venerdì 28 agosto 2020

ENASARCO, ANTICIPO FIRR, A QUANDO LA LIQUIDAZIONE ?

 


L’Enasarco quando liquiderà l’anticipo FIRR

 

Il Cda ENASARCO nella seduta del 29/05/2020 ha deliberato di liquidare agli agenti che ne facessero richiesta, un anticipo del Firr fino ad  un massimo del 30% delle somme in giacenza, da suddividere in tre trance del 10% ciascuna.  Solo i rappresentanti della Fiarc, Federagenti,  Anasf e Confesrcenti hanno votato contro.

La delibera del Cda è successiva all’accordo siglato tra le oo.ss. di parte agente, Usarci,   Fisascat Cisl, Ugl Terziario, Fnaarc, Uiltucs e le oo.ss. delle mandanti, Confindustria, Confcomemrcio, Confapi, Confartigianato; le altre sigle sindacali, Federagenti, Fiarc, Anasf, Confesercenti, tutte appartenenti alla lista Fare Presto, non hanno sottoscritto l’accordo, forse che gli agenti di commercio non hanno  bisogno di questo anticipo  in un momento di grave situazione economica per tutta la categoria a seguito della recessione per Covid 19.

La sottoscrizione dell’accordo tra le organizzazioni Sindacali degli agenti e quelle delle mandanti, si è reso necessario in quanto il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)  non è nella disponibilità dell’Enasarco che ne custodisce esclusivamente il fondo  riconoscendo inoltre  gli interessi. Occorre precisare che il Firr non è previsto da un obbligo legislativo,  ma è rappresentato solo da un obbligo di natura pattizia, ovvero è obbligatorio solo per quelle aziende che aderiscono alle oo.ss. delle mandanti e che hanno sottoscritto gli AA.EE.CC. ( Accordi Economici Collettivi) con i sindacati degli agenti.

Ovviamente il tutto deve essere avallato dai ministeri competenti, MEF e Ministero del Lavoro, perché ogni azione che possa incidere sui bilanci della Fondazione devono avere il beneplacito di detti ministeri.

Ebbene, dopo tre mesi dalla delibera, e quindi dalla richiesta ai ministeri nessuna autorizzazione è giunta alla fondazione la quale si trova nella impossibilità ad erogare il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto.

Parafrasando un vecchio motto di Andreotti, “ a pensar male è peccato, ma si indovina sempre”, mi chiedo il perché i ministeri tardino a dare  il loro assenso. Eppure non ha nessun costo per lo stato, non incide sulla stabilità dell’Enasarco, ma nello stesso tempo costituirebbe una boccata di ossigeno per la categoria.

Mi viene il sospetto  che gli stessi gruppi che con interrogazioni parlamentari, audizioni parlamentari, pressioni presso i ministeri,  chiedevano a gran voce il commissariamento dell’Enasarco  o la sua fusione nell’Inps, ora faccia di tutto,usando gli stessi sistemi e conoscenze,  per ritardare le  autorizzazioni ministeriali  al solo fine di mettere in cattiva luce agli occhi degli agenti, l’operato della Fondazione. Solo chi non ha a cuore il bene degli agenti potrebbe architettare una simile nefandezza, ma si sa che sotto elezioni tutto è possibile.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 22 giugno 2020

Effetto Covid-19: clausole risolutive espresse e minimi di vendita

Gli effetti del lockdown sulle clausole risolutive espresse contenute nei contratti di agenzia con riferimento a volumi minimi di vendita

Sebbene il Covid-19 ormai sia, come molti dicono, “clinicamente spento” e l’Italia intera abbia ripreso a lavorare a pieno regime, la pandemia e il passato lockdown non hanno ancora esaurito i loro effetti su quei rapporti di agenzia vincolati da volumi minimi di vendita che l’agente deve conseguire a pena della risolubilità del contratto ex art. 1456 c.c..
Le restrizioni imposte dal Governo durante le c.d. Fasi 1 e 2 hanno impedito alla quasi totalità degli agenti di commercio di svolgere regolarmente la propria attività di promozione, con l’inevitabile calo dei loro volumi di vendita se paragonati con il medesimo periodo dell’anno 2019 e conseguente probabile mancato raggiungimento del target minimo di vendita eventualmente concordato con il preponente per l’anno 2020.
Le clausole risolutive espresse inserite nei contratti di agenzia con riferimento all’eventualità in cui l’agente non rispetti un determinato volume minimo di vendita possono ritenersi legittime se e nella misura in cui nei fatti non privino l’agente dei diritti sanciti a suo favore dagli artt. 1750 e 1751 c.c., per l’ipotesi di cessazione in tronco del contratto di agenzia (1).
È noto che, ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c. e della direttiva comunitaria n. 86/653 CE, l’indennità di cessazione del rapporto in caso di risoluzione per iniziativa unilaterale del preponente non è dovuta solo qualora l’inadempimento sia imputabile all’agente e sia così grave da integrare anche una causa legittimante il recesso (2).
Ne consegue che, affinché la cessazione unilaterale del rapporto avvenuta in conseguenza all’applicazione di una clausola risolutiva espressa possa privare l’agente del diritto all’indennità, è necessario il previo accertamento dell’esistenza di un inadempimento dell’agente che integri gli estremi di una giusta causa di recesso e della relativa imputabilità allo stesso, almeno a titolo di colpa (3).
Il giudice eventualmente adito per accertare la legittima invocazione di una clausola risolutiva espressa, quindi, non può limitarsi a constatare che l’evento contemplato nella clausola si sia verificato, ma deve esaminare sia la gravità dell’inadempimento sotto il profilo oggettivo, a prescindere dalla valutazione di esso data dalle parti in sede di redazione della clausola, sia il comportamento dell’obbligato in relazione al principio della buona fede, prendendo in considerazione tutti i diversi profili emersi in sede di esecuzione del contratto che possono aver determinato un diverso tipo di equilibrio, anche quelli soggettivi quale la tolleranza del preponente, che ben può incidere sulla posizione soggettiva dell’agente, escludendone la colpa.
Quanto alla gravità dell’inadempimento, la Cassazione ha insegnato che la legittimità della cessazione in tronco del rapporto non dipende dalla valutazione operata dalle parti in sede di stipulazione della clausola, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti per la configurabilità della giusta causa di recesso contemplata dall’art. 2119 c.c., applicabile per analogia anche ai rapporti di agenzia, e quindi dal verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (4).
Tralasciando ulteriori considerazioni sulla gravità dell’inadempimento, che inevitabilmente dipendono dal caso concreto, soffermiamoci sul secondo requisito richiesto per la legittima operatività di una clausola risolutiva espressa, e cioè sull’imputabilità dell’inadempimento all’agente, almeno a titolo di colpa.
In base ai principi del nostro ordinamento, l’elemento soggettivo della colpa (e quindi la conseguente imputabilità dell’inadempimento) viene meno qualora un evento imprevedibile e straordinario, che esula dalla sfera di controllo dell’agente, si inserisce tra la condotta dell’agente medesimo e un dato evento, in modo tale da escluderne il rapporto causale. In altre parole, per escludere l’imputabilità all’agente del suo inadempimento è necessario che sussista un fatto straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia stato da solo sufficiente a causare l’evento che, nel caso in analisi, è il mancato rispetto del target minimo di vendita.
Ne consegue che, nel momento in cui si valuteranno le circostanze in cui è avvenuto l’inadempimento contemplato (i.e. il mancato raggiungimento del volume minimo di vendita), non si potrà prescindere dall’analisi degli effetti che la pandemia e il conseguente lockdown hanno avuto sulla possibilità per l’agente, la cui condotta deve essere sempre caratterizzata da buona fede, di adempiere la propria prestazione.
Il mancato raggiungimento del volume minimo di vendite potrà non essere imputato all’agente se e nella misura in cui sia stato causato dall’emergenza sanitaria e/o dalle restrizioni imposte dal Governo, e non da negligenza dell’agente stesso.
Quindi, la pandemia, le misure restrittive imposte dal Governo ed i relativi effetti protraentisi fino ad oggi, possono limitare l’operatività delle clausole risolutive espresse convenute con riferimento al mancato raggiungimento dei volumi minimi di vendita, se e nella misura in cui abbiano di fatto impedito a quest’ultimo di eseguire la prestazione cui era obbligato.
Con riferimento alla sussistenza di tali condizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, per aiutare i soggetti in crisi a dimostrare la sussistenza di tale evento impeditivo, ha emanato la Circolare “MISE 0088612” del 25 marzo 2020, con cui ha dato istruzioni alle Camere di Commercio presenti sul territorio nazionale, di rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, una dichiarazione che attesti l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
In conclusione, applicando i summenzionati principi all’ipotesi in cui il preponente intenda avvalersi di un’eventuale clausola risolutiva espressa in seguito al mancato raggiungimento da parte dell’agente del volume minimo di vendita concordato tra le parti, quest’ultimo potrà evitare la risoluzione di diritto del contratto se e nella misura in cui (a parte le suddette osservazioni sulla gravità dell’inadempimento) la pandemia di Covid-19 e/o le misure restrittive imposte dal Governo si siano inserite nel rapporto causale tra l’inadempimento e la condotta dell’agente, impedendo la promozione delle vendite da parte di quest’ultimo e, conseguentemente, escludendone l’elemento soggettivo della colpa.

TABELLINI AVVOCATI ASSOCIATI – LUCA TABELLINI

 

venerdì 22 maggio 2020

Qual'è il compito del Sindacato

Il Sindacato è una  Associazione libera e spontanea di lavoratori o datori di lavoro, costituita al fine di tutelare i loro comuni interessi. I Sindacati sono liberi e non ricevono alcuna sovvenzione dallo Stato.

Il termine Sindacato deriva dal greco Sin (σύν = insieme) e Dike (δίκη = giustizia, diritto) il significato è “Insieme per la giustizia, per il diritto”.
Il compito principale è quello di tutelare la categoria degli agenti nella sua interezza, sottoscrivendo con i SINDACATI delle aziende (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato) i contratti collettivi ( A.E.C. Accordi Economici Collettivi)   dove sono sanciti i diritti ed i doveri delle parti;

Gli AA.EE.CC. Accordi Economici Collettivi, si applicano esclusivamente agli agenti ed alle ditte mandanti che aderiscono espressamente alle organizzazioni firmatarie gli accordi stessi ed ai contratti che dovessero richiamarli. Pertanto agli agenti non iscritti alle OO.SS. di categoria o che non fossero richiamate dal mandato, si applica esclusivamente il cc con esclusione quindi dal FIRR, Indennità Suppletiva di Clientela, Indennità Meritocratica ed altre indennità che sono quindi non dovute all’agente.

Con il tempo, molti hanno voluto attribuire ai vari Sindacati, in maniera distorta, un significato politico, ed etichettarle con queste.

Essere affini, non dipendenti ad un gruppo politico non mi sembra un demerito se l'autonomia e la democraticità interna del sindacato non sono messe in discussione.
Infatti, se una o più rivendicazioni sindacali sono fatte proprie da un partito non è che si possa rifiutarle perchè si è apartitici.
Anche l'Usarci ha utilizzato i servigi di vari partiti da dx a sx i quali si sono fatti promotori di nostre rivendicazioni e noi abbiamo accettato di buon grado questo aiuto per il bene della categoria.

Il Sindacato è quindi una organizzazione che tutela e rappresenta i diritti dei lavoratori, attraverso varie forme di attività come le trattative con i datori di lavoro o di protesta

Oltre alla rappresentanza in sede contrattualistico, il Sindacato degli agenti si interessa di
  • assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro
  • consulenza e assistenza fiscale, legale, tributaria, assicurativa, previdenziale.

L'USARCI nel contesto sindacale nazionale rappresenta un'atipicità, da 70 anni assiste e tutela gli agenti commerciali restando autonoma, non vincolata ad altri forze sindacali o controparti.
La Fnaarc e la Fiarc come ben sapete sono sindacati gialli perchè aderiscono alle controparti, ma non aderiscono soltanto, vivono nei loro locali, si servono dei loro dipendenti, sottostanno ai loro diktat; poi abbiamo la Federagenti, anch'essa aderisce alla Cisal e se andate sul loro sito, la quasi totalità delle loro notizie o rivendicazioni , se così si possono chiamare, riguardano esclusivamente l'Enasarco, forse perchè è lì che si trova il miele.
Ma torniamo all'oggetto dell'intervento, qual'è il compito del sindacato.
Abbiamo detto che il compito principale è quello di tutelare il diritto dei lavoratori, tutelare il diritto dei lavoratori non significa assisterlo nella vertenza sindacale, fargli i conteggi, fornirgli un avvocato esperto in materia di agenzia; tutelare il diritto significa valutare le condizioni di lavoro nell'ottica del cambiamento del mercato, e cercare di prevenire o correggere da subito eventuali condizioni di sfruttamento ed occuparsi di garantire la sicurezza ecoomica e professionale della ategoria. Ma ciò non è sufficiente, ragionando con molta presunzione, il Sindacato dovrebbe pensare di trasformarsi nello strumento utile alla categoria per scegliersi l'imprenditore che dispone di un piano industriale migliore in modo da valorizzare al meglio il proprio lavoro.
In pratica il professionista, ovvero l'agente, dovrebbe essere quello che offre lavoro all'impresa, non l'impresa che offre lavoro all'agente; ribaltare in pratica il ruolo del più forte.
Certo, non è facile, non è cosa repentina, occorreranno anni, ma questa a mio avviso è la strada, e sarà difficile percorrerla da soli.

Abbiamo visto come nell'ultimo decennio la globalizzazione ha portato dei contraccolpi enormi alla categoria con il calo di circa 100 mila agenti, negli ultimi 15/20 anni, solo negli ultimi tre anni abbiamo avuto un calo di oltre quindicimila agenti iscritti all'Enasarco, una diminuzione del 6,5% . Questa variazione segue di pari passo il calo delle preponenti, quasi quattromila su sessantaquattromila negli ultimi tre anni , achequi il calo in percentuale si attesta sulla stessa cifra, circa il 6,5%
Altro dato preoccupante è rappresentato dal contributo previdenziale medio che supera di poco le 4.000,00 euro pro capite l'anno, il che vuol dire che il reddito medio dell'agente è di circa 26 mila euro l'anno, meno del reddito di un lavoratore dipendente considerato che quello dell'agente è un reddito lordo.

Se non si tornerà a far diventare appetibile economicamente questa attività, sarà molto difficile che i giovani possano essere attratti da questa professione.

Come Usarci abbiamo cercato di dare competenza e professionalità a chi si occupa di assistenza agli iscritti, siamo l'unico sindacato di agenti che fa formazione quadri, e devo dire di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti, anche se vi è ancora molto da fare.

L'UARCI, in questi ultimi anni, ha dato l'avvio ad una serie di iniziative tese a dare maggiore risalto e visibilità alla nostra organizzazione sia nazionale che alle sedi sul territorio, le ultime di queste iniziative sono rappresentate da una serie di petizioni con lo slogan restituiamo dignità alla professione, petizioni che abbiamo avviato su tutti i social ed anche attraverso l'invio di mail agli agenti, nove petizioni in tutto, una raccolta di firme su argomenti di assoluta attualità a tutela della categoria, inviato questionari per conoscere non solo i problemi dei nostri iscritti ma quelli di tutta la categoria,

Nell ultimo anno abbiamo abbiamo incontrato Ministri, Sottosegretari, decine di Deputati e Senatori, abbiamo sostenuto e riproposto numerose nostre poposte di legge, come:
  • Detraibilità auto al 100%
  • Doppia patente
  • Variazione del Monomandato
  • Esclusiva e variazioni contrattuali.
  • Abbiamo reso possibile l’applicazione della quota 100 agli agenti di Commercio,
Abbiamo lanciato decine di Petizioni :
  • NO alle modifiche unilaterali al contratto
  • NO all’esclusiva Unilaterale
  • NO al monomandato
  • SI al FIS Fondo Indennitario Straordinario
  • NO alle clausole risolutive espresse
  • SI alle provvigioni sul commercio elettronico
  • NO alle provvigioni sul Maturato
  • SI al privilegio delle indennità nei fallimenti
Ebbene, nonostante queste ed altre innumerevoli iniziative la base, gli agenti di commercio, ha ignorato questi progetti infatti la partecipazione non è stata numerosa, in netto contrasto con le lamentele degli agenti che sono sempre numerose e continue. Purtroppo, non appena si chiede agli agenti di leggere e mettere mano alla penna per dichiarare il proprio malcontento, le risposte sono dell’ordine del 5/6% , come se tutti gli altri fossero immuni da problemi; in pratica la categoria è “anoressica “
Tutto ciò non aiuta il sindacato a svolgere con correttezza il proprio ruolo, non si può chiedere senza dire e dare.

Siamo aperti a qualsiasi critica, costruttiva, ben vengano, ci aiutano a crescere ed a formarci, ma occorre ricordare che insieme alla critica occorre offrire un suggerimento, altrimenti come diceva qualcuno ,

“ Se denunci un problema e non suggerisci la soluzione, fai parte del problema”

oppure

“ se non sei parte della soluzione sei parte del problema, “
Facciamo corpo, siate propositivi, non abbiate timore delle novità, le novità stimolano ed aguzzano l'ingegno.



Giovanni Di Pietro

domenica 10 maggio 2020

Il diritto dell'agente alle provvigioni sugli affari stornati a causa della pandemia di Covid-19

"LE PROVVIGIONI STORNATE PER COVID 19 SONO DOVUTE O NO?"



Le restrizioni alla libera circolazione di merci e persone imposte dal Governo, per contrastare il diffondersi della Pandemia di Covid-19, non solo hanno già impedito a molti agenti di commercio di promuovere contratti per conto dei loro preponenti, ma rischiano (se non lo hanno già fatto) anche di mettere in pericolo l’esecuzione di quei contratti che gli stessi agenti avevano promosso prima che l’epidemia di Covid-19 arrivasse in Italia.

Con il presente elaborato si intende fornire una riflessione sul diritto dell’agente commerciale alla provvigione per gli affari conclusi dalla preponente, ma stornati a causa della Pandemia di Covid-19.

È noto che il diritto alla provvigione, salvo deroga espressa entro determinati limiti, sorge con la conclusione del contratto e matura dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione convenuta nel contratto, ma ci sono casi in cui, a determinate condizioni, l’agente ha comunque diritto a ricevere la provvigione anche sugli affari non eseguiti.
Il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari rimasti ineseguiti è disciplinato dall’art. 1748 c.c., dalla Direttiva CEE n. 86/653 e dagli Accordi Economici Collettivi.
L’art. 1748 c.c., per quanto qui d’interesse, al V comma, prevede il diritto dell’agente di ricevere una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, secondo equità, qualora il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte al contratto, e, al VI comma, che l’agente non è tenuto a restituire le provvigioni riscosse se il contratto tra preponente e terzo è rimasto ineseguito, salvo che tanto sia dipeso da cause non imputabili al preponente.

L’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 per il settore industriale e gli enti cooperativi (avente efficacia erga omnes) dispone che se il contratto viene stornato l’agente ha diritto al 50 per cento delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30 per cento delle  provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore e altri gravi cause non imputabili al preponente.

La Direttiva CEE n. 86/653 e gli altri Accordi Economici Collettivi, infine, ribadiscono il principio secondo cui l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Quindi, qualora un affare promosso da un agente ed accettato dal preponente rimanga in tutto o in parte ineseguito, il diritto dell’agente alla provvigione rimane impregiudicato se e nella misura in cui la mancata esecuzione del contratto dipende da una causa imputabile al preponente; laddove, se il preponente ed il terzo si sono accordati per non eseguire il contratto il medesimo diritto matura, ma bensì in misura ridotta.

Nella prima ipotesi è determinante la nozione di “causa imputabile al preponente”, il cui significato non è definito in alcuno strumento legislativo e che la giurisprudenza non circoscrive alle sole cause giuridiche che hanno determinato l’estinzione del contratto, ma estende a tutte le circostanze di fatto e di diritto, riconducibili alla sfera giuridica del preponente, all’origine della mancata esecuzione del contratto.
Traslando questi concetti sul piano dell’onere della prova in un eventuale giudizio, l’agente che agisca per la condanna del preponente al pagamento di provvigioni su affari conclusi ma  rimasti ineseguiti (o che nel medesimo caso sia convenuto per la restituzione delle provvigioni riscosse) ha, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’elemento costitutivo del proprio diritto e, quindi, la riconducibilità a titolo di colpa (o dolo) al preponente della mancata esecuzione del contratto.
Le circostanze di fatto che caso per caso hanno portato alla mancata esecuzione del contratto divengono dunque determinanti per valutare il diritto dell’agente alle provvigioni e se la condotta del preponente sia stata coerente con gli obblighi, anche di cooperazione e buona fede, costituti a suo carico.

Nella seconda ipotesi (affari rimasti ineseguiti per accordo tra le parti) l’agente ha diritto a ricevere una provvigione ridotta sulla parte rimasta ineseguita, da calcolarsi secondo gli usi o secondo equità dal giudice, ai sensi del V comma dell’art. 1748 c.c.
In proposito, l’art. 1748 c.c. non rimanda più alle norme corporative per il calcolo della provvigione ridotta (come era prima della riforma del 1999) e, quindi, il riferimento agli “usi” non può essere esteso a tal punto da includere anche le disposizioni contenute negli Accordi Economici Collettivi di volta in volta applicabili. La liquidazione della provvigione deve, quindi, avvenire secondo gli usi di volta in volta vigenti nelle categorie di riferimento e, in mancanza, con valutazione equitativa ad opera del giudice adito.
Per quanto riguarda, infine, il diritto alla provvigione di cui all’ Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 menzionato in precedenza, all’art. 5 è previsto in caso di storno un diritto dell’agente al 50%[1] delle provvigioni che gli sarebbero spettate in caso di esecuzione del contratto, a titolo di rimborso spese, se lo storno non è determinato da forza maggiore o da altre cause non imputabili al preponente.

Premesse le medesime considerazioni avanzate in precedenza sulla imputabilità al preponente e la rilevanza dell’elemento soggettivo in relazione alla mancata esecuzione del contratto, è opportuno sottolineare che la Forza Maggiore non ha una definizione legislativa, ma viene descritta dalla giurisprudenza come quell’evento imprevedibile e straordinario che esula dalla sfera di controllo del debitore (preponente) e che si inserisce tra la condotta del debitore medesimo e l’evento, in modo tale da escluderne il rapporto causale. In altre parole, per forza maggiore si intende quel fatto, straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia da solo sufficiente a causare un evento; nel caso in analisi, la mancata esecuzione del contratto.
Il diritto al rimborso spese pari al 50% della provvigione per i contratti stornati è considerato un rimedio residuale, applicabile solo quando lo storno non dipenda da forza maggiore o altra causa imputabile al preponente e quando non si versi nell’ipotesi previste dall’art. 1748 c.c. V e VI comma. La disciplina dell’art. 5 dell’Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 prevede un regime dell’onere probatorio diverso da quello relativo alle fattispecie di cui all’art. 1748 c.c., in base al quale spetta al preponente fornire la prova della ricorrenza di situazioni di esonero del debito quali forza maggiore o atre cause a lui non imputabili.
Tale essendo il quadro normativo, in caso di affari stornati (vale a dire, rimasti semplicemente ineseguiti o consensualmente risolti) a causa della Pandemia la valutazione in merito al diritto dell’agente alle provvigioni varia a seconda delle caratteristiche del caso concreto e, in particolare, dell’incidenza che l’emergenza sanitaria e/o le restrizioni imposte dal Governo hanno avuto sull’organizzazione imprenditoriale del preponente e sull’obbiettiva possibilità di adempimento alle prestazioni contrattuali.

Non è possibile definire aprioristicamente in quali casi la mancata esecuzione del contratto o il suo storno potranno essere imputati al preponente. E’ un dato però che il preponente non è senz’altro esonerato dall’obbligo di pagare la provvigione (in misura piena o ridotta) per il solo fatto in sé della mancata esecuzione del contratto nel contesto emergenziale in atto; ed è, invece, necessario indagare sull’influenza che le misure restrittive imposte dal Governo o, più in generale, il diffondersi della Pandemia di Covid-19, abbiano avuto sulle prestazioni cui il preponente era tenuto nei confronti del terzo, se, cioè, esse siano state da sole sufficienti a determinare la mancata esecuzione del contratto.
In conclusione, applicando questi concetti alle ipotesi di contrati stornati o rimasti ineseguiti a causa della Pandemia di Covid-19, se ne desume l’esigenza di ricostruire caso per caso, anche a mezzo di presunzioni, le circostanze all’origine dello storno o della mancata esecuzione del contratto per appurare se ed in che misura esse dipendano da scelte discrezionali del preponente, da sue valutazioni unilaterali di convenienza, da sue negligenze o, invece, dall’esigenza di rispettare le misure restrittive imposte dal Governo o dall’impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali a causa di impedimenti imprevisti e insormontabili.

Fonte USARCI; autore Luca Tabellini (Studio Tabellini) - Carlo Tabellini (IUCAB LWG)

[1] Percentuale derogabile su accordo delle parti, ma non oltre al 30%;

giovedì 7 maggio 2020

ENASARCO, LA MANDANTE DECADE DAL RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Decadenza della mandante dal recupero dei 
contributi Previdenziali a carico dell'agente

La mandante perde il diritto di recuperare i contributi previdenziali a carico dell'agente se non effettua la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
Il caso trattato in questa sede, riguarda la mancata iscrizione ed il mancato versamento dei contributi previdenziali presso l'Enasarco: un agente effettua la relativa segnalazione al servizio ispettivo dell'Ente, il quale provvede a recuperare dalla mandante tutti i contributi omessi (sia per la quota parte di pertinenza della preponente sia per la quota parte a carico del 'agente) con le relative sanzioni.
La mandante a questo punto agisce in giudizio nei confronti dell'agente per ottenere la restituzione della quota parte dei contributi a carico di quest'ultimo.
L'agente si difende eccependo che
la preponente non può richiedere la
restituzione di tali somme - neppure a titolo di indebito — essendo essa tenuta al pagamento per specifica previsione normativa e per non avere effettuato la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle provvigioni a cui si riferiscono i contributi ai sensi cell'art.7 della L.12/73, secondo il quale "Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi".
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro — con sentenza n. 4226 del 13.02.2019 (che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 561 del 08.04.2014) ha accolto la tesi difensiva dell'agente Usarci avéndo statuito che "all'accoglimento della richiesta della società mandante osta il disposto dell'art. 7 della legge n. 12 del 1973, essendo il
preponente responsabile de pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente. Pertanto nessuna forma di indebito è configurabile nel caso di specie".
La Suprema Corte ha altresì statuito che la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo previdenziale a carico dell'agente se non lo trattiene contestualmente al pagamento delle somme cui il contributo si riferisce. Quindi la quota contributiva a carico dell'agente di commercio deve necessariamente essere trattenuta dalla mandante al momento del pagamento delle somme cui i contriouti si riferiscono, non potendo preponente effettuare tale trattenuta in un momento successivo.
Avv. Massimo Battazza