domenica 6 giugno 2010

3° PARTE- DIRITTI DELL'AGENTE : provvigioni

CC art. 1748 diritti dell'agente

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità

L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. 

NORMATIVA EUROPEA Art. 10

1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:
a) il preponente ha eseguito l'operazione,
b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,
c) il terzo ha eseguito l'operazione.
2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.
4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.


AEC art 4 PROVVIGIONI COMMERCIO


In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse s'intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la ……………………..

AEC ART 6 PROVVIGIONI INDUSTRIA

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.


Considerazione

Mentre in tutti gli stati e per il cc la provvigione è dovuta al massimo nel momento della consegna fatturazione delle merci, in Italia avviene quasi esclusivamente quando il cliente ha terminato di pagare l'ultima rata .
Inoltre il codice e le norme EUROPEE prevedono che “ l'agente è tenuto a rimborsare le provvigioni esclusivamnete nel caso in cui sia certo che il contratto non si concluda per cause non imputabili al preponente , è nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
“ Ovvio quindi che se è previsto il rimborso vuol dire che le provvigioni devono essere pagate al momento della ricezione dell'ordine , al massimo con la consegna delle merci, e la eventuale mancata accettazione da parte della mandante della proposta, dovrebbe ugualmente dar diritto alla provvigione.
Ed ancora la direttiva europea
“Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.”

ANCHE QUI L'AEC VA A SFAVORE DELL'AGENTE.


Non dando la giusta interpretazione a quel “salvo che sia diversamente pattuito” che è preso a pretesto dalle mandanti per pattuire diversamente il momento del pagamento e trasformarlo al maturato, ovvero quando il cliente ha pagato tutta la fornitura.
Addirittura l'AEC settore industria non riconosce le provvigioni nel caso il cliente non abbia pagato almeno l'85% della fornitura e ciò in netto contrasto con il codice, le norme Europee e come riconosciuto e stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Anche per ciò che concerne le conferme d'ordine, abbiamo gli AEC che vanno a favore delle mandanti in quanto prevedono ben 60 gg di tempo per l'accettazione o il rifiuto della proposta, con la possibilità di aumentare detto limite. 60 giorni per una comunicazione, ma se gli ordini mediamente vanno consegnati entro 15 ,20 gg , fatta eccezione per alcuni settori. Le norme codicistiche ed Europee parlano di tempi ragionevoli, e certamente 60 gg non lo sono. Sarebbe sufficiente andare a guardare i contratti tipo, Austriaci o Tedeschi per rendersi conto dello sproposito, in questi contratti è previsto un tempo massimo di 7, dico sette giorni.

Giovanni Di Pietro

4 commenti:

Superetendard ha detto...

Carissimo Giovanni,
ciò che tu esponi è l'ennesima dimostrazione di quale sia l'arroganza messa in campo da Confindustria; ed è l'ennesima motivazione per far si che noi ci si irrigidisca totalmente e non si rinnovi un AEC che vorrebbero ancor più peggiorativo. Così come il famigerato "Srae del credere" fu abolito alla luce della normativa Europea, così dovrà accadere anche per la tempistica nel pagamento provvigioni. Guai a chinare il capo dinnanzi agli industriali e ricorda: "Chi pecora si fa, il lupo se la mangia"!
Un abbraccio, Roberto.

Anonimo ha detto...

Ma gli AEC non dovrebbero migliorare la situazione degli agenti rispetto alle leggi?
Perchè si firmano accordi che vanno contro i rappresentanti?

Francesco

Anonimo ha detto...

Sono d'accordo.

Sergio Mercuri

Anonimo ha detto...

Buon giorno

mi permetto di scriverle dopo aver letto alcuni dei suoi articoli
pubblicati sul blog:
http://www.agentierappresentanti.com

Avrei voluto risponderle direttamente sul blog, ma per mia ignoranza non
ci sono riuscito.

Innanzitutto complimenti per i contenuti pubblicati.

Vengo al dunque.

Sto mettendo in piedi in provincia di Cuneo, a Lagnasco, un piccolo
birrificio artigianale e come può immaginare sto valutando come gestire
le vendite e la distribuzione.

Molti miei colleghi, in questo settore, vendono ai grossisti, e così si
risolvono tanti problemi logistici, burocratici e organizzativi.

Io credo però che la strada giusta, per prodotti di nicchia, sia quella
degli agenti e dei rappresentanti, i quali a differenza di un grossista,
che tende a vendere i prodotti che si vendono da soli (ossia quelli
delle marche conosciute) può essere interessato a seguire dei prodotti
nuovi.

Vuoi perchè complementari ad altri prodotti che potrebbe già avere nei
suoi mandati, vuoi perchè gli danno la possibilità di contattare nuovi
clienti, vuoi perchè tramite l'esclusiva di zona può spendere parole per
qualcosa che i suoi concorrenti non anno, vuoi per passione personale o
per condivisioni dei valori e delle idee che possono stare dietro ad un
prodotto, ecc....

A questo punto però mi sono trovato di fronte ad una difficoltà.
Ossia, tranne che con il passaparola, non riesco a trovare un modo
efficacie per far sapere ai potenziali agenti interessati al mio
prodotto e alla mia azienda che li sto cercando.

Ho provato a mettere degli annunci in Internet o su giornali, ma
praticamente vengo solo contattato da persone senza lavoro e senza
esperienza, che credono (o sperano) che quello della vendita un lavoro
facile e che possa dar soddisfazioni rapide.

Evidentemente (i dico) gli agenti professionisti hanno altro da fare che
cercare nei siti internet le offerte di lavoro, e avranno altri metodi
per ricercare i prodotti che li interessano.

Lei, con la sua esperienza, come potrebbe consigliarmi di procedere?

Le spiego in breve il tipo di persona che cerco:

- agente plurimandatario con un minimo di esperienza nel settore horeca
- che abbia mandati compatibili o complementari alla birra artigianale
(ad esempio vini, pasta o salumi artigianali, ecc...)
- che abbia un interesse verso la birra e sia interessato ad
approfondire l'argomento

Cosa offro:
- provvigioni in linea con le migliori del mercato horeca
- esclusiva di zona
- il mio appoggio personale: visitando insieme i clienti, presenziando
personalmente a degustazioni, offrendo materiale formativo e occupandomi
della formazione dell'agente sui nostri prodotti

Esistono dunque siti o riviste o altri mezzi che siano efficaci per
raggiungere le persone potenzialmente interessate?

Grazie e cordiali saluti

Ivano Astesana