venerdì 21 maggio 2010

2° PARTE - Riflessioni su Codice Civile norme Europee ed AA.EE.CC.

L'ESCLUSIVA

CC 1743 diritto di esclusiva

il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.(ART 1567 CC E SEGUENTI)

Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.


AEC art 2 zona e variazione economica

“ salvo diverse intese tra le parti la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività …................................
….....variazione di zona , la ditta può variare la zona o le provvigioni o il numero dei clienti fino alla concorrenza del 20 % delle provvigioni annue.

Considerazione

Il cc stabilisce la reciprocità dell'esclusiva, ovvero , se la ditta pretende dall'agente l'esclusiva di zona, la mandante non può avere rapporti con altri agenti o vendere direttamente nella zona dell' agente. Mentre abbiamo visto come l'AEC cerca di aggirare l'ostacolo con il “ salvo intese tra le parti” che andrebbe a vanificare quanto stabilito dal codice
Anche per quanto riguarda la VARIAZIONE DI ZONA provv ecc ecc. vi è da considerare che il codice e le norme Europee non trattano assolutamente l'argomento, nonostante rivesta un problema socio economico rilevante, anzi il codice prevede che non è possibile variare unilateralmente un contratto sottoscritto tra due o più persone.
Anche in questo caso l'AEC è a sfavore dell'agente.