venerdì 14 gennaio 2022

Variazione di provvigioni, zona, clientela.

La Trappola

Vi sono due modi per comunicare all'agente, da parte della mandante, la variazione di zona, provvigioni e clientela,

La prima, la più naturale, è quella che prevede una comunicazione a mezzo pec o raccomandata dove la mandante informa l'agente della sua volontà di variare il contenuto economico del rapporto;

" la presente unicamente per comunicarle che a far data dal ricevimeno della presente le provvigioni passeranno al 10% al 7%. "   (variazione del 30%)

Nel caso in esame, occorre tener presente che per le variazioni che vanno dal  il 5,1% al 20%, a seconda del riferimento all'AEC Commercio o Industia o confapi....., l'agente, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione può decidere se accettare o meno la variazione comunicata dalla mandante.

La mancata accettazione costituisce disdetta con preavviso da parte mandante con il riconoscimento di tutte le indennità. (att.ne, durante il preavviso le condizioni restano quelle ante comunicazione, quindi le provvigioni rimangono al 10% e non al 7%).

La seconda, la più subdola, fatta in assoluta malafede contando sulla scarsa conoscenza da parte dell'agente del valore giuridico della forma usata, consiste nell'inviare all'agente una comunicazione di variazione chiedendone la sottoscrizione da parte dell'agente (variazione consensuale).

" con il presente documento si conviene che con la sottoscrizione della stesso le provvigioni passeranno dal 10% al 7% .

Firma mandante                                                        firma agente "

In questo caso, non ci troviamo di fronte ad una variaione unilaterale, ma ad una variazione consensuale, (anche se di consensuale vi è poco o nulla)  che presupponendo l'accordo tra le parti, non dà diritto al preavviso, e l'effetto della variazione è immediata togliendo ogni possibilità all'agente  che ha sottoscritto il documento di accampare, successivamente, alcuna pretesa.

La differenza tra le due condizioni sembrerebbe poco importante, invece è sostanziale.

Nel primo caso se ad esempio la variazione fosse del 4% , quindi al di sotto della variazione di minima entità,  l'agente deve accettare sena poter opporre alcun diritto, mentre nel caso in cui la variazione dovesse ripetersi nell'arco di 12/18 mesi, queste si sommano, (4% + 4% +4% = 12%), in questo caso, al momendo della seconda modifica o della terza, l'agente può decidere di non accettare l'ulteriore riduzione con il diritto a tutte le indennità, mentre nel secondo caso, con la sottoscrizione da parte dell'agente del ocumento di vatiazione, la modifica essendo consensuale, ovvero accettata, l'agente non può accampare alcuna pretesa. 

E' opportuno quindi, ogni qualvolta vi sia una qualsiasi variazione, o richiesta di sottoscrizione di un documento, rivolgersi alla propria associazione e colsultare l'esperto.

Giovanni Di Pietro