lunedì 5 aprile 2021

“Le Perle nei Mandati” Variazioni di Zona o Provvigioni N.2

 Nuova Rubrica Settimanale                                      

  ​Le Perle nei mandati”

     Perla n° 2 

Le modifiche contrattuali

Perla presente su un contratto di bigiotteria/oreficeria 

Il preponente potrà modificare i Prodotti, dei clienti, non chè la zona, purché la variazione sia di entità tale da incidere in misura non superiore al 30% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente alla data di comunicazione della modifica, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del contratto . Il preponente comunicherà la propria decisione all’agente con un preavviso di 30 gg. E’ fatto salvo il caso in cui la modifica sia tale da invcidere in misura non superiore al 10% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente. Nel qual caso sarà dovuto all’Agente un preavviso di 10gg. Nessun preavviso sarà dovuto nel caso in cui la modifica sia inferiore al 5% ….”

   

La fantasia delle nostre aziende non ha limiti. Oltre a non rispettare le norme contenute negli A.E.C. pretendono la sottoscrizione di contratti capestro approfittando della buona fede degli agenti o della loro scarsa conoscenza delle norme, della mancanza di lettura delle clausole contrattuali, la maggior parte degli agenti firma senza leggere il contratto, della delle difficoltà a trovare lavoro così da schiavizzare il lavoratore agente.

Nel odierna Perla, ci troviamo di fronte ad clausola contrattuale che prevede una variazione delle provvigioni, o della zona , o della clientela, del 30% , una percentuale altissima che generalmente coincide con l’utile dell’agente al netto di tutte le spese e tasse. In questo caso, in barba agli AEC che prevedono massimo, una variazione non superiore al 15% o al 20% del fatturato dell’anno precedente a seconda della tipologia dell’A.E.C., variazione che comunque deve essere accettata dall’agente e, in caso di mancata accettazione, la comunicazione di variazione viene ritenuta come disdetta con preavviso ad iniziativa della casa mandante, mentre, la clausola prevista in questo contratto, non prevede assolutamente la possibilità di accettazione o meno da parte dell’agente, lasciando insidacabilmente alla mandante la possibilità di affamare o meno l’agente senza che questi possa esercitare il proprio diritto. Tale variazione presente sul mandato in oggetto, e’ anche in barba al codice civile che non prevede alcuna variazione, infatti la giurisprudenza è orientata a considerare la variazione ammissibile quando non supera il 5% del fatturato provvigionale dell’anno precedente. Potremmo opinare che difficilmente il Giudice in caso di contenzioso possa dare ragione alla mandante, ma, nello stesso tempo occorre impiantare una causa e rimettersi al giudizio di un terzo.

Cosa fare allora, o far aggiungere sul contratto che lo stesso fa riferimento agli A.E.C. in modo da vanificare la clausola che eccede la norma contrattualistica, o non accettare il mandato. Con queste clausole un vero professionista non lo troveranno mai.

Con queste clausole un vero professionista non dovrebbe mai accettare un simile contratto.

 Giovanni Di Pietro

INVIACI LE TUE PERLE A : perlemandati@giovannidipietro.it NON TUTTO IL MANDATO, MA SOLO LA PERLA.

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