domenica 28 novembre 2010

LA BEFFA DELLA CONCILIAZIONE

Il 24 novembre, è entrato in vigore la nuova norma sul rito del lavoro.

L'attuale Governo, con il varo della riforma della procedura delle cause di lavoro, ha voluto dare una stretta al facile ricorso alla vertenza, favorendo cosi' le mandanti che diventeranno ancora più forti ed arroganti. Chi vanta un credito di poche migliaia di euro sarà costretto a rinunciarvi perchè il costo ed il rischio è troppo alto.

Pensate che alcuni giorni fa il ministro della giustizia (sic) Alfano, è stato contestato dall'ordine degli avvocati perché su questa legge non è esplicitamente previsto che per fare ricorso alla conciliazione è obbligatorio rivolgersi al legale, ma è solo sottinteso.
CHE PAESE, SI PENSA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO TORNACONTO.

La nuova formulazione della conciliazione costituisce un pericolo enorme per i lavoratori e per gli agenti di commercio.

Analizziamo alcune ipotesi.

Un agente dopo due anni di rapporto di agenzia viene disdettato in tronco, ha sottoscritto il patto di non concorrenza , ha iniziato il rapporto con zero fatturato ed ovviamente zero clienti.

Tipico caso di diritto a tutte le indennità
L'agente vorrebbe vedersi riconosciuta anche l'indennità di cessazione rapporto, art.1751 c.c. visto che l'I.S.C. è veramente ridicola.
Se consideriamo ipoteticamente che l'agente ha percepito nei due anni di rapporto circa cinquantamila euro di provvigioni, l'I.S.C. ammonta ad € 1.500,00, mentre secondo le indicazioni della commissione europea la sua indennità dovrebbe essere pari ad € 25.000,00
.
Vediamo quali dovrebbero essere le indennità da richiedere:
a) Mancato preavviso 3 mesi € 6.250,00
b) Indennità Cessazione Rapporto € 25.000,00
c) Patto di non concorrenza € 12.000,00
totale richiesta di € 43,250,00

A questo punto l'agente ed il sindacato che lo assiste decidono di chiedere il tentativo di conciliazione ..

Subito ci si rende conto che non è più possibile enunciare delle semplici richieste come era consuetudine fino ad ora, ma occorre formulare un vero e proprio ricorso (le ragioni in fatto e diritto a sostegno della propria pretesa); tutto ciò già costituisce un esborso supplementare da parte dell'iscritto in quanto le ragioni in fatto e diritto devono essere formulato da un legale.
Successivamente la mandante entro un termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà depositare una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni sia in fatto che in diritto e le eventuali domande riconvenzionali.

A questo punto la mandante (ipoteticamente) non accetta le richieste fatte dall'agente e presenta la propria memoria, (ci va bene se non presenta una riconvenzionale) così espressa:
1) Mancato preavviso riconosce solo due mesi perchè lo prevede il c.c.,
€ 3.750,00
2) Indennità Suppletiva di Clientela € 1.500,00
3) FIRR € 934,00
Nulla per ciò che concerne l'indennità per il patto di non concorrenza in quanto la mandante decide all'ultimo momento di rinunciarvi.
Totale offerta € 6.184,00

A questo punto abbiamo affidato ad una commissione di tre persone completamente ignoranti in materia di agenzia il nostro diritto, i nostri denari, il nostro lavoro, il nostro futuro, i nostri sacrifici, le nostre speranze di vederci riconosciuta la nostra professionalità.

Cosa fa la commissione, dopo aver ascoltato le parti?

Se non vi è accordo , dovrà formulare una proposta bonaria di definizione della controversia; la proposta verrà riassunta in un verbale insieme alle valutazioni delle parti, ( per cui è indispensabile anche in questo contesto la presenza del legale), il verbale costituirà un documento importante nel successivo rito di giudizio, e la mancata accettazione della proposta formulata dalla commissione avrà effetti negativi sul successivo giudizio.

Infatti, se il giudice dovesse ritenere equo quanto proposto dalla commissione, condannerà l'agente alle spese di giudizio e legali, e sarà fortunato se gli compenserà le spese.

Il nuovo rito del lavoro è una trappola colossale per la parte più debole, un'altro tassello per riportare indietro il diritto dell'agente ed evitare il suo ricorso alla magistratura.

Solo un pazzo si affiderebbe nelle mani di una commissione di conciliazione siffatta, ed ancora peggio se si dovesse decidere di ricorrere ad un arbitrato.

Ciò comporterà un aumento della conflittualità in sede giudiziaria e rinunce da parte degli agenti a far valere i propri diritti con il solo beneficio delle mandanti che in questo modo aumenteranno la loro arroganza e prevaricazione.

RINGRAZIAMO DEVOTI ED INGINOCCHIAMOCI A QUESTO GOVERNO.

Gianni Di Pietro

lunedì 1 novembre 2010

LE PERPLESSITA' DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

ENASARCO PUBBLICA O PRIVATA

Le rassicurazioni relative allo stato di salute dell'ENASARCO e provenienti dalla maggior parte dei vertici SINDACALI, sono state tante e tali da ritenere il can can delle interrogazioni e delle dichiarazioni, fatte da un altro sindacato, solo strumentali.

Ci è stato detto che l'ENASARCO è stato gestito molto bene negli investimenti dei vari fondi spazzatura. L' Enasarco aveva con la LEHMAN BROTHERS, si è detto, esclusivamente delle quote a garanzia di altri titoli. Ci è stato spiegato, se non ricordo male, che possedere detti titoli equivaleva ad una polizza di responsabilità civile per l'auto, pertanto, se la compagnia assicuratrice dovesse fallire non vi sarebbe alcun problema fatta eccezione per la piccola perdita del premio, quindi il fallimento della LEHMAN BROTHERS  non aveva procurato alcuna perdita , nessun danno macroscopico alla Fondazione.
Fortunatamente ci è andata bene, ma se cosi' non fosse stato, da chi e come sarebbero pagate le pensioni, chi ne avrebbe pagato le conseguenze?

Ci è stato detto che i titoli ANTHRACITE, 780 milioni di euro, garantiti dalla fallita LEHMAN BROTHERS, sarebbero stati garantiti da altra società di sicuro affidamento.
Ci è stato detto che con la vendita degli immobili ci sarebbe stata la garanzia dei 30 anni di riserva tecnica.
Ci è stato detto che il bilancio era in netto attivo nonostante la grave crisi e pertanto non vi era alcun tipo di problema, e che gli attacchi fatti alla fondazione erano solo note sindacalesi.

Sono un agente di commercio e come tale non posso in alcun modo essere dispiaciuto della crescita della fondazione ed della sua stabilità finanziaria, anzi, ne sarei entusiasta, ma ci sono alcuni coni d'ombra e molti agenti vorrebbero più chiarezza.

Alcune settimane fa scrivevo che avrei voluto che i vari sindacati dessero delle risposte concrete e vere sui motivi della diaspora, privato si privato no, e non limitarsi a repicprochi attacchi strumentali.

E' GIUNTO IL MOMENTO CHE SI RISPONDA CON CHIAREZZA AD ALCUNI QUESITI.

Se l'ENASARCO con la vendita degli immobili godrebbe di ottima salute, perchè ha affidato allo studio ORRU, un calcolo attuariale sulla situazione dell'ente?
Se è sufficiente vendere gli immobili per garantire i trenta anni di riserva tecnca prevista dalla legge, allora perchè lo studio ORRU indica PESANTI CORRETTIVI alla attuale situazione generale, con l'aumento della percentuale contributiva, con l'aumento della quota di solidarietà, con l'aumento degli anni di contribuzione minima da 20 a 25, con l'aumento dei massimali contributivi, con l'aumento dell'età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni?
Qualcuno vuole giocare con le pensioni degli agenti ? ,
Vi sono altri interessi all'infuori delle pensioni degli ageni?
Nelle varie audizioni dei vari sindacati si sono dette tante cose,tante verità ed anche tante mezze verità,;
si è detto che la percentuale contributiva di versamento all'Enasarco è IRRISORIO, solo il 6,75% mentre all'INPS il vetrsamento è molto più alto (omettendo di dire che all'Enasarco un altro 6,75% lo versano le mandanti, e che il versamento all'Enasarco è fatto sull'ammontare lordo delle provvigioni mentre all'INPS il versamento è sulla somma netta;

Si è detto che i cosiddeti silenti possono versare per gli anni mancanti quando invece ciò non è possibile in quanto la domanda per la contribuzione volontaria ha dei limiti temporali.
Nessun sindacato ha mai spiegato con chiarezza agli agenti i punti di criticità nelle pensioni INPS ed i punti di criticità nelle pensioni Enasarco.

Occorre inoltre fare una considerazione di merito; gli agenti commerciali in Italia sono un numero spropositato rispetto a quelli degli altri paesi, ciò si è verificato anche per dare ossigeno alle casse dell'ENTE, facendo diventare agenti di commercio categorie di lavoratori che nulla hanno in comune con la nostra categoria (tentata vendita).
Questo numero spropositato sarà con il tempo destinato a diminuire in maniera considerevole.
Cosa avverrà nel momento non remoto del calo del numero degli agenti? chi garantirà il reolare flusso di denaro necessario.

Ecco perchè occorre ponderare bene ed oculatamente. Qualcuno ha detto con troppa faciloneria “ ma si tratta di una pensione integrativa” è vero, ma è anche vero che si tratta di contribuzione obbligatoria.
Se decido di farmi una polizza volontaria, sono cosciente che l'assicurazione può fallire e me ne assumo il rischio, ma se questa pensione integrativa è comunque obbligatoria, allora le cose cambiano, mi si deve dare la possibilità di trasportarla oppure far si che la pensione venga liquidata con qualsiasi anzianità contributiva.


Il Sindacato per poter essere inattaccabile e credibile e fare gli interessi della categoria che rappresenta, non può e non deve far parte di nessun consiglio di amministrazione.
Il Sindacato deve fare esclusivamente il Controllore, deve solo Sindacare e Vigilare sulle decisioni prese a favore degli agenti di
commercio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENASARCO DEVE VALUTARE, ESCLUSIVAMENTE, QUAL'E' LA MIGLIORE CONDIZIONE PENSIONISTICA ED IL MINOR RISCHIO PER GLI AGENTI, SIA NEL MOMENTO ATTUALE CHE IN QUELLO FUTURO

Gianni Di Pietro

mercoledì 27 ottobre 2010

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE

"Prima, vennero a prendere gli zingari e fui felice perché rubacchiavano. Poi portarono via gli omosessuali ma rimasi in silenzio perché non mi erano mai piaciuti. Dopo, arrestarono gli ebrei, ma tenni la bocca chiusa perché non ero ebreo. In seguito arrestarono i comunisti, ma non dissi nulla perché non ero comunista. Alla fine, vennero a prendere me, ma non c’era più nessuno che potesse dire qualcosa."

bertold brecht

mercoledì 6 ottobre 2010

Investiamo sulla nostra formazione

TRATTO DAL BLOG: VENDITA PERFETTA: MANUALE DEI VENDITORI E AGENTI DI COMMERCIO

(Questo blog, VENDITA PERFETTA: MANUALE DEI VENDITORI; è una miniera di informazioni, dati , consigli, utilissimo per migliorare la propria professionalità e conoscenza.
Ringrazio il blogger per la possibilità offertami di poter attingere ai suoi articoli.)


Tra le chiavi di ricerca che accedono al blog vi è spesso quella riguardante l'automobile.
Purtroppo, per molti venditori l'automobile rimane l'unico vero investimento ( l'auto non è mai un investimento ), insieme all'ultimo modello di cellulare.
Anni fa, questo comportamento poteva essere accettabile, oggi questa filosofia ci porta al disastro economico.
L'investimento vero, obbligatorio, se vogliamo essere dei professionisti ed essere vincenti è la nostra formazione.
Ne ho già parlato, ma è un argomento che è utile ribadire.
In pratica è indispensabile fare questo:
1)Almeno una volta ogni due anni partecipare a un corso di formazione (da persone qualificate ).
2)Leggere almeno un libro all'anno,o in alternativa seguire un blog come questo ( ve ne sono pochissimi validi come questo, scusate l'immodestia ma è la pura verità)
3)Conoscere molto bene word e aggiornarsi ogni anno
4)Imparare le lingue, anche più di una.
5)Corsi sul linguaggio corretto sono importanti
6)Aggiornarsi attraverso corsi appositi, sulle normative fiscali .
7)Non aver paura di spendere qualche centinaio di euro, per avere software per il nostro lavoro.Non sempre riusciamo a trovare in open source strumenti validi.
8)Qualche abbonamento a riviste e quotidiani economici deve essere assolutamente contemplato.
9)Scrivere su forum e nei blog, o siti per scambiare esperienze.
E' anche un utile essercizio per chi non sa proprio scrivere.
Molto utili possono essere le Università popolari, dove troviamo spesso corsi interessanti a poco prezzo.
In ogni caso un venditore, dovrebbe investire un minimo di 1000 euro l'anno, per la sua formazione.
I grandi venditori, i manager di successo e i dirigenti aziendali (quelli veri, non gli amici o figli del titolare)spendono per la propria attività anche decine di migliaia di euro.
Investire in conoscenza porta successo.
L'ignoranza porta fame, o lavoro da peones


Read more: http://manualedeirappresentanti.blogspot.com/#ixzz11YY7RDDY

giovedì 30 settembre 2010

Le offerte di lavoro. “il contratto Enasarco”

Da alcuni anni ormai il proliferare di annunci di ricerca di agenti commerciali ha superato abbondantemente l'offerta.
Queste richieste figurano tra gli annunci di offerta lavoro, ma in realtà nulla hanno da spartire con questi.
Chi offre lavoro, solitamente dovrebbe essere un imprenditore, piccolo o grande, che assumendosi il cosiddetto rischio d'impresa, assume qualcuno per affidargli una certa mansione. Questa mansione potrebbe anche consistere nel vendere beni o servizi; ed a questo punto ci troveremmo di fronte al un contratto di lavoro dipendente con la mansione di viaggiatore piazzista. Stipendio fisso, ferie pagate, malattia pagata, auto, benzina, autostrada, telefono, in pratica tutte le spese per la promozione delle vendite in capo all'imprenditore.
Ma questa figura di lavoratore dipendente sta ormai scomparendo, non perché non vi sia nessuno che voglia farlo, ma solo perché i cosiddetti imprenditori ( un amico li definiva “ acchiapagalline”) lo ritengono troppo oneroso. Allora meglio rivolgersi ad altre figure di lavoratori visto che il mercato offre manovalanza a bassissimo prezzo. Così si sono inventati l'offerta di lavoro per agenti e rappresentanti; in realtà non offrono lavoro, lo chiedono, anzi lo pretendono. E' una vera e propria presa per i fondelli, si vedono inserzioni di ricerca con “ contratto Enasarco”, una tipologia contrattuale inesistente, è solo una dizione soft che nasconde esclusivamente il più tipico contratto di agenzia, ovvero se vendi “forse” ti pago.
Sta avvenendo che con la globalizzazione dei mercati, tutti vogliono sentirsi imprenditori, tutti vogliono emulare gli Agnelli, Berlusconi, De Benedetti; ma poiché per fare gli imprenditori, ovvero produrre qualche cosa occorrono soldini, e questi non hanno neanche gli occhi per piangere, si improvvisano: “ distributori, grossisti, importatori, dealer “ senza neanche lo straccio di un magazzino fornito, ma con solo una stanza un telefono ed una segretaria a 600 euro al mese, e pubblicano inserzioni su internet, tanto l'inserzione non costa nulla, alla ricerca dei soliti venditori, che altro non sono che disoccupati, anche laureati e pluri laureati, in cerca di una qualsiasi attività, i quali, pur di guadagnare qualche soldo accettano qualunque cosa.
A questi affidano un contratto spesso da monomandatario, con clausole da schiavisti, e mandano questi poveri cristi allo sbaraglio, tanto a loro non costa proprio nulla, li pagheranno, forse, se non falliscono prima, con i soldi che incasseranno e solo quando il cliente ha finito di pagare. A questi agenti, quando va bene potranno riuscire ad incassare massimo 20.000,00 eurol'anno, ovvero, al netto delle spese chiuderanno il bilancio in passivo, ed eventualmente, dopo averli sfruttati ben bene, questo brillante IMPRENDITORE, andrà poi a disdettarli senza alcuna indennità facendo leva su uno dei cavilli inseriti e preparati artatamente da qualche loro consulente senza scrupolo.

Gianni Di Pietro

sabato 25 settembre 2010

CORSI DI FORMAZIONE - sondaggio

L'Usarci-Larac di Pescara, in un'ottica di potenziamento dei servizi alla categoria, ha in programma l'organizzazione, di CORSI di FORMAZIONE a supporto della crescita professionale dei colleghi.


Vi invitiamo a voler contrassegnare il corso di vs interesse od a segnalarcene uno di Vs gradimento.


- Certificazione DT 58 (ISO 9001) …...

- Diritto d'Agenzia .......

- Tecniche della Comunicazione ..…..

- PNL Programmazione Neurolinguistica
......

- Tecniche di Vendita
…..

- Informatica di base …..

- Informatica avanzata (Office ecc.)
…..

- Inglese …..


Nell' attesa di conoscere la Vostra opinione in merito Vi saremmo grati per eventuali ulteriori suggerimenti in materia. Vi invitiamo pertanto a partecipare al sondaggio, reinviandoci la mail dopo aver apposto una X a lato degli argomenti di Vostro interesse (anche più di uno).

INVIATE LA MAIL A : segreteria@usarcipescara.it

Con l'occasione Vi auguriamo Buon Lavoro



Il presidente

Bruno Rossi

domenica 29 agosto 2010

Pensione ENASARCO Cassazione

Una sentenza che pone fine a diverse interpretazioni e contenziosi.





La Suprema Corte di Cassazione ha posto fine ad una diatriba tra pensionati ed ENASARCO che durava ormai da anni, circa l'interpretazione del sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, la cosiddetta (quota A). Secondo alcuni, la pensione della quota A doveva essere calcolata prendendo in considerazione il miglior triennio consecutivo dell'ultimo decennio, intendendosi come ultimo decennio quello relativo alla modifica del regolamento avvenuta il 01/10/1998 (ultimo decennio 1988/1998); mentre la Fondazione riteneva che il decennio da prendere in considerazione non fosse quello 1988/1998 bensì il decennio precedente l'ultimo versamento contributivo. Ovviamente le due ipotesi danno spesso risultati notevolmente diversi in special modo quando l'agente negli ultimi anni di lavoro, vede scemare notevolmente il proprio fatturato e quindi le contribuzioni.


La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 21.7.2010 n. 17102 ha posto fine alle varie ipotesi sancendo la correttezza del metodo di calcolo applicato dalla Fondazione.



Gianni Di Pietro





SENTENZA




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. MONACI Stefano - Consigliere -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO,; - ricorrente -

contro M.F.,; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1051/2006 della CORTE DDAPPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2006 R.G.N. 1354/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l'Avvocato PROIA GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con ricorso al Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, M. F. contestava la misura della pensione liquidatagli dalla Fondazione ENASARCO, assumendo che la stessa andava calcolata in base alle provvigioni relative agli anni 1984, 1985 e 1986, e domandava perciò la condanna della convenuta Fondazione alle relative differenze. A sostegno della sua pretesa, esponeva di avere svolto attivitàdi commercio dal 1978 al 1987 e di avere effettuato versamenti volontari per potersi assicurare il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle previsioni di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 raggiungendo, nel 1992, l'anzianità contributiva necessaria (quindici anni) prima del compimento - nel 1998 dell'età pensionabile; di avere versato in quest'ultimo a seguito della privatizzazione dell'Ente, con la trasformazione in Fondazione, e della modifica della disciplina delle pensioni introdotta dal nuovo regolamento dell'ENASARCO, una ulteriore annualità di contribuzione requisiti pensionistici (sessantun anni di età e sedici anni di contribuzione) in data 1 novembre 1999; che la Fondazione ENASARCO, nel determinare la base di calcolo della pensione, aveva tenuto conto della media provvigionale maturata nel triennio 1989 1990 - 1991, e non di quella maturata nel piuu favorevole triennio 1984 1985 1986, precedente la maturazione dell'anzianità secondo la pregressa disciplina.

2. Si costituiva la Fondazione ENASARCO eccependo che la pensione era stata liquidata in base alla disciplina transitoria fissata dall'art. 18 del nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'Ente, in data 5 agosto 1998, approvato con decreto interministeriale del 24 settembre 1998, secondo cui la pensione degli agenti iscritti prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina era determinata dalla somma di due diverse quote, corrispondenti alle anzianità contributive acquisite prima e dopo di quella data, dovendosi calcolare, in particolare, la quota "A" con riferimento alla data del pensionamento secondo il sistema vigente anteriormente, sii che - secondo il disposto della L. n. 12 del 1973, art. 10 - era stata correttamente utilizzata come base di calcolo la media delle provvigioni nel triennio di contribuzione compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, avvenuto nel 1998.

3. Con sentenza del 14 gennaio 2004 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la legittimità della liquidazione operata dall'ENASARCO, ma la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 1 agosto 2006, accoglieva l'impugnazione del pensionato e ne dichiarava il diritto a percepire la predetta quota "A" della pensione con riferimento alla media provvigionale degli anni 1984 1985 - 1986, condannando la Fondazione ENASARCO al pagamento delle relative differenze. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il meccanismo di calcolo adottato per il calcolo della pensione, e condiviso dal Tribunale, era in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che, con riferimento al D.Lgs. n. 509 del 1994 relativo alle nuove discipline pensionistiche adottate dagli enti privatizzati, aveva disposto che in queste ultime doveva comunque essere salvaguardato il principio del pro rata in relazione alle anzianità gaia maturate anteriormente, sii che, nella specie, la quota relativa al periodo precedente alla modifica regolamentare doveva essere calcolata in base al triennio 1984/1986, cosi come richiesto dal pensionato.

4. Contro tale decisione la Fondazione ENASARCO propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il M. resiste con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 99 e 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disapplicato, d'ufficio, il nuovo regolamento ENASARCO, senza considerare che l'attore aveva posto a fondamento della propria domanda proprio le disposizioni di tale regolamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 18 del regolamento ENASARCO, della L. n. 12 del 1973, art. 10 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Si rileva che la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto la disposizione regolamentare del citato art. 18 - relativa agli agenti gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - in contrasto con il principio del pro rata temporis, fissato dalla L. n. 335 del 1995, mentre, al contrario, le modalità di calcolo della pensione - ivi previste per tali iscritti - sono le medesime di quelle stabilite nella precedente normativa.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati.

3.1. La "disapplicazione" operata dalla Corte di merito, se pure astrattamente consentita anche ex officio allorché involge la nullità di atti negoziali in contrasto con una norma imperativa, si fonda, nella specie, su una interpretazione erronea della L. n. 335 del 1995, art. 3 e della L. n. 12 del 1973, art. 10 con le quali la disposizione regolamentare - invocata dall'assicurato - sarebbe incompatibile, secondo i giudici d'appello, se intesa nel significato dedotto dalla Fondazione.

3.2. Il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (fra i quali ENASARCO), attribuisce ai nuovi enti "privatizzati" il potere regolamentare di disciplinare il regime dei contributi e delle prestazioni.

Con particolare riguardo alla facoltà dei nuovi soggetti di modificare i sistemi previdenziali da essi gestiti, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs., il Legislatore, alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ha precisato che le eventuali modifiche devono essere effettuate nel rispetto del principio del pro rata temporis in relazione alle anzianitàggaiamaturate rispetto alla introduzione delle nuove discipline.

La funzione e i limiti del potere regolamentare, alla stregua di tale principio, sono stati definiti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi precisato che la descritta "privatizzazione" ha attribuito ai soggetti trasformati l'autonomia organizzativa nella gestione delle risorse economiche disponibili e ha conservato l'autonomia normativa di cui essi gaia disponevano sulla base della normativa preesistente (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997; n. 439 del 2005; n. 444 del 2005). La disciplina delle singole forme di previdenza e dunque espressione della fonte regolamentare e, pertanto, a questa occorre riferirsi anche per la determinazione dei criteri di accesso al trattamento pensionistico, sempre che tale facoltà sia prevista già nel regime precedente alla privatizzazione, con il limite della intangibilità delle pensioni ggaialiquidate (cfr. Cass. n. 25212 del 2009; n. 17783 del 2005; n. 7010 del 2005) e della salvaguardia delle anzianità gaia maturate ai fini della determinazione del trattamento.

3.3, La Fondazione ENASARCO, ai sensi di tali disposizioni, ha emanato un regolamento, approvato con nota interministeriale del 24 settembre 1998, entrato in vigore dal 1 ottobre 1998. In particolare, l'art 18, dispone che, per gli agenti iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la pensione di vecchiaia e composta da due quote: a) una quota "corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, calcolata, con riferimento alla data del pensionamento, secondo il sistema vigente anteriormente alla presente disciplina";

b) una quota relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 ottobre 1998, calcolata in base a determinati elementi (media provvigionale con riguardo ad un certo numero, crescente, di anni ricompresi nel quindicennio precedente l'ultimo versamento, anzianità contributiva, sistemi di calcolo differenziati in base all'ammontare della media provvigionale annua).

3.4. La disciplina relativa alla c.d. quota "A", correttamente individuata pure nella decisione impugnata, riproduce il medesimo meccanismo di calcolo preesistente, che faceva riferimento, ai sensi della L. n. 12 del 1973, art. 10 al piuu favorevole triennio compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento, e ciò sia che i contributi versati fossero obbligatori, sia che fossero volontari (cfr. Cass. n. 12314 del 2008). In tal modo, non si verifica alcuna lesione del pro rata con riferimento alle anzianità gaia maturate, per le quali, anzi, la disposizione del nuovo regolamento prevede esplicitamente, per la quota di pensione ad esse corrispondente, il sistema di calcolo fissato dalla disciplina previgente. Consegue, da ciò, che nella specie la Fondazione ha correttamente fissato il decennio - entro cui individuare il triennio piuu favorevole all'agente - in quello precedente l'ultimo versamento volontario, effettuato nel 1998, mentre il riferimento al decennio precedente all'anno di maturazione del requisito contributivo secondo la precedente disciplina (1992) viene ad equiparare la maturazione della sola anzianità contributiva alla maturazione del diritto a pensione, che invece si verifica - secondo un principio generale che riguarda tutti i sistemi pensionistici - con il concorso di tutti i requisiti previsti dalla normativa specificamente applicabile (cfr. Cass. n. 11935 del 2004).

3.5. Deve quindi affermarsi che "il regolamento della Fondazione ENASARCO approvato il 24 settembre 1998, nel prevedere, all'art. 18, che il calcolo della pensione anticipata di vecchiaia per gli agenti di commercio gaia iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina effettuato, in relazione all'anzianità contributiva già maturata alla predetta data, secondo il previgente meccanismo di cui alla L. n. 12 del 1973, art. 10 e cioé con riferimento al triennio piuu favorevole compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento prima del pensionamento, non determina alcuna lesione del principio del pro rata temporis, sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 con riferimento alle modifiche dei sistemi previdenziali attuate dagli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, essendo idoneo a garantire le posizioni contributive già maturate dai soggetti gagaiascritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ma non ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la pensione".

4. Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda proposta dal M.. Le spese dell'intero processo vanno compensate fra le parti considerando la complessità della questione e l'esito alterno dei giudizi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.

Cosii deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

venerdì 20 agosto 2010

GLI AGENTI COMMERCIALI TRA NORME LEGISLATIVE ED AEC

       Gli AA.EE.CC. rappresentano una anomalia tutta Italiana infatti non ne esistono negli altri paesi europei.
      I primi AA.EE.CC. risalgono al 1934 ed erano sicuramente molto più vantaggiosi per gli agenti e viaggiatori piazzisti   rispetto agli attuali, anche in considerazione del periodo storico e la totale mancanza di diritti esistenti all'epoca.
     Lla sua massima espressione  della contrattazione collettiva è da ricercarsi  nel lavoro dipendente dove  troviamo da una parte  le organizzazioni datoriali sempre votate a dire no, e dall'altra le OO.SS. le quali , forti del peso sociale  e delle armi a loro disposizione come  manifestazioni e scioperi, riescono ad informare ed a sensibilizzare .l'opinione pubblica e costringere le controparti a riconoscere determinati diritti.

       Tutto ciò non esiste per l'A.R.; da una parte abbiamo sempre le organizazioni datoriali che non vogliono concedere nulla, dall'altra abbiamo i sindacati di categoria armati  solo di fionde ma senza nanche le bilie da poter usare come proiettili. 
Partecipare al tavolo delle trattative  non è facile, , occorre avere coscienza del proprio ruolo, conoscere le norme, conoscere la reale situazione dei rappresentati, avere una visione sociale del mondo del lavoro e,  non ultimo, occorre tener sempre presente che  si sta trattando su mandato dei propri iscritti, che, ahimè, sono come le pecore di un gregge, belano continuamente ma non ruggiscono mai.

      Un contratto Collettivo deve necessariamente  avere come base  sia il codice civile sia  le normative Europee, da questo zoccolo ci si avvia al confronto per interpretare al meglio le norme, o per dare senso a concetti astratti, (calcolo delle indennità), ed anche per ottenere miglioramenti economici e  di tutela dei propri diritti.
                                        Da anni ormai, tutto ciò è stato dimenticato
.
     Gli AA.EE.CC. sono pieni di cavilli e clausole, tutte a favore delle case mandanti, come le riduzioni di zona, di provvigioni, di clientela, e perfino  il calcolo delle indennità di fine rapporto è ridotto a pochi spiccioli se rapportato a quanto avviene  nel resto d'Europa  dove si  totalizzano  importi considerevoli così  da rendere la disdetta del mandato molto onerosa. In  Italia, invece, si accettano sistemi di calcolo avulsi dal dettato Europeo e codicistico ma così artificiosi da rendere la disdetta un puro atto formale con la conseguenza che l'agente ha diritto ad una liquidazione di pochi spiccioli e nella totale  violazione delle norme.
     Ma, la ciliegina è rappresentata da un articolo degli AA.EE.CC. che  prevede l'obbligatorietà della conciliazione sindacale per poter ottenere questi pochi spiccioli, ma,  ancora più grave, vi è la clausola che prevede che la  conciliazione debba avvenire nella sede della ditta mandante a totale detrimento dell'agente. 
      Tutto ciò rappresenta il culmine dell' ignavia da parte di chi è stato deputato a difendere gli agenti commerciali . 
     Voglio ricordare che proprio l'USARCI,  dopo tante battaglie,  era riuscita a modificare l'art.  409 del cpc ed  a portare il foro competente al domicilio dell'agente, ed ora con un colpo di mano si tenta di  riportarlo nella sede  della mandante. 

chi sa darmi queste risposte ??
- Che senso ha firmare gli AA.EE.CC. che vanno ad esclusivo         vantaggio delle mandanti? 
- Quali sono i miglioramenti ed i sostegni per la categoria?

- Ma i delegati sindacali conoscono l'argomento di cui stanno trattando?

Ho seri dubbi !!!

Gianni Di Pietro










mercoledì 14 luglio 2010

L'ENASARCO E' SALVO

(così dicono)


Questo pare di capire da vari comunicati emessi dai rappresentanti dei sindacati degli agenti commerciali, ad eccezzione della Federagenti che dice esattamente il contrario.
Era nato un vero e proprio putiferio con la legge finanziaria voluta da Tremonti, legge che voleva l'ENASARCO all'interno del SUPERINPS.
Vi è stata una levata di scudi notevole da parte della quasi totalità delle associazioni di categoria.
Ognuno ha fatto pressione verso i propri amici politici per perorare la causa del "libero Enasarco in libero stato".

Si sono spesi fiumi di parole:
l'Enasarco è la fondazione degli agenti di commercio ,
l'Enasarco e' una fondazione privata,
l'Enasarco non percepisce contributi dallo stato
l'Enasarco ha il bilancio attivo,
l'Enasarco ha un patrimonio immobiliare enorme e l'Inps vuole appropriarsene

Sinceramente, come spesso mi succede, ho capito poco.
Non ho capito perchè Tremonti volesse inglobare l' ENASARCO nell'INPS e tantomeno perchè i sindacati vogliono mantenerla privata.
Le motivazioni dell'una e dell'altra sponda non mi hanno convinto
Nessuno, nè il ministro, e tantomeno i sindacati hanno tenuto nella minima considerazione i diretti interessati: gli agenti di commercio.
Mi sarei aspettato che almeno questa volta i finanziatori di questa fondazione fossero stati informati sul loro futuro.
Anche a me sarebbe piaciuto sapere, conoscere dagli amministratori pagati con i soldi degli agenti, quali sono realmente i vantaggi per gli iscritti:

Perchè è meglio rimanere privati;
Perchè è peggio passare all'INPS;
Quali sono realmente i vantaggi pensionistici dell'ENASARCO
Quali sono gli svantaggi pensionistici dell'INPS.
Che risultato otteniamo mettendo a confronto i due sistemi pensionistici.

Nulla di tutto ciò, e pensare che almeno questa volta un po' di chiareza e di informazione vera avrebbero contribuito a fare luce ed eventualmente a smascherare eventuali associazioni che remano contro.

Gianni Di Pietro

domenica 6 giugno 2010

3° PARTE- DIRITTI DELL'AGENTE : provvigioni

CC art. 1748 diritti dell'agente

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità

L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. 

NORMATIVA EUROPEA Art. 10

1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:
a) il preponente ha eseguito l'operazione,
b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,
c) il terzo ha eseguito l'operazione.
2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.
4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.


AEC art 4 PROVVIGIONI COMMERCIO


In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse s'intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la ……………………..

AEC ART 6 PROVVIGIONI INDUSTRIA

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.


Considerazione

Mentre in tutti gli stati e per il cc la provvigione è dovuta al massimo nel momento della consegna fatturazione delle merci, in Italia avviene quasi esclusivamente quando il cliente ha terminato di pagare l'ultima rata .
Inoltre il codice e le norme EUROPEE prevedono che “ l'agente è tenuto a rimborsare le provvigioni esclusivamnete nel caso in cui sia certo che il contratto non si concluda per cause non imputabili al preponente , è nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
“ Ovvio quindi che se è previsto il rimborso vuol dire che le provvigioni devono essere pagate al momento della ricezione dell'ordine , al massimo con la consegna delle merci, e la eventuale mancata accettazione da parte della mandante della proposta, dovrebbe ugualmente dar diritto alla provvigione.
Ed ancora la direttiva europea
“Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.”

ANCHE QUI L'AEC VA A SFAVORE DELL'AGENTE.


Non dando la giusta interpretazione a quel “salvo che sia diversamente pattuito” che è preso a pretesto dalle mandanti per pattuire diversamente il momento del pagamento e trasformarlo al maturato, ovvero quando il cliente ha pagato tutta la fornitura.
Addirittura l'AEC settore industria non riconosce le provvigioni nel caso il cliente non abbia pagato almeno l'85% della fornitura e ciò in netto contrasto con il codice, le norme Europee e come riconosciuto e stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Anche per ciò che concerne le conferme d'ordine, abbiamo gli AEC che vanno a favore delle mandanti in quanto prevedono ben 60 gg di tempo per l'accettazione o il rifiuto della proposta, con la possibilità di aumentare detto limite. 60 giorni per una comunicazione, ma se gli ordini mediamente vanno consegnati entro 15 ,20 gg , fatta eccezione per alcuni settori. Le norme codicistiche ed Europee parlano di tempi ragionevoli, e certamente 60 gg non lo sono. Sarebbe sufficiente andare a guardare i contratti tipo, Austriaci o Tedeschi per rendersi conto dello sproposito, in questi contratti è previsto un tempo massimo di 7, dico sette giorni.

Giovanni Di Pietro

domenica 23 maggio 2010

2° CORSO DI FORMAZIONE DT58 ( ISO 9001) PER AGENTI COMMERCIALI

Venerdì 28 maggio presso la sala D'Ascanio della Camera di Commercio di Pescara , organizzata dal sindacato interregionale Abruzzo e Molise, USARCI-LARAC, avrà  inizio il secondo corso di CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DT 58 per agenti di commercio.
Il corso propedeutico all'ottenimento della certificazione di qualità DT 58 (ISO  9001) per agenti e rappresentanti di commercio, svolto con il patrocinio della CAMERA DI COMEMRCIO DI PESCARA, avrà la partecipazione in qualità di formatore del dott. Ottavio Baia di Ancona. 

Per ulteriori informazioni sulla certificazione telefonare o inviare un fax al n° 085 295294 o a mezzo mail all'indirizzo: segreteria@usarcipescara.it

Il presidente
Bruno Rossi

venerdì 21 maggio 2010

2° PARTE - Riflessioni su Codice Civile norme Europee ed AA.EE.CC.

L'ESCLUSIVA

CC 1743 diritto di esclusiva

il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.(ART 1567 CC E SEGUENTI)

Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.


AEC art 2 zona e variazione economica

“ salvo diverse intese tra le parti la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività …................................
….....variazione di zona , la ditta può variare la zona o le provvigioni o il numero dei clienti fino alla concorrenza del 20 % delle provvigioni annue.

Considerazione

Il cc stabilisce la reciprocità dell'esclusiva, ovvero , se la ditta pretende dall'agente l'esclusiva di zona, la mandante non può avere rapporti con altri agenti o vendere direttamente nella zona dell' agente. Mentre abbiamo visto come l'AEC cerca di aggirare l'ostacolo con il “ salvo intese tra le parti” che andrebbe a vanificare quanto stabilito dal codice
Anche per quanto riguarda la VARIAZIONE DI ZONA provv ecc ecc. vi è da considerare che il codice e le norme Europee non trattano assolutamente l'argomento, nonostante rivesta un problema socio economico rilevante, anzi il codice prevede che non è possibile variare unilateralmente un contratto sottoscritto tra due o più persone.
Anche in questo caso l'AEC è a sfavore dell'agente.

domenica 9 maggio 2010

Non si deve lavorare a provvigioni all'inizio

scritto da " ATTIMOLIBERO" SU http://manualedeirappresentanti.blogspot.com/


Prima di riprendere le tecniche di vendita, vorrei affrontare un discorso che ha suscitato parecchi commenti e critiche, alcune davvero sciocche e pretestuose.
Chi segue questo blog avrà notato che ho scritto spesso che chi è all’inizio non deve lavorare a provvigioni.
Apriti cielo!
Soloni, fautori delle verità economiche, sboroni (termine emiliano-romagnolo che sta indicare una persona vanitosa e falsa) mi hanno accusato di affermare falsità.
Secondo loro un venditore vero lavora a provvigioni, non a stipendio.
Hanno perfettamente ragione, in linea teorica.
Ma perché allora io affermo il contrario?
Non mi sto contraddicendo, ma sono solo coerente con la disastrosa realtà italiana.
Vediamo di spiegarci meglio.
Avrete certamente notato, almeno spero, che le ricerche di personale di vendita sono innumerevoli.
Avrete notato che sono sempre le stesse industrie a cercare nuovo personale.
Ho già parlato in passato del continuo turn-over in molte aziende.
Siamo d’accordo che in un’azienda che continua cambiare personale di vendita, il suddetto personale non si trovi bene o non guadagni?
Su questo possiamo essere d’accordo?
O pensate che vi siano persone così pazze da andarsene nonostante siano soddisfatte?
Arriviamo al punto.
L’attuale crisi economica, che è destinata a proseguire persino a peggiorare nei prossimi anni ( e v’invito a leggere l’articolo di Oscar Giannino su Chicago blog link http://www.chicago-blog.it/2010/04/29/uno-scenario-esplosivo-da-buona-notte-a-tutti) sta demolendo sempre di più le forze di moltissime aziende. Molte di queste aziende sono anni che vivono una situazione economica-lavorativa poco competitiva. Queste, invece di trasformarsi, certamente spendendo molti soldi, eliminando i punti deboli o addirittura a chiudere i battenti (in alcuni casi è la soluzione più etica e vantaggiosa) cercano da anni di sopravvivere molto male, danneggiando se stesse, noi venditori e la stessa economia nazionale, contrattualizzando agenti e rappresentanti, ben sapendo che non riusciranno a vivere lavorando per loro.
Quando vi offrono un mandato di vendita (e qui vi invito a leggere gli articoli del blog M come mandato o Burla, L come lavoro) dovete sempre chiedere: “Perché cercate nuovo personale?”.
Il perché rimane una costante per evitare di imbattersi in aziende scalzacani.
Noterete che a questa domanda, quasi sempre cominceranno a balbettare o a dimostrare un certo imbarazzo.
La risposta giusta sarebbe:”Stiamo cercando di sopravvivere, non abbiamo nessuna idea di come fare e contrattualizzare un agente di commercio è per noi l’unico modo per tentare di resistere, altrimenti dovremmo chiudere.” Questa è in molti casi la verità, ma è evidente che non vi diranno così.
Un agente di commercio Enasarco costa pochissimo all’azienda.
In più con queste aziende noi facciamo da banca, anzi, meglio dire ”Regaliamo soldi e tempo”
Naturalmente a lungo ( ma non così tanto lungo) andare, si mette in moto un processo di autodistruzione irreversibile.
Lasciamo stare cosa succede a queste aziende, che a mio parere se sparissero in fretta sarebbe solo un bene per l’economia, ma pensiamo a noi commerciali.
Per evitare di perdere il nostro tempo e moltissimo denaro, per tastare la serietà di un’ azienda, dobbiamo fare la seguente proposta:
“Tu, azienda cerchi nuovo personale a provvigioni. Io agente di commercio devo pensare che tu azienda sai che la zona che mi affidi è remunerativa, quindi non dovresti avere problemi ad assumermi per qualche mese, facciamo 6 mesi, dandomi uno stipendio minimo, minimo, anche solo 1000 euro, più le spese e un’ auto, al di fuori delle provvigioni che ti terrai.”-
Se l’azienda è seria e non si trova in cattive acque e davvero crede in se stessa non avrà certo problemi ad accettare la proposta. Avrebbe solo da guadagnarci.
Al contrario vuol dire che vi trovate davanti a una realtà asfittica .
Per questo affermo che all’inizio non si deve lavorare a provvigioni.
Non abbiamo nessuna tutela e recuperare i nostri soldi diventa un girone dantesco.
Troppe aziende cercano agenti, pur non avendo nulla da offrire e lo Stato non vieta di fare ciò.
Certo, è vero, un venditore dovrebbe lavorare a provvigioni, in un paese etico e funzionante però.
L’Italia, purtroppo, non lo è .

mercoledì 21 aprile 2010

Riflessioni su Codice Civile norme Europee ed AA.EE.CC.

PRIMA PARTE

Mi sono cimentato in alcune considerazioni prendendo spunto tra i vari dettati codicistici, normativi e contrattuali e sono sempre più convinto che la strada europea sia la migliore per la tutela della categoria. Ovviamente le mie considerazioni non hanno nulla di tecnico, ma sono solo spunti politici e considerazioni sugli aspetti normativi che influenzano la condizione degli agenti.

CHI E' AGENTE DI COMMERCIO

C C 1742 stabilisce a chiare lettere , chi è l'agente di commercio,

e' agente di commercio chi è incaricato stabilmente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata “

AEC art 1 prevede invece che sono considerati agenti

“ chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione del contratto, in una determinata zona , e senza obbligo di orario, lavoro, ed itinerari predeterminati. L'AEC trova applicazione anche per chi i è incaricato della tentata vendita. A condizione che vengano rispettati l'autonomia e l'indipendenza senza

obbligo di orario ed itinerari.”


Considerazione


Il cc e la normativa europea non fanno alcun riferimento alla autonomia, in quanto è insito nell'attività stessa, professionista o piccolo imprenditore, non può essere soggetto a orari o itinerari , allo stesso tempo non possono essere considerati agenti quelli che svolgono l'attività di tentata vendita in quanto in contrasto proprio con l'autonomia. Chi fa tentata vendita è quasi sempre colui che rifornisce il negoziante di prodotti, vedi mozzarelle, gelati, patatine, latte, ed altro ancora , il quale non può esimersi dall'iniziare ad una predeterminata ora e dal passare quotidianamente dal rivenditore ed ecco che l’autonomia viene meno.

Nelle fasi ispettive le mandanti hanno sempre asserito per giustificare la presenza in sede dell'agente, alle 4 o 5 del mattino che tale presenza è una scelta dell'agente. E qualcuno ci ha anche creduto.


domenica 18 aprile 2010

mercoledì 17 marzo 2010

Crisi, in forte aumento i fallimenti nel 2009

Colpiti soprattutto Nord e Pmi, +23% rispetto al già durissimo bilancio del 2008
da ANSA e Pubblicato dal blog: vendita perfetta: manuale dei venditori e...


MILANO – Nel 2009 sono state 9mila le imprese italiane che sono fallite, il 23% in più rispetto al già durissimo 2008. Lo affermano i dati del Cerved group, secondo i quali anche l’ultimo trimestre è stato nero: tra ottobre e dicembre sono state aperte quasi 2.900 procedure fallimentari, +15% rispetto allo stesso periodo del 2008, trimestre nel quale si era già registrato un aumento di fallimenti del 43% rispetto al 2007. Dopo la brusca caduta delle procedure seguita alla riforma della disciplina sulla crisi d’impresa – spiega il Cerved – dall’aprile del 2008 i fallimenti hanno iniziato una corsa che dura da sette trimestri consecutivi, con tassi di crescita sempre a due cifre.

L’impennata dei fallimenti ha toccato soprattutto il Nord: con un incremento del 25% nell’ultima parte dell’anno, nei dodici mesi del 2009 le procedure sono cresciute nel Nord Ovest del 33%, nel Nord Est del 26%, nel Centro del 16%, nel Sud e nelle Isole del 16,3%. A eccezione del Molise, in cui il numero di fallimenti del 2009 è inferiore rispetto a quelli del 2008 (-17%) e della Basilicata (+2%), l’incremento delle procedure ha fatto registrare ovunque tassi a due cifre con aumenti particolarmente elevati in Liguria (+48%), in Piemonte (+38%), nel Friuli (+36%), nelle Marche (+33%), in Emilia Romagna (+33%), e in Lombardia (+30%). Rispetto alle imprese presenti sul territorio, é il Friuli la regione maggiormente colpita dai fallimenti (‘insolvency ratiò pari a 22), seguita dalla Lombardia (20) e dall’Umbria (20). Le statistiche per dimensione di impresa confermano che i fallimenti toccano soprattutto aziende di piccola dimensione: il 75% delle società di capitale ha un attivo inferiore a 2 milioni di euro tre anni prima dell’insorgere della crisi. Con un aumento del 33% dei fallimenti negli ultimi tre mesi del 2009, le costruzioni risultano il settore che conta il maggior incremento di procedure nel corso dei dodici mesi 2009 (+31%), seguite dall’industria (+26% tra 2009 e 2008), dalle attività finanziarie, immobiliari, di noleggio e informatica (+24%), trasporti e le comunicazioni (+18%). Rispetto al numero di imprese registrate, è l’industria il settore più colpito. Ed è in crescita anche il ricorso al concordato preventivo: secondo gli archivi di Cerved Group, nel 2009 le imprese italiane hanno presentato oltre 900 domande di concordato (+62% rispetto al 2008), con una crescita nel solo ultimo trimestre che come i fallimenti ha solo leggermente rallentato: +33% rispetto allo stesso periodo del 2008.

lunedì 15 marzo 2010

ll picconamento per abbattere le regole che tanto fastidio danno alla parte datoriale

by Claudio Pileri

Il contenzioso è in sensibile aumento la causa non è da addebitare agli agenti, ma alle mandanti le quali infarciscono i mandati pieni zeppi di clausole vessatorie.
Ogni clausula contiene la risoluzione espressa del mandato, se non fai questo o quello. Insomma c’è da mettersi le mani nei capelli. Tantè che nessun mandato sarebbe da sottoscrivere,salvo concordare sensibili modifiche
Giusto quanto recentemente Sentenziato dalla Suprema Corte di Cassazione il 18 settembre 2009 n. 20106 sull’abuso del diritto da parte della mandante.
Alla gran parte delle nostre controparti non le tange, se ne fregano altamente di sentenze a loro sfavorevoli e continuano a randellare come a dire: è ora di piantarla con le cause da lavoro che danno ragione agli agenti.
Per le mandanti bisognerebbe riformare il codice civile la dove è favorevole all’agenzia, cos’è questo discorso che
sulla carta aziende e voi agenti siamo considerati sullo stesso piano.
Ci siamo stufati di sopportare le regole.
Ora se volete lavorare con noi le regole sono quelle che fanno comodo a noi datori.
La trattativa fra le parti? Non esiste! Il mandato lo facciamo noi e basta, quale trattativa! Se non state zitti vi faremo riapplicare la star del credere a tutti come tanti anni fa al 25%.
Si vergognino coloro che parlano di Statuto del lavoro Autonomo.
Ci mancava pure quel vicentino di Tiziano Treu il quale vorrebbe realizzare questo strumento per gli autonomi e fra essi ci sono pure gli agenti di commercio, ma siamo pazzi!
Come si permette costui. Non bastava lo statuto dei lavoratori dipendenti di quel tale (fu) Gino Giugni tramutato in legge il 20 maggio 1977 n.300 e l’art.17. Ma cosa volete, stiamo da tempo cercando di aggirare tutte queste regole.
Stiano tranquilli gli agenti li addomesticheremo.
Cos'è la legge 300 del 20 maggio 1970 è lo STATUTO del LAVORO di Gino Giugni. Cosa è scrito nell'Art. 17
L'art. 17 recita: Sindacati di comodo È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.


Claudio Pileri

domenica 7 marzo 2010

M come Mandato o Burla.L come Lavoro

dal Blog: vendita perfetta: manuale dei venditori e...


Spesso mi scrivete dicendomi:

"Sono in cerca di lavoro e le uniche possibilità , le ho trovate nel settore vendita, come agente."

Già che caso è?
Credi di aver trovato lavoro adesso?

Non hai trovato un bel niente se cercavi un 'entrata sicura.

Anzi probabilmente stai peggiorando le tue condizioni economiche.

Il punto è proprio questo, quando ci offrono un mandato, non ci offrono un lavoro, ma solo prodotti da vendere.

Cosa è allora il lavoro?

Sembra banale, ma spesso ci dimentichiamo proprio delle cose ovvie.

Lavorare in un'azienda con uno stipendio fisso è ricevere lavoro.

Essere un muratore e costruire un muro per conto di clienti è ricevere lavoro

Riparare un 'automobile e farsi pagare dal cliente è ricevere lavoro

Ecc, eccc.

Invece avere un mandato per vendere merce non è ricevere lavoro.

Il lavoro ve lo dà il cliente che vi compra la merce, non l'azienda che vi chiede di vendere i suoi prodotti.

Trovare un mandato di vendita è la cosa più facile al giorno d'oggi.

Il problema non è produrre la merce, ma venderla.

Ecco perchè trovate facilmente offerte come rappresentante, tanto non vi offrono lavoro, ma solo prodotti.

Capito allora quale è la differenza tra Mandato e Lavoro?

Nb. Parleremo poi del prodotto perfetto

venerdì 26 febbraio 2010

STATUTO DEI LAVORATORI AUTONOMI

UNA GRANDE OPPORTUNITA'

Finalmente una buona notizia, anzi ottima.
Tiziano Treu, Senatore della Repubblica Italiana, si è fatto promotore di una proposta di legge innovativa e rivoluzionaria per tutti i lavoratori autonomi, agenti di commercio , piccoli artigiani, piccoli commercianti e piccoli professionisti, ovvero di tutti quei lavoratori che fanno prevalere il proprio lavoro e quello dei loro familiari rispetto al capitale.
Ovvero una moltitudine di lavoratori, i cosiddetti autonomi, che per anni sono stati dimenticati da tutti i gruppi politici, vessati e munti dalle istituzioni, lavoratori che venivano e vengono ancora considerati solo quando è il momento di pagare tasse, imposte e balzelli vari.
Ora, finalmente, questi lavoratori, questi autonomi, assurgono al rango di umani, di persone, qualcuno si è finalmente accorto che anche loro hanno un'anima che non hanno solo doveri, ma anche diritti al pari dei lavoratori dipendenti, diritti che tutti dovrebbero avere in una nazione cosiddetta civile, dove il sociale non dovrebbe essere una parolaccia ma un sistema economico.
Se tutti possono permettersi il lusso di spendere, saremmo tutti più ricchi.
La proposta di legge prendendo spunto dall'art. 35 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica Italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme, (quindi non solo lavoro dipendente), è costituita da un vasto e complesso articolato rivolto alla crescita del terziario di qualità prevedendo la tutela di questi lavoratori difendendoli dalle criticità tipiche di ogni attività aggravate dalle ricorrenti crisi economiche.
Le trasformazioni del mercato del lavoro e la riorganizzazione dei cicli produttivi hanno espulso migliaia di lavoratori dipendenti creando implicazioni sociali molto profonde. Spesso questi lavoratori autonomi sono essenzialmente lavoratori provenienti dal lavoro dipendente, costretti ad intraprendere una attività autonoma con tutti i rischi di tipo imprenditoriale.
Il disegno di legge individua un insieme di principi e di regole essenziali che non vanificano
le peculiarità delle singole categorie di lavoratori, anzi ne traccia un insieme di tutele e di incentivi che corrispondono alle esigenze di queste categorie.
Lo statuto del lavoro autonomo non tende ad eliminare le regole già esistenti per le varie categorie di lavoratori, ma anzi si concentra sulle esigenze di ogni categoria sotto forma di tutela e sostegno alla crescita.

LA PROPOSTA TENDE A CONSEGUIRE I SEGUENTI OBIETTIVI

Ricerca della qualità e stabilità del lavoro
Maggiori investimenti in formazione continua
Superare tutte le discriminazioni sul lavoro
Accesso al credito
Certezza dei termini di pagamento del lavoro svolto
Sviluppo di forme di previdenza e di assistenza integrative
Maggiori forme di liberalizzazione
Diritto ad un equo compenso
Sostegni per la riconversione di attività autonome
Finanziamenti in conto Capitale
Prestiti agevolati
Tutela del reddito in caso di inattività temporanea o cessazione dell'attività
(ricordate l'articolo che ho scritto già 4 anni fa sulla costituzione del FIS, FONDO INTEGRATIVO STRAORDINARIO?)

Questi sono solo alcuni degli elementi previsti dalla proposta di legge preparata dal PD.
L'USARCI deve farsi parte attrice nel proporre correttivi e migliorie per la nostra categoria, l'occasione è ghiotta, unica ed irripetibile, i tentativi per bocciare questa proposta saranno tanti poiché andrà a ledere le posizioni dominanti di alcuni poteri forti, a volte presenti anche all'interno dei sindacati e che spesso non rappresentano il potere politico ma solo quello esecutivo condizionandone la crescita.

Gianni Di Pietro

domenica 7 febbraio 2010

Non ho tempo

L’agente di commercio è sempre troppo impegnato

Davide Caropreso Presidente Usarci-Sparci-Genova

Quando si viene invitati a qualche incontro, quando è indetta un’assemblea o quando si dovrebbe partecipare a un dibattito, gli agenti di commercio hanno sempre altro da fare. Quando sono interpellati per portare avanti una pratica previdenziale o una vertenza, non hanno tempo.
Quando devono fermarsi per esaminare una loro posizione sono impegnati in altre cose. Non ho tempo… è la parola d’ordine degli agenti di commercio.
Alla domanda: ma cosa devi fare”? la risposta è sempre la stessa: “sono dai clienti, è fondamentale
essere dai clienti”. Questa è la filosofia dell’agente di commercio.
Aggiungo che questa filosofia è vecchia di almeno venti anni. Non ha più senso percorrere 50/60, o
80.000 Km. all’anno per visitare i clienti, quando abbiamo le e-mail, il fax e il telefono. Dal cliente si va solo se si deve fare qualche comunicazione importante, previo appuntamento.
Altrimenti che cosa si va a dire? Per fare che cosa? Nel periodico di Gennaio ho pubblicato un elenco delle mansioni che l’agenzia commerciale deve svolgere. Ho individuato 34 mansioni e di queste 26 non prevedono contatti diretti con la clientela. Devo pensare che gli agenti che non “hanno tempo” non svolgono in modo adeguato le mansioni necessarie a gestire bene l’agenzia.
Qualche giorno fa ho chiamato una agente che ha perso un grosso mandato ed è in diatriba con la mandante per la liquidazione delle indennità di fine rapporto. La cifra in ballo non è di poco conto e l’agente doveva dare, al nostro ufficio vertenze, alcune notizie per permettere di impostare le azioni adeguate al caso. Alla mia telefonata per chiedere di farci avere la documentazione necessaria per procedere al recupero delle indennità in questione, mi ha risposto: “non ho ancora avuto tempo, sai sto visitando i clienti perché devo recuperare le provvigioni che mi mancheranno, incrementando
il fatturato con le aziende che mi sono rimaste”.
In teoria la scelta di questo collega è corretta. Ma cosa va a fare dai clienti che già acquistano? Spinge perché acquistino di più e gli facciano recuperare le provvigioni perse? Questo suo modo di operare è frutto di studio o è una iniziativa disordinata che porterà solo a perdere del tempo? Io credo che non si debba e non si possa prescindere dall’esaminare, con attenzione e obiettività, la situazione per prendere, poi, le decisioni operative “giuste” per raggiungere i ragionevoli obiettivi che ci si prefigge. Cercare di mordersi la coda, aumentando la velocità di rotazione, non migliora le prestazioni ma debilita il cane che non riuscirà a raggiungere l’obiettivo: la coda. Dobbiamo tutti imparare a gestire la nostra agenzia come una impresa perché siamo tutti piccoli imprenditori,
direttori generali della nostra micro impresa, che hanno incombenze che devono essere portate
avanti nonostante sembrino perdite di tempo. La partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, è sempre scarsa e questo sta a dimostrare la presunzione di sapere già tutto. “Io ho sempre fatto in questo modo e non vedo perché dovrei cambiare”. Se un formatore mi consiglia
di esaminare il mio operato anche sotto un altro punto di vista, ….. cosa vuoi che sappia delle mia
agenzia”.
I colleghi che purtroppo fanno queste affermazioni non sono rari e non sanno che nel giro di un
tempo relativamente breve non saranno più in linea con il mercato. Proprio per questo, Eliano Cominetti, con un suo articolo in altra parte di questo notiziario, ci invita a riflettere sul significato e sul valore che l’apprendimento ha nello sviluppo futuro della figura professionale dell’agente rappresentante. Questa volta, lo fa con un articolo denso di significati -che volutamente vuole essere -uno stimolo ad un impegno, non solo nella lettura ma anche nella riflessione personale. L’evoluzione del ruolo ci è necessariamente imposta dal prossimo “post-crisi “. Prepariamoci per tempo, ad elevare la nostra professione in modo da acquisire maggiori spazi di “valore” verso le mandanti, il territorio, i clienti e verso se stessi. L’esperienza non basta più e il “… non ho tempo ” potrà diventare il nostro stesso limite in un mercato che non ci darà poi il tempo, per adeguarci ai suoi livelli di velocità e di recupero innovativo. Un esempio: seguire adempimenti amministrativi e non delegare il tutto al commercialista è fondamentale per avere sotto controllo l’andamento della propria agenzia. Quando sento i colleghi che di fronte al commercialista sussultano nel sentire l’ammontare delle imposte da pagare e affermano “…. Mai io non pensavo….” Dimostrano di amministrare malissimo la propria attività e al primo scivolone saranno in grave difficoltà. Tenere i contatti con le aziende rappresentate è un altro compito molto importante. Ma non significa solo avere buoni rapporti con l’ufficio vendite o con il capo magazziniere ma significa dimostrare professionalità e capacità di rapportarsi con tutti i comparti delle aziende rappresentate,


dall’ufficio amministrazione, alla direzione tecnica con competenza e senza esitazioni. Tutto questo significa professionalità che si può anche acquisire frequentando corsi di aggiornamento e di formazione. Anche nell’acquisizione di nuovi mandati è importante proporsi professionalmente.
Sono finiti i tempi di quando era sufficiente assicurare, alle mandanti, clienti e fatturati per ottenere
l’agenzia. Oggi le mandanti chiedono organizzazione e professionalità. Altri compiti relativamente nuovi che l’agenzia commerciale deve affrontare è l’ organizzare e gestire azioni di marketing, fare ricerche di mercato, individuare le esigenze dei clienti, verificare la soddisfazione del cliente ecc. Gli agenti si lamentano perché questi incarichi non sono di competenza. “Se noi dobbiamo andare dietro a tutti questi incarichi, non facciamo più il nostro lavoro” Qui sta uno degli errori. L’agente di
commercio non è più l’omino della valigia, oggi il lavoro è gestire, non più correre. Fermatevi e fate il punto della situazione della Vs. agenzia, parlatene con il commercialista, con il Sindacato con i colleghi, ma non correte più a rotta di collo, è inutile… la Vs. agenzia ha bisogno di essere ben gestita non ha bisogno di un titolare che percorre tanti chilometri.

domenica 31 gennaio 2010

FONDO INTEGRAZIONE STRAORDINARIO PER A.R.

Fondo integrazione straordinario per gli agenti commerciali?
(articolo di Gianni Di Pietro Pubblicato su “Professione agente”periodico dell' USARCI – LARAC di Pescara del luglio 2006)

La CIG, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, è costituita da un fondo che viene utilizzato in occasione di situazioni straordinarie, come ristrutturazioni aziendali, riorganizzazione, riconversione, crisi di particolare rilevanza sociale. La società stessa. L'impresa, informati i sindacati più rappresentativi, si rivolge l'INPS, che gestisce il fondo, dichiarando la propria situazione di gravita e richiedendo l'intervento della cassa integrazione costituita presso l'ente con i fondi versati dalle imprese, circa 1% della retribuzione e con un altro piccolo contributo a carico dello stato. Proviamo a pensare cosa succedere se gli abitanti di un comune traessero il loro sostentamento quasi esclusivamente con il reddito dei lavoratori di un'azienda in crisi, per essere in tema possiamo prendere come spunto l'aviaria, parliamo di ARENA, tutti i dipendenti si troverebbero licenziati e senza alcun reddito; l'economia di quel comune sarebbe praticamente cancellata, ma ciò non danneggerebbe esclusivamente le famiglie dei dipendenti, ma si ripercuoterebbe su tutto il comparto economico dell’area ... negozi vuoti, ristoranti, cinema, artigiani senza lavoro, tutte le attività ne risentirebbero accentuando la crisi che si espanderebbe a macchia d'olio.

LA CASA INTEGRAZIONE NON SOSTIENE SOLO IL LAVORATORE CHE LA PERCEPISCE MA L'ECONOMIA DELL’INTERA COLLETTIVITÀ, ecco perché riveste una importanza sociale rilevante. Dalla GIG cassa integrazione guadagni, è esclusa la figura dell’agente commerciale. In linea di massima e di principio possiamo dire che l'esclusione non è del tutto sbagliata, l'agente commerciale è un lavoratore autonomo, inquadrato nella piccola impresa e come tutti i lavoratori autonomi non rientra nella sfera degli ammortizzatori sociali. Ma vi possono essere sempre delle eccezioni, vi sono migliaia di agenti, i soliti (sempre loro) dipendenti camuffati da agenti, che seppur inquadrati dalle aziende come agenti per eludere i contributi sociali, INPS, INAIL, oltre che per poter avere una maggiore mobilità, costi più bassi, poter ricattare moralmente il lavoratore, come accade per i venditori di palatine, mozzarelle, gelati, latte, i quali non sono altro che padroncini che praticano la tentata vendita e dovrebbero essere inquadrati almeno come viaggiatori piazzisti, non agenti, ebbene, questi in caso di crisi si ritrovano senza lavoro, con le cambiali dei mezzi acquistati da pagare, una famiglia da mantenere e senza alcun sostentamento. La colpa di tutto ciò non è da attribuire solo alle mandanti, è naturale che ogni imprenditore cerca di fare i propri interessi in tutti i modi, cerca di economizzare, di trarre il miglior profitto, e se le norme, la società gli consente di attuare questi escamotage, l'imprenditore ne coglie i frutti. Anche noi abbiamo le nostre responsabilità avendo permesso con l'ultimo AEC il riconoscimento della tentata vendita come rapporto di agenzia. Purtroppo questo è un paese di furbi, e la mancanza di lavoro, la precarietà del lavoro, spesso l'ignoranza, fa si che occorre adattarsi per sopravvivere a tutto ciò che offre il mercato del lavoro, è proprio di questi giorni la notizia di una centrale del latte di una città abbastanza importante che ha licenziato tutti i padroncini per poi fare con loro un contratto di agenzia, STESSO LAVORO, STESSO ORARIO, LAVORO PREORDINATO, CARICO, SCARICO, INCASSO, "SE QUESTO È UN UOMO" recitava un famoso romanzo di PRIMO LEVI. Orbene, perché non costruirci noi stessi, con i nostri soldi, un fondo di tutela e garanzia? Siamo 300,000, un esercito, e sarebbero sufficienti pochi euro a testa per creare un fondo presso L'ENASARCO dove attingere nel caso di calamità e di singole e documentate necessità per periodi temporanei. Trecentomila agenti commerciali, con un fatturato provvisionale minimo di 30.000 euro l'anno si raggiunge un fatturato complessivo di 90 miliardi di euro l'anno. Orbene anche senza l'aiuto delle mandati o dello stato, se volessimo costituire un fondo di garanzia da utilizzare in casi gravi come quelli enunciati precedentemente, o per fallimento della mandante, (sappiamo tutti che in caso di fallimento l'agente non ha diritto al mancato preavviso) un fondo gestito dalla ns. fondazione l'ENASARCO, un fondo fatto con i ns. soldi; versando solo lo 0,1% delle ns. provvigioni, ovvero per circa 30.000 euro l'anno, accantoneranno la modica somma di 30,00 euro ciascuno, si verrebbe così a costituire un fondo circa 9 milioni di euro l'anno, un fondo enorme da utilizzare nei casi che andremo ad individuare ed a regolamentare. Con il sistema della contribuzione sulle provvigioni, "mutualità" i costi sarebbero irrisori quasi nulli, ed i benefici sarebbero tanti. È utopia? Probabile, ma proviamo a pensarci e ragionarci sopra. Un caro saluto a tutti. Gianni Di Pietro

domenica 17 gennaio 2010

Certificazione Agenti di Qualità. UNI EN ISO 9001:2008

Il sindacato USARCI-LARAC di Pescara, con il patrocicinio della Camera di Commercio di Pescara, organizza il 2° corso propedeutico per L'ottenimento della certificazione
" AGENTE/RAPPRESENTANTE PROFESSIONALE DI QUALITA'"
Disciplinare della qualità per agenti e rappresentanti di commercio DT58

Gli interessati possono inviare domanda o richiesta di informazione al seguente indirizzo:

segreteria@usarcipescara.it