venerdì 21 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS. Quale sostegno agli Agenti Commerciali

        Decreto Sostegni bis 

   Le novità per gli Agenti di Commercio 

Finalmente riconosciuste le istanze promosse dall'Usarci e dalla Fisascat-Cisl a favore della categoria.

 

Il decreto Sostegni bis  emanato dal Governo il 20/05/2021 porta alcune novità anche per gli agenti di commercio. La cosa più importante per la categoria è stata la variazione del periodo di prognosi che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021; tale modifica riveste un ruolo essenziale per una categoria che si vede riconosciute le provvigioni a distanza di mesi rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Con questo ulteriore passo si offre la possibilità alla quasi totalità degli agenti almeno sotto il profilo temporale di ottenere il sostegno.

1) È riconosciuto automaticamente un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto nel Decreto Sostegni. L’ammontare è pari al 100% di quanto già percepito.

In alternativa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori Varato il decreto “Sostegni-bis”;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

2) È riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto credito il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3) Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4) È utilizzabile in un’unica quota annuale il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;

5) È introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

6) È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

7) Per l’anno 2021 sono riconosciute ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.

8) Il versamento della rata fissa INPS gestione artigiani e commercianti con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Giovanni Di Pietro






 

 

 
 

lunedì 17 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Lo Star del Credere . N.8

 Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla n° 8 "Lo star del credere e fideiussione dell'Agente "

 

 

"Verranno interamente addebitati all’agente gli importi dei crediti che la soc Caio rl si trovasse nell’impossibilità di poter recuperare per cause imputabili all’agente stesso quali:

- commissione di vendita non firmata dal cliente;

- mancato riconoscimento della  soc Caio rl come ditta avente il diritto al pagamento della fornitura eseguita.

Verranno addebitati gli importi non recuperati o non recuperabili più tutte le spese conseguenti di forniture per le quali l’agente ha fornito alla  soc, Caio rl una propria garanzia sul buon fine dei pagamenti e/o accollandosene interamente il debito".

Lo star del credere ovvero la garanzia che l'agente prestava alla mandante in caso di mancato pagamento del cliente, è stato  modificato 1999 grazie ad una lunga lotta sindacale. Non è stata però abolita, ma può essere ancora applicato  all'agente a condizione che gli venga riconosciuto un supplemento di provvigioni. E' stato sufficiente far aggiungere sul codice  la locuzione "supplemento di provvigioni" perchè la quasi totalità delle  aziende non se neservissero più. Ma, come accade sovente,  vi è sempre qualche mandante  che pensa di esere piu' furba delle altre e pensa di reintrodurla, addirittura  addebitando all'agente il 100% del fatturato. Infatti, nel caso in esame  si parla di  addebitare all'agente il 100% della fornitura nel caso in cui  l'ordine non fosse stato firmano. Ma, gli ordini, non sono " salvo approvazione della casa?"  se è così, quando la mandante riceve  l'ordine, se lo stesso è priva  della firma del cliente, non fa altro che rifiutare l'ordine, così l'agente presterà più attenzione la prossima volta.

Altra perla,  si procederà all'addebito del 100% nel caso in cui l'agente presti una garanzia sul buon fine dell'affare. 

Orbene, l'art 1746 del codice civile, tra le altre cose, recita: "È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo". 

Cos'è che non è sufficientemente chiaro nel termine " e' vietato"  cosa c'è da capire  nella locuzione " anche solo parziale" , sono termini chiari, facili da capiere, ma allora perchè si fanno mandati con norme che poi non possono essere applicate?  La risposta è facile, se il contratto contenesse solo gli elementi essenziali del contratto previsti dal codice, come potrebbe l'avvocato di turno o il consulente del lavoro incaricato, presentare laute parcelle per la redazione di un mandato assurdo? Allora ecco inventarsi le corbellerie più strane, così alla fine si andrà in giudizio, ed io avvocato sarò nuovamente chiamato a difendere la mandante ed il consulente del lavoro a fare da CTU o CTP. In pratica si sono inventati il lavoro perpetuo. 

Giovanni Di Pietro

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