Questo blog vuole dare voce agli agenti e rappresentanti di commercio, categoria silenziosa di lavoratori.Tutti possono concorrere alla creazione di articoli, pensieri, proposte, nel rispetto del vivere civile, con un linguaggio moderato. Ognuno è responsabile delle proprie dichiarazioni. Il blogger oscurerà ogni post o dichiarazione che insindacabilmente riterrà irriguardoso e non corrispondente ai dettami del vivere civile. ATT.NE: NON VERRANNO PUBBLICATI I COMMENTI ANONIMI
giovedì 24 ottobre 2013
CREIAMO UN NUOVO SINDACATO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO
Il guaio di questo paese è il proliferare di movimenti, partiti, sindacati, ognuno conta mille, duemila , tremila iscritti, tutti incazzati, tutti convinti di poter cambiare il mondo, ma poi è il mondo che cambia NOI.
mercoledì 16 ottobre 2013
Formazione e Politica Sindacale degli Agenti di Commercio
Intervista de "IL CENTRO" al Vice Presidente Nazionale Usarci Giovanni Di Pietro il quale si sofferma su due aspetti fondanti
La formazione certificata degli
agenti commerciali ha avuto il suo inizio, in Abruzzo, proprio con il
sindacato Usarci-larac di Pescara, tra i primissimi in Italia. Il
primo corso di Certificazione agente di qualità DT 58, sotto il
controllo dell'Istituto CERTIQUALITY, accreditato ad ACCREDIA, Ente
Italiano di Accreditamento alle certificazioni riconosciuto
dallo Stato Italiano, risale infatti, al 2009. Un merito che va
ascritto anche alla lungimiranza e alla preparazione del Dott.
Ottavio Baia.
Tali iniziative devono ovviamente
andare a braccetto con argomenti ancora più ampi che investono il
settore. Giovanni Di Pietro, Vice Presidente Nazionale Usarci con
delega alle politiche del lavoro ed alla formazione, al proposito, fa
un po’ il punto sulla situazione.
“ E' impellente il
rinnovo degli A.E.C. del settore industriale scaduto ormai dal 2005 e
non ancora rinnovato, “ comincia Di Pietro,”oltre a
quello del settore commercio scaduto lo scorso anno. Il nuovo
direttivo nazionale si è prefissato alcuni traguardi ambiziosi”.
“L'agente di commercio”, prosegue il vicepresidente
nazionale,” pur avendo una serie di tutele legislative è
contrattuali è alla mercè del mercato ma, spesso, anche a quello
delle mandanti che possono revocare il mandato in qualsiasi momento e
senza alcun motivo. Quando ciò avviene in età avanzata, 50
anni e più e ci si trova oltretutto nella condizione di
monomandatari, è difficilissimo ricollocarsi sul mercato e trovare
in tempi brevi una nuova mandante. Per sostenere l'agente che venisse
a trovarsi in difficoltà, si sta studiando un sistema del tipo "
cassa integrazione" che potremmo chiamare F.I.S. (fondo
integrativo straordinario)” .
“Questo fondo”,
prosegue Di Pietro,” potrebbe essere gestito dall'ENASARCO o
dall'INPS, con versamenti fatti trattenendo dalle provvigioni una
minima percentuale intorno allo 02-04 % così da creare un un fondo
da utilizzare in casi particolari e di grave crisi come l'attuale”.
Vi è poi da affrontare un altro
aspetto tutt’altro che trascurabile. “ La limitazione del
contratto di monomandato,” chiarisce il dirigente Usarci, anche
questo ”rientra tra i traguardi della federazione, le aziende si
servono troppo spesso di questa forma contrattuale per costringere
l'agente a lavorare solo per loro, ma non offrendo un compenso
adeguato. La limitazione potrebbe avvenire agendo su più fronti,
innalzando ancora i massimali Enasarco, oppure riconoscendo delle
indennità più alte, oppure ritenendo monomandatari quegli agenti
che, pur avendo un contatto da pluri, in realtà svolgono il lavoro
solo per una azienda;non ultimo puntare all'esclusione della
tentata vendita dal rapporto di agenzia ”. Per concludere non
bisogna trascurare l’aspetto relativo alle indennità di fine
rapporto.” Gli accordi economici”,conclude Di Pietro,”
prevedono indennizzi che costituiscono un minimo liquidabile, con
importi irrisori in special modo quando il rapporto è di breve
durata. E’ necessario, pertanto, equiparare le indennità a quelle
previste dalla normativa europea come negli altri Paesi”.Ma per
attuare ciò è necessaria una crescita del sindacato insieme a le
unità locali, proprio in questa ottica, e per tornare al concetto
di formazione, è stato varato un piano di preparazione quadri
sindacali, piano che vedrà coinvolto il centro giuridico ed il
centro tributario USARCI, due istituti che rappresentano il fiore
all' occhiello della nostra associazione, per competenze preparazione
e servizi , che fornirà maggiore professionalità ai futuri
dirigenti locali e nazionali.
mercoledì 9 ottobre 2013
L'ATTIVITA' DI INCASSO
La forma e la prova del conferimento all'agente dell'incarico di riscossione
Posto che lo svolgimento da parte
dell'agente dell’attività di incasso per conto della preponente dei
corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o
naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che
le parti possono pattuire in tale contratto, di regola deve essere
escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività di incasso in
caso di assenza di una clausola contrattuale che attribuisce
espressamente un incarico di riscossione.
Tuttavia l'art. 1744 c.c. non prevede una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione, ma stabilisce soltanto che ove la stessa sia stata attribuita all'agente "egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione".
Sul tema in questione si è recentemente pronunciata la Cassazione con una sentenza del 16/9/2013, stabilendo che l'attribuzione di un incarico di riscossione può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinali, anche per presunzioni, come ad esempio dal comportamento costante delle parti.
In particolare la Cassazione ha ritenuto che spetta all’agente un compenso per l’attività di incasso svolta, nonostante nel contratto di agenzia manchi una clausola che attribuisca espressamente all’agente la facoltà di incassare denaro per conto della preponente, qualora lo stesso agente abbia esercitato costantemente tale facoltà e la preponente abbia prestato tacito consenso.
Ritengo che la sentenza della Cassazione sopra menzionata sia importante per gli agenti, in quanto essi potranno provare a richiedere alla preponente il pagamento di un compenso aggiuntivo per l'attività di incasso in concreto svolta con il consenso della stessa preponente, anche quando il contratto di agenzia non contiene una clausola che attribuisce espressamente tale incarico all'agente.
Avv. Alberto Trapani
Tuttavia l'art. 1744 c.c. non prevede una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione, ma stabilisce soltanto che ove la stessa sia stata attribuita all'agente "egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione".
Sul tema in questione si è recentemente pronunciata la Cassazione con una sentenza del 16/9/2013, stabilendo che l'attribuzione di un incarico di riscossione può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinali, anche per presunzioni, come ad esempio dal comportamento costante delle parti.
In particolare la Cassazione ha ritenuto che spetta all’agente un compenso per l’attività di incasso svolta, nonostante nel contratto di agenzia manchi una clausola che attribuisca espressamente all’agente la facoltà di incassare denaro per conto della preponente, qualora lo stesso agente abbia esercitato costantemente tale facoltà e la preponente abbia prestato tacito consenso.
Ritengo che la sentenza della Cassazione sopra menzionata sia importante per gli agenti, in quanto essi potranno provare a richiedere alla preponente il pagamento di un compenso aggiuntivo per l'attività di incasso in concreto svolta con il consenso della stessa preponente, anche quando il contratto di agenzia non contiene una clausola che attribuisce espressamente tale incarico all'agente.
Avv. Alberto Trapani
lunedì 16 settembre 2013
NON SCHERZIAMO CON LA P.E.C. (posta elettronica certificta)
Molti colleghi, agenti di commercio, non controllano la casella di posta
PEC, ciò potrebbe rappresentare un grosso rischio nel caso la mandante,
o un altra persona o ente ci avesse inviato una diffida od una
ingiunzione.
E' bene ricordare che per avere valore legale (al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento), la P.E.C. deve essere inviata ad un altro indirizzo P.E.C.
Una mail normale, inviata ad un indirizzo P.E.C. non ha alcun valore legale.
E' bene sapere che gli indirizzi di posta certificata sono pubblici e si possono trovare al sito istituzionale http://www.inipec.gov.it/ ,
In pratica l'indirizzo PEC costituisce la nostra residenza virtuale.
Se non controlliamo la casella di posta P.E.C., la comunicazione la si dà comunque come letta, è come se ricevessimo una raccomandata e non controllassimo il contenuto,
Se la mandante dovesse inviarci una PEC dove ci comunica di ridurci la zona di oltre il 20% , se entro 30 gg non rispondiamo di non accettare la variazione, la stessa diventa effettiva e non possiamo più contestarla e rivendicare i nostri diritti..
Giovanni Di Pietro
E' bene ricordare che per avere valore legale (al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento), la P.E.C. deve essere inviata ad un altro indirizzo P.E.C.
Una mail normale, inviata ad un indirizzo P.E.C. non ha alcun valore legale.
E' bene sapere che gli indirizzi di posta certificata sono pubblici e si possono trovare al sito istituzionale http://www.inipec.gov.it/ ,
In pratica l'indirizzo PEC costituisce la nostra residenza virtuale.
Se non controlliamo la casella di posta P.E.C., la comunicazione la si dà comunque come letta, è come se ricevessimo una raccomandata e non controllassimo il contenuto,
Se la mandante dovesse inviarci una PEC dove ci comunica di ridurci la zona di oltre il 20% , se entro 30 gg non rispondiamo di non accettare la variazione, la stessa diventa effettiva e non possiamo più contestarla e rivendicare i nostri diritti..
Giovanni Di Pietro
mercoledì 11 settembre 2013
IL FALLIMENTO DELLA MANDANTE (terza parte)
Dopo la messa in liquidazione e la richiesta di concordato da
parte della mandante, passiamo alla terza fase ,
IL FALLIMENTO.
Il FALLIMENTO dell'imprenditore, ( in questo caso la ditta mandante), presuppone uno stato di insolvenza riconosciuto dal tribunale fallimentare.
In questo articolo non andiamo ad analizzare le motivazioni, l'iter, la procedura, che portano il giudice fallimentare a dichiarare il fallimento, all'agente interessa quando, come, perché, deve attivarsi per vedersi riconosciuti i propri crediti.
Molti ritengono che tutti i crediti dell'agente commerciale siano di natura privilegiata,
purtroppo così non è, occorre fare DIVERSE DISTINZIONI:
1) AGENTE PERSONA FISICA O SOCIETA' DI PERSONA ( Snc - Sas )
2) AGENTE PERSONA GIURIDICA , SOCIETà DI CAPITALE ( Srl - Spa )
GLI AGENTI CHE RIENTRANO NEL PRIMO CASO DEVONO FARE ANCORA DUE DIVERSE DISTINZIONI,
A) il rapporto è cessato ad iniziativa della casa mandante senza alcun addebito di colpa, oppure da parte dell'agente per i motivi previsti dalle norme e dagli AEC, prima della dichiarazione di fallimento.
B) il rapporto è cessato per sopraggiunto fallimento.
E' importante fare queste due distinzioni in quanto i risultati sono macroscopicamente differenti.
Caso 1 ( agente persona fisica o società di persona ( snc sas)
Passiamo ad analizzare il primo caso, LETTERA A, cessazione prima del fallimento senza preavviso.
in questo caso i crediti VANTATI DALL'AGENTE che godono di privilegio sono:
1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) indennità suppletiva di clientela
3) FIRR
4) INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO,
5) INDENNITA'MERITOCRATICA
6) INDENNITA'CESSAZIONE RAPPORTO EX ART 1751 CC
7) INDENNITA'PER IL PATTO DI NON ONCORRENZA
1) LE PROVVIGIONI ESCLUSE QUELLE DELL'ULTIMO ANNO
NEL SECONDO CASO, LETTERA B, cessazione per sopraggiunto fallimento.
Se il rapporto cessa a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante, i crediti dell'agente che godono di privilegio sono:
1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) FIRR
tutti gli altri crediti sono di natura chirografaria.
Nel caso 2 (agente persona giuridica , società di capitale (srl spa))
Cosa deve fare l'agente a seguito del falliemnto della mandante
Ricevuta la comunicazione da parte del curatore fallimentare, l'agente deve procedere ad effettuare l' INSUNUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO. Si tratta di un documento indirizzato al tribunale fallimentare tramite PEC all'indirizzo evidenziato sulla comunicazione del curatore, entro il termine dichiarato dal curatore, generalmente il termine ultimo è rappresentato dal trentesimo giorno precedente il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Su detto documento devono essere riportati:
Nel caso per qualsiasi motivo non si faccia l'insinuazione entro il termine stabilito dei 30 giorni precedenti all'udienza per la verifica del passivo, o perche' non si era venuti a conoscenza dello stato fallimentare, e' possibile presentare una domanda di insinuazione tardiva, punche'non oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Inutile ricordare che in tutto ciò è consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e controllerà l'esattezza della procedura.
Giovanni Di Pietro
IL FALLIMENTO.
Il FALLIMENTO dell'imprenditore, ( in questo caso la ditta mandante), presuppone uno stato di insolvenza riconosciuto dal tribunale fallimentare.
In questo articolo non andiamo ad analizzare le motivazioni, l'iter, la procedura, che portano il giudice fallimentare a dichiarare il fallimento, all'agente interessa quando, come, perché, deve attivarsi per vedersi riconosciuti i propri crediti.
Molti ritengono che tutti i crediti dell'agente commerciale siano di natura privilegiata,
purtroppo così non è, occorre fare DIVERSE DISTINZIONI:
1) AGENTE PERSONA FISICA O SOCIETA' DI PERSONA ( Snc - Sas )
2) AGENTE PERSONA GIURIDICA , SOCIETà DI CAPITALE ( Srl - Spa )
GLI AGENTI CHE RIENTRANO NEL PRIMO CASO DEVONO FARE ANCORA DUE DIVERSE DISTINZIONI,
A) il rapporto è cessato ad iniziativa della casa mandante senza alcun addebito di colpa, oppure da parte dell'agente per i motivi previsti dalle norme e dagli AEC, prima della dichiarazione di fallimento.
B) il rapporto è cessato per sopraggiunto fallimento.
E' importante fare queste due distinzioni in quanto i risultati sono macroscopicamente differenti.
Caso 1 ( agente persona fisica o società di persona ( snc sas)
Passiamo ad analizzare il primo caso, LETTERA A, cessazione prima del fallimento senza preavviso.
in questo caso i crediti VANTATI DALL'AGENTE che godono di privilegio sono:
1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) indennità suppletiva di clientela
3) FIRR
4) INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO,
5) INDENNITA'MERITOCRATICA
6) INDENNITA'CESSAZIONE RAPPORTO EX ART 1751 CC
7) INDENNITA'PER IL PATTO DI NON ONCORRENZA
SONO CREDITI CHIROGRAFARI
1) LE PROVVIGIONI ESCLUSE QUELLE DELL'ULTIMO ANNO
NEL SECONDO CASO, LETTERA B, cessazione per sopraggiunto fallimento.
Se il rapporto cessa a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante, i crediti dell'agente che godono di privilegio sono:
1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) FIRR
tutti gli altri crediti sono di natura chirografaria.
Nel caso 2 (agente persona giuridica , società di capitale (srl spa))
Nel caso che l' agenzia venga svolta in
forma giuridica (società di capitali) le cose sono un pò più difficili in quanto
l'orientamento giurisprudenziale non è univoco.
Precedentemente al 1986 i
crediti dell'agenzia società di capitali erano esclusi dal
privilegio in quanto prevaleva la tesi dell'art 2751 bis n 3 che
voleva tutelare quei soggetti che traevano dalla propria attività
lavorativa la fonte esclusiva e prevalente per il loro sostentamento.
Successivamente la Cassazione
con sentenza n 75 del 10 gennaio 1986 ha affermato che il privilegio
dell'agente società di capitali viene collegata esclusivamente
all'esistenza dei crediti che si riferiscono ad un rapporto di
agenzia senza alcuna importanza della veste giuridica con la quale si
svolge l'attività di agenzia.
Purtroppo la maggior parte
della giurisprudenza confuta detta interpretazione della Suprema
Corte negando all'agenzia società di capitali il privilegio nel
fallimento.
Ricevuta la comunicazione da parte del curatore fallimentare, l'agente deve procedere ad effettuare l' INSUNUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO. Si tratta di un documento indirizzato al tribunale fallimentare tramite PEC all'indirizzo evidenziato sulla comunicazione del curatore, entro il termine dichiarato dal curatore, generalmente il termine ultimo è rappresentato dal trentesimo giorno precedente il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Su detto documento devono essere riportati:
- le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice
fiscale, la partita iva;
- la somma di cui si chiede l’insinuazione al passivo del
fallimento, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
- l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione
alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la
descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita,
piu precisamente:
- provvigioni non corrisposte relative all'ultimo anno di
rapporto,
- indennità di mancato preavviso,
- indennità suppletiva di clientela,
- indennità meritocratica,
- Firr non versato all'Enasarco,
- Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc ( se ricorrono i presupposti)
- l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle successive comunicazioni.
- la copia del mandato,
- le copie di tutte le fatture provvigioni,
- la visura camerale dell'agente,
- i conteggi delle indennità
- la lettera di disdetta (eventuale)
Nel caso per qualsiasi motivo non si faccia l'insinuazione entro il termine stabilito dei 30 giorni precedenti all'udienza per la verifica del passivo, o perche' non si era venuti a conoscenza dello stato fallimentare, e' possibile presentare una domanda di insinuazione tardiva, punche'non oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Inutile ricordare che in tutto ciò è consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e controllerà l'esattezza della procedura.
Giovanni Di Pietro
sabato 31 agosto 2013
GIOCANDO CON LE PAROLE
Una provocazione tra il serio ed il faceto
.
.
Nel
normale lessico del contratto di agenzia vi sono tre figure
principali:
-
Mandante, ovvero
l’impresa , il produttore, il grossista, ossia colui che produce o
trasferisce un bene o un servizio ad un altro;
-
Agente o rappresentante, ossia l’intermediario commerciale
che promuove la vendita dei prodotti o servizi dalla mandante al
cliente;
-
Cliente, colui che
acquista un bene od un servizio dietro corrispettivo.
Noi
agenti commerciali abbiamo fatto nostro questo glossario, questa
terminologia, e parliamo della mandante come il ns. datore
di lavoro e dell' acquirente come “nostro”
Cliente.
Proviamo
a spostare l’ottica di questa terminologia ormai radicata da
centinaia di anni per cercare di vedere, di inquadrare di mettere a
fuoco la professione dell’agente commerciale guardandolo da
un’altra ottica per meglio rafforzare il principio del lavoratore
autonomo, piccolo imprenditore.
PROVIAMO
A GIOCARE CON QUESTI TERMINI
Il
“nostro” cliente cosa fa, acquista un
bene tramite la nostra intermediazione, dietro pagamento di un
corrispettivo; ma, questi, non è il ns. cliente, non siamo noi che
gli vendiamo materialmente un bene, non siamo noi che incassiamo il
corrispettivo della vendita; noi gli indichiamo il produttore, meglio
lo mettiamo in contatto con chi lo produce, nostro compito è
informarlo degli aspetti tecnici, commerciali, ed economici, il
cliente non acquista da noi , non paga il prezzo convenuto a noi, il
cliente si serve del nostro operato per arrivare al produttore per
valutare quello che per lui risulta più conveniente e che soddisfa i
suoi bisogni, senza il ns. intervento difficilmente potrebbe
conoscerlo.
Ma
allora , chi è il ns. cliente se quello a cui ci rivolgiamo, quello
che visitiamo quasi giornalmente, che coccoliamo, non lo è ?
Il nostro cliente è in verità la nostra mandante, le ns. aziende
sono i nostri clienti, loro non sono i nostri datori di lavoro, siamo noi che diamo lavoro a loro, infatti a loro vendiamo un servizio, la
promozione degli articoli di loro proprietà, e per questo servizio
ci pagano il “giusto” corrispettivo.
L’oggetto
del mandato per la precisione è la promozione delle vendite,
è questo il ns. prodotto. Il ns. cliente/mandante ci chiede un
determinato prodotto che è la promozione delle vendite e noi glielo
offriamo, glielo procuriamo in cambio della provvigione.
Al pari della ditta mandante che stila il listino sulla base dei costi, della concorrenza, del mercato, e del ricavo, dovremmo
essere noi, quindi, a stabilire le condizioni contrattuali, l’entità
delle provvigioni, il momento del pagamento, la zona ,la categoria di
clienti, anche l’esclusiva a favore del preponente , il patto di
non concorrenza, dovrebbero venir meno, e quindi le ditte
non più mandanti ma ns. clienti.
E
le indennità che fine farebbero?, ovviamente non si chiamerebbero
più indennità di clientela, firr, indennità meritocratica,
ma al pari dei colleghi europei, una unica indennità Indennità di
cessazione rapporto, che non si basa su quante provvigioni hai
percepito nel corso del rapporto ma sui clienti che lasci alle
mandanti e sul loro fatturato; una specie di avviamento commerciale.
Del resto il ns. cliente (mandante) si rivolge alla nostra agenzia per incrementare le vendite o affacciarsi sul mercato per la prima volta, e sulla base dell’incremento, della durata del rapporto (punto determinante), più è breve la durata, più alto sarà l’avviamento che dovrà essere liquidato, sulla base di questi parametri ed altri individuabili verrà calcolato il ns. avviamento.
Del resto il ns. cliente (mandante) si rivolge alla nostra agenzia per incrementare le vendite o affacciarsi sul mercato per la prima volta, e sulla base dell’incremento, della durata del rapporto (punto determinante), più è breve la durata, più alto sarà l’avviamento che dovrà essere liquidato, sulla base di questi parametri ed altri individuabili verrà calcolato il ns. avviamento.
Poiché
le condizioni contrattuali saranno poste da noi e dal mercato, non
più unilateralmente dalle mandanti (clienti), non saremmo più
costretti a subire lo stillicidio delle riduzioni di zona , delle
provvigioni, oltre alle imposizioni, vessazioni, ricatti, angherie ed
alla cessazione del rapporto non ci sarà più nessun patto di non
concorrenza.
Non
so se ho giocato troppo con le parole oppure ho sognato,
potrebbe anche essere una provocazione, comunque mi sono divertito.
Gianni Di Pietro
lunedì 26 agosto 2013
CONCORDATO DELLA MANDANTE, (seconda parte)
Nella prima parte, pubblicata il 7 agosto scorso, ho trattalo della messa
in liquidazione della mandante.
In questa seconda parte andremo ad
analizzare il comportamento che l'agente deve tenere nel caso delle
varie fasi concordatarie della ditta mandante.
Il Concordato in continuità o in bianco, ed il
Concordato preventivo sono stati modificati nel 2012 al fine di
meglio tutelare l’azienda da aggressioni esecutive da parte dei
creditori, nonché permettere alla stessa, qualora ne ricorressero i
requisiti sottoposti alla valutazione del Giudice, la sua eventuale
ristrutturazione e quindi di continuare l'attività salvaguardando i
posti di lavoro.
Il concordato in continuità o
pre-concordato o concordato in bianco, altro non è che la
possibilità per un imprenditore in crisi di usufruire immediatamente
dei benefici riconosciuti dalla procedura (essenzialmente bloccare le
procedure esecutive e cautelari), avviandola e nel contempo
continuando a mantenere la gestione dell’impresa (sotto la
supervisione del giudice competente). Il tutto nel mentre
l’imprenditore predispone il nuovo piano industriale e finanziario,
negoziando con i vari soggetti coinvolti (soci, banche, fornitori,
lavoratori ecc.). Tutto questo grazie ad importanti benefici
normativamente regolati, finalizzati appunto a preservare la
continuità aziendale.
EFFETTI
I creditori i cui crediti siano
anteriori alla domanda di concordato sono soggetti ad una moratoria
(non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari
sul patrimonio del debitore fino allo spirare del predetto termine
fissato dal giudice);
le ipoteche giudiziali
eventualmente iscritte nei 90 giorni antecedenti alla data di
pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese
sono inefficaci;
l’imprenditore continua a
gestire l’azienda relativamente all’attività ordinaria mentre
deve chiedere l’autorizzazione del tribunale per compiere
eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione;
Le controparti terze vengono tutelate
in quanto i loro crediti nascenti da atti legalmente compiuti
dall’imprenditore sono prededucibili.
Le norme relative alla riduzione o
perdita del capitale sociale e alla relativa causa di scioglimento
della società sono sospese sino all’omologazione del concordato
preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il tribunale può anche autorizzare il
pagamento di forniture precedenti alla domanda di concordato se
queste riguardano creditori che rivestono una importanza strategica
per la sopravvivenza della azienda, ad esempio fornitori di materie
prime.
Gli effetti per l'agente.
A differenza della messa in
liquidazione della società, nel caso di concordato il rapporto non
si risolve, ma continua regolarmente a meno che non sia la mandante
a revocare il contratto.
Il commissario procederà ad inviare
a tutti i creditori la richiesta di Precisazione del Credito, e
fisserà la data per l'adunanza dei creditori, i quali dovranno
esprimere il loro parere circa l'accettazione o meno della proposta
concordataria. All'adunanza si può partecipare personalmente ,
oppure inviare il proprio parere a mezzo PEC.
L'AGENTE
NON DEVE IN NESSUN CASO
PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE OD INVIARE IL PROPRIO ASSENSO PENA IL
PASSAGGIO DEI PROPRI CREDITI DA PRIVILEGIATI A CHIROGRAFARI.
Cosa Fare.
Nel caso il contratto sia risolto da
parte della mandante o del Commissario Giudiziale, oppure il
contratto sia stato risolto in tempi precedenti alla richiesta
concordataria, la prima cosa è quella di fare una Visura Camerale
per verificare lo stato della mandante oltre al nome ed alla Pec del Commissario
Giudiziale.
Fatto ciò occorre procedere alla
precisazione del credito.
Si tratta di un documento inviato tramite Pec dall'agente alla Pec del commissario, dove sono riportati:
Si tratta di un documento inviato tramite Pec dall'agente alla Pec del commissario, dove sono riportati:
- le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice fiscale, la partita iva;
- la somma di cui si chiede l’iscrizione al passivo o la rivendica, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
- l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita, piu precisamente:
provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto per fatti illeciti dell'azienda.
- l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle
successive comunicazioni.
- E’ buona norma allegare, oltre agli altri documenti probatori dei crediti rivendicati, anche una visura camerale di iscrizione dell’agente nel registro delle imprese, nonché copia del contratto di agenzia.
Inutile
ricordare che in tutto ciò è
consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato
che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli
sviluppi ulteriori del concordato che potrebbe terminare con la
continuazione dell'azienda oppure trasformarsi in fallimento, nel
qual caso occorrono ulteriori adempimenti al fine dell'insinuazione
al fallimento.
Giovanni Di Pietro
mercoledì 7 agosto 2013
MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA MANDANTE (prima parte)
La crisi economica che ormai perdura da diversi anni ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, le quali, le più sane, le meno indebitate decidono sovente di mettere in liquidazione la società e chiudere i battenti.
In diritto, la liquidazione di una società è il processo mediante il quale una società (o parte di essa) viene portata al termine, ridistribuendo tutti gli attivi e cercando ove possibile di chiudere tutte le posizioni debitorie.
La Liquidazione Aziendale, avviene su base volontaria a causa dell'insolvenza della stessa.
Al momento della domanda al tribunale della messa in liquidazione da parte dell'amministratore della società, il giudice nominerà un liquidatore, che puo' essere un amministratore dell'impresa stessa, o una persona esterna alla società, commercialista o ragioniere,nel caso si ravvedano degli illeciti amministrativi, che avranno il compito di chiudere tutte le posizioni attive e passive dell'azienda.
Cosa deve fare un agente o rappresentante per tutelare i propri interessi?
Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l'azienda, il contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante (controllare bene tutti gli atti facendosi assistere da un esperto).
Non sempre l'azienda informa
l'agente della messa in liquidazione, ciò si verifica solitamente
quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell'azienda, in
quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo
leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti
dell'agente.
La prima cosa da fare non appena
si ha il sentore di difficoltà dell'azienda, o di voci ricorrenti, è
quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10
€, ma si è certi della situazione in cui l'azienda si trova, ed è
il documento dove è riportato anche il nome del liquidatore ed il
suo indirizzo al quale va inviata la documentazione.
Il carteggio da inviare alla
mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice,
tramite la Pec dell'agente, alla Pec del liquidatore o dell'azienda,
si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie
voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte,
indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela,
indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità
cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di
Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell'azienda.
E' bene in tutto ciò farsi
assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie
indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione.
Occorre seguire attentamente
l'iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi
richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale
vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si
trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o
possa addirittura confociare nel fallimento stesso,
nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare
per far valere i propri diritti.Gianni Di Pietro
mercoledì 24 luglio 2013
La teoria sul crollo delle imprese Italiane fatta da un ex venditore.
Una piccola analisi che farà storcere
il naso a molti, ma che ripeto da anni con la previsione del crollo
del numero della categoria. degli agenti. .
Le aziende piccole e medie erano la
spina dorsale della nazione, il vanto dell'Italia, pensate che anche
l' America si interrogava sulla strano fenomeno Italiano. In realtà
il fenomeno era alquanto sopravvalutato. Non è difficile crescere
e prosperare nei momenti di boom economico, ma i valori, la forza,
vengono fuori quando le difficoltà quelle vere, si affacciano sul
mercato. Per anni la nostra nazione ha pompato una situazione
anomala, contributi, sovvenzioni, facilitazioni di ogni tipo, non
ultimo l'evasione fiscale hanno prodotto il proliferare di
microimprese e con esse ovviamente l'aumento smisurato dei venditori.
Ecco perché l'Italia ha il primato del numero degli agenti, circa
250.000 regolari, contro i 50/60 mila di Germania, Francia, ed altri
paesi europei.
Con la crisi, queste aziende che
basavano la loro esistenza sul debito perenne, non dimentichiamo che
godevano e godono di prestiti a tasso agevolato, le banche davano il
denaro al 4-5% ma spesso circa il 3 veniva assorbito dalle regioni
con le sovvenzioni all'artigianato, al commercio con le cooperative
di garanzia, tutto ciò ha tenuto in piedi una miriade di
microaziende.
Queste trovavano un facile mercato in
quanto si servivano e si servono di venditori, quindi di agenti, che
agendo a proprio rischio, e con provvigioni spesso da fame, ed a
costo zero, visto che l'agente è pagato solo dopo che l'acquirente
ha pagato la fornitura, creavano gratuitamente il mercato a queste
imprese, ma, data la limitata produzione, i prezzi restavano alti in
quanto era difficile abbassare il break even.
Occorre tener conto inoltre che il
fatturato medio lordo degli agenti in Italia, a differenza degli
altri paesi più evoluti, è al di sotto dei 40 mila euro annui, che
al netto delle spese e delle tasse si riduce di oltre il 60% . Un
lavoratore autonomo, con un reddito netto medio di € 16.000,00 è
facilmente ricattabile e dovrebbe essere ricompreso tra i lavoratori
dipendenti.
Ma mentre per le aziende è da tempo
iniziata la crisi che li sta portando alla chiusura , per gli agenti il numero
stenta a ridursi in quanto, aumentando il numero dei disoccupati,
sono sempre più le persone che provano questa avventura visto che
l'investimento iniziale (a torto) non è altissimo.
Gianni Di Pietro
venerdì 31 maggio 2013
L'ESCLUSIVA di ZONA CC 1743 diritto di esclusiva
CC
1743 diritto di esclusiva
il preponente non può
valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo
stesso ramo di attività , né l'agente può assumere l'incarico di
trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro.(ART 1567 CC E SEGUENTI)
Gli addetti ai lavori ben sanno che l'esclusiva costituisce un fatto naturale del contratto di agenzia e pertanto può essere derogato.
Infatti, se sul contratto o mandato non vi è alcun riferimento alla esclusiva, il contratto si intende con esclusiva, mentre se viene categoricamente esclusa, allora la mandante può inserire nella zona dell'agente quanti venditori vuole.
Stranamente la deroga è sempre a favore delle mandanti, mai dell'agente, anche se la proponente si riserva il diritto di inserire più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nello stesso tempo esclude sempre e categoricamente che l'agente possa rappresentare più ditte in concorrenza tra di loro.
Questa anomalia rappresenta un vero e proprio vizio, una coercizione, una vessazione a carico della parte più debole che è appunto l'agente.
Occorre dire basta a queste prevaricazioni, i Sindacati devono prendere atto che con questi sistemi si sta minando la sopravvivenza economica della categoria, occorre che gli Accordi Economici prevedano assolutamente la reciprocità di tutte le clausole vessatorie che le mandanti vogliono imporre.
Gianni Di Pietro
giovedì 28 marzo 2013
L'INDENNITÀ' SUPPLETIVA DI CLIENTELA E LA SUA RIVALUTAZIONE
Perchè Le Somme Relative All'indennità Non Vengono
Rivalutate?
Alla cessazione del rapporto da parte della casa mandante, o
da parte dell'agente per pensionamento di vecchiaia o per grave colpa della mandante,
l'agente ha diritto secondo quanto previsto dagli AA.EE.CC. all'indennità
suppletiva di clientela che è pari al 3% per i primi tre anni di rapporto, 3,5%
dal quarto al sesto anno di rapporto, ed al quattro per cento dal settimo anno
in poi, con alcune piccole variazioni nel caso si tratti di AEC industria o
commercio. Queste somme vengono erogate anche a distanza di anni senza alcuna
rivalutazione., a differenza del FIRR che viene rivalutato dall' ENASARCO.
Accade che
in un rapporto di agenzia iniziato nel lontano 1990 con una provvigione annua
di 10.000,00 euro, ci si veda liquidare a distanza di oltre 22 anni, una somma
pari ad € 300,00. senza alcuna rivalutazione. In pratica, se il contratto
iniziato nel 1990 cessa nel 2012 a Provvigione Costante di 10.000,00 euro annuali, l'agente si vede liquidare la somma
di € 6.600,00. Al contrario , se detta
somma che la mandante dovrebbe accantonare annualmente, venisse rivalutata,
l'agente avrebbe diritto ad una indennità pari ad € 9.300,00 , ovvero una somma
maggiore del 50% rispetto a quanto viene oggi liquidato.
liquidazione
senza rivalutazione € 6.600,00
Liquidazione
rivalutata € 9.300,00
Non vi è
dubbio quindi che la mandante ha un
ingiusto arricchimento a danno dell'agente.
L'USARCI in qualità di sindacato più vicino alla categoria, deve farsi
promotore nelle sedi più opportune al fine di mettere riparo a questa stortura
a danno dell'agente.
Giovanni Di Pietro
domenica 17 marzo 2013
IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Il Recesso per giusta causa , permette
alla mandante di chiudere il rapporto senza corrispondere all'altra
parte, le indennità di fine rapporto. Allo stesso tempo permette
all'agente di chiudere il rapporto rivendicando le indennità. (attenzione però, gli agenti, prima di fare cavolate è bene che si consultino con il sindacato o con un avvocato esperto).
La giusta causa presuppone che vi
siano motivazioni o fatti che non permettono di proseguire il
rapporto neanche provvisoriamente.
Il codice civile all'art 1751 ed anche
la normativa europea, divide in maniera diversa la condizione per
non concedere l'indennità sia che provenga dalla mandante sia
dall'agente:
L` indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per una INADEMPIENZA imputabile all` agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
- quando l` agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da CIRCOSTANZE ATTRIBUIBILI al preponente o da circostanze attribuibili all` agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell` attività;
- quando il preponente risolve il contratto per una INADEMPIENZA imputabile all` agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
- quando l` agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da CIRCOSTANZE ATTRIBUIBILI al preponente o da circostanze attribuibili all` agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell` attività;
L'impressione è che la normativa
europea che ha ispirato il codice civile, sia più vicina e
garantista dell'agente commerciale; infatti nella premessa della
normativa vi è una dichiarazione d'intenti che manca completamente
nel cc.:
“ considerando
che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di
rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno
della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della
professione e possono
pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle
loro relazioni con il loro preponente
“
Infatti, nel caso di disdetta della
mandante si parla di Inadempienza, “ Nel diritto
italiano, l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione
della prestazione
dovuta “ nel secondo caso si parla esclusivamente di “
CIRCOSTANZE “ termine generico che lascia pensare che l'agente
potrebbe impugnare il contratto anche per comportamenti non gravi.
Perchè queste due differenze? Perchè
nel nostro sistema i giudici non sono propensi a simili distinguo?
Grazie anticipatamente per il
contributo.
Giovanni Di Pietro
mercoledì 6 febbraio 2013
LA POSIZIONE DEI SINDACATI DEGLI AGENTI COMMERCIALI
Pochi conoscono quali e quante sigle sindacali si dichiarano a difesa e tutela degli agenti e rappresentanti di commercio.
Passiamo a farne una analisi entrando un po' nel dettaglio e suddividendoli in firmatari degli AA.EE.CC. e non firmatari.
FIRMATARI di parte agente.
CGIL - FILCAMS
CISL - FILCAMS
UIL - UILTUCS
sono i sindacati cosiddetti storici, i piu' importanti e rappresentativi per i lavoratori dipendenti, ma assolutamente insignificanti per gli agenti commerciali. I loro delegati chiamati a rappresentare la categoria sono funzionari che nulla sanno e nulla vogliono sapere delle condizioni della categoria; addirittura Benvenuto, segretario storico della CISL, detto "sorriso durbans" riteneva quella degli agenti commerciali "categoria di parassiti".
Nessun aiuto o contributo positivo ci si può aspettare da loro, vanno a rimorchio di altre sigle ma non si sa bene a quale titolo, e sono spesso pronti a cambiare posizione se sul loro piatto vi è ovviamente la difesa di categorie di laroratori dipendenti.
UGL, altro sindacato dei lavoratori dipendenti, appartenente alla destra ex finiana, che , pensate un po', ha avuto tra i rappresentanti nomianati a tutela della categoria, la governatrice "RENATA POLVERINI"; sic.
Oggi, il responsabile di categoria è un ex agente preparato ed informato.
FNAARC- la più grande delle associazioni degli agenti di commercio. Dovrebbe partire da loro l'imput per la tutela della categoria, essere la fucina delle idee. Al contrario, ha un grosso, grossissimo Handicap, dipende economicamente, gerarchicamente, ed intellettualmente dalla Confcommercio che è la nostra piu' grande controparte insieme a Confindustria. In pratica potremmo sostenere che il sindacato che si trova in simile situazione viene dettoin gergo SINDACATO GIALLO.
"Il sindacato giallo (company union in inglese) è la denominazione con cui si indicano i sindacati creati e controllati dagli imprenditori, presenti negli Stati Uniti negli anni venti e dichiarati illegali con la legge Wagner (National Labor Relations Act, o "Legge sui rapporti nazionali di lavoro") del 1935
.In Italia lo statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970) nell'articolo 17 proibisce ai datori di lavoro e alle loro associazioni di costituire e finanziare associazioni sindacali dei lavoratori."
Pensate, in America, paese del liberismo sfrenato, i sindacati gialli furono vietati nel 1935, in italia, solo nel 1968 con lo statuto dei lavoratori, ma solo sulla carta, visto che esistono ancora.
Oltre ciò, come se non bastasse, la Fnaarc è retta da un presidente praticamente a vita, all'età di 83 anni è stato da poco rieletto presidente nazionale. Ad eccezzione di qualche sporadico comunicato formale, non l'ho mai sentito fare programmi per la categoria. E' sufficiente vedere quali incarichi ricopre all'interno della Confcommercio per misurare il suo interessamento per gli agenti.
E' " merito " della Fnaarc l'inserimento negli AA.EE.CC. dell'art 2, articolo che concede insindacabilmente alla mandante di poter ridurre a piacimento la zona, le provvigioni , i clienti.
E' "merito" della Fnaarc se il contratto di agenzia è stato esteso ai lavoratori in tentata vendita facendoli inquadrare tra gli agenti di commercio, dando così la possibilità alle aziende di servirsi di dipendenti camuffandoli da agenti senza riconoscere loro i diritti del lavoratore e sfruttandoli al massimo. Ciò solo per citare alcuni cosiddetti "vantaggi" che ci ha apportato.
USARCI, la seconda delle associazioni, è l'unica che non aderisce a nessuna controparte, la sola che si occupa esclusivamente degli agenti commerciali. E' senza ombra di dubbio quella che si è meglio spesa a difesa della categoria, suo è il merito dell'abolizione dello star del credere e della istituzione per legge dell'indennità per il patto di non concorrenza p.c..
Ha avurto in passato ottimi conoscitori degli argomenti, delle problematiche, delle tematiche degli agenti commeciali e ne ricordo qualcuno, De Pasquale, Lo Monaco, Ricci, Azzolini, Giannecchini, oggi, anche l' Usarci soffre per la mancanza di personaggi preparati, consapevoli, competenti, mi auguro che il prossimo congresso possa portare nuova linfa e vitalità, ma rimane comunque il sindacato più vicino alla categoria.
FIARC , la terza delle associazioni, ma anche la Fiarc aderisce ad una controparte seppure minore e di poco conto per l'agente commerciale. Ma, l'approfondimento delle tematiche relative alla nostra categoria non è mai stato il loro forte.
Non firmatari
FEDERAGENTI, la regina indiscussa dei non firmatari, il sindacato che abbaia, abbaia, ringhia, ma non si sa bewne contro chi, il suo unico scopo è sparlare di Enasarco, ma senza offrire una alternativa, non ho mai sentilo la federagenti fare un programma a tutela della categoria; enasarco, enasarco, enasarco, non hanno altri argomenti se non quello di sparlare degli altri, con continui attacchi agli altri sindacati, forse perchè il loro ex presidente, acerrimo nemico dell'Usarci, è passato all'USARCI.
UGIFAI, aderente al CIDAC anchessa una controparte minoritaria, tra loro è stato firmato un AEC più vantaggioso per l'agente di commercio, ma non ho mai trovato un mandato che faccia riferimento a questo accordo.
Vi sono altre sigle sindacali, spesso locali, ma non sono assolutamente rappresentative della categoria.
In questo panorama apocalittico si potrebbe pensare, come dice la maggior parte degli agenti, che i sindacati sono inutili.
Nulla di più errato, la situazione dei sindacati è esattamente lo specchio della categoria, una categoria spesso amorfa, individualista, inesperta, e come sempre succede, arrogante e qualunquista.
Passiamo a farne una analisi entrando un po' nel dettaglio e suddividendoli in firmatari degli AA.EE.CC. e non firmatari.
FIRMATARI di parte agente.
CGIL - FILCAMS
CISL - FILCAMS
UIL - UILTUCS
sono i sindacati cosiddetti storici, i piu' importanti e rappresentativi per i lavoratori dipendenti, ma assolutamente insignificanti per gli agenti commerciali. I loro delegati chiamati a rappresentare la categoria sono funzionari che nulla sanno e nulla vogliono sapere delle condizioni della categoria; addirittura Benvenuto, segretario storico della CISL, detto "sorriso durbans" riteneva quella degli agenti commerciali "categoria di parassiti".
Nessun aiuto o contributo positivo ci si può aspettare da loro, vanno a rimorchio di altre sigle ma non si sa bene a quale titolo, e sono spesso pronti a cambiare posizione se sul loro piatto vi è ovviamente la difesa di categorie di laroratori dipendenti.
UGL, altro sindacato dei lavoratori dipendenti, appartenente alla destra ex finiana, che , pensate un po', ha avuto tra i rappresentanti nomianati a tutela della categoria, la governatrice "RENATA POLVERINI"; sic.
Oggi, il responsabile di categoria è un ex agente preparato ed informato.
FNAARC- la più grande delle associazioni degli agenti di commercio. Dovrebbe partire da loro l'imput per la tutela della categoria, essere la fucina delle idee. Al contrario, ha un grosso, grossissimo Handicap, dipende economicamente, gerarchicamente, ed intellettualmente dalla Confcommercio che è la nostra piu' grande controparte insieme a Confindustria. In pratica potremmo sostenere che il sindacato che si trova in simile situazione viene dettoin gergo SINDACATO GIALLO.
"Il sindacato giallo (company union in inglese) è la denominazione con cui si indicano i sindacati creati e controllati dagli imprenditori, presenti negli Stati Uniti negli anni venti e dichiarati illegali con la legge Wagner (National Labor Relations Act, o "Legge sui rapporti nazionali di lavoro") del 1935
.In Italia lo statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970) nell'articolo 17 proibisce ai datori di lavoro e alle loro associazioni di costituire e finanziare associazioni sindacali dei lavoratori."
Pensate, in America, paese del liberismo sfrenato, i sindacati gialli furono vietati nel 1935, in italia, solo nel 1968 con lo statuto dei lavoratori, ma solo sulla carta, visto che esistono ancora.
Oltre ciò, come se non bastasse, la Fnaarc è retta da un presidente praticamente a vita, all'età di 83 anni è stato da poco rieletto presidente nazionale. Ad eccezzione di qualche sporadico comunicato formale, non l'ho mai sentito fare programmi per la categoria. E' sufficiente vedere quali incarichi ricopre all'interno della Confcommercio per misurare il suo interessamento per gli agenti.
E' " merito " della Fnaarc l'inserimento negli AA.EE.CC. dell'art 2, articolo che concede insindacabilmente alla mandante di poter ridurre a piacimento la zona, le provvigioni , i clienti.
E' "merito" della Fnaarc se il contratto di agenzia è stato esteso ai lavoratori in tentata vendita facendoli inquadrare tra gli agenti di commercio, dando così la possibilità alle aziende di servirsi di dipendenti camuffandoli da agenti senza riconoscere loro i diritti del lavoratore e sfruttandoli al massimo. Ciò solo per citare alcuni cosiddetti "vantaggi" che ci ha apportato.
USARCI, la seconda delle associazioni, è l'unica che non aderisce a nessuna controparte, la sola che si occupa esclusivamente degli agenti commerciali. E' senza ombra di dubbio quella che si è meglio spesa a difesa della categoria, suo è il merito dell'abolizione dello star del credere e della istituzione per legge dell'indennità per il patto di non concorrenza p.c..
Ha avurto in passato ottimi conoscitori degli argomenti, delle problematiche, delle tematiche degli agenti commeciali e ne ricordo qualcuno, De Pasquale, Lo Monaco, Ricci, Azzolini, Giannecchini, oggi, anche l' Usarci soffre per la mancanza di personaggi preparati, consapevoli, competenti, mi auguro che il prossimo congresso possa portare nuova linfa e vitalità, ma rimane comunque il sindacato più vicino alla categoria.
FIARC , la terza delle associazioni, ma anche la Fiarc aderisce ad una controparte seppure minore e di poco conto per l'agente commerciale. Ma, l'approfondimento delle tematiche relative alla nostra categoria non è mai stato il loro forte.
Non firmatari
FEDERAGENTI, la regina indiscussa dei non firmatari, il sindacato che abbaia, abbaia, ringhia, ma non si sa bewne contro chi, il suo unico scopo è sparlare di Enasarco, ma senza offrire una alternativa, non ho mai sentilo la federagenti fare un programma a tutela della categoria; enasarco, enasarco, enasarco, non hanno altri argomenti se non quello di sparlare degli altri, con continui attacchi agli altri sindacati, forse perchè il loro ex presidente, acerrimo nemico dell'Usarci, è passato all'USARCI.
UGIFAI, aderente al CIDAC anchessa una controparte minoritaria, tra loro è stato firmato un AEC più vantaggioso per l'agente di commercio, ma non ho mai trovato un mandato che faccia riferimento a questo accordo.
Vi sono altre sigle sindacali, spesso locali, ma non sono assolutamente rappresentative della categoria.
In questo panorama apocalittico si potrebbe pensare, come dice la maggior parte degli agenti, che i sindacati sono inutili.
Nulla di più errato, la situazione dei sindacati è esattamente lo specchio della categoria, una categoria spesso amorfa, individualista, inesperta, e come sempre succede, arrogante e qualunquista.
E' proprio questo il momento di
iscriversi al sindacato, scegliete voi quale deve essere il vostro
referente, ma fatelo approfondendo i fini, l'appartenenza, la
democraticita', TENETE PRESENTE CHE dove i presidenti non cambiano mai, anche a livello
provinciale, vi è qualche cosa che non funziona. Se non si è
soddisfatti del proprio sindacato, cambiatelo, ma è importante rimanere iscritti i a
qualcuno, anche se minima la tutela ci sarà sempre. La mancata aderione favorisce le ditte mandanti che hanno sindacati fortissimi.
RICORDATE,
IL SINDACATO NON RAPPRESENTA UN CREDO O UNA RELIGIONE,
IL SINDACATO E' LO STRUMENTO PER TUTELARE LA CATEGORIA,
SE NON FUNZIONA CAMBIAMOLO.
IL SINDACATO E' LO STRUMENTO PER TUTELARE LA CATEGORIA,
SE NON FUNZIONA CAMBIAMOLO.
Giovanni Di Pietro
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