sabato 14 marzo 2009

Conciliazione Sindacale ed Indennità Suppletiva di Clientela

Con il nuovo Accordo Economico Collettivo, settore Commercio, per vedersi liquidare l'indennità suppletiva di clientela, occorre firmare una liberatoria in sede di conciliazione sindacale.
Firmata detta liberatoria non sarà più possibile rivendicare altre somme alla ditta mandante.
In questo modo, le nostre aziende si saranno assicurate l'impunità e l'illecito arricchimento a spese degli agenti di commercio.
Se, successivamente alla firma della conciliazione si dovesse scoprire, come spessissimo avviene, che la nostra mandante ha effettuato, a nostra insaputa, forniture a clienti della nostra zona, non potremo più richiedere le differenze provvigionali.

Pensare che le norme avevano previsto per la richiesta di provvigioni, 5 anni di prescrizione , mentre per il pagamento delle indennità la prescrizione saliva a 10 anni.
Ora, con un colpo di spugna, hanno cancellato tutto ciò subordinando un diritto a percepire l'indennità, alla rinuncia tombale e ciò grazie alla approvazione da parte dei sindacati.
La cosa migliore da fare è quella di non firmare alcuna conciliazione, occorre recarsi non da uno , ma da più sindacati di categoria per valutare l'opportunità e la convenienza della conciliazione.
Occorre ricordare che le indennità che si potrebbero richiedere alla cessazione sono tante.
Alcuni esempi:

1) INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA,
2) FIRR NON VERSATO ALL'ENASARCO
3) INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
4) INDENNITA' PER PATTO DI NON CONCORRENZA
5) INDENNITA' MERITOCRATICA
6) INDENNITA' MANEGGIO DENARO
7) RISARCIMENTO DANNI
8) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su consegne parziali
9) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su ordini diretti
10) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su riduzioni di provigioni
11) ADDEBITI DI CAMPIONARI
12) MANCATI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
13)RIMBORSI SPESE PER RIUNIONI
14)PROVVIGIONI SU ORDINI FATTI E NON CONSEGNATI
ED ALTRO ANCORA
Tra le somme offerte dalle mandanti, e quelle che si possono richiedere vi è molto spesso una differenza di diverse decine di migliaia di EURO .

Con l'invito a non firmare la conciliazione sindacale su richiesta delle mandanti,non intendo dire di rinunciare ai propri dirritti, ma voglio invitare gli agenti a recarsi presso non uno , ma più sindacati al fine di avere certezze sulle proprie spettanze e quindi valutare l'opportunità di una eventuale vertenza(temuta dalle mandanti).

Un accordo firmato esclusivamente tra le parti può essere impugnato solo se si tratta di agente persona fisica (AGENTE CHE LAVORA SOLO) se invece si tratta di persona giuridica (agenzia in società) l'eventuale accordo tra le parti non può essere impugnato.

FATTI FURBO, NON FIRMARE
Ed informa di tutto ciò anche i tuoi colleghi.

Gianni Di Pietro

7 commenti:

antonio ha detto...

Bravo Gianni ottime e puntuali precisazioni dobbiamo far girare queste notizie a tutela dei nostri diritti....

Unknown ha detto...

Ottima puntuale informazione che ci arriva da un profondo conoscitore della materia.
Continua così Gianni

roberto ha detto...

E' veramente vergognoso, anche perchè spesso noi agenti ci troviamo a essere costretti a firmare dei contratti capestro pur di poter lavorare e siamo anche a volte minacciati di licenziamento e riduzione di zona se non accettiamo certe imposizioni, tutti lo sanno, ma tutti stanno a guardare, Roberto.

roberto ha detto...

E' vergognoso, spesso siamo costretti ad accettare tutte le condizioni delle ditte mandanti pur di non perdere il posto di lavoro o di essere minacciati di una restrizione di zona.Tutti sanno che i nostri diritti sono calpestati ma tutti stannoi a guardare. Roberto

Unknown ha detto...

Tutte cose molto giuste. La realtà, cari colleghi, è che i Tribunali Italiani non funzionano. Per vedere riconosciuto un proprio diritto passano anche 6/8 anni. Tutto questo le mandanti lo sanno e ne approfittano.
Comunque sono d'accordo con Gianni che non bisogna firmare nulla.

Anonimo ha detto...

Siate sereni...colleghi e collaboratori... parlo da ex agente e da attuale imprenditore ... se il contratto è serio ... non esiste tribunale del lavoro che non tuteli l'agente... in quanto lavoratore a tutti gli effetti.

Anonimo ha detto...

Buanosera sono un agente monomandatario che ha receduto dal contratto di agenzia (dopo 9 anni) a tempo indeterminato. Ho dato tutto al mio avvocato (che non appartiene a nessuna associazione di agenti) che mi ha detto che ha inviato una lettera per richiedere le indennità. Ho letto pero che le indennita possono essere corrisposte solo se si firma un verbale di conciliazione entro 30 giorrni dalla cessazione del rapporto. Vi chiedo ma come è possibile firmare entro 30 giorni. Il mio avvocato sta facendo bene? mi devo preoccupare?
grazie a tutti