giovedì 23 aprile 2009

FINE RAPPORTO, QUALE INDENNITA’

La Corte di Giustizia EUROPEA è tornata ancora una volta sulle indennità di fine rapporto per gli AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIALI.

Per i refrattari, per quelli che non vogliono capire, o peggio fanno finta, come le nostre mandanti , come la FNAARC, la FIARC, la CONFCOMMERCIO, LA CONFESERCENTI,LA CONFINDUSTRIA, LA CONFARTIGIANATO ed altri, è arrivata una ulteriore pronuncia che senza mezzi termini ribadisce alcuni principi già enunciati nelle altre precedenti sentenze , ma rimaste pressoché inascoltate.

In parole povere la sentenza della Corte Europea afferma:

1)Un anno di provvigioni non è il limite da cui partire per poi ridurre l'indennità ma il più delle volte è il minimo del massimo liquidabile. L'importo dell'indennità è soggetto al massimale di un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque e detto limite opera esclusivamente in caso di eccedenza dell'importo risultante dalle diverse fasi di calcolo.(19)

2)Non è vero che se non si sono procurati nuovi clienti non si ha diritto all'indennità,. In questo caso l'indennità massima annua viene ridotta secondo equità tenendo conto delle provvigioni che l'agente perde.(20)

3) E' vero che ogni nazione può attuare diversi sistemi per il calcolo dell'indennità, ma questi non possono essere usati a detrimento dell'agente e devono rispettare il dettato dell'art 17 della direttiva.( 23)

4)Se un paese non ha un sistema di calcolo adeguato si deve far riferimento a quello della Commissione Europea e con i fattori in essa riportati che mirano alla esatta interpretazione dell'art 17 (22)
(L’ITALIA NON HA ATTUATO ALCUN SISTEMA DI CALCOLO)

5)Non può uno stato membro attuare un sistema di calcolo che sia potenzialmente peggiorativo di quanto suggerito dalla Commissione stessa, verrebbe meno lo scopo della direttiva che tende ad armonizzare le normative degli stati membri, le quali non possono derogare a svantaggio dell'agente commerciale.

Dalla sentenza emerge una dato inconfutabile:

Qualunque accordo o procedura della giurisprudenza che esca dai binari tracciati dalla Corte di Giustizia o che superino i limiti da essa definiti inderogabili, sono passibili di censura.

Come ha ripetuto più volte la Suprema Corte di Cassazione,:
Quanto previsto dagli AA.EE.CC. RAPPRESENTA IL MINIMO che l’agente può ottenere.

Gianni Di Pietro