sabato 3 gennaio 2015

IL MOBBING NEL CONTRATTO DI AGENZIA

                                                                                    (e' gradito un commento)

Ci sarà mai qualcuno in grado di dimostrarlo in giudizio ? Molto difficile tenuto conto della autonomia del contratto, ma lanciamo una pietra nello stagno, non si sa mai...

Il Mobbing è quella forma di violenza o pressione psicologica esercitato principalmente dal datore di lavoro o da un superiore sul luogo di lavoro allo scopo di eliminare o distruggere psicologicamente una persona al fine di provocarne il licenziamento o trarne dei vantaggi.
Il Mobbing è un reato perseguibile sia penalmente che civilmente .
Ogni qualvolta parliamo di mobbing , ci viene spontaneo e naturale associare questa forma di violenza al lavoro dipendente e principalmente alle lavoratrici, ma il mobbing non è una persecuzione solamente a scopo sessuale, e non è rivolta esclusivamente al sesso femminile, esso è perpetrato indifferentemente sia sull’uomo che sulla donna.
Anche l’agente commerciale non è esente da una forma più o meno sottile di intimidazione sicuramente simile od uguale al Mobbing. Da qualche anno è sottoposto continuamente e ripetutamente a prevaricazioni , imposizioni, che nulla hanno da invidiare a quelle del lavoro dipendente, sicchè in molti casi esso è ancora più incisivo.
E’ troppo semplicistico ritenere che trattandosi di un lavoro autonomo, si è liberi di accettare o meno determinate prevaricazioni; la ns libertà è molto relativa, certo, possiamo non accettare, ma la mancata accettazione comporta la disdetta del contratto,  ma con quali conseguenze? Occorre inoltre considerare che nessuno può volontariamente sottrarsi all'ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia, quindi nulla di diverso dal lavoratore dipendente, per il quale , spesso o quasi sempre il licenziamento del lavoratore dipendente è molto più difficile.
L’agente commerciale è vincolato a svolgere per una o più mandanti la promozione delle vendite alle condizioni sottoscritte contrattualmente.
La quasi totalità dei contratti ormai contengono clausole unilaterali, così dispotiche, che nulla avrebbero a che vedere con un lavoro AUTONOMO, purtroppo si è quasi sempre costretti ad accettare. Una volta firmato il contratto, non sono solo le eventuali clausole cosiddette vessatorie a turbare l’agente commerciale, iniziano ripetuti , reiterati ed arbitrari condizionamenti, come: riduzioni di provvigioni, il cliente in accordo con il capo area o con la ditta stessa ottiene uno sconto extra, o una dilazione maggiore del pagamento, ed ecco ridotta la provvigione, a nulla valgono le lamentele, la risposta è : questa è la politica aziendale; un cliente diventa importante, ecco arrivare un foglio dove è scritto che in accordo con la mandante si è ritenuto giusto ridurre le provvigioni per quel cliente, se non addirittura convenire che lo stesso passi cliente direzionale; ed ancora,
l’ imposizione di strumenti elettronici particolari, pretendere la presenza sul punto vendita o nelle fiere o a determinate manifestazioni senza neppure riconoscere il rimborso spese, ed ancora il non ricevere risposta a richieste scritte o verbali, ottenere solo rifiuti a richieste di carattere professionale, essere oggetto di continue variazioni di zona di lavoro.
Ciò è solo un modestissimo esempio di come le ns mandanti o direttori commerciali, attuano un sopruso verso l’agente commerciale.
Questo comportamento reiterato nel tempo, non provoca solo un danno economico, ma principalmente un danno biologico e psicologico. Solo pochi agenti hanno la capacità, la forza, il potere, di porre fine a questi comportamenti, ma per far terminare queste prevaricazioni devono spesso rinunciare al mandato oppure subire in silenzio questi comportamenti, non è sempre facile sostituire una mandante alla quale spesso si è dedicato anni di lavoro.

Gianni Di Pietro

Articolo del  20 marzo 2006

mercoledì 31 dicembre 2014

I Rischi delle Società di Agenzia

Ritorno sull'argomento già trattato alcuni anni fa.                 (e' gradito un commento)


Molti colleghi mi chiedono se l'agente  persona fisica e quello sotto forma di  società hanno gli stessi diritti.
In termini astratti sicuramente si,
 ma nella pratica la  risposta è : NO
Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.
Quando si comincia  a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale  è  quella di trasformare l'agenzia in società  spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. Di solito si procede a formare una società  di persona, SNC; SAS,  con la propria moglie, o con i figli, od anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di comunicare i rischi che una siffatta trasformazione può comportare.

In genere il contratto di agenzia è  un negozio giuridico fondato su l' " intuitu persone ", ovvero è basato sulla fiducia personale. Sarebbe sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell'agente e senza il riconoscimento di alcuna indennità.
Ma andiamo per gradi ed analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe  se:

1) si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante continua il rapporto e fa sottoscrivere un nuovo mandato intestato alla società, ciò potrebbe provocare la perdita di tutto il pregresso rapporto con relativa perdita delle indennità fino ad allora maturate.

2) una società di agenzia modificasse il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le stesse situazioni previste al punto 1) lettera a) e b)

3) uno dei soci dell'agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l'età pensionabile.
a) questo è l'aspetto più subdolo, a differenza dell'agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previste dagli arte. 10 e 12 degli AA.EE.CC., Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ho visto colleghi dover rinunciare a centomila euro di indennità che avevano già considerato di loro proprietà.

4) la mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA, non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.

5) si dovesse instaurare un  Contenzioso e relativa vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) foro competente non è più quello del luogo di residenza dell'agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti avendo necessità di nominare due legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere  tempi processuali notevolmente più lunghi considerato che la materia lavoro gode di una corsia preferenziale.
c) l'eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerose trasferimenti.

Quesi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione nel momenti di effettuare qualsiasi modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per determinare la convenienza o meno delle variazioni , è bene rivolgersi al sindacato che può valutare e suggerire eventuali soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.

Giovanni Di Pietro