domenica 29 agosto 2010

Pensione ENASARCO Cassazione

Una sentenza che pone fine a diverse interpretazioni e contenziosi.





La Suprema Corte di Cassazione ha posto fine ad una diatriba tra pensionati ed ENASARCO che durava ormai da anni, circa l'interpretazione del sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, la cosiddetta (quota A). Secondo alcuni, la pensione della quota A doveva essere calcolata prendendo in considerazione il miglior triennio consecutivo dell'ultimo decennio, intendendosi come ultimo decennio quello relativo alla modifica del regolamento avvenuta il 01/10/1998 (ultimo decennio 1988/1998); mentre la Fondazione riteneva che il decennio da prendere in considerazione non fosse quello 1988/1998 bensì il decennio precedente l'ultimo versamento contributivo. Ovviamente le due ipotesi danno spesso risultati notevolmente diversi in special modo quando l'agente negli ultimi anni di lavoro, vede scemare notevolmente il proprio fatturato e quindi le contribuzioni.


La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 21.7.2010 n. 17102 ha posto fine alle varie ipotesi sancendo la correttezza del metodo di calcolo applicato dalla Fondazione.



Gianni Di Pietro





SENTENZA




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. MONACI Stefano - Consigliere -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO,; - ricorrente -

contro M.F.,; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1051/2006 della CORTE DDAPPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2006 R.G.N. 1354/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l'Avvocato PROIA GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con ricorso al Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, M. F. contestava la misura della pensione liquidatagli dalla Fondazione ENASARCO, assumendo che la stessa andava calcolata in base alle provvigioni relative agli anni 1984, 1985 e 1986, e domandava perciò la condanna della convenuta Fondazione alle relative differenze. A sostegno della sua pretesa, esponeva di avere svolto attivitàdi commercio dal 1978 al 1987 e di avere effettuato versamenti volontari per potersi assicurare il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle previsioni di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 raggiungendo, nel 1992, l'anzianità contributiva necessaria (quindici anni) prima del compimento - nel 1998 dell'età pensionabile; di avere versato in quest'ultimo a seguito della privatizzazione dell'Ente, con la trasformazione in Fondazione, e della modifica della disciplina delle pensioni introdotta dal nuovo regolamento dell'ENASARCO, una ulteriore annualità di contribuzione requisiti pensionistici (sessantun anni di età e sedici anni di contribuzione) in data 1 novembre 1999; che la Fondazione ENASARCO, nel determinare la base di calcolo della pensione, aveva tenuto conto della media provvigionale maturata nel triennio 1989 1990 - 1991, e non di quella maturata nel piuu favorevole triennio 1984 1985 1986, precedente la maturazione dell'anzianità secondo la pregressa disciplina.

2. Si costituiva la Fondazione ENASARCO eccependo che la pensione era stata liquidata in base alla disciplina transitoria fissata dall'art. 18 del nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'Ente, in data 5 agosto 1998, approvato con decreto interministeriale del 24 settembre 1998, secondo cui la pensione degli agenti iscritti prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina era determinata dalla somma di due diverse quote, corrispondenti alle anzianità contributive acquisite prima e dopo di quella data, dovendosi calcolare, in particolare, la quota "A" con riferimento alla data del pensionamento secondo il sistema vigente anteriormente, sii che - secondo il disposto della L. n. 12 del 1973, art. 10 - era stata correttamente utilizzata come base di calcolo la media delle provvigioni nel triennio di contribuzione compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, avvenuto nel 1998.

3. Con sentenza del 14 gennaio 2004 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la legittimità della liquidazione operata dall'ENASARCO, ma la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 1 agosto 2006, accoglieva l'impugnazione del pensionato e ne dichiarava il diritto a percepire la predetta quota "A" della pensione con riferimento alla media provvigionale degli anni 1984 1985 - 1986, condannando la Fondazione ENASARCO al pagamento delle relative differenze. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il meccanismo di calcolo adottato per il calcolo della pensione, e condiviso dal Tribunale, era in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che, con riferimento al D.Lgs. n. 509 del 1994 relativo alle nuove discipline pensionistiche adottate dagli enti privatizzati, aveva disposto che in queste ultime doveva comunque essere salvaguardato il principio del pro rata in relazione alle anzianità gaia maturate anteriormente, sii che, nella specie, la quota relativa al periodo precedente alla modifica regolamentare doveva essere calcolata in base al triennio 1984/1986, cosi come richiesto dal pensionato.

4. Contro tale decisione la Fondazione ENASARCO propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il M. resiste con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 99 e 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disapplicato, d'ufficio, il nuovo regolamento ENASARCO, senza considerare che l'attore aveva posto a fondamento della propria domanda proprio le disposizioni di tale regolamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 18 del regolamento ENASARCO, della L. n. 12 del 1973, art. 10 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Si rileva che la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto la disposizione regolamentare del citato art. 18 - relativa agli agenti gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - in contrasto con il principio del pro rata temporis, fissato dalla L. n. 335 del 1995, mentre, al contrario, le modalità di calcolo della pensione - ivi previste per tali iscritti - sono le medesime di quelle stabilite nella precedente normativa.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati.

3.1. La "disapplicazione" operata dalla Corte di merito, se pure astrattamente consentita anche ex officio allorché involge la nullità di atti negoziali in contrasto con una norma imperativa, si fonda, nella specie, su una interpretazione erronea della L. n. 335 del 1995, art. 3 e della L. n. 12 del 1973, art. 10 con le quali la disposizione regolamentare - invocata dall'assicurato - sarebbe incompatibile, secondo i giudici d'appello, se intesa nel significato dedotto dalla Fondazione.

3.2. Il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (fra i quali ENASARCO), attribuisce ai nuovi enti "privatizzati" il potere regolamentare di disciplinare il regime dei contributi e delle prestazioni.

Con particolare riguardo alla facoltà dei nuovi soggetti di modificare i sistemi previdenziali da essi gestiti, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs., il Legislatore, alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ha precisato che le eventuali modifiche devono essere effettuate nel rispetto del principio del pro rata temporis in relazione alle anzianitàggaiamaturate rispetto alla introduzione delle nuove discipline.

La funzione e i limiti del potere regolamentare, alla stregua di tale principio, sono stati definiti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi precisato che la descritta "privatizzazione" ha attribuito ai soggetti trasformati l'autonomia organizzativa nella gestione delle risorse economiche disponibili e ha conservato l'autonomia normativa di cui essi gaia disponevano sulla base della normativa preesistente (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997; n. 439 del 2005; n. 444 del 2005). La disciplina delle singole forme di previdenza e dunque espressione della fonte regolamentare e, pertanto, a questa occorre riferirsi anche per la determinazione dei criteri di accesso al trattamento pensionistico, sempre che tale facoltà sia prevista già nel regime precedente alla privatizzazione, con il limite della intangibilità delle pensioni ggaialiquidate (cfr. Cass. n. 25212 del 2009; n. 17783 del 2005; n. 7010 del 2005) e della salvaguardia delle anzianità gaia maturate ai fini della determinazione del trattamento.

3.3, La Fondazione ENASARCO, ai sensi di tali disposizioni, ha emanato un regolamento, approvato con nota interministeriale del 24 settembre 1998, entrato in vigore dal 1 ottobre 1998. In particolare, l'art 18, dispone che, per gli agenti iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la pensione di vecchiaia e composta da due quote: a) una quota "corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, calcolata, con riferimento alla data del pensionamento, secondo il sistema vigente anteriormente alla presente disciplina";

b) una quota relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 ottobre 1998, calcolata in base a determinati elementi (media provvigionale con riguardo ad un certo numero, crescente, di anni ricompresi nel quindicennio precedente l'ultimo versamento, anzianità contributiva, sistemi di calcolo differenziati in base all'ammontare della media provvigionale annua).

3.4. La disciplina relativa alla c.d. quota "A", correttamente individuata pure nella decisione impugnata, riproduce il medesimo meccanismo di calcolo preesistente, che faceva riferimento, ai sensi della L. n. 12 del 1973, art. 10 al piuu favorevole triennio compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, e ciò sia che i contributi versati fossero obbligatori, sia che fossero volontari (cfr. Cass. n. 12314 del 2008). In tal modo, non si verifica alcuna lesione del pro rata con riferimento alle anzianità gaia maturate, per le quali, anzi, la disposizione del nuovo regolamento prevede esplicitamente, per la quota di pensione ad esse corrispondente, il sistema di calcolo fissato dalla disciplina previgente. Consegue, da ciò, che nella specie la Fondazione ha correttamente fissato il decennio - entro cui individuare il triennio piuu favorevole all'agente - in quello precedente l'ultimo versamento volontario, effettuato nel 1998, mentre il riferimento al decennio precedente all'anno di maturazione del requisito contributivo secondo la precedente disciplina (1992) viene ad equiparare la maturazione della sola anzianità contributiva alla maturazione del diritto a pensione, che invece si verifica - secondo un principio generale che riguarda tutti i sistemi pensionistici - con il concorso di tutti i requisiti previsti dalla normativa specificamente applicabile (cfr. Cass. n. 11935 del 2004).

3.5. Deve quindi affermarsi che "il regolamento della Fondazione ENASARCO approvato il 24 settembre 1998, nel prevedere, all'art. 18, che il calcolo della pensione anticipata di vecchiaia per gli agenti di commercio gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina effettuato, in relazione all'anzianità contributiva già maturata alla predetta data, secondo il previgente meccanismo di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 e cioé con riferimento al triennio piuu favorevole compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento prima del pensionamento, non determina alcuna lesione del principio del pro rata temporis, sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 con riferimento alle modifiche dei sistemi previdenziali attuate dagli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, essendo idoneo a garantire le posizioni contributive già maturate dai soggetti gagaiascritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ma non ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la pensione".

4. Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda proposta dal M.. Le spese dell'intero processo vanno compensate fra le parti considerando la complessità della questione e l'esito alterno dei giudizi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.

Cosii deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010