sostanziali vantaggi in Capo Alla Mandante dopo la cessazione del rapporto.


Il Codice Civile all'art. 1751 c.c. stabilisce i requisiti per il diritto all'ottenimento dell'indennità di cessazione rapporto (comunemente chiamata " Indennità Europea " che come previsto dallo stesso articolo può essere uguale ad un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque o frazione di esso.
Per avere diritto a questa indennità lo stesso codice prevede che devono ricorrere determinati requisiti:

1) aver apportato nuovi clienti o aver sviluppato il fatturato con i clienti esistenti
2) che la mandante riceva ancora sostanziali vantaggi dal lavoro svolto dall'agente.

Sembrerebbe una bazzecola ma, poiché è l'agente ad avere l'onere di provare e dimostrare sia di aver procurato nuovi clienti sia di aver sviluppato notevolmente il fatturato con i clienti esistenti, se non si hanno dati certi iniziali forniti dalla mandante, diventa arduo dimostrarlo ed il ricorso alla giustizia viene vanificato.
Ancora più difficile è la dimostrazione del perdurare dei sostanziali vantaggi in capo alla mandante, sia quando questa cessa l'attività per propria volontà, liquidazione, cessione del ramo d'azienda, sia quando l'agente non ha più rapporti con i clienti preesistenti.

Giovanni Di Pietro

In merito si propone una nota dell'Avv. Mauro Maria Marzoli, Legale del Sindacato Agenti Usarci-Larac Abruzzo e Molise nonché componente del Centro Giuridico Usarci

A nostro modesto avviso infatti il perdurare dei vantaggi per la preponente costituisce, a ben vedere, una consequenzialità che potrebbe definirsi quasi virtuale, nel senso che la “dote” lasciata deve essere potenzialmente in grado di ottenere il raggiungimento del suddetto fine, non potendosi certamente consentire il diniego dell’indennità a seguito di successive politiche commerciali della mandante, ovvero dell’abbandono della zona, ovvero ancora della scelta di altro agente non idoneo, ecc. ecc., che abbiano portato a deprimere un mercato che era stato lasciato dall’agente dismesso più che florido.
E’ vero che l’art. 1751 c.c. richiede il perdurare dei sostanziali vantaggi in capo alla ex mandante derivanti dagli affari con tali clienti, ma è un concetto questo che merita qualche istante di attenzione al fine di rendere corretta la sua interpretazione ed applicazione. Va innanzitutto evidenziato che il legislatore, nel riformulare i contenuti della norma civilistica in esame, al fine di adeguarla ai precetti della Direttiva europea n. 86/653/CEE, ha sicuramente mostrato poco impegno essendosi limitato a trasfondere pedissequamente al suo interno, per quel che qui interessa, la prima linea del comma 2 lett. a) dell’art. 17 della Direttiva. Ora nulla quaestio in merito al concetto di acquisizione di nuovi clienti che, non prevedendo un numero minimo e attesa la forma al plurale utilizzata, consente l’avveramento della condizione anche in presenza di due soli nuovi clienti. Del pari, la valutazione da rendere sull’incremento dei fatturati, non ricondotta a percentuali predeterminate, assume rilevanza solo nell’ipotesi in cui risulti sensibile, aggettivo qualificativo questo che, seppur rimesso a giudizi soggettivi, consente in ogni caso apprezzabili margini di obiettiva condivisione.
Il problema sorge invece per individuare i contenuti dell’ulteriore elemento relativo al perdurare dei sostanziali vantaggi per la ex mandante derivanti dagli affari riconducibili a quel parco clienti frutto dell’attività dell’agente e da questi incrementato.
In argomento la giurisprudenza non ha ancora delineato in cosa esattamente consista il perdurare dei sostanziali vantaggi essendosi in pratica limitata a riconoscerlo ovvero a negarlo per postulato, a volte valutando la conservazione dei clienti in epoca successiva alla cessazione del rapporto.
Trattasi, a sommesso parere di chi scrive, di una soluzione non corretta perché consente di introdurre numerose ed indefinite variabili, rimesse a soggettivi apprezzamenti che rendono estremamente aleatorio il concreto concetto da applicare, ma soprattutto perché l’indennità matura al momento della cessazione del rapporto.
A tale data quindi deve cristallizzarsi la disamina degli elementi da prendere in considerazione, ossia accertare se al termine del rapporto sussisteva, rispetto al suo inizio, un sensibile incremento dei fatturati    e/o l'acquisizione di nuovi clienti. La presenza di uno o di entrambi tali risultati, espressione di una clientela attiva, costituisce di per sé il perdurare dei sostanziali vantaggi per la preponente.
Spostare tale disamina in epoca successiva all'estinzione del mandato non appare possibile in quanto lascerebbe innanzitutto indefinito il termine finale entro il quale andrebbe condotta. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui dovesse presentarsi, ad esempio dopo sei mesi, un anno o due dalla cessazione del rapporto, una perdita di clientela, ben potrebbe tale situazione essere riconducibile alla scelta di un nuovo agente non altrettanto capace, ovvero a contingenti situazioni di mercato, ovvero a scelte commerciali errate, ovvero alla presenza di altra e nuova azienda che tratta prodotti similari e maggiormente concorrenziali, ovvero ancora all’abbandono della zona da parte della ex mandante, ecc. ecc. Ecco quindi che la valutazione sui risultati ottenuti dall’agente deve temporalmente arrestarsi al momento della cessazione del rapporto quando, accertata la sussistenza dei suoi presupposti (sensibile incremento dei fatturati  o l'acquisizione di nuovi clienti), matura il diritto all'indennità in questione. Diversamente l'intento premiale che la norma si prefigge potrebbe essere vanificato da situazioni successive che, benché oggettivamente presenti e formalmente idonee a negare il perdurare dei vantaggi per la mandante, non sarebbero in alcun modo riconducibili all’agente dismesso, se non addirittura imputabili a fatto e colpa della prima.
In ogni caso ed anche a voler tutto concedere, resterebbe sempre onere della preponente dimostrare sia il venir meno di tali vantaggi e sia la riferibilità di tale negativo evento a comportamenti assunti dall’ex agente successivamente all’estinzione del rapporto.
D’altronde non è chi non veda come l’agente possa onerarsi di siffatta prova. Il perdurare o meno dei vantaggi infatti è circostanza nota soltanto alla ex preponente, non potendo più avere l’ex agente cognizione del fatturato nella zona oggetto del cessato mandato, così restando a carico della prima l’obbligo di dedurre la perdita dei vantaggi formulando idonee richieste istruttorie per dimostrare la fondatezza dell’assunto, come d’altronde il Supremo Collegio ha precisato: “Poiché l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, allorquando i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa ", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società) (Cass. civ. sez. lav., 26/6/2002, n. 9317, Gambassi C. Soc. Auges Sim promozione fin. e Assicur. in liquid., in Giust. civ. Mass. 2002, 1099)”.
La massima, pur riferendosi a contratti di durata conclusi dall’agente (la fattispecie esaminata dal Supremo Collegio riguardava soltanto tale tipologia contrattuale), esprime un principio di diritto riconducibile a tutti gli affari comunque conclusi, come si rinviene dall’esame della motivazione ove appunto l’incremento dei fatturati e/o della clientela, quali presupposti per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., vengono riconosciuti sussistenti sulla scorta delle provvigioni maturate nel corso del rapporto, senza distinzione sulla tipologia dei contratti conclusi dall’agente nel corso del rapporto.

Avv. Mauro Maria Marzoli
 Foro di Pescara 
Centro giuridico Usarci