domenica 17 marzo 2019

Il contratto collettivo degli agenti (AA.EE.CC) mostra l’usura del tempo

Il mondo del lavoro cambia a velocità difficilmente conciliabile con i tempi delle trattative sindacali. Così il contratto collettivo degli agenti (gli AA.EE.CC. Accordi Economici Collettivi) mostra ormai il logorio del tempo.

Il mercato – spiega Giovanni Di Pietro, vicepresidente nazionale vicario dell’Usarci – è in continua evoluzione, ed a ritmi frenetici, e risulta assolutamente non facile riuscire a colmare queste variazioni con le rettifiche ai contratti collettivi a tutela degli agenti commerciali”.

Qual è la prima criticità?

L’AEC più datato è rappresentato da quello del settore Commercio, sottoscritto ormai nel lontano 2009 e che nonostante ben tre interventi, 2010, 2014, e 2017 per aggiornarlo alle nuove esigenze, ha bisogno comunque di un grosso restyling per renderlo in linea con le mutate condizioni di mercato.

Da tempo sono iniziati gli incontri intersindacali per discutere delle varie problematiche e giungere così ad una proposta rivendicativa da presentare alle controparti, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative.

Voi, come Usarci, come vi siete mossi?

L’USARCI, l’unico sindacato che si occupa esclusivamente degli agenti commerciali e che non aderisce a controparti, ha approntato una serie di richieste, indispensabili per la tutela della categoria con il fine di limitare il contenzioso con le ditte mandanti.

Quali i punti su cui intervenire prioritariamente?

I punti sui quali intervenire drasticamente sono molti, tra questi riteniamo indispensabile intervenire a partire dalle Variazioni di zona, prodotto e provvigione. Il rapporto di agenzia è regolato da un contratto sottoscritto dalle parti, mandante ed agente.
Oggi l’AEC prevede che insindacabilmente la mandante abbia la possibilità di variare il contratto nell’entità della provvigione, o della zona, o dei clienti: ciò rappresenta senza ombra di dubbio un abuso di posizione dominante; non ci risulta che vi siano altri contratti dove solo una parte, la più forte in questo caso, può modificare il contratto a proprio vantaggio.
Occorre eliminare totalmente questa possibilità o, in caso di accettazione dell’agente, prevedere la corresponsione di una indennità equa ed equiparata al danno.

Un altro tema urgente?

Le Vendite sull’E-Commerce, ovvero le vendite in internet oppure on line, poiché le vendite on line rappresentano ormai una realtà, in alcuni settori hanno raggiunto quote che superano il 30%. Ciò, quasi sempre, non costituisce un problema per la mandante in quanto la vendita o la fa direttamente tramite i normali passaggi commerciali, oppure on line, quindi non perde quote di mercato, mentre per l’agente costituisce un danno notevole in quanto su dette vendite non gli viene riconosciuta alcuna provvigione nonostante abbia promosso la vendita.
Accade infatti che il privato si rechi dal negoziante al quale l’agente ha effettuato la vendita, acquisisca tutte le nozioni che gli interessano, o addirittura provi l’articolo, poi, torna a casa ed effettua l’acquisto in internet.

Occorrono modifiche anche sull’indennità meritocratica?

Certo, perché l’indennità Meritoratica, istituita nel 2002 per soddisfare i requisiti della direttiva europea, in realtà ne ha distorto i presupposti. Infatti l’indennità meritocratica non premia l’agente per l’apporto della nuova clientela, requisito principale della direttiva, ma mette a confronto un periodo iniziale del rapporto con uno finale finendo, paragonando quindi il lavoro dello stesso agente e con il penalizzare proprio quello che da subito ha dato incremento alle vendite.

Chiederete modifiche sostanziali anche sul patto di non concorrenza?

Il patto di non concorrenza post contrattuale rappresenta una vera e propria calamità; l’agente si vede costretto, anche per un tempo considerevole di due anni dalla cessazione del rapporto, a non poter svolgere la propria attività e senza percepire alcun compenso a causa degli innumerevoli cavilli che le mandanti ed i loro legali mettono in atto pur di condizionare l’autonomia lavorativa dell’agente. Occorrerebbe anche l’intervento del legislatore teso a porre dei limiti ben precisi all’utilizzo di questo strumento.

Una vostra recente indagine tra gli agenti di commercio ha evidenziato diverse sensibilità sul mono mandato. Come agirete?

Puntando su abolizione o modifica del mono mandato; ormai l’utilizzo da parte delle mandanti del mono mandato è fuori controllo, l’uso di questa forma contrattuale era utilizzata in passato solo da alcune aziende che trattavano una vastità di prodotti considerevole e necessitavano di un venditore che promuovesse solo i loro articoli ma, nel contempo, offrivano la possibilità di raggiungere un guadagno provvigionale più che decoroso.
Oggi assistiamo invece a contratti da monomandatario dove le massime aspettative non superano i 30 mila euro lordi di provvigioni annue e, con la difficoltà di ricerca di lavoro esistente, devono sottostare a simili imposizioni tipiche del viaggiatore piazzista. Occorre anche qui intervenire per limitarne l’utilizzo.

E sulle situazioni di particolare emergenza degli agenti?

Pensiamo ad un intervento per il FIS Fondo Indennitario Straordinario. Riteniamo sia giunto il momento di inserire nei prossimi AEC la costituzione presso l’Enasarco di un apposito fondo a tutela e sostegno del reddito degli agenti commerciali che, per svariati motivi, dovessero trovarsi senza mandati o gli stessi fossero sospesi per grave malattia. Il fondo dovrebbe essere sovvenzionato dal fondo assistenza gestito dall’Enasarco ed eventualmente implementato da contributi degli stessi agenti.

 Autore
Augusto Grandi

 

giovedì 7 febbraio 2019

Gli. AA.EE.CC. Si applicano a tutti gli agenti ?

                                  LA RISPOSTA E',  NO!!


       Gli AA.EE.CC. sono degli accordi, contratti di lavoro, sottoscritti tra i Sindacati dei datori di lavoro ed i sindacati degli agenti di commercio. 
       Non tutti sanno che gli AA.EE.CC., ovvero la contrattazione collettiva, esiste solo in Italia, non troviamo analogie in nessuna parte d'Europa.          Pertanto negli altri paesi si applicano solo le norme codicistiche previste dalla direttiva Europea 86/653, mentre in Italia gli AA.EE.CC. rappresentano, quasi sempre, una condizione di miglior favore per l'agente.  
         I sindacati dei datori di lavoro che hanno sottoscritto questi accordi sono: Confindustria, Confcommercio, Confapi, Confartigianato, Confcoperative, Confesercenti per i sindacati degli agenti commerciali troviamo: Usarci, Fiarc, Fnaarc, Fisascat Cisl, Filcams Cgl, Uiltucs Uil. Si parda di Accordi collettivi, perchè non esiste un unico accordo ma diversi, che variano sostanzialmente l'uno dall'altro, ecco perchè sarebbe bene che ogni mandato oltre a far riferimento generico agli AA.EE.CC., stabilessero il settore di appartenenza, Industria, comemrcio, artigianato, piccola industria.
Occorre inoltre distinguerne due tipologie,
AEC Erga Omnes, ovvero di natura pubblica, valevoli per tutti
AEC di natura privatistica valevoli solo per i firmatari degli stessi

I primi sono gli AA.EE.CC. del 1956/58 che furono trasformati, a seguito della legge Vigorelli del 1959, in AEC Erga Omnes e pertanto estesero la loro validità a tutti, agenti e mandanti, ma sono accordi ormai obsoleti e superati in molti punti dalla riforma del codice civile e dalle norme Europee,
I secondi sono invece tutti gli altri AA.EE.CC. sottoscritti dalle parti sociali sucessivamente alla legge Vigorelli, e, contrariamente a quanto molti agenti credono, non si applicano indistintamente a tutti.
A differenza dei contratti CNL dei lavoratori dipendenti, applicati dai giudici generalmente alla totalità dei lavoratori, gli accordi collettivi relativi agli agenti si applicano eclusivamente a quei rapporti dove tali accordi sono espressamente richiamati, o si sa per certo che la mandante aderisca ad una delle associazioni firmatarie, o il comportamento concludente della mandante fa risalire alla loro applicabilità.
Quindi, un rapporto di agenzia che non dovesse prevedere, o esludere l'applicabilità dell'AEC, fa si che l'agente ha diritto ad avere un minor periodo di preavviso, l'esclusione dal Firr , nessuna indennità di clientela, nessuna indennità meritocratica, nesuna o ridotta indennità per il patto di non concorrenza, nessuna garanzia in caso di impossibilità a svolgere l'incarico, inoltre la mancanza di versamento del FIRR presso l'Enasarco, non dà diritto alla assicurazione Infortuni e malattie stipulato dalla fondazione per gli agenti.
Ovviamente vi e' ancora tanto da fare, tutto è migliorabile, ma per poter far ciò occorre l'aiuto di tutti, specialmente di quegli agenti che, pur non aderendo ad alcuna associazione, non fanno altro che criticare invece di ringraziare i colleghi che hanno adesrito alle associazioni firmatarie  perchè è grazie a loro se si è riusciti ad ottenere  queste migliorie.

Inutile quindi dilungarsi sulle altre differenze, l'agente Italiano è certamente il più tutelato a livello europeo ma è anche quello che utilizza meno e male le varie tutele.

martedì 12 giugno 2018

NO ALL'ESCLUSIVA UNILATERALE

Cos'è l'esclusiva unilaterale.



L'esclusiva è quella clausola contrattuale che vieta di trattare prodotti in concorrenza o di inserire più agenti nella stesa zona.
" Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese  in concorrenza tra loro ."                                c.c. all'art. 1743.

In parole povere vuol dire che la mandante non può inserire un altro agente nella stessa zona o fascia di clientela dell'agente, e nel contempo l'agente non può trattare prodotti in concorrenza con quelli della mandante, nella stessa zona o ramo di clientela. 
Quindi, il diritto dovere di esclusiva essendo previsto per legge,  trova la sua applicazione  anche se il contratto non riporta espressamente tale clausola.

Purtroppo, i soliti cavilli giuridici, hanno allargato le maglie di questa norma a solo vantaggio delle mandanti. 

Pertanto, questa norma chiarissima è stata interpretata come  non imperativa, ritenendola  un elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e quindi sottoposta a variazione per accordo tra le parti; siamo il paese del "severamente vietato" come se il termine vietato significasse, "potresti farlo" e quindi occorrere il rafforzativo , severamente per poter proibire che il fatto accada,
E' ovvio che chi è più forte approfitta del proprio status, (abuso di potere dominante), così accade che le mandanti pretendono l'esclusiva dall'agente, mentre lei resta libera di inserire nella zona tutti gli agenti che vuole.  
Ciò oltre a rappresentare un vero e proprio sopruso, diviene ancora più grave nel caso l'agente fosse vincolato al rapporto da monomandatario. 
L'Usarci si batte affinchè il diritto di esclusiva sia obbligatoriamente un diritto bilaterale,  se la mandante non concede l'esclusiva di zona o clientela, l'agente deve essere  libero di rappresentare tutte le aziende in concorrenza che vuole, anche in caso di divieto previsto contrattualemnte.
         La reciprocità deve essere la norma, non l'eccezione

                                   Firma la Petizione


https://www.change.org/p/sviluppo-economico-lavoro-e-politiche-sociali-no-all-esclusiva-unilaterale?recruiter=552405371&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition

Giovanni Di Pietro 

martedì 22 maggio 2018

F. I .S. Fondo Indennitario Straordinario per gli Agenti di Commercio

                                 Ormai tutti gli ordini e le professioni parlano di tutele per la Categoria
    
 Mi auguro che gli agenti di commercio escano da quel torpore, da quel disinteressamento per il mondo sociale e diventino più partecipativi alle vicente che li coinvolgono.
 
Nel corso degli ultimi anni, si stanno rafforzando le tutele ed i servizi offerti ai professionisti iscritti alle Casse ed Enti di previdenza.
I Professionisti (avvocati, medici, commerialisti, notai, ingegneri) o meglio le rispettive Casse si stanno attivando per offrire ai propri iscritti un ventaglio di prestazioni assistenziali già molto ampio (e comunque in costante espansione).
Ciascuna Cassa, anche sulla base delle effettive esigenze dei propri iscritti, ha predisposto:
- prestazioni e convenzioni finalizzate a integrare il reddito di chi esercita - o ha esercitato - la libera professione e della sua famiglia, sia a sostegno della normale vita quotidiana sia in caso di imprevisti o particolari condizioni di difficoltà;
- misure finalizzate a sostenere l’attività professionale, come ad esempio corsi di formazione o di aggiornamento o altre misure di assistenza al lavoro e alla professione (borse di studio, corsi di specializzazione, convenzioni per l'assistenza fiscale, agevolazioni per l'acquisto di strumentazione professionale, convenzioni per ristrutturazioni di studi;
- misure dirette a soddisfare i bisogni strettamente correlati al nucleo familiare del libero professionista, come nel caso dell'indennità di maternità o di eventuali contributi per il sostegno delle spese correlate ad asili nido e baby-sitter;
prestazioni dirette a sostenere le esigenze sanitarie legate allo stato di salute dell'iscritto o dei suoi familiari, ad esempio attraverso polizze sanitarie gratuite o convenzionate o mediante convenzioni nel caso in cui si renda necessario usufruire di assistenza domiciliare o di strutture specializzate; 
- misure finalizzate a offrire al libero professionista e/o al suo nucleo familiare agevolazioni per attività non strettamente legate all’esercizio della professione (ad esempio, acquisto di particolari beni o possibilità di godere di tariffe agevolate presso particolari strutture ricettive).
I Notai, ad esempio, da sempre godono di un assegno che consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari del Notaio fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 4 n. 2 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà.
Perché non prevedere quindi una Fondo Indennitario per gli Agenti di Commercio? Perché non costruirci noi stessi, con le nostre provvigioni, un fondo di tutela e garanzia?
Molte delle prestazioni su esposte sono già previste per l’agente e vengono erogate a richiesta dalla Fondazione Enasarco, manca però un vero e proprio fondo dove l’agente in caso di disdetta, possa attingere per un periodo più o meno breve per dare il giusto sostentamento a se e alla propria famiglia.
Pensiamo a tutti i monomandatari che a 50/60 anni vengono disdettati o si ritrovano con l’azienda che chiude per fallimento, liquidazione, e non percepiscono alcuna indennità; pensiamo anche alle decine di migliaia di agenti che pur plurimandatari sono costretti a lavorare per una sola preponente in tentata vendita o in altre formule.
Siamo 240 mila agenti, un esercito, sarebbero sufficienti pochi euro a testa per creare un fondo presso L'ENASARCO o l'INPS dove attingere nel caso di calamità e di singole, e documentate, necessità per periodi temporanei.
Duecentoquarantamila agenti commerciali, con un fatturato provvigionale medio di 40.000 euro l'anno, raggiungono un fatturato provvigionale complessivo di 9,6 miliardi di euro l'anno.
Anche senza l'aiuto delle mandanti o dello Stato, se volessimo costituire un fondo di garanzia da utilizzare in casi gravi come quelli enunciati precedentemente. Un fondo gestito dalla nostra fondazione ENASARCO o dall'INPS, un fondo fatto con i nostri soldi.
Pensiamoci, versando solo lo 0,1% delle ns. provvigioni, circa 40.000 euro l'anno, il contributo annuo che verserebbe in media ogni agente ammonterebbe alla modica somma di 40 euro l’anno, si verrebbe così a costituire un fondo di circa 9,6 milioni di euro l'anno. Un fondo enorme da utilizzare nei casi che andremo ad individuare e ovviamente a regolamentare.
Con il sistema della contribuzione sulle provvigioni, attraverso la "mutualità", i costi per il singolo sarebbero irrisori quasi nulli ed i benefici sarebbero tanti, per tutti.
FIRMATE LA PETIZIONE:
https://www.change.org/p/si-ad-un-fondo-indennit%C3%A0-straordinario-gestito-dai-soli-agenti?recruiter=681917348&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition



Giovanni Di Pietro

giovedì 3 maggio 2018

NO ALLE MODIFICHE UNILATERALI DEL MANDATO DI AGENZIA


Un mandato di agenzia altro non è che un contratto, un accordo sottoscritto tra due soggetti, uno la mandante e l'altro l'agente.  Il contratto per essere valido deve rispettare alcuni punti fondamentali:
1 l'accordo delle parti
2 la causa
3 l'oggetto
4 la forma
Il mandato o contratto di agenzia  ai sensi dell'art. 1742 cc. stabilisce che: una parte (l'agente) assume stabilmente (e non saltuariamente) l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (la mandante), verso retribuzione (provvigioni), la conclusione di contratti (proposte d'ordine) in una zona determinata.
Se il contratto è frutto di un accordo tra le parti, dovrebbe esserne vietata la modifica unilaterale.

La mandante, dopo aver affidato all’agente un territorio ed una provvigione, nel momento in cui il lavoro, le vendite cominciano a crescere ed il fatturato provvigionale inizia a dare i frutti dell’investimento fatto dall’agente, ecco che la mandante inizia il lavoro di sartoria, taglia sistematicamente ed alternativamente, una volta le provvigioni, un’altra la zona, in modo da non permettere all’agente di godere del frutto del suo lavoro, e questi tagli sistematici, vengono fatti senza riconoscere alcuna indennità all’agente.
Nè il codice civile, nè le norme europee, prevedono che ci possano essere variazioni contrattuali unilaterali, questa prerogativa è permessa, e solo unilateralmente dalla contrattazione collettiva. Già questa prerogativa, quella della modifica unilaterale, dovrebbe essere dichiarata inammissibile ed illegale.
La contrattazione collettiva è nata per chiarire e regolamentare le norme nelle parti generali ed in nessun caso potrebbero essere peggiorative delle stesse.

Giovanni Di Pietro

domenica 18 marzo 2018

RESTITUIAMO DIGNITÀ ALLA PROFESSIONE DELL’AGENTE COMMERCIALE


Da anni ormai assistiamo ad una continua e repentina trasformazione del mercato.
L'avvento degli ipermercati, la inesorabile sparizione dei punti vendita tradizionali sostituiti da catene di negozi in tutti i settori della distribuzione, le vendite tramite web, costituiscono già una dura realtà, colossi della vendita on-line che hanno invaso il mercato con ogni tipo di prodotto.
Amazon, Alibaba, Aliexpress, Subito, Trova prezzi, solo per citarne alcuni, sono tra i maggiori brand presenti sul mercato che stanno monopolizzando le vendite. L’e-commerce aumenta annualmente la sua quota di mercato in modo esponenziale, le aziende si stanno tutte attrezzando alla vendita on-line.
Nonostante che il commercio elettronico galoppi alla grande, vi è ancora un segmento importante di mercato che necessita, dell’agente commerciale, vi è però ancora chi si ostina a trattare questo professionista della vendita, in maniera “primitiva” da parte dei produttori e dei distributori.
COME PUÒ NAVIGARE L’AGENTE DI COMMERCIO IN QUESTI MAROSI ?
Purtroppo immaginiamo ancora l’agente commerciale come il commesso viaggiatore che ogni mattina parte con la sua auto a caccia di clienti, con il proprio copia commissioni, inseguendo gli ordinativi che costituiranno il proprio compenso. Non sono solo i comuni cittadini ad immaginare tutto ciò, sono le stesse aziende mandanti che trattano ancora l’agente commerciale come il commesso viaggiatore illustrato da Miller.
MA CHI E’ L’AGENTE COMMERCIALE.
In Italia, purtroppo, la figura dell’agente NON GODE DI GRANDE APPREZZAMENTO ritenendolo ancora un lavoro di ripiego.
Una parte molto consistente della categoria è costituita dall’agente in tentata vendita, circa il 30%, con provvigioni che quasi mai superano i 30 mila euro l'anno. In realtà questi non rappresentano appieno la categoria, si tratta per lo più di lavoratori che girano con un furgone di proprietà della mandante, e cercano, tentano, la vendita dei prodotti trasportati, appartengono quasi sempre al settore alimentare o caffè.
Questi, non è un agente commerciale, ma un lavoratore sfruttato dalle mandanti senza scrupoli che hanno inventato, con la complicità di tutti, la figura dell’agente in tentata vendita eliminando la figura del viaggiatore piazzista che era inquadrato tra i lavoratori dipendenti e quindi troppo onerosa..

Tutti gli altri agenti oggi svolgono una attività ben diversa dalla vendita vera e propria. L'attività si esplica quasi totalmente nella promozione dei prodotti da lui rappresentati, è un consulente, sia della mandante sia del cliente ma non viene pagato per il lavoro che effettivamente svolge, ma solo per i risultati che produce, risultati che quasi sempre esulano dalla propria responsabilità. Oggi l’agente di commercio si occupa eslusivamente di promozione e di consulenza al cliente, ma questa promozione non gli viene in alcun modo riconosciuta. I mandati, sono pieni zeppi di cavilli, dalla esclusione della esclusiva di zona o di clientela, al divieto per l’agente di vendere su internet, alla esclusione dalle provvigioni per le vendite effettuate direttamente dalla mandante on-line, tutto ciò sta riducendo l’agente commerciale alla stregua del cane randagio che deve accontentarsi delle ossa lasciate da altri.
Occorre rivisitare tutta la normativa che riguarda la nostra attività, dal codice civile agli AA.EE.CC, occorre restituire dignità a questa professione fin troppo bistrattata, non è pensabile che vi siano leggi che siano peggiorative delle direttive Europee, norme collettive in antitesi rispetto alle leggi, mandati che prevedano condizioni capestro in barba a tutte le norme.
Confindustria, Confcommercio, Confapi, Confartigianato, Confcooperative devono comprendere che i veri professionisti della vendita costano meno dei dilettanti, offrono maggiori garanzie, migliori risultati, ed alla fine generano una maggiore redditività. L’imprenditore deve comprendere che lo sfruttamento dell’agente è per lui controproducente, spesso ci si dimentica che la riduzione delle provvigioni fatta all'agente non comporta un maggiore impegno da parte del venditore, ma lo demotiva e lo spinge a cercare una alternativa. 

Occorre un azione forte e comune, occorre l'aiuto di tutti gli agenti per ottenere un risultato apprezzabile.

Giovanni Di Pietro



venerdì 8 settembre 2017

UNA LAUREA SPECIFICA PER GLI AGENTI COMMERCIALI


                                       UNA OPPORTUNITA' DA NON PERDERE    
                                                           Giovanni Di Pietro Vice Pres. Vicario Usarci

"il pessimo venditore quando non ha più argomenti, sminuisce il  prodotto della concorrenza"

UNIVERSITà PEGASO, Riconosciuta dal MIUR ( Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)  attraverso il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 125),

         L'attività di agente commerciale da sempre è stato ritenuto, eccetto alcuni casi, come un lavoro di ripiego in attesa di laurearsi o di trovare altro tipo di lavoro. Poi, una volta iniziati, vuoi perchè il mercato lo permetteva, vuoi perchè in fondo è uno dei più bei lavori del mondo, si è continuato anche con delle grandi e belle soddisfazioni. Ma come sempre accade, le cose belle non durano a lungo, la crisi economica che ha investito tutte le nazioni, il mercato globale, le variazioni della distribuzione, le vendite on_line, hanno contribuito a dare spallate terribili a questa bellissima professione. Dobbiamo comunque riconoscere che nel nostro paese il settore ha retto abbastanza seppure registrando un calo del numero degli agenti.
Dobbiamo quindi ammettere che oggi per svolgere l'attività dell'agente non sono più sufficienti i vecchi requisiti, ma occorre una cultura, una preparazione una formazione ad ampio spettro.
                       L'USARCI, sempre attenta alla formazione, dopo aver lanciato la prima laurea in Scienze della Comunicazione ad indirizzo agenzia commerciale, ha pensato di dare maggiore qualificazione alla categoria pensando inoltre ad un percorso più vicino e consono alla attività di intermediazione, percorso che nel contempo potesse offrire anche i requisiti per accedere all'iscrizione alla CCIAA (ex legge 204) e realizzando insieme alla Università Pegaso un percorso di laurea ad hoc. Si è data grande attenzione alla peculiarità dell'agente intermediario commerciale, lavoratore a tempo pieno al quale non resta spazio e tempo per poter seguire le lezioni presso l'Università; quale soluzione migliore quindi, di un Corso di Laurea Telematico?

           
     L' USARCI, l'associazione di categoria degli Agenti e Rappresentanti e di tutti gli intermediari del commercio tra le più rappresentative in Italia, insieme alla prima Università Telematica Italiana, Pegaso, Università con oltre 70 sedi in Italia, e circa 40 mila iscritti hanno stilato un accordo per la fruizione di un Corso di Laurea in Economia Aziendale ad indirizzo “Intermediazione Commerciale”
Gli studenti potranno seguire comodamente da casa o in albergo con il proprio pc, o dal proprio tablet o telefonino, tutte le lezioni e potranno disporre di un tutor che seguirà loro costantemente nello studio e nell’organizzazione degli esami delle varie discipline.
Il Corso di Laurea specifico è stato studiato proprio per offrire all'agente di commercio tutte quelle competenze tipiche della professione del venditore. Il piano di studio di Economia Aziendale è stato implementato con i seguenti moduli:
  • Economia Aziendale (e Economia e sviluppo degli intermediari commerciali 
  • Statistica, principi generali (e semeiotica economica)
  • Diritto privato (e contratti degli intermediari commerciali )
  • Strategie di comunicazione d’impresa (e psicologia della vendita)
  • Diritto commerciale (e degli intermediari commerciali)
  • Economia degli intermediari finanziari (e sociologia economica industriale) 
  • Organizzazione aziendale (e organizzazione degli intermediari commerciali)
  • Economia e gestione delle imprese (e degli intermediari commerciali)
  • Marketing operativo e relazionale (e web marketing)  
                 
                   L’attività formativa prevede la partecipazione ad un Corso di Laurea base (triennale), che assegna la qualifica di “dottore” ed una eventuale successiva partecipazione ad un Corso di Laurea magistrale (biennale) che assegna la qualifica di “dottore magistrale”.
L'accordo tra Usarci e Pegaso prevede anche una riduzione sostanziale dei costi; il Corso di Laurea base avrebbe un costo di Circa € 3.000 annui, per gli iscritti all'USARCI è prevista una sensibile riduzione di € 1.000, per cui la quota d’iscrizione è pari a circa € 2.000.
Per il primo anno sarà possibile ridurre ulteriormente il costo ad € 1.200 partecipando ad un corso di alta formazione della durata di sei mesi invece che di un anno. Inoltre, il pagamento potrà essere rateizzato in 10 mensilità da 200 euro mensili. Tutti i costi potranno inoltre essere portati fiscalmente in detrazione.

Ulteriori informazioni

V.Pres. Vicario Usarci Giovanni Di Pietro

venerdì 30 giugno 2017

Proposta di Legge USARCI. Deducibilità Auto al 100%

Dalla Parte dell'Agente.... Sempre!!!

 Deducibilità al 100 per cento, ma limitata a una sola autovettura. E’ questa, in estrema sintesi, la proposta di legge avanzata dall’Usarci per offrire una risposta all’annosa questione che colpisce la categoria degli agenti di commercio italiani. La cifra deducibile a disposizione degli agenti per l’acquisto dell’auto - 25 mila 800 euro - è infatti ferma esattamente da vent’anni, cioè dal 1997, ed è limitata all’80 per cento del costo. Nel 2016 si era posto rimedio alla diatriba con la concessione del super ammortamento del 140 per cento. Ma nella Finanziaria 2017 il Governo ha deciso di fare un passo indietro, escludendo questa agevolazione. «Un provvedimento ingiustificatamente penalizzante per gli agenti rispetto al resto degli imprenditori – sottolinea Giovanni Di Pietro, vice presidente vicario del'Usarci, il sindacato degli agenti di commercio italiani -, perché colpisce gli operatori che, per incarico delle aziende mandanti, devono promuovere la conclusione delle vendite di beni e servizi. Stiamo parlando di 250 mila professionisti iscritti alla Fondazione Enasarco, che intermediano il 70 per cento del Pil nazionale e che percorrono in media 60 mila chilometri all’anno». Già nei mesi scorsi l’Usarci aveva inviato una lettera aperta a tutti i parlamentari. Il presidente della Commissione lavoro della Camera, Cesare Damiano, si era dimostrato disponibile a un incontro. Nelle ultime settimane il “pressing” dell’Usarci si è fatto più serrato, arrivando alla stesura di una vera e propria proposta di legge, il cui punto di forza risiede nella copertura finanziaria, che verrebbe garantita «limitando a quella ordinaria la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva delle autovetture eccedenti la prima, oltre che delle auto degli intermediari generici», spiega Di Pietro. In altre parole: la deducibilità completa spetterebbe per una sola auto per ciascun professionista regolarmente iscritto al Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio. Si tratta di una platea di circa 250 mila agenti, mentre oggi le agevolazioni (ridotte) riguardano circa 600 mila intermediari generici, che spesso ricorrono alle stesse agevolazioni applicandole su più autovetture acquistate. Di recente i vertici dell’Usarci hanno illustrato la proposta alle senatrici Federica Chiavaroli, della Commissione Bilancio, e della Senatrice Erika Stefani della commissione Giustizia. Entrambe si sono dichiarate disponibili a valutarne la fattibilità per un eventuale inserimento in una Legge economica.

Luca Begnoni

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sabato 29 aprile 2017

ENASARCO, Assemblea dei delegati del 27 aprile 2017.- Le Considerazioni dell'Usarci

E' trascorso ormai un anno dalla elezione del nuovo assetto Enasarco.

Devo e dobbiamo riconoscere che si sono iniziati ad affrontare gli argomenti che facevano parte del nostro programma elettivo.
Dei 10 punti principali, ben tre hanno o stanno per ricevere il lasciapassare. Mi riferisco alla Formazione Professionale, all'aiuto ai giovani, al miglioramento del sistema assistenziale.

E' senza dubbio un primo passo, ma siamo sulla strada giusta per raggiungere il traguardo prefissato.

solo alcune considerazioni sul lavoro svolto. La metodologia della formazione professionale così come è stata formulata, è ben lungi dall'essere alla portata di tutti. Troppo macchinosa, limitativa, artificiosa.
L' Enasarco sembra vada al passo con la burocrazia Italiana, mi chiedo a cosa serva l'ulteriore accreditamento presso la fondazione degli enti formativi. Questi già esistono e rispondono ai requisiti previsti dall' Enasarco visto che sono gli stessi previsti anche dalle regioni o da altri enti di accreditamento.
Chiedere una ulteriore accreditamento significa escludere la maggioranza degli enti e penalizzare maggiormente quelle aree del paese il sud. dove ben si sa che si è meno pronti e puntuali nel fare a vantaggio solo di alcuni.
Anche l'esclusione dalle lezioni telematiche è un ostacolo a dir poco BIZZARRO.
Lo stato italiano, gli stati europei, riconoscono addirittura le lauree on line, In ingegneria, fisica, matematica, mentre Noi Fondazione, noi che abbiamo il 100% degli iscritti che lavora 12 ore al giorno e che oggi più di ieri non può permettersi di perdere un'ora di lavoro, gli precludiamo l'unico sistema che permetterebbe loro di crescere professionalmente nei momenti non dedicati alla vendita.

Anche l'aiuto ai giovani agenti, seppure ancora in gestione embrionale, appare poco incisivo. Il problema principale non è rappresentato dal pagamento del fondo previdenza, somme risibili a ben vedere; Il problema principale è rappresentato dall'enorme turnover dei giovani che iniziano con un contratto da monomandatario e dopo sei mesi, un anno al massimo, si accorgono che quella azienda non permette loro di andare oltre i 15/20 mila euro lordi di provvigioni l'anno.
Ecco, occorre trovare il sistema per dare garanzie a questi e non essere sfruttati. Mi si potrebbe dire che in ciò l'Enasarco non c'entra nulla, che è un problema politico sindacale, ed invece è stato proprio la Fondazione chiamata in commissione lavoro alla camera, a dire che il 20% degli agenti (circa 30mila unità) che percepiscono meno di ventimila euro l'anno lordi, non costituiscono un problema.
Se non si dà l'opportunità di sopravvivenza non vi sono aiuti che tengano, tutto risulterà vano. Il mono mandato è una iattura per questa categoria, occorre trovare , con l'aiuto ed il contributo dell'Enasarco, il sistema per combatterlo e limitarlo.

Altro argomento di sicuro interesse è invece rappresentato dalla difformità di trattamento tra le aziende Italiane ed Estere. Ben conosciamo come: internet, l'apertura delle frontiere, il mercato globale, contribuiscano ad incrementare la crescita di mandati transnazionali.
Tutto ciò provoca sicuramente una disuguaglianza tra mandanti con ripercussioni anche sulla concorrenza; i versamenti contributivi rappresentano pur sempre un costo. Mi riferisco in special modo, agli agenti Italiani che rappresentano mandanti straniere. Oggi, solo le mandanti estere che hanno una dipendenza in Italia sono obbligate a versare i contributi previdenziali Enasarco. Ma, anche i mandati con aziende che non hanno alcuna dipendenza nel nostro paese sono in crescente aumento e questi non sarebbero obbligati ai versamenti contributivi. Tutto ciò deve avere un freno, chi vuole lavorare nel nostro paese deve rispettare le nostre regole, fino ad arrivare ad obbligarli al versamento dei contributi previdenziali Enasarco; solo così facendo potremmo tutelare ai fini pensionistici gli agenti, e perchè no, dare un po' di ulteriore ossigeno alle casse della fondazione .

Vi sono ancora punti importantissimi del programma che non sono stati ancora sfiorati:
Dare centralità all'Agente Commerciale
il Miglioramento dell'assistenza sanitaria,
Maggiori servizi agli agenti di commercio
l'Ampliamento degli orizzonti di vendita
lo sviluppo di un innovativo piano di investimenti
Migliore presenza sul territorio per non parlare della informazioni sul territorio da parte delle sedi periferiche, e del call center, siamo ancora al sistema medioevale.

Sono questi i punti fondamentali da affrontare, ma per affrontarli occorre che vi sia un confronto approfondito tra le parti sociali e, potrebbe essere proprio questo consesso, l'Assemblea dei Delegati, insieme agli incontri intersindacali, la sede deputata a trattare e definire tutti gli aspetti del mondo dell'agenzia per giungere ad una vera riforma del settore.
gdp



lunedì 3 aprile 2017

La Contrattazione Collettiva AA.EE.CC. E' SEMPRE ATTUALE ?

Seconda Parte     

LE OFFERTE DI LAVORO

Nel precedente articolo abbiamo esaminato alcuni aspetti sulla difficoltà di rapporto tra mandante ed Agente , difficoltà dovuta alla contrapposizione di opposti interessi oltre al fatto che, quasi sempre, la mandante cerca di prevaricare l’Agente considerandolo un proprio sottomesso ma, solo sotto l’aspetto gerarchico, non economico, infatti, quando si chiedono diritti da parte dell’Agente ci si sente rispondere: sei un lavoratore autonomo.
E’ difficilissimo far comprendere sia alle mandanti che all’Agente un concetto semplicissimo;
non è la mandante che offre lavoro all’Agente,
ma è l’Agente che procura lavoro alla mandante.

Difficilmente la preponente investe sull’Agente, un listino, alcune foto, a volte pochi campioni, ed affida così l’ incarico di promuovere i propri prodotti facendo sottoscrivere dei contratti così pieni di cavilli, così contorti, che nemmeno i trattati internazionali contengono.
Nella pratica è il venditore Agente che investe sull’azienda, tempo, denaro, capacità, professionalità, rischio, e tutto ciò per procacciare nuovi clienti al preponente e vendere i prodotti; solo successivamente se il suo impegno è stato costante, se la sua capacità è stata premiante, se la sua professionalità è stata al passo con i cambiamenti del mercato, solo allora, dopo diversi mesi, vedrà premiato il suo lavoro con le provvigioni, sempre ammesso che la mandante paghi.
Mentre se il venditore non riesce nell’ intento di vendere alcunchè, vuoi perché il prodotto non è appetibile, vuoi perché i costi sono fuori mercato, vuoi perché il prodotto non rispetta le aspettative, chi ci ha veramente rimesso?
Solo LUI, l’Agente, alla mandante non è costato alcunché.

Purtroppo questo è un concetto difficile da far comprendere agli stessi Agenti, mentre la controparte è conscia di ciò, ma approfitta della situazione ben sapendo che il mercato è pieno di venditori. Sarebbe sufficiente prendere coscienza di questo aspetto per rafforzare la nostra posizione e diventare i veri imprenditori di noi stessi.

Gli anni passano, il mondo si evolve, i tempi si riducono per tutto, e cosa si inventano le mandanti? “ IL PATTO DI PROVA” , un concetto, una clausola anacronistica, surreale, irrazionale se trasportato nel mondo della vendita.

E’ stato purtroppo necessario inserirlo negli AA.EE.CC. per regolamentarne e limitarne l’abuso, in considerazione del fatto che giuridicamente “ sich ” è stata ritenuta lecita in più di una occasione, rimarcando ancora una volta la scarsissima conoscenza che hanno i giudici della attività dell’Agente commerciale.
In realtà a cosa serve il periodo di prova?
Il periodo di prova dovrebbe servire a valutare l’operato di entrambe le figure Datore di lavoro e lavoratore; nella realtà serve solo alla mandante.
Il contratto di agenzia potrebbe farne a meno, anzi dovrebbe essere vietato perché contrasta con la logica del rapporto. Infatti il patto di prova trova la sua giustificazione nel lavoro dipendente, serve a valutare se il tornitore, il saldatore, il falegname, posseggono le capacità richieste, e nel momento in cui il lavoratore subordinato supera il periodo di prova, diventa quasi impossibile licenziarlo per una serie di garanzie contrattuali previste per legge e/o per CCNL, al contrario, nel contratto di agenzia questo limite non esiste, il contratto può essere scisso in qualsiasi momento senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo;
allora qual’è l’utilità di questa ulteriore trovata? A cosa serve? a nulla, o meglio, ancora una volta a favorire le mandanti e metterle nella possibilità di risolvere il rapporto senza alcun onere. Anzi, mentre nel lavoro dipendente il lavoratore ha comunque ricevuto il salario per il lavoro effettivamente prestato, ed ha comunque diritto anche al TFR, l’Agente, al contrario, riceverà esclusivamente le provvigioni su quel poco di venduto anche se l’impegno e le spese sono state notevoli, infatti ben sappiamo che nel lavoro autonomo, i primi tempi costituiscono un investimento sul futuro, futuro che un altro ti ha tarpato; spesso occorrono anni per portare a regime un mandato, e portare quel contratto a “ break even “
Facciamo un banale esempio,
L’Agente sottoscrive un mandato dove si prevede un periodo di prova di sei mesi (generalmente durata massima del patto). L’Agente inizia il suo lavoro, procura nell’arco dei sei mesi 10 nuovi clienti. Prima che il termine scada, la mandante recede senza alcun preavviso e, si sostiene, senza riconoscere all’Agente alcuna indennità. A questo punto l’azienda riaffida il mandato ad un altro venditore il quale apporta altri 10nuovi clienti; così in un anno la mandante si ritrova un certo numero di clienti a costo zero.
A parte che a parere dello scrivente, il patto di prova nel contratto di agenzia sarebbe condannato dalla Corte Europea, infatti la normativa 653/86 è imperativa sia nel preavviso, art 15
“ Le parti non possono concordare termini più brevi. “
e pertanto minimo l’Agente avrebbe comunque diritto ad un mese di preavviso, sia sulle indennità di cessazione rapporto, art. 17 e 19 della direttiva stessa:
Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'Agente commerciale. “
Pertanto si ritiene che comunque anche in caso di patto di prova, l’Agente ha comunque diritto minimo ad 1 mese di preavviso oltre alle indennità di fine rapporto.

Bene ha fatto l’AEC a prevede che il patto di prova può essere applicato solo sul primo contratto anche nel caso di contratti diversi a tempo determinato.
La sfrontatezza e l’ingordigia della nostre mandanti pretendevano la possibilità di inserirla su ogni contratto.
Occorre tener a mente che l’art 1746 e 1749 cc. prevedono che entrambe le parti, Agente e mandante, devono agire reciprocamente con lealtà e buona fede.
COS’E’ LA BUONA FEDE?
La buona fede (dal latino bona fides) comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.”
Dov’è la buona fede in una preponete che pretende il patto di prova su ogni contratto?
Dov’è la buona fede di una preponete che ti modifica costantemente la zona, ti riduce le provvigioni, ti sottrae i clienti, controlla ogni tuo movimento, ti occulta gli ordini.
Purtroppo vi è da constatare che la buona fede è solo una chimera, l’imprenditore Italico, il Filantropo, non esiste più, la dignità anche nel rapporto di lavoro, non è più un valore, non vi sono più ideali che fanno da traino al raggiungimento della meta, ma solo ambizione; è giusto essere ambiziosi, ma esserlo senza avere degli ideali trasforma tutto l’operato in puro e solo arrivismo.

Giovanni Di Pietro

Continua al prossimo numero