sabato 14 marzo 2009

Conciliazione Sindacale ed Indennità Suppletiva di Clientela

Con il nuovo Accordo Economico Collettivo, settore Commercio, per vedersi liquidare l'indennità suppletiva di clientela, occorre firmare una liberatoria in sede di conciliazione sindacale.
Firmata detta liberatoria non sarà più possibile rivendicare altre somme alla ditta mandante.
In questo modo, le nostre aziende si saranno assicurate l'impunità e l'illecito arricchimento a spese degli agenti di commercio.
Se, successivamente alla firma della conciliazione si dovesse scoprire, come spessissimo avviene, che la nostra mandante ha effettuato, a nostra insaputa, forniture a clienti della nostra zona, non potremo più richiedere le differenze provvigionali.

Pensare che le norme avevano previsto per la richiesta di provvigioni, 5 anni di prescrizione , mentre per il pagamento delle indennità la prescrizione saliva a 10 anni.
Ora, con un colpo di spugna, hanno cancellato tutto ciò subordinando un diritto a percepire l'indennità, alla rinuncia tombale e ciò grazie alla approvazione da parte dei sindacati.
La cosa migliore da fare è quella di non firmare alcuna conciliazione, occorre recarsi non da uno , ma da più sindacati di categoria per valutare l'opportunità e la convenienza della conciliazione.
Occorre ricordare che le indennità che si potrebbero richiedere alla cessazione sono tante.
Alcuni esempi:

1) INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA,
2) FIRR NON VERSATO ALL'ENASARCO
3) INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
4) INDENNITA' PER PATTO DI NON CONCORRENZA
5) INDENNITA' MERITOCRATICA
6) INDENNITA' MANEGGIO DENARO
7) RISARCIMENTO DANNI
8) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su consegne parziali
9) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su ordini diretti
10) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su riduzioni di provigioni
11) ADDEBITI DI CAMPIONARI
12) MANCATI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
13)RIMBORSI SPESE PER RIUNIONI
14)PROVVIGIONI SU ORDINI FATTI E NON CONSEGNATI
ED ALTRO ANCORA
Tra le somme offerte dalle mandanti, e quelle che si possono richiedere vi è molto spesso una differenza di diverse decine di migliaia di EURO .

Con l'invito a non firmare la conciliazione sindacale su richiesta delle mandanti,non intendo dire di rinunciare ai propri dirritti, ma voglio invitare gli agenti a recarsi presso non uno , ma più sindacati al fine di avere certezze sulle proprie spettanze e quindi valutare l'opportunità di una eventuale vertenza(temuta dalle mandanti).

Un accordo firmato esclusivamente tra le parti può essere impugnato solo se si tratta di agente persona fisica (AGENTE CHE LAVORA SOLO) se invece si tratta di persona giuridica (agenzia in società) l'eventuale accordo tra le parti non può essere impugnato.

FATTI FURBO, NON FIRMARE
Ed informa di tutto ciò anche i tuoi colleghi.

Gianni Di Pietro