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venerdì 15 maggio 2020
domenica 10 maggio 2020
Il diritto dell'agente alle provvigioni sugli affari stornati a causa della pandemia di Covid-19
"LE PROVVIGIONI STORNATE PER COVID 19 SONO DOVUTE O NO?"
Le restrizioni alla libera circolazione di merci e persone imposte dal Governo, per contrastare il diffondersi della Pandemia di Covid-19, non solo hanno già impedito a molti agenti di commercio di promuovere contratti per conto dei loro preponenti, ma rischiano (se non lo hanno già fatto) anche di mettere in pericolo l’esecuzione di quei contratti che gli stessi agenti avevano promosso prima che l’epidemia di Covid-19 arrivasse in Italia.
Con il presente elaborato si intende fornire una riflessione sul diritto dell’agente commerciale alla provvigione per gli affari conclusi dalla preponente, ma stornati a causa della Pandemia di Covid-19.
È noto che il diritto alla provvigione, salvo deroga espressa entro determinati limiti, sorge con la conclusione del contratto e matura dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione convenuta nel contratto, ma ci sono casi in cui, a determinate condizioni, l’agente ha comunque diritto a ricevere la provvigione anche sugli affari non eseguiti.
Il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari rimasti ineseguiti è disciplinato dall’art. 1748 c.c., dalla Direttiva CEE n. 86/653 e dagli Accordi Economici Collettivi.
L’art. 1748 c.c., per quanto qui d’interesse, al V comma, prevede il diritto dell’agente di ricevere una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, secondo equità, qualora il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte al contratto, e, al VI comma, che l’agente non è tenuto a restituire le provvigioni riscosse se il contratto tra preponente e terzo è rimasto ineseguito, salvo che tanto sia dipeso da cause non imputabili al preponente.
L’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 per il settore industriale e gli enti cooperativi (avente efficacia erga omnes) dispone che se il contratto viene stornato l’agente ha diritto al 50 per cento delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30 per cento delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore e altri gravi cause non imputabili al preponente.
La Direttiva CEE n. 86/653 e gli altri Accordi Economici Collettivi, infine, ribadiscono il principio secondo cui l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Quindi, qualora un affare promosso da un agente ed accettato dal preponente rimanga in tutto o in parte ineseguito, il diritto dell’agente alla provvigione rimane impregiudicato se e nella misura in cui la mancata esecuzione del contratto dipende da una causa imputabile al preponente; laddove, se il preponente ed il terzo si sono accordati per non eseguire il contratto il medesimo diritto matura, ma bensì in misura ridotta.
Nella prima ipotesi è determinante la nozione di “causa imputabile al preponente”, il cui significato non è definito in alcuno strumento legislativo e che la giurisprudenza non circoscrive alle sole cause giuridiche che hanno determinato l’estinzione del contratto, ma estende a tutte le circostanze di fatto e di diritto, riconducibili alla sfera giuridica del preponente, all’origine della mancata esecuzione del contratto.
Traslando questi concetti sul piano dell’onere della prova in un eventuale giudizio, l’agente che agisca per la condanna del preponente al pagamento di provvigioni su affari conclusi ma rimasti ineseguiti (o che nel medesimo caso sia convenuto per la restituzione delle provvigioni riscosse) ha, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’elemento costitutivo del proprio diritto e, quindi, la riconducibilità a titolo di colpa (o dolo) al preponente della mancata esecuzione del contratto.
Le circostanze di fatto che caso per caso hanno portato alla mancata esecuzione del contratto divengono dunque determinanti per valutare il diritto dell’agente alle provvigioni e se la condotta del preponente sia stata coerente con gli obblighi, anche di cooperazione e buona fede, costituti a suo carico.
Nella seconda ipotesi (affari rimasti ineseguiti per accordo tra le parti) l’agente ha diritto a ricevere una provvigione ridotta sulla parte rimasta ineseguita, da calcolarsi secondo gli usi o secondo equità dal giudice, ai sensi del V comma dell’art. 1748 c.c.
In proposito, l’art. 1748 c.c. non rimanda più alle norme corporative per il calcolo della provvigione ridotta (come era prima della riforma del 1999) e, quindi, il riferimento agli “usi” non può essere esteso a tal punto da includere anche le disposizioni contenute negli Accordi Economici Collettivi di volta in volta applicabili. La liquidazione della provvigione deve, quindi, avvenire secondo gli usi di volta in volta vigenti nelle categorie di riferimento e, in mancanza, con valutazione equitativa ad opera del giudice adito.
Per quanto riguarda, infine, il diritto alla provvigione di cui all’ Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 menzionato in precedenza, all’art. 5 è previsto in caso di storno un diritto dell’agente al 50%[1] delle provvigioni che gli sarebbero spettate in caso di esecuzione del contratto, a titolo di rimborso spese, se lo storno non è determinato da forza maggiore o da altre cause non imputabili al preponente.
Premesse le medesime considerazioni avanzate in precedenza sulla imputabilità al preponente e la rilevanza dell’elemento soggettivo in relazione alla mancata esecuzione del contratto, è opportuno sottolineare che la Forza Maggiore non ha una definizione legislativa, ma viene descritta dalla giurisprudenza come quell’evento imprevedibile e straordinario che esula dalla sfera di controllo del debitore (preponente) e che si inserisce tra la condotta del debitore medesimo e l’evento, in modo tale da escluderne il rapporto causale. In altre parole, per forza maggiore si intende quel fatto, straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia da solo sufficiente a causare un evento; nel caso in analisi, la mancata esecuzione del contratto.
Il diritto al rimborso spese pari al 50% della provvigione per i contratti stornati è considerato un rimedio residuale, applicabile solo quando lo storno non dipenda da forza maggiore o altra causa imputabile al preponente e quando non si versi nell’ipotesi previste dall’art. 1748 c.c. V e VI comma. La disciplina dell’art. 5 dell’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 prevede un regime dell’onere probatorio diverso da quello relativo alle fattispecie di cui all’art. 1748 c.c., in base al quale spetta al preponente fornire la prova della ricorrenza di situazioni di esonero del debito quali forza maggiore o atre cause a lui non imputabili.
Tale essendo il quadro normativo, in caso di affari stornati (vale a dire, rimasti semplicemente ineseguiti o consensualmente risolti) a causa della Pandemia la valutazione in merito al diritto dell’agente alle provvigioni varia a seconda delle caratteristiche del caso concreto e, in particolare, dell’incidenza che l’emergenza sanitaria e/o le restrizioni imposte dal Governo hanno avuto sull’organizzazione imprenditoriale del preponente e sull’obbiettiva possibilità di adempimento alle prestazioni contrattuali.
Non è possibile definire aprioristicamente in quali casi la mancata esecuzione del contratto o il suo storno potranno essere imputati al preponente. E’ un dato però che il preponente non è senz’altro esonerato dall’obbligo di pagare la provvigione (in misura piena o ridotta) per il solo fatto in sé della mancata esecuzione del contratto nel contesto emergenziale in atto; ed è, invece, necessario indagare sull’influenza che le misure restrittive imposte dal Governo o, più in generale, il diffondersi della Pandemia di Covid-19, abbiano avuto sulle prestazioni cui il preponente era tenuto nei confronti del terzo, se, cioè, esse siano state da sole sufficienti a determinare la mancata esecuzione del contratto.
In conclusione, applicando questi concetti alle ipotesi di contrati stornati o rimasti ineseguiti a causa della Pandemia di Covid-19, se ne desume l’esigenza di ricostruire caso per caso, anche a mezzo di presunzioni, le circostanze all’origine dello storno o della mancata esecuzione del contratto per appurare se ed in che misura esse dipendano da scelte discrezionali del preponente, da sue valutazioni unilaterali di convenienza, da sue negligenze o, invece, dall’esigenza di rispettare le misure restrittive imposte dal Governo o dall’impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali a causa di impedimenti imprevisti e insormontabili.
Fonte USARCI; autore Luca Tabellini (Studio Tabellini) - Carlo Tabellini (IUCAB LWG)
Le restrizioni alla libera circolazione di merci e persone imposte dal Governo, per contrastare il diffondersi della Pandemia di Covid-19, non solo hanno già impedito a molti agenti di commercio di promuovere contratti per conto dei loro preponenti, ma rischiano (se non lo hanno già fatto) anche di mettere in pericolo l’esecuzione di quei contratti che gli stessi agenti avevano promosso prima che l’epidemia di Covid-19 arrivasse in Italia.
Con il presente elaborato si intende fornire una riflessione sul diritto dell’agente commerciale alla provvigione per gli affari conclusi dalla preponente, ma stornati a causa della Pandemia di Covid-19.
È noto che il diritto alla provvigione, salvo deroga espressa entro determinati limiti, sorge con la conclusione del contratto e matura dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione convenuta nel contratto, ma ci sono casi in cui, a determinate condizioni, l’agente ha comunque diritto a ricevere la provvigione anche sugli affari non eseguiti.
Il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari rimasti ineseguiti è disciplinato dall’art. 1748 c.c., dalla Direttiva CEE n. 86/653 e dagli Accordi Economici Collettivi.
L’art. 1748 c.c., per quanto qui d’interesse, al V comma, prevede il diritto dell’agente di ricevere una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, secondo equità, qualora il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte al contratto, e, al VI comma, che l’agente non è tenuto a restituire le provvigioni riscosse se il contratto tra preponente e terzo è rimasto ineseguito, salvo che tanto sia dipeso da cause non imputabili al preponente.
L’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 per il settore industriale e gli enti cooperativi (avente efficacia erga omnes) dispone che se il contratto viene stornato l’agente ha diritto al 50 per cento delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30 per cento delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore e altri gravi cause non imputabili al preponente.
La Direttiva CEE n. 86/653 e gli altri Accordi Economici Collettivi, infine, ribadiscono il principio secondo cui l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Quindi, qualora un affare promosso da un agente ed accettato dal preponente rimanga in tutto o in parte ineseguito, il diritto dell’agente alla provvigione rimane impregiudicato se e nella misura in cui la mancata esecuzione del contratto dipende da una causa imputabile al preponente; laddove, se il preponente ed il terzo si sono accordati per non eseguire il contratto il medesimo diritto matura, ma bensì in misura ridotta.
Nella prima ipotesi è determinante la nozione di “causa imputabile al preponente”, il cui significato non è definito in alcuno strumento legislativo e che la giurisprudenza non circoscrive alle sole cause giuridiche che hanno determinato l’estinzione del contratto, ma estende a tutte le circostanze di fatto e di diritto, riconducibili alla sfera giuridica del preponente, all’origine della mancata esecuzione del contratto.
Traslando questi concetti sul piano dell’onere della prova in un eventuale giudizio, l’agente che agisca per la condanna del preponente al pagamento di provvigioni su affari conclusi ma rimasti ineseguiti (o che nel medesimo caso sia convenuto per la restituzione delle provvigioni riscosse) ha, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’elemento costitutivo del proprio diritto e, quindi, la riconducibilità a titolo di colpa (o dolo) al preponente della mancata esecuzione del contratto.
Le circostanze di fatto che caso per caso hanno portato alla mancata esecuzione del contratto divengono dunque determinanti per valutare il diritto dell’agente alle provvigioni e se la condotta del preponente sia stata coerente con gli obblighi, anche di cooperazione e buona fede, costituti a suo carico.
Nella seconda ipotesi (affari rimasti ineseguiti per accordo tra le parti) l’agente ha diritto a ricevere una provvigione ridotta sulla parte rimasta ineseguita, da calcolarsi secondo gli usi o secondo equità dal giudice, ai sensi del V comma dell’art. 1748 c.c.
In proposito, l’art. 1748 c.c. non rimanda più alle norme corporative per il calcolo della provvigione ridotta (come era prima della riforma del 1999) e, quindi, il riferimento agli “usi” non può essere esteso a tal punto da includere anche le disposizioni contenute negli Accordi Economici Collettivi di volta in volta applicabili. La liquidazione della provvigione deve, quindi, avvenire secondo gli usi di volta in volta vigenti nelle categorie di riferimento e, in mancanza, con valutazione equitativa ad opera del giudice adito.
Per quanto riguarda, infine, il diritto alla provvigione di cui all’ Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 menzionato in precedenza, all’art. 5 è previsto in caso di storno un diritto dell’agente al 50%[1] delle provvigioni che gli sarebbero spettate in caso di esecuzione del contratto, a titolo di rimborso spese, se lo storno non è determinato da forza maggiore o da altre cause non imputabili al preponente.
Premesse le medesime considerazioni avanzate in precedenza sulla imputabilità al preponente e la rilevanza dell’elemento soggettivo in relazione alla mancata esecuzione del contratto, è opportuno sottolineare che la Forza Maggiore non ha una definizione legislativa, ma viene descritta dalla giurisprudenza come quell’evento imprevedibile e straordinario che esula dalla sfera di controllo del debitore (preponente) e che si inserisce tra la condotta del debitore medesimo e l’evento, in modo tale da escluderne il rapporto causale. In altre parole, per forza maggiore si intende quel fatto, straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia da solo sufficiente a causare un evento; nel caso in analisi, la mancata esecuzione del contratto.
Il diritto al rimborso spese pari al 50% della provvigione per i contratti stornati è considerato un rimedio residuale, applicabile solo quando lo storno non dipenda da forza maggiore o altra causa imputabile al preponente e quando non si versi nell’ipotesi previste dall’art. 1748 c.c. V e VI comma. La disciplina dell’art. 5 dell’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 prevede un regime dell’onere probatorio diverso da quello relativo alle fattispecie di cui all’art. 1748 c.c., in base al quale spetta al preponente fornire la prova della ricorrenza di situazioni di esonero del debito quali forza maggiore o atre cause a lui non imputabili.
Tale essendo il quadro normativo, in caso di affari stornati (vale a dire, rimasti semplicemente ineseguiti o consensualmente risolti) a causa della Pandemia la valutazione in merito al diritto dell’agente alle provvigioni varia a seconda delle caratteristiche del caso concreto e, in particolare, dell’incidenza che l’emergenza sanitaria e/o le restrizioni imposte dal Governo hanno avuto sull’organizzazione imprenditoriale del preponente e sull’obbiettiva possibilità di adempimento alle prestazioni contrattuali.
Non è possibile definire aprioristicamente in quali casi la mancata esecuzione del contratto o il suo storno potranno essere imputati al preponente. E’ un dato però che il preponente non è senz’altro esonerato dall’obbligo di pagare la provvigione (in misura piena o ridotta) per il solo fatto in sé della mancata esecuzione del contratto nel contesto emergenziale in atto; ed è, invece, necessario indagare sull’influenza che le misure restrittive imposte dal Governo o, più in generale, il diffondersi della Pandemia di Covid-19, abbiano avuto sulle prestazioni cui il preponente era tenuto nei confronti del terzo, se, cioè, esse siano state da sole sufficienti a determinare la mancata esecuzione del contratto.
In conclusione, applicando questi concetti alle ipotesi di contrati stornati o rimasti ineseguiti a causa della Pandemia di Covid-19, se ne desume l’esigenza di ricostruire caso per caso, anche a mezzo di presunzioni, le circostanze all’origine dello storno o della mancata esecuzione del contratto per appurare se ed in che misura esse dipendano da scelte discrezionali del preponente, da sue valutazioni unilaterali di convenienza, da sue negligenze o, invece, dall’esigenza di rispettare le misure restrittive imposte dal Governo o dall’impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali a causa di impedimenti imprevisti e insormontabili.
Fonte USARCI; autore Luca Tabellini (Studio Tabellini) - Carlo Tabellini (IUCAB LWG)
[1] Percentuale derogabile su accordo delle parti, ma non oltre al 30%;
giovedì 7 maggio 2020
ENASARCO, LA MANDANTE DECADE DAL RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
contributi Previdenziali a carico dell'agente
La
mandante perde il diritto di recuperare i
contributi previdenziali a carico dell'agente
se non effettua la relativa trattenuta
contestualmente al pagamento delle
somme a cui si riferiscono i contributi.
Il
caso trattato in questa sede, riguarda la
mancata iscrizione ed il mancato versamento
dei contributi previdenziali presso
l'Enasarco: un agente effettua la relativa
segnalazione al servizio ispettivo dell'Ente,
il quale provvede a recuperare dalla
mandante tutti i contributi omessi (sia
per la quota parte di pertinenza della preponente sia per la quota
parte a carico del
'agente) con le relative sanzioni.
La
mandante a questo punto agisce in giudizio
nei confronti dell'agente per ottenere
la restituzione della quota parte dei
contributi a carico di quest'ultimo.
L'agente
si difende eccependo che
la preponente non può richiedere la
la preponente non può richiedere la
restituzione
di tali somme
-
neppure a titolo
di indebito — essendo essa tenuta al
pagamento per specifica previsione normativa
e per non avere effettuato la
relativa trattenuta contestualmente al pagamento
delle provvigioni a cui si riferiscono
i contributi ai sensi cell'art.7 della
L.12/73, secondo il quale "Il diritto
a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del
rappresentante di commercio
deve essere esercitato all'atto del
pagamento delle somme a cui si riferiscono
i contributi".
La
Corte Suprema di Cassazione sezione
lavoro — con sentenza n. 4226 del
13.02.2019 (che ha confermato la sentenza
della Corte d'Appello di Bologna n.
561 del 08.04.2014) ha accolto la tesi difensiva
dell'agente Usarci avéndo statuito che
"all'accoglimento della richiesta della società
mandante osta il disposto dell'art. 7
della legge n. 12 del 1973, essendo il
preponente
responsabile de pagamento dei
contributi anche per la parte a carico dell'agente.
Pertanto nessuna forma di indebito
è configurabile nel caso di specie".
La
Suprema Corte ha altresì statuito che la mandante perde il diritto
di recuperare la
parte del contributo previdenziale a
carico dell'agente se non lo trattiene contestualmente
al pagamento delle somme
cui il contributo si riferisce. Quindi la
quota contributiva a carico dell'agente di
commercio deve necessariamente essere
trattenuta dalla mandante al momento
del pagamento delle somme cui i contriouti si riferiscono, non
potendo preponente
effettuare tale trattenuta in un momento successivo.
Avv.
Massimo Battazza
mercoledì 6 maggio 2020
domenica 3 maggio 2020
sabato 14 marzo 2020
Emergenza Corona Virus e gli Agenti di commercio
Di Pietro, per affrontare l’emergenza sanitaria occorrono 20 miliardi per le partite iva
Quale impatto stanno avendo
l’emergenza sanitaria e lo stop alle attività imposto dal Governo sulla
Categoria degli Agenti di Commercio? In questi giorni di preoccupazione e
incertezza siamo riusciti a contattare Giovanni Di Pietro, Vice Presidente Vicario di Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani), a cui abbiamo fatto alcune domande.
Come stanno vivendo gli Agenti di Commercio l’emergenza sanitaria?
Dipende un po’ dalle categorie merceologiche. I beni non essenziali sono bloccati e quindi anche gli ordini. Si salva in parte il settore alimentare dove, a parte ristoranti e alberghi chiusi, si continua a lavorare. Quello che preoccupa è che molti negozianti stiano annullando gli ordini per il periodo pasquale e chi ha già ricevuto la merce ora stia chiedendo di poterla restituire.
In alcuni settori che non sono stati toccati dal decreto si riesce ancora a lavorare ma con i negozi chiusi la difficoltà è sempre maggiore. Anche gli informatori medici o di prodotti elettromedicali e farmaceutici hanno serie difficoltà in quanto non sono ricevuti dai medici. Infatti alcuni fanno le ricette dalla finestra o attraverso la porta socchiusa. E le farmacie pur se aperte non ricevono gli agenti.
Riguardo le ultime regolamentazioni, un Agente può ancora circolare e in quali circostanze?
Anche su questo dipende molto dal tipo di merce trattata. Se quasi tutte le attività commerciali sono chiuse non è che ci sia tanto da girare ed è meglio restare a casa principalmente per scopi sanitari ma anche perché si evitano inutili spese. Mentre l’agente che si sposta per fare una tentata vendita principalmente di prodotti alimentari può sicuramente circolare, anche quelli che operano non in tentata vendita ma rappresentano prodotti primari possono circolare ma è indispensabile indicare dove si sta andando sull’autocertificazione in caso di controllo. Ormai la quasi totalità si sposta solo se ha un appuntamento.
Cosa sta facendo l’Usarci per assistere la Categoria in questo momento?
Al momento Usarci è in contatto con i vari Ministeri per rappresentare le difficoltà della Categoria e sta cercando di ottenere qualche iniziativa di sostegno in favore degli Agenti di Commercio. Per esempio la sospensione del pagamento di imposte e tributi, specie quelli che scadranno a breve. Oltre alla mancanza di liquidità per alcuni è un problema logistico in questi giorni recarsi in banca a pagare le bollette!
In Enasarco [l’ente previdenziale degli Agenti di Commercio n.d.r.] Usarci sta promuovendo alcune sue proposte. Una di queste è l’anticipo del Firr, in pratica un tfr per gli Agenti, anche se per fare questo serve il consenso delle mandanti. È vero che sono soldi già accumulati dagli Agenti, ma in questo momento un po’ di liquidità immediata per qualcuno può già fare la differenza.
Cosa può fare il Governo per gli Agenti di Commercio?
Si parla tanto in questi giorni di riconoscere l’indennizzo dei 500 euro mensili a tutti i lavoratori autonomi. Lo auspico, ma la vedo dura in quanto occorrerebbero subito e solo per questo circa 20 miliardi, cosa non facile da procurarsi viste anche le altre spese. Sarebbe più facile destinare queste somme in primis a tutti i lavoratori autonomi che sono stati contagiati o si sono stati ricoverati con il Covid-19. Una sorta di mutua per le partite Iva. E anche per quanto riguarda i 4 milioni stanziati da Enasarco credo debbano essere gestiti con lo stesso criterio: aiutando soprattutto chi di coronavirus si è ammalato.
Come stanno vivendo gli Agenti di Commercio l’emergenza sanitaria?
Dipende un po’ dalle categorie merceologiche. I beni non essenziali sono bloccati e quindi anche gli ordini. Si salva in parte il settore alimentare dove, a parte ristoranti e alberghi chiusi, si continua a lavorare. Quello che preoccupa è che molti negozianti stiano annullando gli ordini per il periodo pasquale e chi ha già ricevuto la merce ora stia chiedendo di poterla restituire.
In alcuni settori che non sono stati toccati dal decreto si riesce ancora a lavorare ma con i negozi chiusi la difficoltà è sempre maggiore. Anche gli informatori medici o di prodotti elettromedicali e farmaceutici hanno serie difficoltà in quanto non sono ricevuti dai medici. Infatti alcuni fanno le ricette dalla finestra o attraverso la porta socchiusa. E le farmacie pur se aperte non ricevono gli agenti.
Riguardo le ultime regolamentazioni, un Agente può ancora circolare e in quali circostanze?
Anche su questo dipende molto dal tipo di merce trattata. Se quasi tutte le attività commerciali sono chiuse non è che ci sia tanto da girare ed è meglio restare a casa principalmente per scopi sanitari ma anche perché si evitano inutili spese. Mentre l’agente che si sposta per fare una tentata vendita principalmente di prodotti alimentari può sicuramente circolare, anche quelli che operano non in tentata vendita ma rappresentano prodotti primari possono circolare ma è indispensabile indicare dove si sta andando sull’autocertificazione in caso di controllo. Ormai la quasi totalità si sposta solo se ha un appuntamento.
Cosa sta facendo l’Usarci per assistere la Categoria in questo momento?
Al momento Usarci è in contatto con i vari Ministeri per rappresentare le difficoltà della Categoria e sta cercando di ottenere qualche iniziativa di sostegno in favore degli Agenti di Commercio. Per esempio la sospensione del pagamento di imposte e tributi, specie quelli che scadranno a breve. Oltre alla mancanza di liquidità per alcuni è un problema logistico in questi giorni recarsi in banca a pagare le bollette!
In Enasarco [l’ente previdenziale degli Agenti di Commercio n.d.r.] Usarci sta promuovendo alcune sue proposte. Una di queste è l’anticipo del Firr, in pratica un tfr per gli Agenti, anche se per fare questo serve il consenso delle mandanti. È vero che sono soldi già accumulati dagli Agenti, ma in questo momento un po’ di liquidità immediata per qualcuno può già fare la differenza.
Cosa può fare il Governo per gli Agenti di Commercio?
Si parla tanto in questi giorni di riconoscere l’indennizzo dei 500 euro mensili a tutti i lavoratori autonomi. Lo auspico, ma la vedo dura in quanto occorrerebbero subito e solo per questo circa 20 miliardi, cosa non facile da procurarsi viste anche le altre spese. Sarebbe più facile destinare queste somme in primis a tutti i lavoratori autonomi che sono stati contagiati o si sono stati ricoverati con il Covid-19. Una sorta di mutua per le partite Iva. E anche per quanto riguarda i 4 milioni stanziati da Enasarco credo debbano essere gestiti con lo stesso criterio: aiutando soprattutto chi di coronavirus si è ammalato.
lunedì 9 marzo 2020
domenica 23 febbraio 2020
giovedì 17 ottobre 2019
PARLIAMO DI PENSIONI, Enasarco ed Inps
Ripubblico parte di una intervista di "Prima Pagina" del 28 gennaio 2016 per chi volesse approfondire e capire meglio l'argomento.
D. Quando è nato L'Enasarco?
R.L'Enasarco fu istituito nel 1938 con il nome di Enfasarco, (Ente Nazionale Fascista Assistenza Agenti Rappresentanti di commercio a seguito della emanazione del primo AEC; successivamente con Regio Decreto del 6 giugno 1939 n. 1305 l' Enfasarco divenne il primo e per tanti anni l'unico ente pensionistico per gli agenti e rappresentanti commerciali.
D. Ma all'epoca l'agente percepiva altre pensioni?
R. Assolutamente no, la pensione erogata dall'Enasarco era l'unica pensione percepita dall'agente
D. Ma l'agente non percepiva anche la pensione INPS?
R. Purtroppo no, l'Inps erogava pensioni solo ai lavoratori dipendenti. Occorrerà attendere il 1966 quando la legge 22 luglio 1966 n. 613 istituì presso l’INPS l’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali. Solo allora, gli agenti ebbero diritto alla pensione Inps in quanto assimilati ai commercianti.
D. Quindi dal 1966 L'agente ha diritto a due pensioni?
R. In pratica si, dal 1966 l'agente percepisce due pensioni, ma quella che gli permettereva di vivere una vecchiaia tranquilla era solo quella dell'Enasarco in quanto quella dell' INPS era costituita da un minimo fisso, ovvero, l'agente, pur versando contributi in percentuale sul reddito, aveva diritto sempre alla stessa pensione, un minimo che all’epoca, 1966, era di lire 12.000, circa 118 € attuali.
D. Perchè invece quella ENASARCO è più importante?
R. Occorre innanzi tutto spiegare il sistema pensionistico Italiano. L'Italia ha da sempre utilizzato per le pensioni pubbliche il sistema a RIPARTIZIONE così come in altri paesi come Francia, Germania, Belgio, Spagna ed altri, mentre altre nazioni di matrice Anglosassone hanno utilizzato un sistema misto, Ripartizione e Capitalizzazione
D. Ripartizione, Capitalizzazione,cosa significano?
R. Il sistema a ripartizione è costituito da un sistema senza patrimonio, dove le pensioni vengono pagate con i soldi dei lavoratori, in pratica i figli versano per pagare le pensioni dei padri.
D. I figli versano per pagare la pensione ai padri? Non è una incongruenza?
R. Assolutamente no, faccio un esempio banale per poter comprendere al meglio il sistema.
Al momento della costituzione dell'ente pensionistico, si sarebbe dovuto attendere almeno venti anni per poter cominciare ad erogare pensioni, tempi troppo lunghi, e poichè la pensione costituisce oltre che un reddito sociale, aiuta l’economia nazionale, si provvede ad erogare da subito una pensione a chi ha raggiunto l'età pensionabile, o subisce un infortunio , prelevando i contributi dai versamenti dei più giovani.
D. Ma allora i pensionati sfruttano i soldi degli altri.
R. In verità non è uno sfruttamento in quanto è praticamente un giroconto, i giovani di oggi saranno i pensionati di domani che attingeranno dai loro figli i quali quando andranno in pensione attingeranno a loro volta dai figli.
D. Se il sistema è perfetto perchè quasi tutti gli enti pensionistici sono in passivo?
R. Non esistono sistemi perfetti, ma solo sistemi che premiano più o meno il sociale, la passività degli enti pensionistici è causata da una moltitudine di fattori, quali: crisi economica prolungata che porta ad una diminuzione drastica dei versamenti contributivi o ad un considerevole calo delle nascite e quindi dei futuri lavoratori, oppure ad una troppa elasticità nel concedere pensioni a chi non ne ha ancora i requisiti.
D. Torniamo alle due pensioni, quella dell'Enasarco quindi rappresenta la pensione più importante.
R. Vero in parte, in realtà, con la legge 613del 1966 , ovvero l'istituzione della pensione INPS per i commercianti, la pensione Enasarco si trasforma in pensione integrativa, anche se fino al 1972 Con la legge 12 resta la più importante. Occorre attendere la legge 2 agosto 1990 n. 233 perchè la pensione INPS si trasforma da fisso a variabile sulla base dei contributi versati. A Questo punto le pensioni si equivalgono.
D. A questo punto si poteva eliminare un ente contributivo, perché continuare a pagare due enti pensionistici?
R. Anche qui i motivi sono molteplici. Abbiamo detto che il sistema pensionistico italiano è quello a RIPARTIZIONE, (i figli versano per i padri) quindi, se si smettesse di versare i contributi, tutti i pensionati resterebbero senza pensione e quelli che stanno continuando a versare perderebbero comunque i loro contributi nel giro di pochissi anni perché i loro versamenti servirebbero per pagare le pensioni in corso.
D. Quindi si è condannati in eterno a pagare la doppia contribuzione?
R. Non è detto. Ritengo comunque che se anche fosse non ci sarebbe nulla di male, avere due pensioni permettono di vivere meglio, seppure con un piccolo sacrificio in più nel periodo di attività, dobbiamo inoltre tener presente che i contributi ENASARCO vengono pagati al 50% dalle ditte mandanti, non gravano esclusivamente sull'agente. L'agente quindi percepisce una pensione piena pagando un contributo ridotto al 50% non è poco.
D. Non mi ha risposto, quindi occorre pagare per sempre, se si smette salta tutto.
R. Con le ultime riforme, si sta cercando di ridurre sempre più questo aspetto. L'innalzamento dell'età pensionabile, la riduzione dei coefficienti di calcolo, la trasformazione del sistema di calcolo della pensione da retributivo al contributivo, sono i primi passi per portare eventualmente il sistema da Ripartizione a sistema misto con garanzie maggiori sulla sostenibilità seppure con la riduzione della redditività. Personalmente ritengo comunque migliore il sistema a ripartizione, l'aspetto sociale è premiante anche per la collettività.
D. Ha usato altri due termini poco chiari, Retributivo e contributivo, cosa significano
R. Sistema retributivo significa effettuare il calcolo per la pensione tenendo conto solo della retribuzione percepita, senza tenere in alcun conto i versamenti contributivi. Sistema contributivo invece è l'inverso, il calcolo viene effettuato sui contributi versati e non sulle provvigioni percepite.
D. Può essere più chiaro con qualche esempio?
R. Certo, prendiamo ad esempio il sistema retributivo; nel 1980 , la percentuale di contribuzione ENASARCO era del 8%, 4% a carico agente e 4% a carico mandante. Se l'agente avesse percepito una provvigione pari a 10 milioni di vecchie lire avrebbe versato in totale 800.000 lire di contributi. In questo caso, il calcolo viene fatto sulle provvigioni premiando maggiormente il calcolo pensionistico in quanto i versamenti dei contributi erano molto bassi. Con l'attuale sistema, quando andrà a regime, si considereranno solo i contributi versati (sistema contributivo), non le provvigioni, sistema maggiormente penalizzante per il lavoratore ma più equo.
D. Passiamo alle domande difficili, si parla tanto di silenti, cosa sono?
R.I contributi Silenti rappresentano quei contributi versati ad un ente pensionistico che non sono sufficienti a maturare alcun trattamento, da ciò il termine silenti che vuole indicare quelle persone che pur avendo versato contributi non percepiranno alcuna pensione.Il problema è molto complesso e di non facile soluzione e riguarda tutti gli enti pensionistici non solo l’Enasarco.
D. arliamo allora dei silenti Enasarco, perché i loro versamenti devono ritenersi perduti?
R. Anche qui occorre fare una distinzione; quelli che alla fine del 1998 data di privatizzazione dell’ENTE avevano maturato il diritto alla pensione perché già in possesso dei 15 anni di versamento previsti per legge, e quelli che hanno versato 2;3;5; 10 anni senza raggiungere il minimo previsto per ottenere il diritto alla pensione.
La legge 12 del 2 febbraio 1973, voluta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, ridisegna la natura ed i compiti dell’Enasarco a seguito della emanazione della legge 22 luglio 1966, n. 613 che ha incluso gli agenti commerciali nella gestione INPS. Con la legge 12 la pensione Enasarco si trasforma da unica pensione in pensione Integrativa. I primi, quelli che al 1998 avevano maturato i 15 anni, hanno avuto due anni per poter completare gli anni di versamento mancanti.
D. Ancora cerca di eludere la domanda, perché l’Enasarco non restituisce i contributi versati che non daranno diritto alla pensione ?
R. No, non cerco di eludere, cerco di far capire alcune differenze sostanziali. L’Enasarco è sotto il diretto controllo dei ministeri vigilanti e del COVIP, oltre ciò è intervenuta la cosiddetta legge Fornero che ha portato da 30 a 50 anni la sostenibilità degli enti privatizzati.
Questa ulteriore e giusta garanzia, che dà maggiore stabilità alla fondazione e sicurezza agli iscritti, ha obbligato l’Enasarco ad aumentare le percentuali contributive e l’età pensionabile e non concede alcuno spazio a qualsiasi altra possibilità. Restituire le somme versate agli ex agenti che non hanno maturato il diritto alla pensione, provocherebbe un tracollo della fondazione con conseguenze inimmaginabili.
D. Perché si provocherebbe il tracollo della Fondazione? non è sufficiente prendere quei soldi e restituirli?
R. Assolutamente no, questo sarebbe possibile solo in un sistema a Capitalizzazione, non a Ripartizione, abbiamo detto in precedenza cosa significa. Restituire le somme versate comporterebbe il CRAC della Fondazione, (cosa che succederebbe in tutti gli enti previdenziali se si attuasse una simile politica).
L’Enasarco, così come gli altri enti, non ha risorse sufficienti a rendere i versamenti, se lo facesse non avrebbe più i soldi per pagare le pensioni già in essere e quelle future, e ciò non andrebbe a favore di nessuno. Nello stesso tempo, se si rendessero i soldi a tutti senza più erogare pensioni, ad ognuno spetterebbe solo le briciole.
D. E se intervenisse l’inps inglobando l’Enasarco?
R. Le cose non cambierebbero assolutamente, anche l’INPS ha i suoi silenti e sono molti di più dell’Enasarco, inoltre tale assorbimento, difficile da realizzare, provocherebbe si l’annullamento dei contributi obbligatori Enasarco, ma provocherebbe anche la cancellazione futura della doppia pensione, con il risultato che oltre l’80% degli agenti si ritroverebbe con una unica pensione di circa 600 € mensili invece della doppia pensione, circa 1. 200 attuali con la quale sopravvivere con dignità.
D. Ma l’agente prende due pensioni perché versa due contributi, se uno li versasse ad una assicurazione privata otterrebbe ugualmente due pensioni?
R. Anche questa è una considerazione semplicistica ed in parte non vera. Innanzitutto se non fosse obbligatoria quasi nessuno verserebbe i contributi volontari, solo i più facoltosi provvederebbero a costituirsi una pensione complementare, in secondo luogo, occorre tener conto che la rendita del privato è nettamente più bassa di quella dell’Enasarco in quanto occorre tener conto di tutti gli aspetti pensionistici, invalidità, malattia oltre all’utile che il privato deve avere. Ultima considerazione, la più importante; in tutto ciò, in tutte le chiacchiere e le considerazioni che si fanno, non si tiene conto che la pensione Enasarco è la conseguenza di un versamento che al 50% grava sulle mandanti; su un monte contributivo di 100 mila euro sul quale si calcola la pensione, 50 mila e più non è stato pagato dall’agente ma dalla mandante , e se l’Enasarco sparisse addio pensione e contributo paritetico.
D. Quindi i silenti devono rassegnarsi, per loro non vi è nulla da fare?
R. da anni si cerca di trovare una soluzione, ma non è certamente facile; per legge non possono essere distratte somme destinate alla pensione, oltremodo non sarebbe neanche giusto. Questo è un problema sociale , e come tale dovrebbe interessare tutta la platea degli agenti, sia quelli in attività sia quelli già pensionati, oltre che lo stato. Qualsiasi iniziativa contro la Fondazione, potrebbe provocare l'effetto domino ed interessare tutti gli enti pensionistici sia privati che pubblici e potrebbe comportare il tracollo dell'intero sistema pensionistico. Per poter quindi trovare una quadra ai silenti, quelli che hanno maturato almeno 15 anni di versamenti, occorrerebbe trovare i fondi ed avere il benestare dei ministeri competenti.
D. Ma questo dei silenti è un problema che occorre risolvere altrimenti si trascinerà in eterno.
R. Assolutamente no, quello dei silenti è un problema che " tecnicamente" è già stato risolto, infatti con il regolamento del 2012, è stato previsto che, per i nuovi iscritti alla Fondazione, sono sufficienti 5 anni di versamentiper poter accedere ad un contributo al raggiungimento dell'età pensionabile, quindi anche quelli che non raggiungeranno i venti anni, avranno diritto ad una rendita.
D. Ma allora tutti quei movimenti che si leggono sui media che parlano di azioni legali, ricorso alla corte Costituzionale, alla corte europea ed altro?
R. Siamo in un paese democratico ed ognuno è libero di pensare quello che crede più opportuno. Ci troviamo in un momento storico dove si parla molto si ascolta poco e si legge meno, ognuno di noi ha la soluzione a tutti i mali, internet che è una notevole cassa di risonanza a costo zero, dà l'opportunità a tutti di fare il condottiero, così nascono partiti politici personali, nuove associazioni sindacali, con l'unico risultato di disperdere le forze e calunniarci l'un l'altro.
Il malcontento ed il populismo completano l'opera.
domenica 24 marzo 2019
Agenti di commercio al femminile. Tra difficoltà ed accordi da rifare
Quando si parla di agenti di commercio si pensa sempre a figure maschili
ma Giovanni Di Pietro, vicepresidente nazionale vicario dell’Usarci assicura che la presenza delle donne agenti è rilevante.A quando risale l’ingresso nel settore da parte dell’universo femminile?
Il boom degli agenti commerciali si è avuto tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso. In quegli anni pionieristici l’agente di commercio, tranne rarissimi casi, era esclusivamente un uomo. Non vi era ancora stata l’evoluzione della società che ebbe inizio con il 68 e le battaglie delle femministe che hanno portato a vedere la donna non più come quella immagine stereotipata della fattrice e madre di famiglia, ma affidandole, nella società, un ruolo pari a quello dell’uomo .Ma a suo avviso è una professione indicata per una donna?
Ritengo che non vi siano professioni adatte all’uno o all’altro sesso, vi possono essere motivi di opportunità. Non vedo grosse differenze tra la promozione fatta da un uomo e quella fatta da una donna. Anzi, generalmente la donna è più diligente, approfondisce meglio gli argomenti, è più portata alla formazione, per questo in diversi settori viene quasi privilegiata.Allora si procede verso una prevalenza delle agenti donna?
In verità no, le donne agenti non sono percentualmente molte: dai dati espressi dall’Enasarco sono circa 30.000, su un totale di circa 230.000 agenti: solo il 13% del totale.Ma il numero degli agenti complessivi è in diminuzione, ogni anno si perdono circa 5 mila unità: quindi anche per quanto riguarda le donne si registra questo decremento?
In questo caso vediamo una controtendenza: sempre dai dati Enasarco risulta che le agenti donne nel 2013 erano 30.752, per passare nel 2017 a 29.254 con un calo del 4,87% di gran lunga inferiore a quello degli uomini passato dal 2012 al 2017 da 212.906 a 192.445 con una diminuzione del 9,61%.Perché le donne sono così poche rispetto agli uomini?
Le motivazioni sono tantissime. Oltre a quelle che ho anticipato vi è da aggiungere il fatto che negli anni 50 e 60 le donne motorizzate erano poche, le strade non erano certamente quelle attuali, il dormire sempre o quasi in albergo era sconveniente, restare lontano dalla famiglia, dai figli, non invogliava certamente ad intraprendere questa bellissima attività.Quindi la scarsa presenza è da attribuire esclusivamente ad un discorso di opportunità..
Assolutamente no, è vero che spesso la donna si trova a scegliere se prediligere la famiglia o il lavoro, ma questo accade perché, dalla società, il mondo dell’agenzia è visto dalla maggioranza degli addetti ai lavori, solo al maschile.Significa che la donna è discriminata ?
Discriminata è una parola forte e non coincide con la realtà, possiamo dire eufemisticamente che non è al centro delle attenzioni…In pratica cosa significa?
Nel mondo del lavoro dipendente, sia pubblico che privato, la donna si è conquistata una serie di garanzie e di diritti: dalla maternità all’allattamento, alla cura dei minori; tutto questo in pratica non esiste a livello di agente donna.Guardiamo la Contrattazione Collettiva, si parla della donna solo per la maternità, concedendo la sospensione del rapporto di agenzia per una durata massima di 12 mesi, praticamente 9 mesi di gestazione e tre di allattamento.
Non sembrano pochi 12 mesi.
Non sono pochi, ma sono comunque insufficienti. Dodici mesi di
sospensione dal rapporto significa per l’agente una perdita economica
considerevole, in quanto non percepisce alcun compenso, anche se i
clienti sono stati apportati dall’agente. Inoltre, considerato che
l’allattamento e le malattie dei minori assorbono giornate intere, ecco
che l’agente, terminato il periodo di sospensione, rischia
costantemente la risoluzione dal rapporto per colpa: in quanto in quelle
condizioni è difficile raggiungere i target fissati dalle mandanti,
rispondere alle continue ed assillanti chiamate del capoarea e dei
direttori (i mastini delle mandanti) con la conseguenza non solo della
perdita del mandato ma anche delle relative indennità di fine
rapporto.La stessa Fondazione Enasarco prevede per le donne agenti una indennità di maternità di € 2,500, ma solo se il reddito non supera i 70 mila € lordi: misera cosa considerato tutto quanto.
Il rapporto di agenzia è però un rapporto di lavoro autonomo, l’agente dovrebbe gestirsi da solo e in qualità di autonomo non deve rendere conto a nessuno.
Purtroppo non è proprio così. Per le mandanti siamo autonomi quando chiediamo diritti e ci vogliono dipendenti quando si tratta di doveri.All’atto pratico è comunque un rapporto parasubordinato: l’agente deve sottostare alle direttive impartite dalle mandanti, le quali negli ultimi anni sono diventate sempre più pretenziose ed inseriscono nei contratti individuali una serie di clausole da rendere quello di agenzia un rapporto vicino al subordinato, senza però averne i privilegi.
Perché secondo lei vi è così poca attenzione per le donne agenti?
Perché come dicevo prima il mondo dell’agenzia è maschilista, chi discute e scrive gli AEC è quasi sempre uomo, la donna si avvicina raramente al sindacato degli agenti, terminato il lavoro deve dedicarsi alla famiglia, tralasciando così l’importante lotta sindacale.Cosa propone per far si che l’attività sia ambita anche dalle donne?
Migliorare sicuramente le garanzie per la maternità. Occorre che i futuri AA.EE.CC. puntino alla tutela ed alla qualificazione della mamma agente prevedendo la corresponsione di una indennità mensile per i mesi di effettivo allontanamento dal lavoro, questo potrebbe essere previsto istituendo un Fondo Indennitario Straordinario ( FIS), gestito eventualmente dall’Enasarco.Dovrebbe essere inoltre abolita per legge la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione per colpa in caso di mancato raggiungimento del target o altre sciocchezze simili. Anche l’Enasarco dovrebbe farsi carico di alcune peculiarità, come il riconoscere alla mamma, almeno per il periodo di sospensione del mandato, i contributi figurativi (cosa che l’Enasarco non prevede in nessun aspetto della sua gestione previdenziale).
Autore
Augusto Grandi
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