giovedì 5 novembre 2015

Tutela delle Malattie ed Infortuni dei Lavoratori Autonomi

GLI AGENTI DI COMMERCIO SONO LAVORATORI AUTONOMI

Nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad un considerevole aumento dei lavoratori autonomi e tra questi, l'incremento vi è stato principalmente nel campo femminile. A questo incremento considerevole, le parti sociali, i sindacati sia datoriali che dei lavoratori non hanno prestato grande attenzione considerando il lavoratore autonomo come la persona che assumenndo su se stesso i rischi dell'impresa o della professione deve badare lui stesso a se stesso.
 Non si è tenuto assolutamente conto che il lavoro autonomo è in incremento perché la disoccupazione in molti Stati membri, accompagnato dalla pressione costante tesa a ridurre i costi (unitari) del lavoro sta portando il mercato del lavoro nazionale ad incoraggiare l'ulteriore sviluppo e la crescita del lavoro autonomo fittizio.
Non si è preso atto  che comunque il lavoro autonomo contribuisce in maniera sostanziale ad incrementare il numero di occupati;è indubbio che ogni lavoratore autonomo assorbe da uno ad n lavoratori inoccupati o disoccupati sia sotto forma di impresa familiare, sia come dipendenti.
Occorre inoltre considerare che nella stragrande maggioranza dei casi, le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi non sono economicamente indipendenti e non sono molto diverse da quella dei lavoratori dipendenti, per cui i loro diritti alla sicurezza sociale ed al lavoro dovrebbero essere più simili a quelli di questi ultimi; accade inoltre che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati; tra questi assumono una priorità assoluta le lavoratrici autonome che hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà anche perchè è preclusa loro la possibilità di ottenere diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati.
 Le attuali forme di protezione sociale sono state  concepite per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, con scarsissima attenzione a quello autonomo per cui si verifica sempre piu’ che con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi questi possano beneficiare di una minore protezione sociale.
Non vi è dubbio che tra questi sono ricompresi gli agenti commerciali , i quali, pur versando, obbligatoriamente ben due contributi pensionistici ed assistenziali, INPS ed ENASARCO, sovente si trovano nella condizione di perdere il lavoro a causa della malattia senza poter accedere ad alcuna forma di assitenza ma, nel contempo , pregiudicano  ulteriormente il diritto alla pensione per perdita di occupazione o riduzione di guadagno. Accade sempre più sovente che una malattia od un infortunio, possano compromettere  il lavoro o perderlo completamente e ciò senza avere alcun sostentamento sia per le cure che per la stessa sopravvivenza.
Migliaia di lavoratori autonomi si trovano annualmente a dover combattere con un tumore, una grave malattia  o con un infortunio, e per questo si sono ritrovano con il lavoro sospeso, o addirittura disdettati, senza avere più alcun sostentamento e nessun riconoscimento pensionistico in quanto l'invalidità riconosciuta se inferiore al 67 % non dà diritto alla pensione . Vi è ulteriormente da considerare che i casi in cui poi l'Enasarco non riconosca la pensione a persone sulla sedia a rotelle o affetti da tumore dove l'Inps ha già riconosciuto l'invalidità al 100 % sono sempre maggiori .
In tutto ciò assistiamo ad un'altra stortura;  per aver diritto alla pensione di invalidità sia l'INPS che l'ENASARCO, prevedono che il lavoratore debba avere almeno tre anni di versamenti nell'ultimo quinquennio. Una aberrazione. Accade quindi che per un incidente, un infortunio o malattia,  ci si ritrovi senza lavoro pur non raggiungendo il 67 % di invalidità ( minimo per ottenere la pensione) e quindi il lavoratore resta senza alcun sostentamento e,  se successivamente questo lavoratore subisce un aggravamento delle condizioni di salute, e nel frattempo sono trascorsi due anni ed un giorno dalla data di cessazione del lavoro, non si ha diritto alla pensione Enasarco e neanche a quella dell'Inps perché le norme prevedono come già detto, che vi siano almeno tre anni di contributi nell’ultimo quinquennio.
 Occorre che le parti sociali prendano atto di questa situazione ormai insostenibile e facciano pressione sia verso l'ENASARCO, sia verso la politica affinchè si attivino per porre rimedio a queste storture, anche in applicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)) Giovanni Di Pietro

lunedì 2 novembre 2015

Modifiche al Monomandato. - Perchè gli altri sindacati non sono d'accordo ?


            L'audizione presso la x commissione attività produttive della camera, dove su proposta  dell' USARCI, si è discusso  della risoluzione sul Monomandato presentata dall'  On.le Lara Ricciatti, ha visto tutte le parti sociali, sia datoriali che degli agenti contrarie all'istituzione del minimo garantito per una parte degli agenti monomandatari.
Dopo la pubblicazione dell'accaduto,  ecco che arriva la motivazione della contrarietà da parte di una sigla sindacale.
                Un sindacato scrive in una sua news che la opposizione a tale proposta non è dovuta alla avversione alla stessa, in quanto la si riterrebbe giusta, ma al fatto che tale proposta sia stata fatta legislativamente, mentre se ne sarebbe dovuta occupare la contrattazione collettiva, ovvero gli AA.EE.CC..
             Sarà perchè l'Usarci si occupa esclusivamente degli agenti commerciali che determinati sofismi sono ritenuti superflui. Gli agenti hanno affidato come mandato la tutela della categoria, e per raggiungere tale obiettivo non ci si può soffermare a lungo sulla provenienza di simili proposte, ma piuttosto del risultato.
            La condizione di disagio di circa 30 mila agenti monomandatari non è di oggi, ma risale al 2002 quando, proprio con gli AA.EE.CC., si inserì la tentata vendita nel contratto di agenzia dando così la possibilità ad aziende senza scrupoli, di licenziare i viaggiatori piazzisti (a stipendio) per dar loro lo stesso importo in qualità di agenti.
            Dopo 13 anni la situazione è peggiorata, ed alla richiesta di modifica dei contratti nazionali vi è sempre stato il “niet” generale delle controparti.
Occorre tener conto che la stessa Normativa Europea prevede
l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l'agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione. “, 
  questi usi non sono mai stati stabiliti, ma lasciati alla'arbitrio della parte mandante.
               Il Pensare di risolvere la cosa contrattualmente è come svuotare il lago con un cucchiaio.
Del resto , abbiamo degli esempi di non poco conto.
               Pensiamo allo “STAR DEL CREDERE” ; i giovani non sanno neanche di cosa si parla. Era una penale tra le più assurde ed inique, non prevista dal codice, ma inserita nel contratto di agenzia esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Tale patto creava una situazione aberrante, consisteva nel penalizzare l'agente, in caso di mancato pagamento della fornitura da parte del cliente, di una somma pari al 15-20% del mancato pagamento, non delle provvigioni.
               Un esempio: una azienda vendeva mille euro di prodotto, nel caso di mancato pagamento avrebbe perso le mille euro che comprendeva il costo delle materie prime, i costi produttivi, le spese generali, le provvigioni, ed il guadagno, per questa vendita l'agente percepiva in media il 5 %, ovvero 50 euro, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, oltre a non percepire le cinquanta euro avrebbe dovuto restituite una somma di 150-200 euro, come se la mandante invece di perdere le mille euro di fornitura avesse perso tremila-quattromila euro.
  
                Ebbene, per mettere fine a questa aberrazione, è stato necessario un intervento legislativo, come del pari è stato necessario per ottenere l'indennità per il patto di non cocnorrenza art. 1751 bis c.c.
Senza l'intervento legislativo, voluto sempre dall'Usarci, l'agente oggi sarebbe ancora a combattere contro queste mostruosità.
             E' giusta la concertazione, è sempre auspicabile che si trovi l'accordo tra le parti sociali e ci si auspica sempre di risolvere con la contrattazione i problemi della categoria, ma quando la situazione diventa insostenibile, di fronte alla negazione dell'evidenza , ogni strumento è valido per eliminare le storture.
             Si è parlato da tempo di costituire un tavolo per lo studio dei problemi della categoria e la riscrittura della professione, ebbene, si appronti questo tavolo coinvolgendo oltre ai sindacati anche i politici e gli studiosi in diritto del lavoro, si stili un calendario per cominciare a discuterne. 
Giovanni Di Pietro