venerdì 22 maggio 2020

Qual'è il compito del Sindacato

Il Sindacato è una  Associazione libera e spontanea di lavoratori o datori di lavoro, costituita al fine di tutelare i loro comuni interessi. I Sindacati sono liberi e non ricevono alcuna sovvenzione dallo Stato.

Il termine Sindacato deriva dal greco Sin (σύν = insieme) e Dike (δίκη = giustizia, diritto) il significato è “Insieme per la giustizia, per il diritto”.
Il compito principale è quello di tutelare la categoria degli agenti nella sua interezza, sottoscrivendo con i SINDACATI delle aziende (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato) i contratti collettivi ( A.E.C. Accordi Economici Collettivi)   dove sono sanciti i diritti ed i doveri delle parti;

Gli AA.EE.CC. Accordi Economici Collettivi, si applicano esclusivamente agli agenti ed alle ditte mandanti che aderiscono espressamente alle organizzazioni firmatarie gli accordi stessi ed ai contratti che dovessero richiamarli. Pertanto agli agenti non iscritti alle OO.SS. di categoria o che non fossero richiamate dal mandato, si applica esclusivamente il cc con esclusione quindi dal FIRR, Indennità Suppletiva di Clientela, Indennità Meritocratica ed altre indennità che sono quindi non dovute all’agente.

Con il tempo, molti hanno voluto attribuire ai vari Sindacati, in maniera distorta, un significato politico, ed etichettarle con queste.

Essere affini, non dipendenti ad un gruppo politico non mi sembra un demerito se l'autonomia e la democraticità interna del sindacato non sono messe in discussione.
Infatti, se una o più rivendicazioni sindacali sono fatte proprie da un partito non è che si possa rifiutarle perchè si è apartitici.
Anche l'Usarci ha utilizzato i servigi di vari partiti da dx a sx i quali si sono fatti promotori di nostre rivendicazioni e noi abbiamo accettato di buon grado questo aiuto per il bene della categoria.

Il Sindacato è quindi una organizzazione che tutela e rappresenta i diritti dei lavoratori, attraverso varie forme di attività come le trattative con i datori di lavoro o di protesta

Oltre alla rappresentanza in sede contrattualistico, il Sindacato degli agenti si interessa di
  • assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro
  • consulenza e assistenza fiscale, legale, tributaria, assicurativa, previdenziale.

L'USARCI nel contesto sindacale nazionale rappresenta un'atipicità, da 70 anni assiste e tutela gli agenti commerciali restando autonoma, non vincolata ad altri forze sindacali o controparti.
La Fnaarc e la Fiarc come ben sapete sono sindacati gialli perchè aderiscono alle controparti, ma non aderiscono soltanto, vivono nei loro locali, si servono dei loro dipendenti, sottostanno ai loro diktat; poi abbiamo la Federagenti, anch'essa aderisce alla Cisal e se andate sul loro sito, la quasi totalità delle loro notizie o rivendicazioni , se così si possono chiamare, riguardano esclusivamente l'Enasarco, forse perchè è lì che si trova il miele.
Ma torniamo all'oggetto dell'intervento, qual'è il compito del sindacato.
Abbiamo detto che il compito principale è quello di tutelare il diritto dei lavoratori, tutelare il diritto dei lavoratori non significa assisterlo nella vertenza sindacale, fargli i conteggi, fornirgli un avvocato esperto in materia di agenzia; tutelare il diritto significa valutare le condizioni di lavoro nell'ottica del cambiamento del mercato, e cercare di prevenire o correggere da subito eventuali condizioni di sfruttamento ed occuparsi di garantire la sicurezza ecoomica e professionale della ategoria. Ma ciò non è sufficiente, ragionando con molta presunzione, il Sindacato dovrebbe pensare di trasformarsi nello strumento utile alla categoria per scegliersi l'imprenditore che dispone di un piano industriale migliore in modo da valorizzare al meglio il proprio lavoro.
In pratica il professionista, ovvero l'agente, dovrebbe essere quello che offre lavoro all'impresa, non l'impresa che offre lavoro all'agente; ribaltare in pratica il ruolo del più forte.
Certo, non è facile, non è cosa repentina, occorreranno anni, ma questa a mio avviso è la strada, e sarà difficile percorrerla da soli.

Abbiamo visto come nell'ultimo decennio la globalizzazione ha portato dei contraccolpi enormi alla categoria con il calo di circa 100 mila agenti, negli ultimi 15/20 anni, solo negli ultimi tre anni abbiamo avuto un calo di oltre quindicimila agenti iscritti all'Enasarco, una diminuzione del 6,5% . Questa variazione segue di pari passo il calo delle preponenti, quasi quattromila su sessantaquattromila negli ultimi tre anni , achequi il calo in percentuale si attesta sulla stessa cifra, circa il 6,5%
Altro dato preoccupante è rappresentato dal contributo previdenziale medio che supera di poco le 4.000,00 euro pro capite l'anno, il che vuol dire che il reddito medio dell'agente è di circa 26 mila euro l'anno, meno del reddito di un lavoratore dipendente considerato che quello dell'agente è un reddito lordo.

Se non si tornerà a far diventare appetibile economicamente questa attività, sarà molto difficile che i giovani possano essere attratti da questa professione.

Come Usarci abbiamo cercato di dare competenza e professionalità a chi si occupa di assistenza agli iscritti, siamo l'unico sindacato di agenti che fa formazione quadri, e devo dire di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti, anche se vi è ancora molto da fare.

L'UARCI, in questi ultimi anni, ha dato l'avvio ad una serie di iniziative tese a dare maggiore risalto e visibilità alla nostra organizzazione sia nazionale che alle sedi sul territorio, le ultime di queste iniziative sono rappresentate da una serie di petizioni con lo slogan restituiamo dignità alla professione, petizioni che abbiamo avviato su tutti i social ed anche attraverso l'invio di mail agli agenti, nove petizioni in tutto, una raccolta di firme su argomenti di assoluta attualità a tutela della categoria, inviato questionari per conoscere non solo i problemi dei nostri iscritti ma quelli di tutta la categoria,

Nell ultimo anno abbiamo abbiamo incontrato Ministri, Sottosegretari, decine di Deputati e Senatori, abbiamo sostenuto e riproposto numerose nostre poposte di legge, come:
  • Detraibilità auto al 100%
  • Doppia patente
  • Variazione del Monomandato
  • Esclusiva e variazioni contrattuali.
  • Abbiamo reso possibile l’applicazione della quota 100 agli agenti di Commercio,
Abbiamo lanciato decine di Petizioni :
  • NO alle modifiche unilaterali al contratto
  • NO all’esclusiva Unilaterale
  • NO al monomandato
  • SI al FIS Fondo Indennitario Straordinario
  • NO alle clausole risolutive espresse
  • SI alle provvigioni sul commercio elettronico
  • NO alle provvigioni sul Maturato
  • SI al privilegio delle indennità nei fallimenti
Ebbene, nonostante queste ed altre innumerevoli iniziative la base, gli agenti di commercio, ha ignorato questi progetti infatti la partecipazione non è stata numerosa, in netto contrasto con le lamentele degli agenti che sono sempre numerose e continue. Purtroppo, non appena si chiede agli agenti di leggere e mettere mano alla penna per dichiarare il proprio malcontento, le risposte sono dell’ordine del 5/6% , come se tutti gli altri fossero immuni da problemi; in pratica la categoria è “anoressica “
Tutto ciò non aiuta il sindacato a svolgere con correttezza il proprio ruolo, non si può chiedere senza dire e dare.

Siamo aperti a qualsiasi critica, costruttiva, ben vengano, ci aiutano a crescere ed a formarci, ma occorre ricordare che insieme alla critica occorre offrire un suggerimento, altrimenti come diceva qualcuno ,

Se denunci un problema e non suggerisci la soluzione, fai parte del problema

oppure

se non sei parte della soluzione sei parte del problema,
Facciamo corpo, siate propositivi, non abbiate timore delle novità, le novità stimolano ed aguzzano l'ingegno.



Giovanni Di Pietro

domenica 10 maggio 2020

Il diritto dell'agente alle provvigioni sugli affari stornati a causa della pandemia di Covid-19

"LE PROVVIGIONI STORNATE PER COVID 19 SONO DOVUTE O NO?"



Le restrizioni alla libera circolazione di merci e persone imposte dal Governo, per contrastare il diffondersi della Pandemia di Covid-19, non solo hanno già impedito a molti agenti di commercio di promuovere contratti per conto dei loro preponenti, ma rischiano (se non lo hanno già fatto) anche di mettere in pericolo l’esecuzione di quei contratti che gli stessi agenti avevano promosso prima che l’epidemia di Covid-19 arrivasse in Italia.

Con il presente elaborato si intende fornire una riflessione sul diritto dell’agente commerciale alla provvigione per gli affari conclusi dalla preponente, ma stornati a causa della Pandemia di Covid-19.

È noto che il diritto alla provvigione, salvo deroga espressa entro determinati limiti, sorge con la conclusione del contratto e matura dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione convenuta nel contratto, ma ci sono casi in cui, a determinate condizioni, l’agente ha comunque diritto a ricevere la provvigione anche sugli affari non eseguiti.
Il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari rimasti ineseguiti è disciplinato dall’art. 1748 c.c., dalla Direttiva CEE n. 86/653 e dagli Accordi Economici Collettivi.
L’art. 1748 c.c., per quanto qui d’interesse, al V comma, prevede il diritto dell’agente di ricevere una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, secondo equità, qualora il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte al contratto, e, al VI comma, che l’agente non è tenuto a restituire le provvigioni riscosse se il contratto tra preponente e terzo è rimasto ineseguito, salvo che tanto sia dipeso da cause non imputabili al preponente.

L’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 per il settore industriale e gli enti cooperativi (avente efficacia erga omnes) dispone che se il contratto viene stornato l’agente ha diritto al 50 per cento delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30 per cento delle  provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore e altri gravi cause non imputabili al preponente.

La Direttiva CEE n. 86/653 e gli altri Accordi Economici Collettivi, infine, ribadiscono il principio secondo cui l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Quindi, qualora un affare promosso da un agente ed accettato dal preponente rimanga in tutto o in parte ineseguito, il diritto dell’agente alla provvigione rimane impregiudicato se e nella misura in cui la mancata esecuzione del contratto dipende da una causa imputabile al preponente; laddove, se il preponente ed il terzo si sono accordati per non eseguire il contratto il medesimo diritto matura, ma bensì in misura ridotta.

Nella prima ipotesi è determinante la nozione di “causa imputabile al preponente”, il cui significato non è definito in alcuno strumento legislativo e che la giurisprudenza non circoscrive alle sole cause giuridiche che hanno determinato l’estinzione del contratto, ma estende a tutte le circostanze di fatto e di diritto, riconducibili alla sfera giuridica del preponente, all’origine della mancata esecuzione del contratto.
Traslando questi concetti sul piano dell’onere della prova in un eventuale giudizio, l’agente che agisca per la condanna del preponente al pagamento di provvigioni su affari conclusi ma  rimasti ineseguiti (o che nel medesimo caso sia convenuto per la restituzione delle provvigioni riscosse) ha, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’elemento costitutivo del proprio diritto e, quindi, la riconducibilità a titolo di colpa (o dolo) al preponente della mancata esecuzione del contratto.
Le circostanze di fatto che caso per caso hanno portato alla mancata esecuzione del contratto divengono dunque determinanti per valutare il diritto dell’agente alle provvigioni e se la condotta del preponente sia stata coerente con gli obblighi, anche di cooperazione e buona fede, costituti a suo carico.

Nella seconda ipotesi (affari rimasti ineseguiti per accordo tra le parti) l’agente ha diritto a ricevere una provvigione ridotta sulla parte rimasta ineseguita, da calcolarsi secondo gli usi o secondo equità dal giudice, ai sensi del V comma dell’art. 1748 c.c.
In proposito, l’art. 1748 c.c. non rimanda più alle norme corporative per il calcolo della provvigione ridotta (come era prima della riforma del 1999) e, quindi, il riferimento agli “usi” non può essere esteso a tal punto da includere anche le disposizioni contenute negli Accordi Economici Collettivi di volta in volta applicabili. La liquidazione della provvigione deve, quindi, avvenire secondo gli usi di volta in volta vigenti nelle categorie di riferimento e, in mancanza, con valutazione equitativa ad opera del giudice adito.
Per quanto riguarda, infine, il diritto alla provvigione di cui all’ Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 menzionato in precedenza, all’art. 5 è previsto in caso di storno un diritto dell’agente al 50%[1] delle provvigioni che gli sarebbero spettate in caso di esecuzione del contratto, a titolo di rimborso spese, se lo storno non è determinato da forza maggiore o da altre cause non imputabili al preponente.

Premesse le medesime considerazioni avanzate in precedenza sulla imputabilità al preponente e la rilevanza dell’elemento soggettivo in relazione alla mancata esecuzione del contratto, è opportuno sottolineare che la Forza Maggiore non ha una definizione legislativa, ma viene descritta dalla giurisprudenza come quell’evento imprevedibile e straordinario che esula dalla sfera di controllo del debitore (preponente) e che si inserisce tra la condotta del debitore medesimo e l’evento, in modo tale da escluderne il rapporto causale. In altre parole, per forza maggiore si intende quel fatto, straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia da solo sufficiente a causare un evento; nel caso in analisi, la mancata esecuzione del contratto.
Il diritto al rimborso spese pari al 50% della provvigione per i contratti stornati è considerato un rimedio residuale, applicabile solo quando lo storno non dipenda da forza maggiore o altra causa imputabile al preponente e quando non si versi nell’ipotesi previste dall’art. 1748 c.c. V e VI comma. La disciplina dell’art. 5 dell’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 prevede un regime dell’onere probatorio diverso da quello relativo alle fattispecie di cui all’art. 1748 c.c., in base al quale spetta al preponente fornire la prova della ricorrenza di situazioni di esonero del debito quali forza maggiore o atre cause a lui non imputabili.
Tale essendo il quadro normativo, in caso di affari stornati (vale a dire, rimasti semplicemente ineseguiti o consensualmente risolti) a causa della Pandemia la valutazione in merito al diritto dell’agente alle provvigioni varia a seconda delle caratteristiche del caso concreto e, in particolare, dell’incidenza che l’emergenza sanitaria e/o le restrizioni imposte dal Governo hanno avuto sull’organizzazione imprenditoriale del preponente e sull’obbiettiva possibilità di adempimento alle prestazioni contrattuali.

Non è possibile definire aprioristicamente in quali casi la mancata esecuzione del contratto o il suo storno potranno essere imputati al preponente. E’ un dato però che il preponente non è senz’altro esonerato dall’obbligo di pagare la provvigione (in misura piena o ridotta) per il solo fatto in sé della mancata esecuzione del contratto nel contesto emergenziale in atto; ed è, invece, necessario indagare sull’influenza che le misure restrittive imposte dal Governo o, più in generale, il diffondersi della Pandemia di Covid-19, abbiano avuto sulle prestazioni cui il preponente era tenuto nei confronti del terzo, se, cioè, esse siano state da sole sufficienti a determinare la mancata esecuzione del contratto.
In conclusione, applicando questi concetti alle ipotesi di contrati stornati o rimasti ineseguiti a causa della Pandemia di Covid-19, se ne desume l’esigenza di ricostruire caso per caso, anche a mezzo di presunzioni, le circostanze all’origine dello storno o della mancata esecuzione del contratto per appurare se ed in che misura esse dipendano da scelte discrezionali del preponente, da sue valutazioni unilaterali di convenienza, da sue negligenze o, invece, dall’esigenza di rispettare le misure restrittive imposte dal Governo o dall’impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali a causa di impedimenti imprevisti e insormontabili.

Fonte USARCI; autore Luca Tabellini (Studio Tabellini) - Carlo Tabellini (IUCAB LWG)

[1] Percentuale derogabile su accordo delle parti, ma non oltre al 30%;

giovedì 7 maggio 2020

ENASARCO, LA MANDANTE DECADE DAL RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Decadenza della mandante dal recupero dei 
contributi Previdenziali a carico dell'agente

La mandante perde il diritto di recuperare i contributi previdenziali a carico dell'agente se non effettua la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
Il caso trattato in questa sede, riguarda la mancata iscrizione ed il mancato versamento dei contributi previdenziali presso l'Enasarco: un agente effettua la relativa segnalazione al servizio ispettivo dell'Ente, il quale provvede a recuperare dalla mandante tutti i contributi omessi (sia per la quota parte di pertinenza della preponente sia per la quota parte a carico del 'agente) con le relative sanzioni.
La mandante a questo punto agisce in giudizio nei confronti dell'agente per ottenere la restituzione della quota parte dei contributi a carico di quest'ultimo.
L'agente si difende eccependo che
la preponente non può richiedere la
restituzione di tali somme - neppure a titolo di indebito — essendo essa tenuta al pagamento per specifica previsione normativa e per non avere effettuato la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle provvigioni a cui si riferiscono i contributi ai sensi cell'art.7 della L.12/73, secondo il quale "Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi".
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro — con sentenza n. 4226 del 13.02.2019 (che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 561 del 08.04.2014) ha accolto la tesi difensiva dell'agente Usarci avéndo statuito che "all'accoglimento della richiesta della società mandante osta il disposto dell'art. 7 della legge n. 12 del 1973, essendo il
preponente responsabile de pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente. Pertanto nessuna forma di indebito è configurabile nel caso di specie".
La Suprema Corte ha altresì statuito che la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo previdenziale a carico dell'agente se non lo trattiene contestualmente al pagamento delle somme cui il contributo si riferisce. Quindi la quota contributiva a carico dell'agente di commercio deve necessariamente essere trattenuta dalla mandante al momento del pagamento delle somme cui i contriouti si riferiscono, non potendo preponente effettuare tale trattenuta in un momento successivo.
Avv. Massimo Battazza

sabato 14 marzo 2020

Emergenza Corona Virus e gli Agenti di commercio

Di Pietro, per affrontare l’emergenza sanitaria occorrono 20 miliardi per le partite iva

Quale impatto stanno avendo l’emergenza sanitaria e lo stop alle attività imposto dal Governo sulla Categoria degli Agenti di Commercio? In questi giorni di preoccupazione e incertezza siamo riusciti a contattare Giovanni Di Pietro, Vice Presidente Vicario di Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani), a cui abbiamo fatto alcune domande.
Come stanno vivendo gli Agenti di Commercio l’emergenza sanitaria?
Dipende un po’ dalle categorie merceologiche. I beni non essenziali sono bloccati e quindi anche gli ordini. Si salva in parte il settore alimentare dove, a parte ristoranti e alberghi chiusi, si continua a lavorare. Quello che preoccupa è che molti negozianti stiano annullando gli ordini per il periodo pasquale e chi ha già ricevuto la merce ora stia chiedendo di poterla restituire.
In alcuni settori che non sono stati toccati dal decreto si riesce ancora a lavorare ma con i negozi chiusi la difficoltà è sempre maggiore. Anche gli informatori medici o di prodotti elettromedicali e farmaceutici hanno serie difficoltà in quanto non sono ricevuti dai medici. Infatti alcuni fanno le ricette dalla finestra o attraverso la porta socchiusa. E le farmacie pur se aperte non ricevono gli agenti.
Riguardo le ultime regolamentazioni, un Agente può ancora circolare e in quali circostanze?
Anche su questo dipende molto dal tipo di merce trattata. Se quasi tutte le attività commerciali sono chiuse non è che ci sia tanto da girare ed è meglio restare a casa principalmente per scopi sanitari ma anche perché si evitano inutili spese. Mentre l’agente che si sposta per fare una tentata vendita principalmente di prodotti alimentari può sicuramente  circolare, anche quelli che operano non in tentata vendita ma rappresentano prodotti primari possono circolare ma è indispensabile indicare dove si sta andando sull’autocertificazione in caso di controllo. Ormai la quasi totalità si sposta solo se ha un appuntamento.
Cosa sta facendo l’Usarci per assistere la Categoria in questo momento?
Al momento Usarci è in contatto con i vari Ministeri per rappresentare le difficoltà della Categoria e sta cercando di ottenere qualche iniziativa di sostegno in favore degli Agenti di Commercio. Per esempio la sospensione del pagamento di imposte e tributi, specie quelli che scadranno a breve. Oltre alla mancanza di liquidità per alcuni è un problema logistico in questi giorni recarsi in banca a pagare le bollette!
In Enasarco [l’ente previdenziale degli Agenti di Commercio n.d.r.] Usarci sta promuovendo alcune sue proposte. Una di queste è l’anticipo del Firr, in pratica un tfr per gli Agenti, anche se per fare questo serve il consenso delle mandanti. È vero che sono soldi già accumulati dagli Agenti, ma in questo momento un po’ di liquidità immediata per qualcuno può già fare la differenza.
Cosa può fare il Governo per gli Agenti di Commercio?
Si parla tanto in questi giorni di riconoscere l’indennizzo dei 500 euro mensili a tutti i lavoratori autonomi. Lo auspico, ma la vedo dura in quanto occorrerebbero subito e solo per questo circa 20 miliardi, cosa non facile da procurarsi viste anche le altre spese. Sarebbe più facile destinare queste somme in primis a tutti i lavoratori autonomi che sono stati contagiati o si sono stati ricoverati con il Covid-19. Una sorta di mutua per le partite Iva. E anche per quanto riguarda i 4 milioni stanziati da Enasarco credo debbano essere gestiti con lo stesso criterio: aiutando soprattutto chi di coronavirus si è ammalato.

giovedì 17 ottobre 2019

PARLIAMO DI PENSIONI, Enasarco ed Inps

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D. Quando è nato L'Enasarco?
R.L'Enasarco fu istituito nel 1938 con il nome di Enfasarco, (Ente Nazionale Fascista Assistenza Agenti Rappresentanti di commercio a seguito della emanazione del primo AEC; successivamente con  Regio Decreto del 6 giugno 1939 n. 1305 l' Enfasarco divenne il primo e per tanti anni l'unico ente pensionistico per gli agenti e rappresentanti commerciali.
D. Ma all'epoca l'agente percepiva altre pensioni?
R. Assolutamente no, la pensione erogata dall'Enasarco era l'unica pensione percepita dall'agente
D. Ma  l'agente non percepiva anche la pensione INPS?
R. Purtroppo no, l'Inps  erogava pensioni solo ai lavoratori dipendenti.   Occorrerà attendere il 1966 quando la legge 22 luglio 1966 n. 613 istituì presso l’INPS l’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali.   Solo allora, gli agenti ebbero diritto alla pensione Inps in quanto assimilati ai commercianti.
D. Quindi dal 1966 L'agente ha diritto a due pensioni?
R. In pratica si, dal 1966 l'agente percepisce due pensioni, ma quella che gli permettereva  di vivere una vecchiaia tranquilla era solo quella dell'Enasarco in quanto quella dell' INPS era costituita da un minimo fisso, ovvero, l'agente, pur versando contributi in percentuale sul reddito, aveva diritto sempre alla stessa pensione, un minimo che all’epoca, 1966, era di lire  12.000, circa 118 € attuali.
D. Perchè invece quella ENASARCO è più importante?
R. Occorre innanzi tutto spiegare il sistema pensionistico Italiano. L'Italia ha da sempre utilizzato per le pensioni pubbliche il sistema a RIPARTIZIONE così come in altri paesi come Francia, Germania, Belgio, Spagna  ed altri, mentre altre nazioni di matrice Anglosassone hanno utilizzato un sistema misto, Ripartizione e Capitalizzazione
D. Ripartizione, Capitalizzazione,cosa significano?
R. Il sistema a ripartizione è costituito da un sistema senza patrimonio, dove le pensioni vengono pagate con i soldi dei lavoratori, in pratica i figli versano per pagare le pensioni dei padri.
D. I figli versano per pagare la pensione ai padri? Non è una incongruenza?
R. Assolutamente no, faccio un esempio banale per poter comprendere al meglio il sistema.
Al momento della costituzione dell'ente pensionistico, si sarebbe dovuto attendere  almeno venti anni per poter cominciare ad erogare pensioni,  tempi troppo lunghi, e poichè la  pensione costituisce oltre che un reddito sociale, aiuta l’economia nazionale,  si provvede ad erogare da subito una pensione a chi ha raggiunto l'età pensionabile, o subisce un infortunio , prelevando i contributi dai versamenti dei più giovani.
D. Ma allora i pensionati sfruttano i soldi degli altri.
R. In verità non è uno sfruttamento in quanto è praticamente un giroconto, i giovani di oggi saranno i pensionati di domani che attingeranno dai loro figli i quali quando andranno in pensione attingeranno a loro volta dai figli.
D. Se il sistema è perfetto perchè quasi tutti gli enti pensionistici sono in passivo?
R. Non esistono sistemi perfetti, ma solo sistemi che premiano più o meno il sociale, la passività degli enti pensionistici è causata da una moltitudine di fattori, quali:  crisi economica prolungata che porta ad una diminuzione drastica dei versamenti contributivi o ad un considerevole calo delle nascite e quindi dei futuri lavoratori, oppure ad una troppa elasticità nel concedere pensioni a chi non ne ha ancora i requisiti.
D. Torniamo alle due pensioni, quella dell'Enasarco quindi rappresenta la pensione più importante.
R.  Vero in parte, in realtà, con la legge 613del 1966 , ovvero l'istituzione della pensione INPS per i commercianti, la pensione Enasarco si trasforma in pensione integrativa, anche se fino al 1972 Con la legge 12 resta la più importante. Occorre attendere la legge 2 agosto 1990 n. 233  perchè la pensione INPS si trasforma da fisso a variabile sulla base dei contributi versati. A Questo punto le pensioni si equivalgono.
D. A questo punto si poteva eliminare un ente contributivo, perché continuare a pagare due enti pensionistici?
R. Anche qui i motivi sono molteplici. Abbiamo detto che il sistema pensionistico italiano è quello a RIPARTIZIONE, (i figli versano per i padri) quindi, se si smettesse di versare i contributi, tutti i pensionati resterebbero senza pensione e quelli che stanno continuando a versare perderebbero comunque i loro contributi nel giro di pochissi anni perché i loro versamenti servirebbero per pagare le pensioni in corso. 
D. Quindi si è condannati in eterno a pagare la doppia contribuzione?
R. Non è detto. Ritengo comunque che se anche fosse non ci sarebbe nulla di male, avere due pensioni permettono di vivere meglio, seppure con un piccolo sacrificio in più nel periodo di attività, dobbiamo inoltre tener presente che i contributi ENASARCO vengono pagati al 50% dalle ditte mandanti, non gravano esclusivamente sull'agente. L'agente quindi percepisce una pensione piena pagando un contributo ridotto al 50% non è poco.
D. Non mi ha risposto,  quindi occorre pagare per sempre, se si smette salta tutto.
R. Con le ultime riforme, si sta cercando di ridurre sempre più questo aspetto. L'innalzamento dell'età pensionabile, la riduzione dei coefficienti di calcolo, la trasformazione del sistema di calcolo della pensione da retributivo al contributivo, sono i primi passi per portare eventualmente il sistema da Ripartizione a sistema misto con garanzie maggiori sulla sostenibilità seppure con la riduzione della redditività. Personalmente ritengo comunque migliore il sistema a ripartizione, l'aspetto sociale è premiante anche per la collettività.
D. Ha usato altri due termini poco chiari, Retributivo e contributivo, cosa significano
R. Sistema retributivo significa effettuare il calcolo per la pensione tenendo conto solo della retribuzione percepita, senza tenere in alcun conto i versamenti contributivi. Sistema contributivo invece è l'inverso, il calcolo viene effettuato sui contributi versati e non sulle provvigioni percepite.
D. Può essere più chiaro con qualche esempio?
R. Certo, prendiamo ad esempio il sistema retributivo;  nel 1980 , la percentuale di contribuzione ENASARCO era del 8%, 4% a carico agente e 4% a carico mandante. Se l'agente avesse percepito una provvigione pari a 10 milioni di vecchie lire avrebbe versato in totale  800.000 lire di contributi. In questo caso, il calcolo viene fatto sulle provvigioni premiando maggiormente il calcolo pensionistico in quanto i versamenti dei contributi erano molto bassi. Con l'attuale sistema, quando andrà a regime, si considereranno solo i contributi versati (sistema contributivo), non le provvigioni, sistema maggiormente penalizzante per il lavoratore ma più equo.
D.  Passiamo alle domande difficili, si parla tanto di silenti, cosa sono?
R.I contributi Silenti rappresentano  quei  contributi versati ad un ente pensionistico   che non sono sufficienti a maturare alcun trattamento,  da ciò il termine silenti che vuole indicare quelle persone che pur avendo versato contributi non percepiranno alcuna pensione.Il problema è molto complesso e di non facile soluzione e riguarda tutti gli enti pensionistici non solo l’Enasarco.
D. arliamo allora dei silenti Enasarco, perché i loro versamenti devono ritenersi perduti?
R. Anche qui occorre fare una distinzione; quelli che alla fine del 1998  data di privatizzazione dell’ENTE avevano maturato il diritto alla pensione perché già in possesso dei 15 anni di versamento previsti per legge, e quelli che hanno versato 2;3;5; 10 anni senza raggiungere il minimo previsto per ottenere il diritto alla pensione.
 La legge 12 del 2 febbraio 1973, voluta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale,  ridisegna la natura ed i compiti dell’Enasarco a seguito della emanazione della legge 22 luglio 1966, n. 613 che ha incluso gli agenti commerciali nella gestione INPS.  Con la legge 12 la pensione Enasarco si trasforma da unica pensione in pensione Integrativa.  I primi, quelli che al 1998 avevano maturato i 15 anni, hanno avuto due anni  per poter completare gli anni di versamento mancanti.
D. Ancora cerca di eludere la domanda, perché l’Enasarco non restituisce i contributi versati che non  daranno diritto alla pensione ?
R. No, non cerco di eludere, cerco di far capire alcune differenze sostanziali. L’Enasarco è sotto il diretto controllo dei ministeri vigilanti e del COVIP, oltre ciò è intervenuta la cosiddetta legge Fornero che ha portato da 30 a 50 anni la sostenibilità degli enti privatizzati.
Questa ulteriore e giusta garanzia, che dà maggiore stabilità alla fondazione e sicurezza agli iscritti, ha obbligato l’Enasarco ad aumentare le percentuali contributive e l’età pensionabile e non concede alcuno spazio a qualsiasi altra possibilità. Restituire le somme versate agli ex agenti che non hanno maturato il diritto alla pensione, provocherebbe un tracollo della fondazione con conseguenze inimmaginabili.
D. Perché si provocherebbe il tracollo della Fondazione?   non è sufficiente prendere quei soldi e restituirli?
R. Assolutamente no, questo sarebbe possibile solo in un sistema a Capitalizzazione, non a Ripartizione, abbiamo detto in precedenza cosa significa. Restituire le somme versate comporterebbe il CRAC della Fondazione, (cosa che succederebbe in tutti gli enti previdenziali se si attuasse una simile politica).
L’Enasarco, così come gli altri enti, non ha risorse sufficienti a rendere i versamenti, se lo facesse  non avrebbe più i soldi per pagare le pensioni già in essere e quelle future,  e ciò non andrebbe a favore di nessuno. Nello stesso tempo, se si rendessero i soldi a tutti senza più erogare pensioni, ad ognuno spetterebbe solo le briciole.
D. E  se intervenisse l’inps inglobando  l’Enasarco?
R. Le cose non cambierebbero assolutamente, anche l’INPS ha i suoi silenti e sono molti di più dell’Enasarco, inoltre tale assorbimento, difficile da realizzare, provocherebbe si l’annullamento dei contributi obbligatori Enasarco, ma provocherebbe anche la cancellazione futura della doppia pensione, con il risultato che oltre l’80% degli agenti si ritroverebbe con una unica pensione di circa 600 € mensili invece della doppia pensione, circa 1. 200 attuali con la quale sopravvivere con dignità.
D. Ma l’agente prende due pensioni perché versa due contributi, se uno li versasse ad una assicurazione privata otterrebbe ugualmente due pensioni?
R. Anche questa è una considerazione semplicistica ed in parte non vera. Innanzitutto se non fosse obbligatoria quasi nessuno verserebbe i contributi volontari, solo i più facoltosi provvederebbero a costituirsi una pensione complementare, in  secondo luogo,  occorre tener conto che la rendita del privato è nettamente più bassa di quella dell’Enasarco in quanto occorre tener conto di  tutti gli aspetti pensionistici,  invalidità, malattia oltre all’utile che il privato deve avereUltima considerazione,  la più importante; in tutto ciò, in tutte le chiacchiere e le considerazioni che si fanno, non si tiene conto che la pensione Enasarco è la conseguenza di un versamento che al 50% grava sulle mandanti;  su un monte contributivo di 100 mila euro sul quale si calcola la pensione, 50 mila e più non è stato pagato dall’agente ma dalla mandante , e se l’Enasarco sparisse addio pensione e contributo paritetico.
D. Quindi i silenti devono rassegnarsi, per loro non vi è nulla da fare?
R. da anni si cerca di trovare una soluzione, ma non è certamente facile; per legge non possono essere distratte somme destinate alla pensione, oltremodo non sarebbe neanche giusto. Questo è un problema sociale , e come tale dovrebbe interessare tutta la platea degli agenti, sia quelli in attività sia quelli già pensionati, oltre che lo stato. Qualsiasi iniziativa contro la Fondazione, potrebbe provocare l'effetto domino  ed interessare tutti gli enti pensionistici sia privati che pubblici e potrebbe comportare il tracollo dell'intero sistema pensionistico. Per poter quindi trovare una quadra ai silenti, quelli che hanno maturato almeno 15 anni di versamenti, occorrerebbe trovare i fondi ed avere il benestare dei ministeri competenti.

D. Ma questo dei silenti è un problema che occorre risolvere altrimenti si trascinerà in eterno.
R. Assolutamente no, quello dei silenti è un problema che " tecnicamente" è già stato risolto, infatti con il regolamento del 2012, è stato previsto che, per i nuovi iscritti alla Fondazione, sono sufficienti 5 anni di versamentiper poter accedere ad un contributo al raggiungimento dell'età pensionabile, quindi anche quelli che non raggiungeranno i venti anni, avranno diritto ad una rendita.
D. Ma allora tutti quei movimenti che si leggono sui media che parlano di azioni legali, ricorso alla corte Costituzionale, alla corte europea ed altro?
R. Siamo in un paese democratico ed ognuno è libero di pensare quello che crede più opportuno. Ci troviamo in un momento storico dove si parla molto si ascolta poco e si legge meno, ognuno di noi ha la soluzione a tutti i mali, internet che è una notevole cassa di risonanza a costo zero, dà l'opportunità a tutti di fare il condottiero,  così nascono partiti politici personali, nuove associazioni sindacali, con l'unico risultato di disperdere le forze e calunniarci l'un l'altro.
Il malcontento ed il populismo completano l'opera.