giovedì 6 gennaio 2022

IL PIGNORAMENTO DELLE PROVVIGIONI

 Le provvigioni possone essere pignorate al 100%?

La crisi economica, eventuali notevoli spese mediche, la malattia, o una cattiva amministrazione, possono far si che l’agente di commercio accumuli una serie di debiti con lo stato o con i privati, e non abbia più la forza di far fronte ai suoi impegni.

Qualora lo Stato, l’Agenzia delle Entrate, o lo stesso privato, decidessero di attivarsi per poter recuperare i propri crediti, l'agente diverrebbe  insolvente e,  perdurando la difficoltà ad ottenere bonariamente la soddisfazione del proprio avere, al creditore non resterebbe altro che ricorrere alla procedura di esecuzione forzata;  trattandosi di crediti di denaro, parliamo di Pignoramento.

Per poter dar corso al pignoramento, il  creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo al fine di ottenere latto di precetto nei confronti dell'agente.

Con la procedura di Pignoramento il creditore vincola i beni del debitore per esercitare un diritto di rimborso di un credito insoluto.

Il Pignoramento puo’ essere:

  • Immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;

  • Mobiliare, se ha per oggetto beni di valore come arredamento, quadri, tappeti, auto, ecc ;

  • Presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

Generalmente l’agenzia delle entrate o qualsiasi creditore, cerca di pignorare il 100% del proprio credito senza curarsi se il pignoramento delle provvigioni è sottoposto a dei limiti (in passato non lo era).

E’ ovvio che un pignoramento del 100% metterebbe l’agente nella condizione di non poter più lavorare e provvedere al minimo sostentamento sdella propria famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n 685 del 18/01/2012 ha affrontato l’argomento delle espropriazioni verso terzi, ovvero, verso le stesse mandanti, bloccandone il pagamento, paragonando la pignorabilità delle provvigioni degli agenti di commercio agli stipendi dei lavoratori dipendenti.

Pignoramento delle Provvigioni presso le Aziende Mandanti

La cassazione quindi ha ritenuto che le provvigioni vanno equiparate ai salari pubblici e privati come previsto dalla modifica della legge 311/04 e legge 311/04 e DPR 180/05, e pertanto possono essere pignorate, presso le ditte mandanti, nei limiti di un quinto (1/5) del loro ammontare al netto delle ritenute fiscali.

Secondo dottrina, alcuni giuristi sostengono che detto limite si applica esclusivamente all’agente Monomandatario, mentre per il pluri detto limite si applicherebbe esclusivamente alla azienda più importante lasciando per le altre la possibilità del pignoramento al 100% .

- Pignoramento delle provvigioni già accreditate sul cc bancario

Oltre che presso le aziende mandanti il pignoramento può avvenire presso l’istituto di credito utilizzato per l’accreditamento delle provvigioni. Quel che cambia è l'importo che può essere aggredito in caso di somme ricevute a titolo di provvigioni dal debitore e già accreditate nel conto bancario o postale. Con riferimento a tali giacenze, infatti, il codice di rito stabilisce che il pignoramento può riguardare solo ed esclusivamente gli importi eccedenti il triplo dell'assegno sociale circa 500 € mensili € 500,00 x 3 = 1.500,00; nessun limite invece per altre giacenze

Pignoramenti da parte degli Agenti delle Riscossioni (ex Equitalia, Soget, ecc...) 

Qualora invece si tratti di pignoramento effettuato ai sensi dell'articolo 72 bis del D.P.R. 602/73 da parte dell'Agente della riscossione, i limiti sono quelli indicati nell'articolo 72 ter del D.P.R. 602/73 ( 1/5 per importi superiori a 5.000 euro; ossia 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;).

Tali limiti si applicano esclusivamente agli agenti che svolgono l’attività prevalentemente personale, quindi le società di agenzia, sia di persona che di capitale, sono escluse da questo beneficio

Violazione dei limiti del pignoramento

Qualora chi effettuasse il pignoramento dovesse eccedere detti limiti, non rispettandoli, il pignoramento sarebbe da considerarsi inefficace per la parte eccedente i detti limiti.

L'inefficacia può essere eccepita dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale ordinario, in funzione di Giudice dell'esecuzione, sia che si tratti di materia tributaria che di materia extra tributaria.

Il debitore pignorato potrà anche chiedere il risarcimento del danno che gli sia derivato dal pignoramento illegittimo.

Giovanni Di Pietro