giovedì 28 marzo 2013

L'INDENNITÀ' SUPPLETIVA DI CLIENTELA E LA SUA RIVALUTAZIONE



Perchè Le Somme Relative All'indennità Non Vengono Rivalutate?


Alla cessazione del rapporto da parte della casa mandante, o da parte dell'agente per pensionamento di vecchiaia o per grave colpa della mandante, l'agente ha diritto secondo quanto previsto dagli AA.EE.CC. all'indennità suppletiva di clientela che è pari al 3% per i primi tre anni di rapporto, 3,5% dal quarto al sesto anno di rapporto, ed al quattro per cento dal settimo anno in poi, con alcune piccole variazioni nel caso si tratti di AEC industria o commercio. Queste somme vengono erogate anche a distanza di anni senza alcuna rivalutazione., a differenza del FIRR che viene rivalutato dall' ENASARCO.
            Accade che in un rapporto di agenzia iniziato nel lontano 1990 con una provvigione annua di 10.000,00 euro, ci si veda liquidare a distanza di oltre 22 anni, una somma pari ad € 300,00. senza alcuna rivalutazione. In pratica, se il contratto iniziato nel 1990 cessa nel 2012 a Provvigione Costante di 10.000,00 euro  annuali, l'agente si vede liquidare la somma di € 6.600,00.    Al contrario , se detta somma che la mandante dovrebbe accantonare annualmente, venisse rivalutata, l'agente avrebbe diritto ad una indennità pari ad € 9.300,00 , ovvero una somma maggiore del 50% rispetto a quanto viene oggi liquidato.
           
            liquidazione senza rivalutazione € 6.600,00
            Liquidazione rivalutata                 9.300,00

            Non vi è dubbio quindi  che la mandante ha un ingiusto arricchimento a danno dell'agente.

L'USARCI in qualità di sindacato più vicino alla categoria, deve farsi promotore nelle sedi più opportune al fine di mettere riparo a questa stortura a danno dell'agente.

Giovanni Di Pietro