lunedì 17 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Lo Star del Credere . N.8

 Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla n° 8 "Lo star del credere e fideiussione dell'Agente "

 

 

"Verranno interamente addebitati all’agente gli importi dei crediti che la soc Caio rl si trovasse nell’impossibilità di poter recuperare per cause imputabili all’agente stesso quali:

- commissione di vendita non firmata dal cliente;

- mancato riconoscimento della  soc Caio rl come ditta avente il diritto al pagamento della fornitura eseguita.

Verranno addebitati gli importi non recuperati o non recuperabili più tutte le spese conseguenti di forniture per le quali l’agente ha fornito alla  soc, Caio rl una propria garanzia sul buon fine dei pagamenti e/o accollandosene interamente il debito".

Lo star del credere ovvero la garanzia che l'agente prestava alla mandante in caso di mancato pagamento del cliente, è stato  modificato 1999 grazie ad una lunga lotta sindacale. Non è stata però abolita, ma può essere ancora applicato  all'agente a condizione che gli venga riconosciuto un supplemento di provvigioni. E' stato sufficiente far aggiungere sul codice  la locuzione "supplemento di provvigioni" perchè la quasi totalità delle  aziende non se neservissero più. Ma, come accade sovente,  vi è sempre qualche mandante  che pensa di esere piu' furba delle altre e pensa di reintrodurla, addirittura  addebitando all'agente il 100% del fatturato. Infatti, nel caso in esame  si parla di  addebitare all'agente il 100% della fornitura nel caso in cui  l'ordine non fosse stato firmano. Ma, gli ordini, non sono " salvo approvazione della casa?"  se è così, quando la mandante riceve  l'ordine, se lo stesso è priva  della firma del cliente, non fa altro che rifiutare l'ordine, così l'agente presterà più attenzione la prossima volta.

Altra perla,  si procederà all'addebito del 100% nel caso in cui l'agente presti una garanzia sul buon fine dell'affare. 

Orbene, l'art 1746 del codice civile, tra le altre cose, recita: "È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo". 

Cos'è che non è sufficientemente chiaro nel termine " e' vietato"  cosa c'è da capire  nella locuzione " anche solo parziale" , sono termini chiari, facili da capiere, ma allora perchè si fanno mandati con norme che poi non possono essere applicate?  La risposta è facile, se il contratto contenesse solo gli elementi essenziali del contratto previsti dal codice, come potrebbe l'avvocato di turno o il consulente del lavoro incaricato, presentare laute parcelle per la redazione di un mandato assurdo? Allora ecco inventarsi le corbellerie più strane, così alla fine si andrà in giudizio, ed io avvocato sarò nuovamente chiamato a difendere la mandante ed il consulente del lavoro a fare da CTU o CTP. In pratica si sono inventati il lavoro perpetuo. 

Giovanni Di Pietro

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