domenica 13 dicembre 2015

Messa in Liquidazione della Ditta Mandante


COSA DEVE FARE L'AGENTE IN CASO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA DITTA MANDANTE?

La crisi economica che ormai perdura da diversi anni ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, le quali, le più sane, le meno indebitate decidono sovente di mettere in liquidazione la società e chiudere i battenti.
In diritto, la liquidazione di una società è il processo mediante il quale una società (o parte di essa) viene portata al termine, ridistribuendo tutti gli attivi e cercando ove possibile di chiudere tutte le posizioni debitorie.
La Liquidazione Aziendale, avviene su base volontaria a causa dell'insolvenza della stessa.

http://www.usarci.it/ultime-notizie/item/632-insieme-per-enasarco-ampia-coalizione-per-il-voto
Al momento della domanda al tribunale della messa in liquidazione da parte dell'amministratore della società, il giudice nominerà un liquidatore, che puo' essere un amministratore dell'impresa stessa, o una persona esterna alla società, commercialista o ragioniere nel caso si ravvedano degli illeciti amministrativi, che avranno il compito di chiudere tutte le posizioni attive e passive dell'azienda.

Cosa deve fare un agente o rappresentante per tutelare i propri interessi?

Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l'azienda, il contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante (controllare bene tutti gli atti facendosi assistere da un esperto).

Non sempre l'azienda informa l'agente della procedura in atto, ciò si verifica solitamente quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell'azienda, in quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti dell'agente.
La prima cosa da fare non appena si ha il sentore di difficoltà dell'azienda, o di voci ricorrenti, è quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10 €, ma si è certi dello stato in cui versa l'azienda; su tale documento  è riportato anche il nome del liquidatore ed il suo indirizzo al quale va inviata la documentazione.
Il carteggio da inviare alla mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice, tramite la Pec dell'agente, alla Pec del liquidatore o dell'azienda, si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell'azienda.
E' bene in tutto ciò farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione.
Occorre seguire attentamente l'iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o possa addirittura confociare nel fallimento stesso, nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare per far valere i propri diritti.

Gianni Di Pietro


martedì 17 novembre 2015

FEDERAGENTI, MONOMANDATO ED ENASARCO

Considerazioni sul'articolo del 12/11/15 pubblicato a pagamento su Libero 


In un articolo a sei colonne su Libero del 12 novembre 2015, la Federagenti interviene sulla ormai nota questione del monomandato, schierandosi anch'essa con gli altri sindacati ritenendo la cosa di pertinenza esclusivamente della contrattazione collettiva.
 Ritiene inoltre la Federagenti che l'articolo pubblicato dal sottoscritto il 02 novembre 2015 sul proprio blog, “ La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio “ era indirizzato a loro.
 In verità era rivolto ad un altro sindcato unitario il quale aveva inviato in merito, delle news ai propri iscritti; ma ciò poco importa.
E' importante invece il fatto che la Federagenti, pun non essendo firmataria degli AA.EECC, propenda per la soluzione comunitaria; ma andiamo per ordine.

 Scrive la Federagenti
 “ E' difficile rimanere calmi di fronte a tanta sfrontatezza : il Vice Presidente Usarci (il sottoscritto) parla apertamente dell'incapacità della contrattazione collettiva di far fronte ad alcune criticità della categoria, ma allora perchè da decenni la sua associazione unitamente a Fnaarc e Fiarc sottoscrive gli AE C con le controparti datoriali? Se non si è soddisfatti dei risultati, una associazione coerente con le attuali affermazioni di Di Pietro si dissocia e non firma (certo, poi non si siede nel CDA Enasarco) .”
Affermazione semplicistaca ed un po' ingenua.
 Il  monomandato, in molte sue sfaccettature,  rappresenta un vero problema sociale; lo stesso  presidente Enasarco, Brunetto Boco,   ha precisato ed ammesso nell'audizione presso la X  Commissione Attività Produttive, alla Camera dei Depitati,  che vi sono circa 30 mila agenti monomandatari al di sotto di 30 mila euro l'anno lordi di provvigioni e di questi circa 14 mila sono sotto i 15 mila euro, ciò vuol dire  che al netto di oneri e spese, questi monomandatari hanno un reddito  al di sotto della soglia di sopravvivenza.
Tutto ciò non rappresenta più un problema contrattuale, bensì un problema sociale ed i problemi sociali sono principalmente di competenza parlamentare. Gli AA.EE.CC., a differenza del CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) riferito ai lavoratori dipendenti,  non trattano il reddito minimo, o entità delle provvigioni, ma esclusivamente dei diritti e dei doveri oltre che delle indennità riservati alla categoria degli agenti.
 Anche per ciò che riguarda le modifiche unilaterali dei contartti non vedo lo scandalo se il parlamento docesse intervenire. Non è forse il codice civile che regolamenta le variazioni contrattuali in genere? Se nel codice vi fosse una falla, non è compito del legislatore porvi rimedio?

 Lo star del credere; sempre la Federagenti asserisce che lo star del credere lo si è dovuto modificare perchè: 
 “ vi era l'obbligo per l'Italia di adeguarsi ad una normativa comunitaria. “
Dimentica la Federagenti di specificare quale fosse la normativa comunitaria che ne vietasse l'applicazione. La direttiva comunitaria 86/653 CEE, non menziona in nessun rigo ed in nessuna parola lo star del credere, quindi non è corretto dire che l'italia è stata obbligata, se non fosse intervenuto il Senatore Villone dietro spinte dell'Usarci, lo star del credere sarebbe ancora in atto. Anche sull'art 1751 bis la Federagenti asserisce che : ” l'art.1751 bis fu introdotto con il d.lgs. N° 303 del 10 settembre 1991 con cui l'italia ha dovuto dare applicazione alla direttiva n . 86/653/CEE.” Dimentica la Federagenti che il testo originario dell'art 1751 bis introdotto con d.lgs. N 303 del 10 settembre 1991 era il seguente:
“ Art. 1751 bis. Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto."  
L'articolo menzionato dalla Federagenti non prevedeva alcuna indennità per l'agente che avesse sottoscritto tale clausola, ed a riprova di ciò, la Suprema Corte di Cassazione, in più sentenze, ha ribadito che l'agente il quale ha sottoscritto tale patto prima del 2001, ( data di entrata in vigore della nuova formulazione voluta sempre dal senatore Villone e dall'usarci,ovvero l'art. 23, L. 29.12.2000, n. 422 (G.U. 20.01.2001, n. 16, S.O. n. 14) che prevede, finalmente, un indennizzo per tale patto), non ha diritto ad alcuna indennità per tale patto.
 Anche sull'art. 1751 cc. Indennità di Fine Rapporto , la Federagenti ha da ridire.
 Da sempre la contrattazione collettiva stabilisce i canoni minimi a cui adeguarsi, mentre, guarda caso il c.c. stabilisce solo i massimi
" L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.".
Possiamo ben dire che , nessuna norma collettiva può inficiare ciò che prevede il codice, ma con gli AA.EE.C.C si è voluto dare certezza ad un minimo di indennità anche quando non ne ricorrano i presupposti previsti dal codice, indennità che può andare anche ben oltre il massimo stabilito dall'art. 1751 c.c. Nel contempo nessuna norma vieta di richiedere l'indennità prevista dal 1751 ogni qual volta l’agente lo ritenga opportuno.
 Sempre la Federanti ci suggerisce di non firmare gli AA.EE.CC. e seguita dicendo che lo firmiamo solo per sederci al tavolo dell'Enasarco.
Tale assunto non risponde al vero per diversi ordini di motivi.
 Primo, non firmare gli AEC potrebbe vanificare tutte le conquiste fatte dalla categoria degli agenti, ne elenco solo qualcuna: l’agente non avrebbe più diritto al Firr, l’indennità è dovuta solo per contrattazione collettiva; anche la ind. suppletiva di clientela e la meritocratica verrebbero meno in quanto previste sempre e solo dalla contrattazione e l'agente potrebbe non avere requisiti previsti dall'art 1751 c.c. e trovarsi pertanto senza alcuna indennità; che dire poi del preavviso, della malattia, e dell'art 1751 bis che rimanda per l'appunto il calcolo alla contrattazione ?
Sull'Enasarco poi vi è un capitolo a parte, non mi risulta nessuna norma che non permetta ad una associazione già firmataria degli AA.EE.CC. di non far parte del CDA perchè non sottoscrive un nuovo accordo, sarebbe una specie di ricatto oltre che illegale.
Parliamo anche della costituzione di un tavolo per lo studio dei problemi della categoria, tutti i sindacati si appropriano della sua paternità, ma nella pratica nessuno fa il primo passo, anche se per onor del vero occorre precisare che negli ultimi due anni,  numerosi sono stati gli incontri tra i sindacati firmatari degli AA.EE.CC. per discutere dei problemi della categoria, anche se su posizioni diverse, ma ciò costituisce il sale della democrazia.
E’ quantomeno singolare il continuo, costante e feroce attacco che Federagenti muove all'Usarci, attacco che che non contribuisce a cercare soluzioni, tantomenno tale comportamento va a vantaggio della categoria che ci onoriamo di rappresentare
Auspichiamo che i sindacati firmatari degli AA.EE.CC. si facciano promotori dell'apertura di un tavolo unitario per discutere ed approfondire l'argomento del monomandato e della revisione della attività dell'agente, l'Usarci è sempre pronta a confrontarsi ed incontrarsi quando si ha come obiettivo primario la tutela degli agenti..

Giovanni Di Pietro

giovedì 5 novembre 2015

Tutela delle Malattie ed Infortuni dei Lavoratori Autonomi

GLI AGENTI DI COMMERCIO SONO LAVORATORI AUTONOMI

Nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad un considerevole aumento dei lavoratori autonomi e tra questi, l'incremento vi è stato principalmente nel campo femminile. A questo incremento considerevole, le parti sociali, i sindacati sia datoriali che dei lavoratori non hanno prestato grande attenzione considerando il lavoratore autonomo come la persona che assumenndo su se stesso i rischi dell'impresa o della professione deve badare lui stesso a se stesso.
 Non si è tenuto assolutamente conto che il lavoro autonomo è in incremento perché la disoccupazione in molti Stati membri, accompagnato dalla pressione costante tesa a ridurre i costi (unitari) del lavoro sta portando il mercato del lavoro nazionale ad incoraggiare l'ulteriore sviluppo e la crescita del lavoro autonomo fittizio.
Non si è preso atto  che comunque il lavoro autonomo contribuisce in maniera sostanziale ad incrementare il numero di occupati;è indubbio che ogni lavoratore autonomo assorbe da uno ad n lavoratori inoccupati o disoccupati sia sotto forma di impresa familiare, sia come dipendenti.
Occorre inoltre considerare che nella stragrande maggioranza dei casi, le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi non sono economicamente indipendenti e non sono molto diverse da quella dei lavoratori dipendenti, per cui i loro diritti alla sicurezza sociale ed al lavoro dovrebbero essere più simili a quelli di questi ultimi; accade inoltre che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati; tra questi assumono una priorità assoluta le lavoratrici autonome che hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà anche perchè è preclusa loro la possibilità di ottenere diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati.
 Le attuali forme di protezione sociale sono state  concepite per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, con scarsissima attenzione a quello autonomo per cui si verifica sempre piu’ che con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi questi possano beneficiare di una minore protezione sociale.
Non vi è dubbio che tra questi sono ricompresi gli agenti commerciali , i quali, pur versando, obbligatoriamente ben due contributi pensionistici ed assistenziali, INPS ed ENASARCO, sovente si trovano nella condizione di perdere il lavoro a causa della malattia senza poter accedere ad alcuna forma di assitenza ma, nel contempo , pregiudicano  ulteriormente il diritto alla pensione per perdita di occupazione o riduzione di guadagno. Accade sempre più sovente che una malattia od un infortunio, possano compromettere  il lavoro o perderlo completamente e ciò senza avere alcun sostentamento sia per le cure che per la stessa sopravvivenza.
Migliaia di lavoratori autonomi si trovano annualmente a dover combattere con un tumore, una grave malattia  o con un infortunio, e per questo si sono ritrovano con il lavoro sospeso, o addirittura disdettati, senza avere più alcun sostentamento e nessun riconoscimento pensionistico in quanto l'invalidità riconosciuta se inferiore al 67 % non dà diritto alla pensione . Vi è ulteriormente da considerare che i casi in cui poi l'Enasarco non riconosca la pensione a persone sulla sedia a rotelle o affetti da tumore dove l'Inps ha già riconosciuto l'invalidità al 100 % sono sempre maggiori .
In tutto ciò assistiamo ad un'altra stortura;  per aver diritto alla pensione di invalidità sia l'INPS che l'ENASARCO, prevedono che il lavoratore debba avere almeno tre anni di versamenti nell'ultimo quinquennio. Una aberrazione. Accade quindi che per un incidente, un infortunio o malattia,  ci si ritrovi senza lavoro pur non raggiungendo il 67 % di invalidità ( minimo per ottenere la pensione) e quindi il lavoratore resta senza alcun sostentamento e,  se successivamente questo lavoratore subisce un aggravamento delle condizioni di salute, e nel frattempo sono trascorsi due anni ed un giorno dalla data di cessazione del lavoro, non si ha diritto alla pensione Enasarco e neanche a quella dell'Inps perché le norme prevedono come già detto, che vi siano almeno tre anni di contributi nell’ultimo quinquennio.
 Occorre che le parti sociali prendano atto di questa situazione ormai insostenibile e facciano pressione sia verso l'ENASARCO, sia verso la politica affinchè si attivino per porre rimedio a queste storture, anche in applicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)) Giovanni Di Pietro

lunedì 2 novembre 2015

Modifiche al Monomandato. - Perchè gli altri sindacati non sono d'accordo ?


            L'audizione presso la x commissione attività produttive della camera, dove su proposta  dell' USARCI, si è discusso  della risoluzione sul Monomandato presentata dall'  On.le Lara Ricciatti, ha visto tutte le parti sociali, sia datoriali che degli agenti contrarie all'istituzione del minimo garantito per una parte degli agenti monomandatari.
Dopo la pubblicazione dell'accaduto,  ecco che arriva la motivazione della contrarietà da parte di una sigla sindacale.
                Un sindacato scrive in una sua news che la opposizione a tale proposta non è dovuta alla avversione alla stessa, in quanto la si riterrebbe giusta, ma al fatto che tale proposta sia stata fatta legislativamente, mentre se ne sarebbe dovuta occupare la contrattazione collettiva, ovvero gli AA.EE.CC..
             Sarà perchè l'Usarci si occupa esclusivamente degli agenti commerciali che determinati sofismi sono ritenuti superflui. Gli agenti hanno affidato come mandato la tutela della categoria, e per raggiungere tale obiettivo non ci si può soffermare a lungo sulla provenienza di simili proposte, ma piuttosto del risultato.
            La condizione di disagio di circa 30 mila agenti monomandatari non è di oggi, ma risale al 2002 quando, proprio con gli AA.EE.CC., si inserì la tentata vendita nel contratto di agenzia dando così la possibilità ad aziende senza scrupoli, di licenziare i viaggiatori piazzisti (a stipendio) per dar loro lo stesso importo in qualità di agenti.
            Dopo 13 anni la situazione è peggiorata, ed alla richiesta di modifica dei contratti nazionali vi è sempre stato il “niet” generale delle controparti.
Occorre tener conto che la stessa Normativa Europea prevede
l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l'agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione. “, 
  questi usi non sono mai stati stabiliti, ma lasciati alla'arbitrio della parte mandante.
               Il Pensare di risolvere la cosa contrattualmente è come svuotare il lago con un cucchiaio.
Del resto , abbiamo degli esempi di non poco conto.
               Pensiamo allo “STAR DEL CREDERE” ; i giovani non sanno neanche di cosa si parla. Era una penale tra le più assurde ed inique, non prevista dal codice, ma inserita nel contratto di agenzia esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Tale patto creava una situazione aberrante, consisteva nel penalizzare l'agente, in caso di mancato pagamento della fornitura da parte del cliente, di una somma pari al 15-20% del mancato pagamento, non delle provvigioni.
               Un esempio: una azienda vendeva mille euro di prodotto, nel caso di mancato pagamento avrebbe perso le mille euro che comprendeva il costo delle materie prime, i costi produttivi, le spese generali, le provvigioni, ed il guadagno, per questa vendita l'agente percepiva in media il 5 %, ovvero 50 euro, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, oltre a non percepire le cinquanta euro avrebbe dovuto restituite una somma di 150-200 euro, come se la mandante invece di perdere le mille euro di fornitura avesse perso tremila-quattromila euro.
  
                Ebbene, per mettere fine a questa aberrazione, è stato necessario un intervento legislativo, come del pari è stato necessario per ottenere l'indennità per il patto di non cocnorrenza art. 1751 bis c.c.
Senza l'intervento legislativo, voluto sempre dall'Usarci, l'agente oggi sarebbe ancora a combattere contro queste mostruosità.
             E' giusta la concertazione, è sempre auspicabile che si trovi l'accordo tra le parti sociali e ci si auspica sempre di risolvere con la contrattazione i problemi della categoria, ma quando la situazione diventa insostenibile, di fronte alla negazione dell'evidenza , ogni strumento è valido per eliminare le storture.
             Si è parlato da tempo di costituire un tavolo per lo studio dei problemi della categoria e la riscrittura della professione, ebbene, si appronti questo tavolo coinvolgendo oltre ai sindacati anche i politici e gli studiosi in diritto del lavoro, si stili un calendario per cominciare a discuterne. 
Giovanni Di Pietro 

sabato 17 ottobre 2015

MODIFICA DEL MONOMANDATO, LA PROPOSTA DI LEGGE

IL PENSIERO DEGLI ALTRI SINDACATI

Un sentito ringraziamento principalmente al sig. Brunetto Boco, che nella duplice veste di Presidente ENASARCO e di  Segretario della UIL TUCS il sindacato dove sembra aderiranno le ormai quasi ex Usarci di Teramo e Treviso, ha praticamente sostenuto che i 30 mila monomandatari che percepiscono meno di 30 mila euro lordi annui ( che detratte le spese raggioungono  un reddito da 0 a 500/600 € netti) di provvigioni non rappresentano un problema.

Ma veniamo ai fatti

Lo scorso anno l'Usarci, interessando tutte le segreterie dei partiti politici, illustra la situazione di difficoltà che l'agente commerciale sta attraversando.
Proprio a tal fine decide di presentare 4 proposte di legge:
  •      Patente a punti
  •      Riconoscimento della deducibilita auto al 100%
  •      Innalzamento del valore di deducibilita da 20 mila € a circa 40 mila del costo della vettura
  •      Modifica al MONOMANDATO prevedendo un minimo provvigionale o la trasformazione    automatica in plurimandato. ( il testo qui)
Nonostante le assicurazioni di interessamento da parte dei vari gruppi politici, come Movimento 5 stelle, Forza Italia, PD, AP (NCD-UDC), SEL, era proprio quest'ultima a farsi carico dei problemi di cui erano stati investiti, e con una serie di proposte, di emendamenti, interrogazioni parlamentari, viene presentata una risoluzione proprio in materia di MONOMANDATO dalla Onorevole Ricciatti SEL condivisa da numerosi parlamentari. .il tetso qui
A seguito della risoluzione, la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, convoca le parti sociali in due audizioni distinte, la prima con Usarci, Fnaarc, Fiarc, la seconda con i sindacati dei lavoratori dipendenti, FILCAMS CGIL. , FISASCAT CISL. , UILTUCS, UGL, oltre all'Enasarco.
Nella audizione, alla presenza del Presidente della X Commissione Epifani, e di circa 20 Deputati, l’Usarci ha rimarcato la grave situazione in cui si trovano decine di migliaia di monomandatari ribadendo l'opportunità dell'intervento legislativo.
La Fnaarc, pur dichiarando la sussistenza di tali situazioni ha presentato una diversa risoluzione, la Fiarc invece ritiene la cosa superflua e che se si dovesse intervenire la cosa dovrebbe  essere fatta per contrattazione collettiva. Anche i sindacati CGIL CISL UIL UGL"dichiarano l'inopportunità della legge rimandando eventualmente alla contrattazione collettiva. (cosa impossibile).
Addirittura l'Enasarco, presente come abbiamo detto con il suo Presidente nonché segretario della UIL TUCS Brunetto Boco, ha finanche negato che esista il problema,. Per il Segretario generale della UIL TUCS il fatto che vi siano ben 14 mila agenti al di sotto dei 14 mila euro lordi annui, ai quali vanno detratte le spese per la produzione del reddito, non sono un problema, questi non sono da tutelare. Ma , se quelli che non superano i 18 mila € annui sono 14 mila, almeno altri 14 mila sono sotto i 30 mila euro lordi annui a quali vanno detratte almeno 15mila  €uro di spese per produrre il reddito.
Quindi riassumento, per i sindacati generali Uil; Cgl; Cisl; Ugl e Fiarc i circa 30 mila agenti Monomandatari che sono “ obbligati” a vivere sotto la soglia di povertà rappresentano una marginalità non degna di attenzione. 
Perché mi chiedo , si arriva a negare l'evidenza ? Perché per il Presidente Boco nella doppia veste di Presidente Enasarco, l’ente degli agenti commerciali, e Segretario Generale della UIL TUCS il problema è pressochè inesistente?
I sindacati confederati, CISL ; CGIL, UIL, UGL, e la stessa Fiarc, conoscono gli agenti , conoscono la loro situazione, sono interessati alla loro tutela? o interessa solo i lavoratori dipendenti? .
 Ma l’apetto più deplorevole e rappresentato proprio dal comportamento del sig. Brunetto Boco, il quale in qualità di segretario UIL TUCS potrebbe anche non conoscere la categoria, ma in qualità di Presidente della Fondazione è gravissimo che dimostri tanta insensibilità verso quella parte della categoria che pur contribuendo con i propri versamenti, si sentono  figli di un dio  minore.


Giovanni Di Pietro

venerdì 18 settembre 2015

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA O SINDACATO GENERICO

L'IMPORTANZA DELLA SCELTA

Associazione Di Categoria
È una associazione che presenta e tutela gli interessi di una specifica categoria produttiva, ovvero l'insieme di persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività economica.

Sindacato generico
Il sindacato, nel diritto del lavoro , è un ente che rappresenta tutti i lavoratori in un rapporto di lavoro.

E' ovvio che il fine è praticamente lo stesso, ma è nello specifico che differiscono.

Nella scelta, nella valutazione, di chi possa rappresentare un agente di commercio, è importante che si conosca a fondo le problematiche della categoria fin nei più piccoli aspetti,
L'USARCI è una associazione di categoria tra le più importanti in Italia con oltre 70 anni di esperienza nel solo settore degli agenti commerciali. Essa in qualità di unione organizzata assiste l'associato nei rapporti con la controparte, con le istituzioni, con gli enti pubblici, con le altri parti sociali. Inoltre eroga una serie di servizi quali: assistenza contabile e amministrativa, paghe e contributi, aspetti economici e finanziari, rappresentanza sindacale, disbrigo di pratiche burocratiche, consulenza in gestione sicurezza e salute sul posto di lavoro, ambientale e qualità, organizzazione di fiere, seminari e viaggi studio, contrattualistica, formazione, analisi statistiche e raccolta dati.
L'USARCI e' una associazione di categoria diretta in maniera democratica dagli stessi agenti che per statuto, svolgono il proprio ruolo in maniera assolutamente gratuita.
"articolo 22
Organi di Nomina Congressuale - Cariche ed Incarichi
" b) tutte le cariche ed incarichi elettivi di cui al presente statuto non danno diritto ad emolumenti; saranno solo rimbor­sate le spese sostenute per l'espletamento delle relative incombenze che non diano luogo a rimborso da altra fonte .."
Quale può essere il presupposto che può spingere l'agente di commercio ad iscriversi o aderire ad un sindacato di lavoratori dipendenti? Uil, Cisl, Cgil, Ugl?
Quali sono le conoscenze, le competenze, di questi sindacati in materia di agenzia? ammesso che le competenze possano essere acquisite, quale importanza avrebbero gli agenti al loro interno visto che i venditori sono una categoria di poche migliaia di elementi in un contesto di milioni di lavoratori dipendenti ?
Quali sono le affinità tra un lavoratore dipendente ed un autonomo come l'agente di commercio ?
Meditate agenti, meditate.

mercoledì 16 settembre 2015

Indennità nel contratto a tempo determinato



La disciplina del trattamento di fine rapporto per l’agente di commercio a tempo determinato costituisce una delle questioni più delicate in tema di agenzia.
Come è noto l’agente, al termine del rapporto di lavoro, ha diritto a ricevere dal preponente una indennità di fine rapporto che risulta regolata dall’art. 1751 c.c., modificato dai D.Lgs. n.303/1991 e n.65/1999 che hanno recepito la direttiva 86/653/CEE.
Prima che intervenissero le modifiche legislative, l’articolo in questione stabiliva che: “all’atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità“ (testo introdotto dalla legge n.911 del 1971).
L’indennità era dunque dovuta, a prescindere dagli eventi che caratterizzavano il rapporto negoziale, all’atto della cessazione del solo contratto di agenzia a tempo indeterminato.
Ad integrare l’articolo in esame intervenivano, secondo il disposto legislativo, gli accordi economici collettivi che disciplinavano e disciplinano tuttora, l’indennità di cessazione del rapporto prevedendo due distinte voci, all’epoca del tutto svincolate da ogni valutazione meritocratica circa l’attività prestata dall’agente (F.i.r.r., fondo indennità risoluzione rapporto ed Indennità suppletiva di clientela).
Orbene, l’art. 1751 c.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 303/1991, così esordi­sce: “All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità (…).
La norma, diversamente da quanto previsto nella versione precedente al menzionato decreto legislativo, non limita il riconoscimento del diritto all’indennità di fine rapporto all’ipotesi di scioglimento del contratto a tempo indeterminato.
In attuazione della direttiva CEE 653/86, all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità laddove questi abbia a) procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, b) che il pagamento di tale indennità si equo e c) che la cessazione non sia imputabile all’agente.
Il comma 3, prevede, inoltre, un limite massimo per la liquidazione dell’indennità che non può superare l’importo medio di una annualità di provvigioni da calcolare con riferimento all’ultimo quinquennio e si conclude con una generale previsione di inderogabilità a svantaggio dell’agente.
Pertanto, in presenza delle condizioni costitutive di tale diritto enucleate nello stesso articolo, è evidente che il legislatore ne ha voluto estendere appunto l’applicazione anche al caso di cessazione del contratto per decorrenza del periodo di durata convenuto dai contraenti.
Ad analoga conclusione si arriva esaminando la disciplina dettata in materia dagli Accordi Economici Collettivi.
In dettaglio, l’A.E.C. Industria del 30 luglio 2014 – che disciplina il rapporto di agenzia per cui è causa unitamente alle norme del codice civile – all’art. 4 stabilisce che: “le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rap- porto, con esclusione comunque, delle norme relative al preavviso di cui all’art. 9”, mentre l’A.E.C. Commercio del 16 febbraio 2009, all’art. 2 che: “Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso”.
Dall’espresso riferimento agli artt. 12 e 13, che appunto disciplinano l’indennità di fine rapporto (F.i.r.r., Indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica), si deduce senza alcun dubbio, che l’agente ha diritto a tali emolumenti anche in caso di cessazione del contratto per scadenza del termine.
Non sussistono, dunque, incompatibilità tra le norme in materia di indennità di fine rapporto e la figura del contratto a termine; incompatibilità che si limitano semmai alla sola applicazione dell’istituto del preavviso.
A fugare qualsivoglia dubbio è intervenuta una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto “il diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia in ragione della durata del contratto stesso, anche nel caso di cessazione di un contratto determinato. L’art. 1751 c.c., nella nuova formulazione, prevede, infatti, la corre- sponsione di detta indennità “all’atto della cessazione del rapporto…”, senza alcuna ulteriore specificazione e distinzione tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e quella a tempo indeterminato, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986″ (sent. 04 settembre 2014 n. 18690).
a cura dell’Avv. Gianluca Stanzione
Centro Giuridico Usarci – Usarci Lanarc Napoli

mercoledì 26 agosto 2015

GEOLOCALIZZAZIONE

Come Controllare un Agente Passo dopo Passo

L'agente commerciale è per definizione un lavoratore autonomo ed è registrato presso la CCIAA in qualità di piccolo imprenditore.
Gli AA.EE.CC. di natura privatistica, all'art. 1 comma 3 hanno per l'appunto precisato che:

" L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività."
 
Si precisa pertanto che, considerata la non subordinazione, l'agente è libero di organizzare il proprio lavoro come ritiene più opportuno, senza limiti di tempo, itinerari prefissati, od orari imposti.
Tantissimi sono stati i tentativi da parte delle mandanti di aggirare questa norma, richiedendo agli agenti rapportini giornalieri o settimanali, oltre alla richiesta di programmi settimanali con i clienti che si andranno a visitare giornalmente. A livello giuridico, i giudici hanno sempre riconosciuto l'autonomia dell'agente, annullando le disdette per colpa dovute al mancato invio dei rapportini.

Purtroppo, oggi, in aiuto delle mandanti, interviene la tecnologia.

Le aziende, specialmente quelle del settore farmaceutico, premiano i loro agenti con strumenti tipo i_pod o i_pad, tablet, i_phone, o li forniscono in comodato al fine di trasmettere direttamente gli ordini.
Gli agenti ben felici del premio, non si rendono conto che in realtà stanno fornendo alle loro preponenti, uno strumento spia, infatti, le aziende, tramite un programma di geo localizzazione
( trova il mio telefonino , ed altri programmi) preesenti in questi apparecchi, con una precisione di 5 metri, trasmette la posizione del venditore. La mandante in questo modo conosce in ogni momento quanto tempo lo stesso si intrattiene in un determinato luogo, può controllare se in quel preciso posto vi è quel tale negozio, puoò controllare quanta strada  percorre l'agente, se pranza fuori casa o al ristorante, o se saltano il pranzo.  Ciò accade anche oltre il normale orario di lavoro, ben potendo controllare se pernottano a casa, in albergo, o ......
Se poi l'agente fosse anche obbligato a fare rapportini, la mandante può confrontare quanto dichiarato nel rapportino con il tracciato in loro mani e valutare l'autenticità di quanto asserito.
Di tutto ciò le aziende se ne servono per valutare la redditività del singolo, il tempo dedicato al lavoro, vizi e virtu'  al di là del fatturato, ed eventualmente condizionarlo facendogli capire di essere a conoscenza di tutti i suoi movimenti. 

Il tutto molto spesso era fatto all'insaputa dell'agente.

La parte seguente dell'originario articolo, benchè genericamente ricondotto ad un'azienda produttrice di strumenti per palestre e fitness, è stata oggetto di ferma contestazione da parte della Technogym s.p.a. la quale ha ritenuto che la esposta circostanza era chiaramente ad essa riferita e sarebbe stata comprovatamente falsa e denigratoria.
Ha chiesto pertanto la rimozione dell'articolo nonché a rappresentare una dichiarazione di smentita.
Poichè il nostro principale fine è soltanto quello di rendere consapevoli gli agenti su situazioni che potrebbero incontrare nei rapporti contrattuali inerenti la loro attività per evitare possibili e futuri contenziosi anche giudiziali, provvediamo a rimuovere quella parte dell'articolo non gradito dalla Technogym, così rendendo soddisfazione al primo dei suoi desiderata.
Anche il secondo viene esaudito evidenziando agli agenti della Technogym l'estrema serietà e correttezza della loro mandante. Quest'ultima infatti, con riferimento alla geolocalizzazione, da noi data per imposta al fine di evitare la estinzione del rapporto, ci ha assicurato che “l'agente rimane libero di assentire o meno al trattamento senza nessun impatto sul rapporto di agenzia”, chiarendo altresì di avere rispettato tutte le procedure previste dalla normativa sulla privacy.
Ringraziamo pertanto la Tecnogym per le garanzie fornite ai propri agenti che quindi possono, volendo, anche opporsi in totale tranquillità alla loro geolocalizzazione senza nutrire timori su conseguenze pregiudizievoli per il prosieguo del mandato, essendo quindi evidente come, per quanto riguarda la stessa, non vi sia pertanto corrispondenza di verità con le notizie da noi diffuse.

Si consiglia tutti gli agenti che hanno strumenti forniti dalle mandanti a recarsi presso gli uffici del sindacato al fine di mettere in atto tutti quegli strumenti che possano permettre di tutelare l'agente in caso di disdetta.

Giovanni Di Pietro

sabato 20 giugno 2015

IL CONTRATTO TRUFFA, " IL PROCACCIATORE D'AFFARI "

A copertura di Molti contratti di lavoro dipendente, vengono stipulati  dei veri e propri rapporti di agenzia, perché così facendo la ditta mandante non è tenuta al rispetto delle norme che tutelano il lavoro salariato

Esisono poi tantissime aziende, le più " furbe ", quelle senza scrupoli, quelle che non vogliono sottostare a nessuna regola,   le quali pur di non pagare il misero contributo ENASARCO, e le poche indennità di fine rapporto,  affidano l'incarico per la vendita dei loro prodotti, a persone, di solito in stato di forte necessità ma con contratti da Procacciatori d'Affari.

Tutto ciò con lo scopo di avere sempre la piena disponibilità del mandato, infatti il Procacciatore d'Affari, non gode degli stessi diritti dell'agente, quindi,   nessun preavviso, nessuna indennità,nssuna complicazione. 

Lo sfruttamento più becero.

Ma cosa differenzia il contratto di agenzia da quello dell'agente?

La differenza sostanziale  è rappresentata dalla stabilità del rapporto. Il procacciatore è colui che saltuariamente senza il vincolo della stabilità  in via del tutto occasionale mette in contatto l'acquirente con la mandante, non deve concludere la vendita, non deve informare la mandante sulla situazione del mercato, non deve informarla in caso di impedimento, non è tenuto agli incassi, non ha l'obbligo di esclusiva.

Purtroppo, queste pseudo aziende, approfittando di persone in stato di grave disagio economico  e di necessità, affidano loro l'incarico che in realtà  nasconde un vero e proprio rapporto di agenzia se non addirittura da dipendente, al fine unico di poterli eliminare a proprio piacimento e senza corrispondere alcuna indennità. 

Purtroppo queste persone sono spesso anche poco avvedute e, pur non essendo costrette ad accettare qualsiasi tipo di contratto non potendo scegliere, a causadella situazione in cui versano, non hanno neanche la lungimiranza di informarsi  su come eventualmente tutelarsi.

Sarebbe sufficiente infatti, conservare le copie di tutti gli ordini, gli incassi, le mail, gli E.C.  perchè alla fine del rapporto il lavoratore possa far valere i propri diritti, in primis facendo la denuncia all'Enasarco;

 in merito occorre sapere che la mandante è obbligata a trattenere all'agente i versamenti Enasarco esclusivamente al momento del pagamento delle provvigioni, e, se ciò non avviene, e l'Enasarco tramite i suoi ispettori multa l'azienda per gli omessi versamenti, questi non possono essere più addebitati all'agente, e  la mandnate deve accollarsi anche la quota carico dell'agente. 

Ma non è esclusivamente il versamento contributivo che ci interessa, con i documenti conservati, si può valutare con sicureza, se ricorrono i  presupposti del rapporto di agenzia, e quindi chiedere alla manante il pgamento delle indennità dovute agli agenti:

 Indennità Suppletiva Di Clientela, FIRR, Indennità Meritocratica, Indennità cessazione rapporto, Indennità di maneggio denaro, Risarcimento Danni da omessi veramenti contributivi.

Solo così il procaccitore d'affari potrà rientrare nell'alveo della occasionaltà e terminerà lo sfruttamento da parte delle mandanti senza scrupoli.

Giovnni Di Pietro

mercoledì 22 aprile 2015

IDEE SBAGLIATE SULLA CATEGORIA

UN ESERCITO DI VENDITORI


230.000 agenti, questo è il numero di venditori che giornalmente scende in piazza in Italia per promuovere la vendita di ogni tipologia di prodotto.
Un esercito silenzioso, quasi invisibile, non avvezzo a manifestazioni o piazzate, una armata pacifica che quotidianamente muove il 70% del prodotto interno lordo partecipando così in maniera diretta alla crescita dell’economia nazionale.
Nonostante il ruolo così importante per il sistema produttivo, nulla o poco si conosce dell’animo del venditore, del suo mondo, delle sue aspirazioni, delle sue ansie, dei suoi timori; dell’agente si conosce solo l’aspetto più superficiale, quella patina esterna quel velo di immagine che non risponde alla realtà. Lo stereotipo è quello del giovane ben vestito, con un’auto lussuosa, con portatile , palmare o ipad , che frequenta locali lussuosi.
La realtà è ben diversa, come in tutte le attività imprenditoriali o professionali , il reddito è variabile e non è affatto vincolato né alla professionalità nè alla sola capacità dei singoli, essa è spesso frutto di fattori diversi, come il settore di appartenenza, il luogo dove si svolge l’attività, le aziende rappresentate, ed altre cause esterne che possono riguardare le microaree operative.
Da una analisi dei dati in ns possesso, viene fuori che il 30 % degli agenti commerciali ha un reddito lordo inferire ai 25.000,00 € l’anno, reddito che equivale a meno di mille euro netti mensili, meno di un salario , vicinissimi alla soglia di povertà.
Certo, potrebbero anche cambiare lavoro, ma la gran parte di questi lavoratori, non hanno scelto scientemente ma sono stati costretti; erano lavoratori dipendenti, viaggiatori piazzisti, trasformati in agenti, così da aumentare le ore lavorative, con meno soldi, meno garanzie, ferie non pagate, malattia a carico del lavoratore, trasferimento del rischio dall'impresa  al lavoratore, con l’unico risultato di dare maggiori utili alla mandante ed in alcuni casi ridurre i costi.
La maggior parte di questi colleghi non sono veri e propri agenti commerciali, ma sono in gran parte dei veri piazzisti, una categoria di lavoratori che fino a qualche tempo fa era classificata come dipendenti, e che da qualche tempo, in barba a tutte le leggi, gli orientamenti giuresprudenziali, alla latitanza e/o connivenza degli ispettori del lavoro, sono stati inquadrati agenti per eludere le norme contrattualistiche e lo statuto dei lavoratori ad esclusivo vantaggio di mandanti senza scrupoli. Chi sono questi lavoratori, sono padroncini che consegnano il latte dalle varie centrali ai rivenditori, sono i venditori di patatine, di gelati, di surgelati, di mozzarelle ed altri ancora.
Questo è il motivo per cui in Italia il numero degli agenti è 5 volte superiore a quello della Germania, Francia, Inghilterra.
In fin dei conti licenziare, pardon, disdire un contratto di agente commerciale è pressocchè a costo zero, non perchè non vi siano diritti, anzi, ma  con tutte le clausole inventate dalle nostre mandanti, mancato raggiungimento del target, insoluti che superano il 2%,  ed altri cavilli, si è cercato di liquidare la categoria con un costo zero, complici involontari, (fino ad un certo punto) gli agenti,  i quali non si informano, non fanno squadra, non si rivolgono alle associazioni per vedersi riconosciuti i propri diritti. Negli altri paesi l’onere finanziario per la chiusura del contratto è molto alta così da far riflettere prima di cessare un rapporto, ma ancora di più dovrà far riflettere prima di affidare un mandato; tutto ciò potrebbe essere chiamato, inizio di una qualificazione professionale.
Purtroppo in tutto questo ha colpa anche il lavoratore; disinformazione, paura, inconsapevolezza, buona fede, bisogno, INDOLENZA,  hanno contribuito ad accettare le varie situazioni. Forse le cose stanno per cambiare anche da noi, le recenti sentenze sia Europee che di cassazione relative all’indennità di cessazione rapporto ed alle motivazioni sull'addebito della colpa, stanno aprendo una breccia in quella che fino ad oggi è stato il potere delle mandanti, ma fino a quando vi saranno associazioni di agenti che aderiscono alle controparti o altre associazioni che hanno come unico interesse la poltrona ENASARCO, difficilmente l’agente potrà trarne vantaggio.
Gianni Di Pietro
V. Presidente Nazionale USARCI

da un articolo rielaborato, da me pubblicato il 25 Luglio 2007

sabato 21 marzo 2015

Monomandato SI - Monomandato NO



L'abolizione del Monomandato dovrebbe rappresentare una conseguenza logica in un sistema di distribuzione  liberalitaria. Conseguenza questa, che ci avvicinerebbe ai colleghi europei.
Conosciamo  bene le forti resistenze delle lobby delle mandanti alle quali si sono aggiunte anche altre figure anomale di pseudo associazioni di categoria, che pensiamo,  non abbiano colto bene il senso della proposta.
L'USARCI vuole esclusivamente tutelare quelle migliaia di lavoratori che sotto forma di un contratto di agenzia sono sfruttati e vessati.
Non possiamo pensare che vi possa essere qualche associazione  che definendosi sindacato degli agenti, possa essere d'accordo  con chi vuole sfruttare a qualsiasi titolo o modo, un agente commerciale.

La proposta di legge redatta dall'Usarci, tende a tutelare gli PSEUDO agenti, quelli monomandatari con un reddito di circa mille euro, togliendoli dalle grinfie delle mandanti che le sfruttano e vessano in maniera vergognosa, per reinserirli in quelli più naturali dei viaggiatori piazzisti, collocazione che hanno avuto fino a quando  proprio la Confcommercio nel 2002 li volle inserire nell' AEC settore commercio,  inserendo la tentata vendita negll'AEC.
Va inoltre detto che l'Usarci ha contattato tutti i capigruppo dei vari partiti politici, a dimostrazione  dell'assoluta distanza del  sindacato da qualsiasi appartenenza politica. Il fatto che poi sia stato il gruppo di SEL, che ringraziamo, a presentare le proposte di legge, può significare che sono più vicini di altri al nostro mondo, sarà un caso, ma lo star del credere fu abolito su proposta di legge del Senatore Villone dell'allora PCI/PDS.
Più volte abbiamo invitato gli altri sindacati a proporre insieme determinate battaglie, ma..... con scarsi risultati.

Giovanni Di Pietro
V.Presidente Nazionale 
Usarci

domenica 18 gennaio 2015

Messa in liquidazione della Mandante

COSA DEVE FARE L'AGENTE IN CASO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA DITTA MANDANTE?

La crisi economica che ormai perdura da diversi anni ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, le quali, le più sane, le meno indebitate decidono sovente di mettere in liquidazione la società e chiudere i battenti.
In diritto, la liquidazione di una società è il processo mediante il quale una società (o parte di essa) viene portata al termine, ridistribuendo tutti gli attivi e cercando ove possibile di chiudere tutte le posizioni debitorie.
La Liquidazione Aziendale, avviene su base volontaria a causa dell'insolvenza della stessa.


Al momento della domanda al tribunale della messa in liquidazione da parte dell'amministratore della società, il giudice nominerà un liquidatore, che puo' essere un amministratore dell'impresa stessa, o una persona esterna alla società, commercialista o ragioniere,nel caso si ravvedano degli illeciti amministrativi, che avranno il compito di chiudere tutte le posizioni attive e passive dell'azienda.


Cosa deve fare un agente o rappresentante per tutelare i propri interessi? 


Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l'azienda, il contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante.
Non sempre l'azienda informa l'agente della messa in liquidazione, ciò si verifica solitamente quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell'azienda, in quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti dell'agente.
La prima cosa da fare non appena si ha il sentore di difficoltà dell'azienda, o di voci ricorrenti, è quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10 €, ma si è certi della situazione in cui l'azienda si trova, ed è il documento dove è riportato anche il nome del liquidatore ed il suo indirizzo al quale va inviata la documentazione.
Il carteggio da inviare alla mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice, tramite la Pec dell'agente, alla Pec del liquidatore o dell'azienda, si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell'azienda. 
E' bene in tutto ciò farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione.
Occorre seguire attentamente l'iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o possa addirittura confociare nel fallimento stesso, nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare per far valere i propri diritti.

Gianni Di Pietro 

sabato 3 gennaio 2015

IL MOBBING NEL CONTRATTO DI AGENZIA

                                                                                    (e' gradito un commento)

Ci sarà mai qualcuno in grado di dimostrarlo in giudizio ? Molto difficile tenuto conto della autonomia del contratto, ma lanciamo una pietra nello stagno, non si sa mai...

Il Mobbing è quella forma di violenza o pressione psicologica esercitato principalmente dal datore di lavoro o da un superiore sul luogo di lavoro allo scopo di eliminare o distruggere psicologicamente una persona al fine di provocarne il licenziamento o trarne dei vantaggi.
Il Mobbing è un reato perseguibile sia penalmente che civilmente .
Ogni qualvolta parliamo di mobbing , ci viene spontaneo e naturale associare questa forma di violenza al lavoro dipendente e principalmente alle lavoratrici, ma il mobbing non è una persecuzione solamente a scopo sessuale, e non è rivolta esclusivamente al sesso femminile, esso è perpetrato indifferentemente sia sull’uomo che sulla donna.
Anche l’agente commerciale non è esente da una forma più o meno sottile di intimidazione sicuramente simile od uguale al Mobbing. Da qualche anno è sottoposto continuamente e ripetutamente a prevaricazioni , imposizioni, che nulla hanno da invidiare a quelle del lavoro dipendente, sicchè in molti casi esso è ancora più incisivo.
E’ troppo semplicistico ritenere che trattandosi di un lavoro autonomo, si è liberi di accettare o meno determinate prevaricazioni; la ns libertà è molto relativa, certo, possiamo non accettare, ma la mancata accettazione comporta la disdetta del contratto,  ma con quali conseguenze? Occorre inoltre considerare che nessuno può volontariamente sottrarsi all'ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia, quindi nulla di diverso dal lavoratore dipendente, per il quale , spesso o quasi sempre il licenziamento del lavoratore dipendente è molto più difficile.
L’agente commerciale è vincolato a svolgere per una o più mandanti la promozione delle vendite alle condizioni sottoscritte contrattualmente.
La quasi totalità dei contratti ormai contengono clausole unilaterali, così dispotiche, che nulla avrebbero a che vedere con un lavoro AUTONOMO, purtroppo si è quasi sempre costretti ad accettare. Una volta firmato il contratto, non sono solo le eventuali clausole cosiddette vessatorie a turbare l’agente commerciale, iniziano ripetuti , reiterati ed arbitrari condizionamenti, come: riduzioni di provvigioni, il cliente in accordo con il capo area o con la ditta stessa ottiene uno sconto extra, o una dilazione maggiore del pagamento, ed ecco ridotta la provvigione, a nulla valgono le lamentele, la risposta è : questa è la politica aziendale; un cliente diventa importante, ecco arrivare un foglio dove è scritto che in accordo con la mandante si è ritenuto giusto ridurre le provvigioni per quel cliente, se non addirittura convenire che lo stesso passi cliente direzionale; ed ancora,
l’ imposizione di strumenti elettronici particolari, pretendere la presenza sul punto vendita o nelle fiere o a determinate manifestazioni senza neppure riconoscere il rimborso spese, ed ancora il non ricevere risposta a richieste scritte o verbali, ottenere solo rifiuti a richieste di carattere professionale, essere oggetto di continue variazioni di zona di lavoro.
Ciò è solo un modestissimo esempio di come le ns mandanti o direttori commerciali, attuano un sopruso verso l’agente commerciale.
Questo comportamento reiterato nel tempo, non provoca solo un danno economico, ma principalmente un danno biologico e psicologico. Solo pochi agenti hanno la capacità, la forza, il potere, di porre fine a questi comportamenti, ma per far terminare queste prevaricazioni devono spesso rinunciare al mandato oppure subire in silenzio questi comportamenti, non è sempre facile sostituire una mandante alla quale spesso si è dedicato anni di lavoro.

Gianni Di Pietro

Articolo del  20 marzo 2006