martedì 21 settembre 2021

GLI AGENTI ARTEFICI DELLA RIPRESA DEL MERCATO DOPO IL LOCK DOWN

Cosa sta accadendo alla categoria degli agenti Enasarco dopo la riapertura di tutte le attività.

 Dai dati sanitari la sensazione è quella che il tutto stia andando verso la soluzione migliore.I contagi sono in netta diminuzione ed i ricoveri in terapia intensiva sono sporadici e per lo più di persone non vaccinate. Ci auguriamo di uscire al più presto da questa ennesima piaga che ha martoriato per quasi due anni le persone e l’economia e gli agenti di commercio.

Gli agenti commerciali sono tra quelli che ne hanno risentito in misura maggiore, ad esclusione di alcuni settori prettamente legati alla pandemia. Tutti gli altri hanno dovuto stringere i denti vista la chiusura degli esercizi, la chiusura di molte fabbriche, ed il lock down che ha impedito la promozione dei prodotti da una parte e l’impossibilità agli acquisti da parte dei consumatori dall’altra.

In questo periodo lo ha fatta da padrone la vendita per corrispondenza, la vendita online, la vendita da parte dei grandi colossi del web, Amazon. Aliexpress, Ebay, e le altre decine e decine di aziende specializzate nell’e_commerce che hanno avuto incrementi di vendita notevolissime.

Tutto ciò ha messo in allarme la categoria degli agenti commerciali i quali giustamente temevano un calo sostanziale nelle vendite con conseguente chiusura della attività, il timore che il grande aumento della vendita online si sarebbe trasformato in qualcosa di strutturale forti diminuzioni del numero degli agenti Tutto ciò avrebbe messo in crisi anche la fondazione Enasarco che gestisce le pensioni degli agenti commerciali; il suo calo avrebbe potuto causare un contraccolpo per la stabilità della stessa Enasarco.

Non abbiamo ancora dati certi circa l’andamento delle vendite degli agenti ma tutti gli indici appaiono positivi. Il PIL prodotto interno lordo ha avuto un incremento del 17,3% sul 2020, il turismo ha avuto un boom che non veniva registrato da diversi anni, le strutture alberghiere hanno registrato il tutto pieno. Anche il polso della categoria, sondaggiato dalla USARCI appare buono, il mercato è in ripresa, gli ordinativi sono in aumento, insomma tutto fa sperare di aver superato il periodo buio.

Tutto ciò, senza gridare a facili ottimismi, fa ben sperare, ed anche le Entrate Enasarco potrebbero tirare un sospiro di sollievo e così mettere a tacere i menagrami e quelli che godrebbero di una mancata ripresa,

Anche le richieste di agenti sono in aumento nei giornali specializzati e sui siti web

In tutto questo contesto di novella positività, l’unica nota negativa è rappresentata dal comportamento delle mandanti, sempre più alla ricerca del facile arricchimento alle spalle di una categoria già fin troppo vessata tra budget impossibili, riduzioni arbitrarie provvigionali, richieste assurde di rapportini e/o relazioni, uso di CRM impossibili, che sottraggono tanto di quel tempo alla promozione e tolgono l’autonomia all’agente.

L’Usarci ha chiesto alle consorelle la ripresa del confronto sui rinnovi degli AEC ormai scaduti da troppo tempo con la speranza di giungere ad un rapido rinnovo della contrattazione collettiva che possa rendere onore alla autonomia degli agenti, attività ormai sempre più vicina al quella dei dipendenti ma senza il diritto alle tutele contrattuali. 

Giovanni Di Pietro 

 

martedì 13 luglio 2021

Gli Agenti Commerciali dopo la Pandemia

 Cosa sta accadendo all'attività dell'Agente Commerciale

Pensare a cosa possa accadere domani non è certamente facile, non di meno è possibile fare previsioni su ciò che potrà essere il futuro di una professione come quella dell’agente commerciale, professione che per sua natura viaggia di pari passo con l’economia internazionale. Molti cosiddetti esperti ed economisti si sono cimentati in queste previsioni,  hanno fallito clamorosamente molto spesso con ipotesi lontane dalla realtà.

Lasciamo alle cassandre ed ai cantastorie le predizioni ed atteniamoci a ciò che sta accadendo ed è accaduto negli ultimi cinque anni nel commercio e nella distribuzione nazionale ed internazionale, cerchiamo di farlo senza pessimismo né ottimismo ma solo con molto realismo partendo da un presupposto; "guidare il progresso e l’economia è molto difficile, viaggiano da sole e con bruschi cambiamenti".

E’ evidente l’esistenza di una sostanziale differenza tra l’Italia e gli altri paesi europei in materia di agenzia. L’Italia da sempre ha basato la propria economia sull’esistenza di centinaia di migliaia di aziende artigianali e di piccole industrie che hanno costituito l’ossatura del nostro sistema produttivo ed il fiore all’occhiello della nostra nazione, il cosiddetto “made in Italy”.

Il tessuto produttivo delle altre nazioni aveva da tempo subito trasformazioni e la grande industria insieme alla grande distribuzione avevano già soppiantato i piccoli produttori e la piccola distribuzione con ripercussioni pesanti sulla attività di agenzia. E’ sufficiente guardare la tabella sottostante con dati del 2019 per rendersi conto della enorme differenza del numero di agenti tra i vari paesi Europei e l’Italia.

Anche il nostro paese, seppure con notevole ritardo, sta subendo quella trasformazione già anticipata da alcuni decenni nelle altre nazioni. Il drastico calo dell’artigianato, l’ossatura principale produttiva dell’Italia, ha portato alla cancellazione di migliaia di agenti impiegati nella promozione delle vendite dei loro manufatti; basti pensare che solo nel 2019, anno precedente al Covid 19, sono sparite ben 12 mila aziende artigianali insieme a molte piccole imprese ed alla quasi totale sparizione della piccola distribuzione.

Questo cambiamento sta portando anche il nostro paese verso una massificazione del prodotto, una omologazione della produzione verso il basso. E’ sufficiente guardare alcuni settori come l’abbigliamento, il mobile, solo per fare degli esempi, per rendersene conto. Le nostre città erano piene di negozi di abbigliamento e di mobili che trattavano prodotti che per foggia, materiali, prezzi, erano molto diversi tra loro sia per qualità che per design, (tralasciamo le cosiddette boutique, resistono in quanto si rivolgono ad una clientela elitaria). Oggi tutto ciò non esiste più, i piccoli negozi sono stati sostituiti da ipermercati, dalla grande distribuzione, o da catene di negozi dove il livello qualitativo dei prodotti è molto basso, vedasi i mercatoni, ikea, e centri d’abbigliamento pieni e stracolmi di “cineserie” dove trovare un capo decente rappresenta un’avventura, o dove il mobile non è più un manufatto ligneo, ma realizzato con sottoprodotti. In questo panorama l’agente commerciale è il primo a pagarne le conseguenze; l’artefice del bene, della crescita di questa miriade di piccole aziende, spesso a carattere familiare, è stato spazzato via.

Così siamo passati da circa 240 mila agenti del 2016 a circa 215 mila del 2020 con un calo di circa 25 mila unità , 5 mila agenti in meno, l’anno.

Unica nota positiva è costituito dal leggero e costante aumento in percentuale delle agenti donne. Nonostante la complessità della professione e delle rinunce che ne comporta, le donne hanno abbracciato questa professione ritenuta fino a qualche anno fa, appannaggio esclusivo dei maschi. 


 Non è solo il calo degli agenti a destare allarme, ma l’aumento costante della loro età media passata da 36,5 anni del 2016 a 40 anni del 2020, un preoccupante invecchiamento della categoria che metet a nudo i problemi di questa attività e dimostra lo scarso interesse dei giovani per intraprendere questa professione.

In questo scenario non roseo, deve aggiungersi la crescita esponenziale del commercio on_line, le varie piattaforme di distribuzione, Amazon, eBay solo per citarne alcune, oltre all’ecommerce, ha contribuito a dare un ulteriore colpo alla attività di agenzia oltre che alla vendita al dettaglio.

E’ pur vero che Il notevole sviluppo della vendita on_line è stata favorita in maniera massiccia dalla pandemia che ha colpito l’ intero pianeta nel 2020 e 2021. Intere città, comuni, famiglie sono state necessariamente segregate in casa, costrette a non poter uscire, insieme alla chiusura temporanea di quasi tutti i negozi al dettaglio.

Era impossibile procedere a qualsiasi acquisto che non fosse di generi alimentari, per poter fare compere non restava altro che rivolgersi alle varie piattaforme dell’ecommerce.

Commetteremmo un errore però se addossassimo la responsabilità alla sola pandemia. La vendita on_line è in continua ascesa e con incrementi importanti, ciò è dovuto non solo ad una reale competizione sul prezzo, ma su tanti altri aspetti forse più importanti. Cos’è che spesso provoca il ripensamento all’acquisto nel negozio tradizionale? 

 Nel negozio tradizionale abbiamo il venditore, il commesso che ci consiglia, e spesso ci preme o cerca di condizionarci all’acquisto; una volta comprato il prodotto, ci si accorge che forse l’acquisto è stato avventato, l'acquisto non soddisfava appieno il nostro bisogno, sarebbe stato meglio comprare un altro prodotto o non comprarlo affatto. Ebbene, con gran parte dell’ecommerce ciò non accade, sono diverse le piattaforme che permettono la restituzione del prodotto entro 30 gg dall’acquisto, anche se è stato utilizzato, con rimborso totale del pagato, persino le automobili si possono tenere in prova per 15 gg e renderle senza alcun addebito.

Competere con questi non è certamente facile. A tutto ciò si aggiunga l’esclusione dell’agente dalle provvigioni sulle vendite di prodotti che l’azienda produttrice fornisce a queste piattaforme o effettuando direttamente la vendita on-line, Questo sistema provoca una situazione limite; il consumatore si reca nel negozio per un acquisto, sia esso un elettrodomestico o un paio di scarpe poco importa, esamina il prodotto, ne chiede il prezzo, successivamente lo confronta su internet e procede all’acquisto on_line trovandolo ovviamente più conveniente.

Questo sistema è doppiamente deleterio per l’agente, il suo cliente non riacquista ed a lungo andare è costretto a chiudere con conseguente cessazione dell’attività anche da parte dell’agente. Proprio questo è senza dubbio, uno dei motivi che allontanano  i giovani da questa professione, senza alcuna garanzia, senza alcuna prospettiva di guadagno, i giovani non si avvicinano e non si innamorano di questa professione tra le più belle che esistano.

E’ pur vero che in Italia il numero degli agenti è gonfiato da figure che nulla hanno a vedere con la categoria, vedasi gli addetti alla tentata vendita, questi altro non sono che ex viaggiatori piazzisti inquadrati come agenti al solo fine di eludere il contratto da dipendente, o i monomandatari, altra figura più vicina al dipendente che al vero agente. Ma anche eliminando queste figure, difficilmente si arriverà ad una riduzione del numero degli agenti, è improbabile giungere ai numeri presenti negli altri paesi.

Arginare il calo degli agenti è possibile, ma è necessaria la volontà sia degli agenti sia delle mandanti; lo vorranno? Gli agenti dovranno imparare a professionalizzarsi e lasciare che un pò del proprio ego dia spazio alla formazione, alla professionalizzazione, pochi sono gli agenti formati ed occorre comprendere che vi è sempre spazio all’apprendimento.

Da parte aziendale sarebbe necessario comprendere come non sempre fare economia a svantaggio degli agenti, porti beneficio, è quasi sempre deleterio, l’agente è l’unico lavoratore a costo zero, più guadagna più l’azienda prospera, limare sistematicamente le provvigioni porta scontento, e voglia di cambiare.

Non è possibile fermare il cambiamento, dobbiamo pertanto attenderci una variazione al ribasso del numero degli agenti ma nello stesso tempo è pura utopia pensare di poterli sostituire con internet. Sono molti i settori dove l’agente potrebbe tornare molto utile, anche alle piattaforme ecommerce; la ricerca di prodotti, di produttori, di esercenti è molto importante per queste piattaforme distributive. Nel nostro paese l’agente di commercio viene visto esclusivamente come colui che propone la vendita, ma da anni in Europa esiste la figura dell’agente addetto agli acquisti, figura riconosciuta finanche dalla direttiva Europea, la 86/653 “ (Art 1 comma 2) Ai sensi della presente direttiva per agente commerciale si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente).

Ad meliora et maiora semper


Giovanni Di Pietro





venerdì 2 luglio 2021

La Redditività dell'Agenzia Commerciale

 Conoscere la propria capacità di produrre reddito è importante.



Non sono molti gli agenti che conoscono a fondo la loro agenzia, pochi sono quelli che sanno programmare la propria attività e, dulcis in fundo , pochissimi sono in grado di valutare la redditività della propria agenzia, o non ci si sono mai cimentati, "non ho tempo" sempre presi dalla smania di correre di fare ordini e spesso si finisce come "il  boscaiolo tenace"

Generalmente l’agente è un individuo solitario, poco propenso alla socialità con i colleghi e men che meno sono portati all'associativismo ma, quello che colpisce di più nell’ascoltarli, è l’immodestia nelle tecniche di vendita, nell’analisi dei piani di lavoro. 

In genere l’agente di commercio, lo sono stato per 37 anni, è convinto di sapere tutto e di essere il migliore venditore che esista. Purtroppo la realtà è tutt’altra cosa; se, un pizzico di immodestia venisse usata anche con le mandanti, forse le cose migliorerebbero.

Proprio nell’ottica di conoscere meglio la propri agenzia, mi sono cimentato nel realizzare un programmino, dove, rispondendo a poche e semplici domande, fornisce, senza alcuna presunzione di scientificità, ma solo indicativamente, la valutazione della redditività della propra agenzia.

Per calcolarla cliccare al link: 

http://www.giovannidipietro.it/doc/Modulo_La_redditivita_dell_agenzia.xls


 

lunedì 14 giugno 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” ESCLUSIVA DI ZONA " n°11

 Nuova Rubrica 

Le Perle nei mandati            Perla 11

                           Escusiva di Zona  

   “ESCLUSIVA

 Il presente incarico è conferito con vincolo di esclusiva. Pertanto, la               preponente non potrà avvalersi nella zona d’opera dell’agente di altri    agenti. La preponente potrà, tuttavia, avvalersi automaticamente, senza comunicazione alcuna, di altri agenti in caso di :

  1. mancato raggiungimento, da parte dell’agente, del minimo di budget concordato pari ad € ………………………… per anno;

  2. mancata realizzazione degli obiettivi prefissati.

La preponente, inoltre, potrà provvedere direttamente alla conclusione di affari nella zona di competenza dell’agente, previa comunicazione, al fine di evitare accavallamenti di offerte, trattative e forniture a clienti già contattati o forniti. A tal fine, le parti si impegnano ad una continua comunicazione dei contatti avviati e dei nominativi di agenti e collaboratori messi sul campo.

Per gli affari conclusi direttamente dal preponente, nessuna provvigione sarà dovuta all’agente.

L’agente, non potrà assumere incarichi per conto di altre aziende relativamente ai prodotti offerti in vendita per conto della preponente o ad essi assimilabili per qualità e funzione, salvo che non si tratti di manufatti non commercializzati e/o prodotti dalla preponente stessa.”

Questo Mandato in più articoli ribadisce l’esclusiva di zona assegnata all’agente, il quale ovviamente,  si sentirebbe sicuro e tutelato ma, ecco la perla, degna della " Perla di Lao Tzu".   

          Cosa ci propina questa volta la mandante? Esclusiva si, ma:

La preponente potrà, tuttavia, avvalersi automaticamente, senza comunicazione alcuna, di altri agenti in caso di :

  1. mancato raggiungimento, da parte dell’agente, del minimo di budget concordato pari ad € ………………………… per anno;

  2. mancata realizzazione degli obiettivi prefissati.”

Ma di quale esclusiva parliamo? 

L’esclusiva viene meno se non si raggiunge il target e neanche il budget minimo. E se il mancato raggiungimento del target e del budget fossero colpa della mandante? All’agente oltre al danno la beffa, invece di ricevere un risarcimento per il danno provocato, perde l’esclusiva.

Altra perla riguarda gli affari conclusi direttamente dall’azienda la quale si arroga il diritto di trattare direttamente con clienti che hanno già acquistato, anche dall’agente, e per questi ordini all’agente non compete alcuna provvigione. Rasentiamo la follia, non sanno più cosa inventarsi per fregare l’agente. Poi ci si lamenta ch non si trovano agenti.

Fin quando le aziende penseranno solo a sfruttarli, a limare continuamente le loro provvigioni, a non voler riconoscere i diritti, sarà sempre più difficile trovare agenti seri che accettano questi mandati capestro. Chi  firma lo fa solo è perché ha  l’acqua alla gola e, molto difficilmente porterà risultati.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 7 giugno 2021

Il Giudice liquida le indennità calcolate secondo l'indirizzo della Commissione Europea.

Il Giudice liquida ad un agente, le indennità secondo il criterio suggerito dalla  Commissione Europea  recependo le osservazioni del CTP nella persona del sottoscritto e disattendendo la relazione del CTU.

                             I Fatti

L'agente lamenta il ritardo sostanziale del pagamento delle provvigioni, ed interrompe il rapporto per colpa della mandante la quale non riconosce le motivazioni addotte dall'agente e richiede il mancato preavviso.

Non resta altro che ricorrere al Giudice presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Il Giudice, esaminati gli atti, incarica il  CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio per i conteggi del caso, l'agente a questo punto nomina il sottoscritto quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) con il compito  di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.

 A seguito degli incontri per la discussione delle operazioni peritali, il CTU redige la propria relazione rilevando che l'agente ha diritto alla sola Indennità Suppletiva di Clientela ed alla differenza FIRR non versata all'Enasarco per un importo di € 37.340,00 considerato che  la mandante aveva già versato € 9.000,00 al Fondo; Nulla era dovoto per la Ind. Meritocratica considerato che  il fatturato  negli ultimi due anni era diminuito, ed inoltre riteneva  non dovuta l'Ind. di Cessazione Rapporto ex art. 1751 sempre a causa del notevole calo del fatturato. 

Il sottoscritto CTP, nelle osservazioni alla CTU, fa rilevare che il sistema di calcolo usato per il conteggio della Meritocratica  non rispettava, e non rispetta, i parametri della Direttiva Europea 86/653, e che al fine di ovviare a questa carenza il computo delle indennità previsto  dall'art 17 della direttiva già richiamata,  doveva esere fatto  secondo le indicazioni della Commissione Europea del 23.7.1996 n. 364/96 che tra le altre cose tiene conto già della cosiddetta Equità. 

Il CTU non ritiene appropriate le osservazioni del CTP e  presenta al Giudice la sua relazione  allegando nel contempo le  osservazioni redatte dal  CTP.

Il Giudice del Lavoro letta la relazione e le osservazioni, disattende l'operato del CTU applicando letteralmente il sistema adottato dal CTP con le motivazioni in essa contenute, liquidando la maggior somma di € 76.311,00 al lordo delle ind. suppletiva di Clientela e Firr.

La mandante ricorre in Appello  contro questa sentenza, e la Corte di Appello di Roma conferma la sentenza nella parte relativa al sistema di calcolo adottato dal CTP secondo i richiami  della Commissione Europea:

" tra detti dati nuovi si ponevano le osservazioni, in effetti assai precise e pertinenti, mosse dal CTP  dell'agente, con le indicazioni di un diverso ed articolato controconteggio, ......"

 Conclusioni:

Il Sistema di Calcolo messo a punto dalla commissione Europea al fine di dare attuazione all'art 17 della direttiva EU n° 86/653   per garantire all’agente commerciale, al
momento dell’estinzione del contratto, un’indennità o una riparazione del danno subito. 

Purtroppo detto sistema non viene utilizzato nel nostro paese, poco avvezzo alle novità, ed anche perchè la sua applicazione è considerata, inesattamente, troppo complessa, invece rappresenta uno strumento utilissimo e probante che tiene conto di numerose varianti, anche del perdurare dei vantaggi.

 Infatti, a differenza dei Giudici italiani che quantificano, erroneamente,  il perdurare dei vantaggi negli anni successivi alla cessazione del rapporto, la Commissione Europea ritiene che il perdurare dei vantaggi va misurato al momento della cessazione del rapporto non oltre in quanto, come riferisce la stessa Commissione :

"...il preponente deve continuare a trarre sostanziali benefici da tali clientanche dopo l’estinzione del contratto di agenzia. Si presume che questa situazione siverifichi anche se il preponente vende l’impresa o il portafoglio clienti, se si può dimostrare che l’acquirente utilizzerà la stessa base di clientela."

"  Il prodursi di un calo del fatturato dopo la risoluzione dei contratto non si traduce automaticamente in una riduzione corrispondente del livello di indennità,  in quanto il fatturato può diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo della concorrenza." 

Nelle mie CTP quasi sempre  utilizzo il  calcolo secondo il dettato della  Commissione Europea  a beneficio dell'agente.

Giovanni Di Pietro .

Per leggere le sentenze: http://www.giovannidipietro.it/sentenze.html

 www.giovannidipietro.it

 



 


lunedì 31 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” RAPPORTINI VISITE " n°10

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” Rapportini Visite" n° 10

 Nuova Rubrica

Le Perle nei mandati

Perla 9  

Rapportini Visite  

"Fra le informazioni inviate alla nostra Organizzazione Commerciale, deve essere compresa la trasmissione, giorno per giorno, oltre che degli ordini rilevati o ricevuti, di un rapporto riepilogativo delle visite effettuate e delle notizie raccolte sull’andamento delle singole Aziende e su quello degli affari in genere della Vs. zona per il ramo oggettodella presente.

Ogni singolo cliente della Vs. zona dovrà essere visitato ogni 15-20 gg . All’inizio di ogni rapporto verrà compilata una scheda informativa obbligatoria sul cliente seguitando poi, nel corso dei rapporti stessi ad assumere periodiche informazioni sui clienti abituali onde controllarne la solvibilità nonché assicurare la correttezza di svolgimento delle forniture. L’osservanza di queste norme è della massima importanza, costituendo il ricevimento, giorno per giorno, delle ordinazioni e del rapporto riepilogativo, necessità assoluta per il regolare funzionamento della nostra Organizzazione Commerciale.

L’inosservanza a qualsiasi disposizione del presente paragrafo è soggetta alle sanzioni di cui al paragrafo 23.3."

 

 Questa chicca è stata inserita, non in un contratto da 

monomandatario, dove verrebbe catalogato come 

Vergognoso, ma in un contratto da plurimandatario.

Si chiede un rapportino giornaliero su tutte le visite effettuate 

e su cosa ogni cliente abbia detto o fatto. Si impone la visita 

quindicinale dei clienti, ribadendo l'importanza delle stesse. 

Ebbene, rasentiamo l'assurdo, neanche i dipendenti 

viaggiatori piazzisti, pagati a stipendio erano trattati in tale 

modo. 

Occorre ricordare che l'agente è un lavoratore autonomo e 

" ... esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Le istruzioni di cui all’art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività."

Ribadiamo che l'agente lavora quando vuole, come vuole e visita chi vuole nel principio della correttezza e buona fede. Se tutto ciò non va bene alla mandante, non ha che da cercarsene un altro liquidando all'agente ciò che gli compete. 

Non firmate simili corbellerie, avrete a pentirvene.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 24 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” Messa in Liquidazione; Cessione D’azienda; Perdita di Prodotti " n°9

 

Nuova Rubrica

Le Perle nei mandati

Perla 9  

Messa in Liquidazione; Cessione d’Azienda; Perdita di Prodotti.

l’agente rinuncia ad ogni pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno( compreso quello da mancato guadagno) derivante da vicende societarie relative alla preponente, cessione di ramo d’azienda, perdita della concessione di distributore e/o licenza di altri servizi forniti alla preponente”

Non c’è che dire, la fantasia, l’arroganza, la mala fede di queste mandanti non ha limiti. Si potrebbe disquisire sulla disponibilità o indisponibilità di tale diritto, sulla sua liceità o meno, ma oggi sembra che sia tutto permesso.

L’art. 1749 del c.c., nonché gli A.E.C. sanciscono il diritto dell’agente ad essere informato qualora la mandante preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà nettamente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. La normativa Europea 86/653 all’art 5 statuisce che quanto previsto dall’art 1749 del c.c. è INDEROGABILE.

E’ tacito che una cessione d’azienda, una liquidazione, una perdita di prodotti, comporti un notevole calo del fatturato di cui l’agente è solo vittima, e con una siffatta clausola si vorrebbe privare l’agente del dirittto al risarimento del danno.

Una clausola del genere può essere impugnata , ma occorre che fin dalla sottoscrizione si sia coscienti della sua discutibilità e vengano prese le dovute precauzioni.

Giovanni Di Pietro

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venerdì 21 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS. Quale sostegno agli Agenti Commerciali

        Decreto Sostegni bis 

   Le novità per gli Agenti di Commercio 

Finalmente riconosciuste le istanze promosse dall'Usarci e dalla Fisascat-Cisl a favore della categoria.

 

Il decreto Sostegni bis  emanato dal Governo il 20/05/2021 porta alcune novità anche per gli agenti di commercio. La cosa più importante per la categoria è stata la variazione del periodo di prognosi che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021; tale modifica riveste un ruolo essenziale per una categoria che si vede riconosciute le provvigioni a distanza di mesi rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Con questo ulteriore passo si offre la possibilità alla quasi totalità degli agenti almeno sotto il profilo temporale di ottenere il sostegno.

1) È riconosciuto automaticamente un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto nel Decreto Sostegni. L’ammontare è pari al 100% di quanto già percepito.

In alternativa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori Varato il decreto “Sostegni-bis”;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

2) È riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto credito il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3) Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4) È utilizzabile in un’unica quota annuale il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;

5) È introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

6) È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

7) Per l’anno 2021 sono riconosciute ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.

8) Il versamento della rata fissa INPS gestione artigiani e commercianti con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Giovanni Di Pietro






 

 

 
 

lunedì 17 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Lo Star del Credere . N.8

 Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla n° 8 "Lo star del credere e fideiussione dell'Agente "

 

 

"Verranno interamente addebitati all’agente gli importi dei crediti che la soc Caio rl si trovasse nell’impossibilità di poter recuperare per cause imputabili all’agente stesso quali:

- commissione di vendita non firmata dal cliente;

- mancato riconoscimento della  soc Caio rl come ditta avente il diritto al pagamento della fornitura eseguita.

Verranno addebitati gli importi non recuperati o non recuperabili più tutte le spese conseguenti di forniture per le quali l’agente ha fornito alla  soc, Caio rl una propria garanzia sul buon fine dei pagamenti e/o accollandosene interamente il debito".

Lo star del credere ovvero la garanzia che l'agente prestava alla mandante in caso di mancato pagamento del cliente, è stato  modificato 1999 grazie ad una lunga lotta sindacale. Non è stata però abolita, ma può essere ancora applicato  all'agente a condizione che gli venga riconosciuto un supplemento di provvigioni. E' stato sufficiente far aggiungere sul codice  la locuzione "supplemento di provvigioni" perchè la quasi totalità delle  aziende non se neservissero più. Ma, come accade sovente,  vi è sempre qualche mandante  che pensa di esere piu' furba delle altre e pensa di reintrodurla, addirittura  addebitando all'agente il 100% del fatturato. Infatti, nel caso in esame  si parla di  addebitare all'agente il 100% della fornitura nel caso in cui  l'ordine non fosse stato firmano. Ma, gli ordini, non sono " salvo approvazione della casa?"  se è così, quando la mandante riceve  l'ordine, se lo stesso è priva  della firma del cliente, non fa altro che rifiutare l'ordine, così l'agente presterà più attenzione la prossima volta.

Altra perla,  si procederà all'addebito del 100% nel caso in cui l'agente presti una garanzia sul buon fine dell'affare. 

Orbene, l'art 1746 del codice civile, tra le altre cose, recita: "È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo". 

Cos'è che non è sufficientemente chiaro nel termine " e' vietato"  cosa c'è da capire  nella locuzione " anche solo parziale" , sono termini chiari, facili da capiere, ma allora perchè si fanno mandati con norme che poi non possono essere applicate?  La risposta è facile, se il contratto contenesse solo gli elementi essenziali del contratto previsti dal codice, come potrebbe l'avvocato di turno o il consulente del lavoro incaricato, presentare laute parcelle per la redazione di un mandato assurdo? Allora ecco inventarsi le corbellerie più strane, così alla fine si andrà in giudizio, ed io avvocato sarò nuovamente chiamato a difendere la mandante ed il consulente del lavoro a fare da CTU o CTP. In pratica si sono inventati il lavoro perpetuo. 

Giovanni Di Pietro

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