giovedì 7 maggio 2020

ENASARCO, LA MANDANTE DECADE DAL RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Decadenza della mandante dal recupero dei 
contributi Previdenziali a carico dell'agente

La mandante perde il diritto di recuperare i contributi previdenziali a carico dell'agente se non effettua la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
Il caso trattato in questa sede, riguarda la mancata iscrizione ed il mancato versamento dei contributi previdenziali presso l'Enasarco: un agente effettua la relativa segnalazione al servizio ispettivo dell'Ente, il quale provvede a recuperare dalla mandante tutti i contributi omessi (sia per la quota parte di pertinenza della preponente sia per la quota parte a carico del 'agente) con le relative sanzioni.
La mandante a questo punto agisce in giudizio nei confronti dell'agente per ottenere la restituzione della quota parte dei contributi a carico di quest'ultimo.
L'agente si difende eccependo che
la preponente non può richiedere la
restituzione di tali somme - neppure a titolo di indebito — essendo essa tenuta al pagamento per specifica previsione normativa e per non avere effettuato la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle provvigioni a cui si riferiscono i contributi ai sensi cell'art.7 della L.12/73, secondo il quale "Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi".
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro — con sentenza n. 4226 del 13.02.2019 (che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 561 del 08.04.2014) ha accolto la tesi difensiva dell'agente Usarci avéndo statuito che "all'accoglimento della richiesta della società mandante osta il disposto dell'art. 7 della legge n. 12 del 1973, essendo il
preponente responsabile de pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente. Pertanto nessuna forma di indebito è configurabile nel caso di specie".
La Suprema Corte ha altresì statuito che la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo previdenziale a carico dell'agente se non lo trattiene contestualmente al pagamento delle somme cui il contributo si riferisce. Quindi la quota contributiva a carico dell'agente di commercio deve necessariamente essere trattenuta dalla mandante al momento del pagamento delle somme cui i contriouti si riferiscono, non potendo preponente effettuare tale trattenuta in un momento successivo.
Avv. Massimo Battazza