mercoledì 10 marzo 2021

Decadenza e Prescrizione dei crediti dell'Agente. Facciamo Chiarezza

Come orientarsi nella giungla delle norme in tema di Decadenza e Prescrizione 

La Decadenza è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. in diritto la decadenza consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare, si tratta cioè della perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. La Decadenza riferito al contratto di agenzia riguarda il diritto alla indennità di fine rapporto, ovvero l'Indennità di Cessazione Rapporto prevista dall'art 1751 c.c. 

Si è molto dibattuto e si continua ancora, se le indennità previste dagli AEC, sono soggette o meno alla decadenza prevista dall'art 1751 cc. Trattandosi di indennità dovute per contrattazione collettiva, e quindi migliorative,  sostituiscono quelle previste per legge. Si ritiene pertanto che le indennità previste dalla contrattazione collettiva siano escluse dala decadenza in quanto costituirebbero una condizione di miglior favore per l'agente e nessuna clausola sulla decadenza è riportata negliAEC. Purtroppo, in tema di decadenza, ci sono sentenze contrarie, alcune ritengono che anche quelle per contrattazione collettiva rientrano nella decadenza, altre sono di parere contrario.

Cosa fare per non incorrere nella decadenza ? L'agente , alla cessazione del rapporto, deve inviare alla mandante , preferibilmente a mezzo raccomandata o pec, la richiesta di pagamento delle indennità. Compiuto questo atto, ha ancora 10 anni di tempo perchè il diritto si prescriva.

La Prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934/2936 c.c., è l’istituto giuridico attraverso il quale un diritto si estingue a seguito dell’inerzia del suo titolare. Le parti non possono modificare la disciplina legale delle provvigioni ed ogni patto diretto a tal fine è nullo.

Ai sensi dell’art. 1749 c.c., II° comma, il preponente deve consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro il mese successivo al trimestre nel quale sono maturate, il pagamento deve essere effettuato nel medesimo termine.

Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta negli Accordi Economici Collettivi.

L’art. 2984, IV comma, stabilisce una prescrizione breve di cinque anni per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

- Provvigioni 5 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione

 -Premi 5 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione

- Provvigioni indirette 10 anni all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione e/o occulte (Cassazione n.15069/2008)

- Enasarco, omessi versamenti contributivi, 5 anni

Va precisato che la prescrizione decorre anche durante il rapporto.

Con riferimento alle indennità di fine rapporto, non occorre rifarsi all’art. 2984, V comma che stabilisce una prescrizione quinquennale con rifermento alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro in quanto si riferisce al lavoro dipendente. Come ha già osservato la giurisprudenza maggioritaria di legittimità , tale norma è chiaramente riferita ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato.

Onde per cui, alle indennità di fine rapporto in materia di contratto di agenzia, trova applicazione la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.  (CASS., SEZ. LAV., 16 GIUGNO 2003, N. 9636)

Giovanni Di Pietro

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