martedì 10 gennaio 2012

GLI AGENTI COMMERCIALI TRA NORME ED AEC.

         Gli Accordi Economici Collettivi,  AA.EE.CC,  rappresentano una anomalia tutta Italiana.
         I primi  risalgono al 1934ed erano sicuramente molto più vantaggiosi per gli agenti ed i  viaggiatori piazzisti degli attuali accordi, occorre tener conto anche del  periodo storico e della totale mancanza di diritti esistente al!'epoca.
         Per i lavoratori dipendenti potrebbe essere giustificata  la necessità di ricorrere alla contrattazione collettiva anche perchè le forze in campo anche se non si equivalgono, sono ambedue ben armate, da una parte vi sono le organizzazioni datoriali sempre votate a dire no, dall'altra troviamo le OO.SS. le quali sono anch'esse  agguerrite, e  con   manifestazioni e scioperi sono sempre riuscite  ad informare ed a sensibilizzare l'opinione pubblica e costringere le controparti a farsi riconoscere deteminati diritti.

           Tutto ciò non esiste per  l'A.R.; da una parte abbiamo sempre le organizzazioni datoriali che non vogliono concedere nulla, dall'altra abbiamo i sindacati dl categoria armati di fionde ma senza neanche le bilie da poter usare come proiettili.
           Per andare ad un confronto, anche aspro, occorre avere coscienza del proprio ruolo, conoscere le
norme, conoscere la reale situazione dei rappresentati, avere una visione sociale del mondo del lavoro, e, non ultimo. non dimenticare che si sta trattamdo su mandato dei propri iscritti e/o rappresentati, che ahimè. sono come le pecore dl un gregge, belano continuamente ma non ruggiscono mai.

          Un contratto collettivo deve necessariamente avere come base sia il codice civile sia le norrnative Europee, da questo zoccolo ci si avvia al confronto per interpretare al meglio le norme, o per dare senso a concetti astratti. (calcolo delle indennita}, ed anche per ottenere miglioramenti sia economici, sia sociali, sia di  tutela
                                Da anni ormai, tutto ciò è stato dimenticato
            Gli AA.EECC. sono pieni di cavillli e clausole tutte a favore delle case mandanti. come le riduioni di zona, di provvigioni, di clientela, e  perfino il calcolo delle misere indenrità di fine rapporto, che nel resto d'Europa totalizzano importi considerevoli, cosi da rendere la disdetta del mandato troppo onerosa, in Italia, si accettano sistemi di calcolo avulsi dal dettato europeo e codicistico ma così arttficiosi da rendere la disdetta un puro atto formale con la liquidazione di pochi spiccioli e nella totale violazione delle norne.
            Ma, la classica ciliegina è rappresentata dal prevedere l’obbligatorietà della conciliazione sindacale al fine di  ottenere questi pochi spiccioli, ed ancora più grave prevedere che detta conciliazione debba avvenire nella sede della ditta mandante a totale detrimento dell' agente, rappresenta il  culmine dell' ignavia da parte di chi è stato deputato a difendere gll agenti commerciali.
Voglio ricordare che proprio l' USARCI. dopo tante battaglie, era riuscita a modificare l'art 410 ed a portare il foro competente al domicilio dell'agente,  ed ora con un colpo di mano si tenta dl riportarlo nella sede della mandante.

Che senso ha firmare gli AA. EE. CC. che vanno ad esclusivo vantaggio delle mandanti ? 
Quali sono i miglioramenti ed i sostegni per la categoria ?
Ma i delegati Sindacali conosconio l'argomento di cui stanno trattando ??


ho seri dubbi !!


Gianni Di Pietro