domenica 6 giugno 2010

3° PARTE- DIRITTI DELL'AGENTE : provvigioni

CC art. 1748 diritti dell'agente

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità

L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. 

NORMATIVA EUROPEA Art. 10

1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:
a) il preponente ha eseguito l'operazione,
b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,
c) il terzo ha eseguito l'operazione.
2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.
4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.


AEC art 4 PROVVIGIONI COMMERCIO


In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse s'intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la ……………………..

AEC ART 6 PROVVIGIONI INDUSTRIA

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.


Considerazione

Mentre in tutti gli stati e per il cc la provvigione è dovuta al massimo nel momento della consegna fatturazione delle merci, in Italia avviene quasi esclusivamente quando il cliente ha terminato di pagare l'ultima rata .
Inoltre il codice e le norme EUROPEE prevedono che “ l'agente è tenuto a rimborsare le provvigioni esclusivamnete nel caso in cui sia certo che il contratto non si concluda per cause non imputabili al preponente , è nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
“ Ovvio quindi che se è previsto il rimborso vuol dire che le provvigioni devono essere pagate al momento della ricezione dell'ordine , al massimo con la consegna delle merci, e la eventuale mancata accettazione da parte della mandante della proposta, dovrebbe ugualmente dar diritto alla provvigione.
Ed ancora la direttiva europea
“Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.”

ANCHE QUI L'AEC VA A SFAVORE DELL'AGENTE.


Non dando la giusta interpretazione a quel “salvo che sia diversamente pattuito” che è preso a pretesto dalle mandanti per pattuire diversamente il momento del pagamento e trasformarlo al maturato, ovvero quando il cliente ha pagato tutta la fornitura.
Addirittura l'AEC settore industria non riconosce le provvigioni nel caso il cliente non abbia pagato almeno l'85% della fornitura e ciò in netto contrasto con il codice, le norme Europee e come riconosciuto e stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Anche per ciò che concerne le conferme d'ordine, abbiamo gli AEC che vanno a favore delle mandanti in quanto prevedono ben 60 gg di tempo per l'accettazione o il rifiuto della proposta, con la possibilità di aumentare detto limite. 60 giorni per una comunicazione, ma se gli ordini mediamente vanno consegnati entro 15 ,20 gg , fatta eccezione per alcuni settori. Le norme codicistiche ed Europee parlano di tempi ragionevoli, e certamente 60 gg non lo sono. Sarebbe sufficiente andare a guardare i contratti tipo, Austriaci o Tedeschi per rendersi conto dello sproposito, in questi contratti è previsto un tempo massimo di 7, dico sette giorni.

Giovanni Di Pietro