sabato 31 agosto 2013

GIOCANDO CON LE PAROLE

Una provocazione tra il serio ed il faceto
 .
Nel normale lessico del contratto di agenzia vi sono tre figure principali:
- Mandante, ovvero l’impresa , il produttore, il grossista, ossia colui che produce o trasferisce un bene o un servizio ad un altro;
- Agente o rappresentante, ossia l’intermediario commerciale che promuove la vendita dei prodotti o servizi dalla mandante al cliente;
- Cliente, colui che acquista un bene od un servizio dietro corrispettivo. 


Noi agenti commerciali abbiamo fatto nostro questo glossario, questa terminologia, e parliamo della mandante come il ns. datore di lavoro e dell' acquirente  come “nostro” Cliente.


Proviamo a spostare l’ottica di questa terminologia ormai radicata da centinaia di anni per cercare di vedere, di inquadrare di mettere a fuoco la professione dell’agente commerciale guardandolo da un’altra ottica per meglio rafforzare il principio del lavoratore autonomo, piccolo imprenditore.
PROVIAMO A GIOCARE CON QUESTI TERMINI
Il “nostro” cliente cosa fa, acquista un bene tramite la nostra intermediazione, dietro pagamento di un corrispettivo; ma, questi, non è il ns. cliente, non siamo noi che gli vendiamo materialmente un bene, non siamo noi che incassiamo il corrispettivo della vendita; noi gli indichiamo il produttore, meglio lo mettiamo in contatto con chi lo produce, nostro compito è informarlo degli aspetti tecnici, commerciali, ed economici, il cliente non acquista da noi , non paga il prezzo convenuto a noi, il cliente si serve del nostro operato per arrivare al produttore per valutare quello che per lui risulta più conveniente e che soddisfa i suoi bisogni, senza il ns. intervento difficilmente potrebbe conoscerlo.


Ma allora , chi è il ns. cliente se quello a cui ci rivolgiamo, quello che visitiamo quasi giornalmente, che coccoliamo, non lo è ?  Il nostro cliente è in verità la nostra mandante, le ns. aziende sono i nostri clienti, loro non sono i nostri datori di lavoro, siamo noi che diamo lavoro a loro, infatti a loro vendiamo un servizio, la promozione degli articoli di loro proprietà, e per questo servizio ci pagano il “giusto” corrispettivo.
L’oggetto del mandato per la precisione è la promozione delle vendite, è questo il ns. prodotto. Il ns. cliente/mandante ci chiede un determinato prodotto che è la promozione delle vendite e noi glielo offriamo, glielo procuriamo in cambio della provvigione.


Al pari della ditta mandante che stila il listino sulla base dei costi, della concorrenza, del mercato, e del ricavo, dovremmo essere noi, quindi, a stabilire le condizioni contrattuali, l’entità delle provvigioni, il momento del pagamento, la zona ,la categoria di clienti, anche l’esclusiva a favore del preponente , il patto di non concorrenza, dovrebbero venir meno,  e quindi  le ditte non più mandanti ma ns. clienti.
 E le indennità che fine farebbero?, ovviamente non si chiamerebbero più indennità di clientela, firr, indennità meritocratica,  ma al pari dei colleghi europei, una unica indennità Indennità di cessazione rapporto,  che non si basa su quante provvigioni hai percepito nel corso del rapporto ma sui clienti che lasci alle mandanti e sul loro fatturato; una specie di avviamento commerciale.
 Del resto il ns. cliente (mandante) si rivolge alla nostra agenzia per incrementare le vendite o affacciarsi sul mercato per la prima volta, e sulla base dell’incremento, della durata del rapporto (punto determinante), più è breve la durata, più alto sarà l’avviamento che  dovrà essere liquidato, sulla base di questi parametri ed altri individuabili verrà calcolato il ns. avviamento. 
Poiché le condizioni contrattuali saranno poste da noi e dal mercato, non più unilateralmente dalle mandanti (clienti), non saremmo più costretti a subire lo stillicidio delle riduzioni di zona , delle provvigioni, oltre alle imposizioni, vessazioni, ricatti, angherie ed alla cessazione del rapporto non ci sarà più nessun patto di non concorrenza. 
Non so se ho giocato troppo con le parole oppure ho sognato,  potrebbe anche essere una provocazione, comunque mi sono divertito.

Gianni Di Pietro




lunedì 26 agosto 2013

CONCORDATO DELLA MANDANTE, (seconda parte)

Nella prima parte, pubblicata il 7 agosto scorso,  ho trattalo della messa in liquidazione della mandante.
In questa seconda parte andremo ad analizzare il comportamento che l'agente deve tenere nel caso delle varie fasi concordatarie della ditta mandante.

Il Concordato in continuità o in bianco, ed il  Concordato preventivo sono stati modificati nel 2012 al fine di meglio tutelare l’azienda da aggressioni esecutive da parte dei creditori, nonché permettere alla stessa, qualora ne ricorressero i requisiti sottoposti alla valutazione del Giudice, la sua eventuale ristrutturazione e quindi di continuare l'attività salvaguardando i posti di lavoro.

Il concordato in continuità o pre-concordato o concordato in bianco, altro non è che la possibilità per un imprenditore in crisi di usufruire immediatamente dei benefici riconosciuti dalla procedura (essenzialmente bloccare le procedure esecutive e cautelari), avviandola e nel contempo continuando a mantenere la gestione dell’impresa (sotto la supervisione del giudice competente). Il tutto nel mentre l’imprenditore predispone il nuovo piano industriale e finanziario, negoziando con i vari soggetti coinvolti (soci, banche, fornitori, lavoratori ecc.). Tutto questo grazie ad importanti benefici normativamente regolati, finalizzati appunto a preservare la continuità aziendale.
EFFETTI
I creditori i cui crediti siano anteriori alla domanda di concordato sono soggetti ad una moratoria (non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino allo spirare del predetto termine fissato dal giudice);
le ipoteche giudiziali eventualmente iscritte nei 90 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese sono inefficaci;
l’imprenditore continua a gestire l’azienda relativamente all’attività ordinaria mentre deve chiedere l’autorizzazione del tribunale per compiere eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione;
Le controparti terze vengono tutelate in quanto i loro crediti nascenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore sono prededucibili.
Le norme relative alla riduzione o perdita del capitale sociale e alla relativa causa di scioglimento della società sono sospese sino all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il tribunale può anche autorizzare il pagamento di forniture precedenti alla domanda di concordato se queste riguardano creditori che rivestono una importanza strategica per la sopravvivenza della azienda, ad esempio fornitori di materie prime.

Gli effetti per l'agente.

A differenza della messa in liquidazione della società, nel caso di concordato il rapporto non si risolve, ma continua regolarmente a meno che non sia la mandante a revocare il contratto.
Il commissario procederà ad inviare a tutti i creditori la richiesta di Precisazione del Credito, e fisserà la data per l'adunanza dei creditori, i quali dovranno esprimere il loro parere circa l'accettazione o meno della proposta concordataria. All'adunanza si può partecipare personalmente , oppure inviare il proprio parere a mezzo PEC. 
 
L'AGENTE NON DEVE IN NESSUN CASO PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE OD INVIARE IL PROPRIO ASSENSO PENA IL PASSAGGIO DEI PROPRI CREDITI DA PRIVILEGIATI A CHIROGRAFARI.

Cosa Fare.

Nel caso il contratto sia risolto da parte della mandante o del Commissario Giudiziale, oppure il contratto sia stato risolto in tempi precedenti alla richiesta concordataria, la prima cosa è quella di fare una Visura Camerale per verificare lo stato della mandante oltre al nome ed alla Pec del Commissario Giudiziale.
Fatto ciò occorre procedere alla precisazione del credito.
Si tratta di un documento inviato tramite Pec dall'agente alla Pec del commissario, dove sono riportati:

  • le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice fiscale, la partita iva;
  • la somma di cui si chiede l’iscrizione al passivo o la rivendica, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
  • l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita, piu precisamente: 

    provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto per  fatti illeciti dell'azienda.
  • l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle successive comunicazioni.
  • E’ buona norma allegare, oltre agli altri documenti probatori dei crediti rivendicati, anche una visura camerale di iscrizione dell’agente nel registro delle imprese, nonché copia del contratto di agenzia.
Inutile ricordare che in tutto ciò è consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori del concordato che potrebbe terminare con la continuazione dell'azienda oppure trasformarsi in fallimento, nel qual caso occorrono ulteriori adempimenti al fine dell'insinuazione al fallimento.

Giovanni Di Pietro