martedì 9 dicembre 2008

I SINDACATI E LA QUESTIONE MORALE

Gianni, perchè ritieni che i sindacati sono diventati macchine di potere

“I sindacati di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, , comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori dei lavoratori, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille,..."
". (- L'attualità di questa dichiarazione è disarrmante, eppure è stata rilasciata il 28 luglio 1981 da Enrico Berlinguer, ben 27 anni fa, io mi sono permesso solo di modificare un temine, la parola sindacati con partiti. In questo caso mi riferisco esclusivamente ai sindacati degli agenti di commercio, ma anche gli altri non si discostano da queste riflessioni).

A cosa e' dovuta la crisi dei sindacati e quindi dei lavoratori

La nascita dei primi veri sindacati avvenne per la necessità di difendersi dai soprusi dalle vessazioni e dalle angherie dei datori di lavoro che schiavizzavano le masse di lavoratori che erano senza alcuna tutela.
Nel dopoguerra , con l'avvento della democrazia i sindacati hanno potuto abbandonare la clandestinità ed uscire allo scoperto
La passione, l'altruismo la tenacia di alcuni per la difesa del prossimo, per il diritto, contro le angherie, ha permesso lo sviluppo e la crescita dei vari sindacati contribuendo così alla crescita della nazione stessa. Oggi tutte queste qualità sono andate perdute, sostituite dal tecnicismo, dai servizi, dagli opportunismi.
Il primo sindacato degli agenti di commercio è stata la FNAARC in quanto emanazione della controparte Confcommercio, fatta nascere e costituita per meglio controllare e manovrare la categoria degli agenti di commercio prima che questi si organizzassero autonomamente sfuggendo quindi dal controllo delle mandanti e prima che lo statuto dei lavoratori, nel 1970 , ne vietasse la costituzione. Infatti l'art 17 dello statuto dei lavoratori, divenuto legge dello stato con il n° 300 del 20 maggio 1970 recita:

ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Qual'è il quadro sindacale degli agenti di commercio?

Il quadro sindacale degli agenti di commercio è alquanto policromo. Da una parte troviamo i sindacati storici del lavoro dipendente, CISL, UIL, CGIL, UGL. Questi da sempre hanno avuto un ruolo importante nella firma degli AA.EE.CC. anche se la loro rappresentatività a livello di iscritti è molto limitata e la conoscenza delle tematiche e del diritto di agenzia è scarsa.
Poi vi sono i cosiddetti sindacati di categoria, specifici degli agenti di commercio, Fiarc, Fnaarc, Usarci, Federagenti.
Con un nugolo così nutrito di sindacati gli agenti di commercio dovrebbero essere i lavoratori meglio tutelati
Purtroppo la situazione è molto diversa da quella che potrebbe sembrare. Escludendo la solita Fnaarc, succube e connivente della Confcommercio, alla quale possiamo aggiungere anche la Fiarc anch'essa aderente alla controparte Confesercenti, restano solo due sigle sindacali, l'USARCI e la Federagenti . La Federagenti non ha alcun potere contrattuale in quanto non partecipa al tavolo delle trattative per il rinnovo degli AA.EE.CC. e non è firmataria di alcun accordo.
Resterebbe solo l'USARCI a tutelare da sola la categoria degli agenti, ma anch'essa ha perduto quello spirito di spontaneità e quella vocazione tipica dei padri costituendi.

Allora cosa fanno i sindacati di categoria

Poco o nulla purtroppo. Per poter essere efficienti e determinanti occorrerebbe che i sindacati fossero presenti capillarmente sul territorio, con strutture adeguate, e personale preparato. Nella realtà ciò non esiste, alcuni sindacati si occupano quasi esclusivamente di servizi, contabilità e formazione professionale che dà loro autonomia economica; altri non hanno personale qualificato ed indirizzano gli iscritti ai propri consulenti per la soluzione di eventuali problemi; altri hanno trasformato il sindacato provinciale in un proprio regno incontrastato dove pensano esclusivamente al proprio business. Vi sono addirittura sindacati provinciali che danno consulenza a pagamento alle mandanti offrendo conciliazioni a scapito dell'agente lavoratore. E tutto ciò è comune a tutte le sigle sindacali.

Un quadro alquanto triste, e le federazioni nazionali permettono tutto
ciò


Le federazioni nazionali sono il risultato delle realtà locali, si parla di diritto dei lavoratori ma in pratica non vi è o non vi vuole essere una adeguata preparazione politico sindacale, mancano i corsi di formazione dei quadri sindacali, mancano protocolli per le vertenze e spesso vi sono funzionari che hanno altri interessi che quello di tutelare la categoria. Nessun sindacato può dirsi in questo scenario superiore all'altro. Inoltre spesso il sindacato è costretto ad arrendersi e a non poter svolgere il proprio ruolo.

Costretti ad arrendersi da chi?

Faccio un esempio per meglio chiarire.
Per poter far parte del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO occorre essere firmatari degli AA.EE.CC..Questo è previsto dallo statuto della fondazione, statuto voluto dai sindacati stessi. Al momento della approvazione dello statuto, non si sono accorti che quella norma che sembrava importante per tutelare la categoria, in realtà si è mostrata dannosa e controproducente per la categoria.
In che modo la norma che prevede di essere firmatari è dannosa per gli agenti
Risposta facile e scontata, se al momento della firma degli AA.EE.CC., un sindacato non fosse d’accordo su alcuni articoli e dovesse rifiutarsi di firmare, potrebbe ritrovarsi fuori dal consiglio di amministrazione della Fondazione, così il sindacato perderebbe in rappresentatività, ed il delegato al CDA perderebbe un emolumento considerevole. Con una tale prospettiva nessuno si azzarda a contestare e non firmare, tradendo così il ruolo del sindacato stesso.

Ma chi discute di AA.EE.CC. non dovrebbe porsi il problema delle poltrone!

Purtroppo così non è. Al tavolo delle trattative per gli AA.EE.CC. siedono le stesse persone che amministrano l'ENASARCO creando una commistione di interessi a scapito della trasparenza e degli agenti.

Allora la CGIL che non ha firmato la bozza degli AA.EE.CC. Rischierebbe di uscire dal CDA dell'ENASARCO.

No, la CGIL, l'unico sindacato che si è rifiutato di firmare la bozza unitaria, anche se non firmasse gli AA.EE.CC., non correrebbe alcun pericolo in quanto non fa parte del CDA ma solo del collegio dei sindaci, ruolo naturale dei sindacati i quali non dovrebbero mai far parte dei consigli di amministrazione, ma esclusivamente del collegio sindacale, collegio deputato al controllo dell'operato del CDA a favore della categoria. Non si può essere allo stesso tempo controllori e controllati.
Occorre che all'interno di ogni sindacato vi sia una seria analisi del proprio operato, un ripensamento sui poteri e sui doveri, un ritorno alla correttezza. Quel che deve interessare veramente è la sorte dei propri rappresentati altrimenti si rischia di soffocare in una palude e fare unicamente gli interessi delle controparti.

lunedì 8 dicembre 2008

Gli Agenti di Commercio in Tribunale

La scarsa propensione degli agenti commerciali a citare in tribunale le proprie preponenti alla cessazione del rapporto va ad esclusivo vantaggio delle mandanti.
Il rinnovo degli AAEE.CC. ristagna. Le nostre controparti non vogliono assolutamente sentir parlare di indennità europee, né vogliono trattare le modifiche dell’art 2 , variazione di zona e di provvigioni, e tantomeno di clausole risolutive espresse. La Confcommercio e la Confindustria ritengono che l’attuale Accordo Economico Collettivo sia validissimo (ovviamente per loro), nonostante la Cassazione abbia stabilito ormai in tutte le sentenze le motivazioni per cui le indennità previste dagli AA.EE.CC. costituiscano il minimo liquidabile. Eppure per avere diritto ad una indennità superiore, è sufficiente che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente il lavoro con i clienti esistenti. L’indennità potrebbe essere spesso addirittura pari ad un anno di provvigioni ed è’ innegabile che l’indennità prevista dal codice civile, cosiddetta “Indennità Europea”, sia di gran lunga migliorativa rispetto a quella prevista dall’AEC. Addirittura più è breve la durata del rapporto, più potrebbe essere consistente l’indennità. Ma pechè è così difficile vedersi riconosciuta l’Indennità di Cessazione Rapporto? Le cause possono riassumersi in due motivi principali:. - Il primo è costituito dalla scarsa propensione dell’agente a promuovere una azione giudiziaria nei confronti della mandante. Anche qui le motivazioni sono molteplici e possiamo riassumerle negli alti costi di una azione giudiziaria, nella lunghezza del procedimento giudiziario, nella scarsa conoscenza e scarso approfondimento della gran parte degli avvocati sul diritto di agenzia, nella difficoltà a trovare sul territorio strutture preparate e che possano dare un valido supporto all’agente. - La seconda è sicuramente l’incertezza dell’importo dell’Indennità. Mentre il conteggio delle Indennità Suppletiva di Clientela, Firr , Indennità per il Patto di non Concorrenza è relativamente facile in quanto è sufficiente fare un calcolo matematico, spesso costituita da una percentuale sulle provvigioni percepite, al contrario, per l’Indennità di Cessazione Rapporto, il codice non ha previsto alcuna metodologia di calcolo, di conseguenza la suprema Corte di Cassazione, PUR RICONOSCENDO VALIDO ED UTILE COME STRUMENTO DI CALCOLO quanto suggerito dalla commissione Europea nel 1996, e nonostante detta commissione abbia tenuto conto di tutti i paramenti sia positivi che negativi per calcolare l’indennità, la Cassazione ha ritenuto non vincolante detto sistema, ritenendo che ogni singolo Stato sia libero di adottare un sistema diverso. Poiché l’Italia non ha previsto alcun sistema di calcolo, i giudici liquidano l’indennità secondo equità. Ovviamente l’equità rappresenta un sistema empirico, ogni giudice ha un proprio metro di valutazione dell’equità. Accade quindi, che, due agenti con le stesse identiche caratteristiche e motivazioni di recesso, si vedano riconoscere indennità molto diverse tra loro generando così maggiore confusione incertezza e disparità. Finalmente , in una causa di lavoro promossa da un agente torinese alla propria mandante con richiesta di liquidazione dell’ indennità di cessazione rapporto,il giudice di merito, la dottoressa LORETTA BIANCO, ha utilizzato il sistema suggerito dalla commissione Europea per determinare l’importo dell’indennità ed ha liquidato per un rapporto di lavoro di breve durata, una somma pari ad € 11.900,00 contro € 6.300,00 previsti dagli AA.EE.CC, con una motivazione dettagliata e giuridicamente interessante. Auspichiamo che altri giudici del lavoro dimostrino maggiore coraggio e comincino ad utilizzare questo metodo di calcolo che oltre a dare certezze sui conteggi, avvicina l’agente commerciale Italiano ai colleghi europei.

Gianni Di Pietro