martedì 17 novembre 2015

FEDERAGENTI, MONOMANDATO ED ENASARCO

Considerazioni sul'articolo del 12/11/15 pubblicato a pagamento su Libero 


In un articolo a sei colonne su Libero del 12 novembre 2015, la Federagenti interviene sulla ormai nota questione del monomandato, schierandosi anch'essa con gli altri sindacati ritenendo la cosa di pertinenza esclusivamente della contrattazione collettiva.
 Ritiene inoltre la Federagenti che l'articolo pubblicato dal sottoscritto il 02 novembre 2015 sul proprio blog, “ La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio “ era indirizzato a loro.
 In verità era rivolto ad un altro sindcato unitario il quale aveva inviato in merito, delle news ai propri iscritti; ma ciò poco importa.
E' importante invece il fatto che la Federagenti, pun non essendo firmataria degli AA.EECC, propenda per la soluzione comunitaria; ma andiamo per ordine.

 Scrive la Federagenti
 “ E' difficile rimanere calmi di fronte a tanta sfrontatezza : il Vice Presidente Usarci (il sottoscritto) parla apertamente dell'incapacità della contrattazione collettiva di far fronte ad alcune criticità della categoria, ma allora perchè da decenni la sua associazione unitamente a Fnaarc e Fiarc sottoscrive gli AE C con le controparti datoriali? Se non si è soddisfatti dei risultati, una associazione coerente con le attuali affermazioni di Di Pietro si dissocia e non firma (certo, poi non si siede nel CDA Enasarco) .”
Affermazione semplicistaca ed un po' ingenua.
 Il  monomandato, in molte sue sfaccettature,  rappresenta un vero problema sociale; lo stesso  presidente Enasarco, Brunetto Boco,   ha precisato ed ammesso nell'audizione presso la X  Commissione Attività Produttive, alla Camera dei Depitati,  che vi sono circa 30 mila agenti monomandatari al di sotto di 30 mila euro l'anno lordi di provvigioni e di questi circa 14 mila sono sotto i 15 mila euro, ciò vuol dire  che al netto di oneri e spese, questi monomandatari hanno un reddito  al di sotto della soglia di sopravvivenza.
Tutto ciò non rappresenta più un problema contrattuale, bensì un problema sociale ed i problemi sociali sono principalmente di competenza parlamentare. Gli AA.EE.CC., a differenza del CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) riferito ai lavoratori dipendenti,  non trattano il reddito minimo, o entità delle provvigioni, ma esclusivamente dei diritti e dei doveri oltre che delle indennità riservati alla categoria degli agenti.
 Anche per ciò che riguarda le modifiche unilaterali dei contartti non vedo lo scandalo se il parlamento docesse intervenire. Non è forse il codice civile che regolamenta le variazioni contrattuali in genere? Se nel codice vi fosse una falla, non è compito del legislatore porvi rimedio?

 Lo star del credere; sempre la Federagenti asserisce che lo star del credere lo si è dovuto modificare perchè: 
 “ vi era l'obbligo per l'Italia di adeguarsi ad una normativa comunitaria. “
Dimentica la Federagenti di specificare quale fosse la normativa comunitaria che ne vietasse l'applicazione. La direttiva comunitaria 86/653 CEE, non menziona in nessun rigo ed in nessuna parola lo star del credere, quindi non è corretto dire che l'italia è stata obbligata, se non fosse intervenuto il Senatore Villone dietro spinte dell'Usarci, lo star del credere sarebbe ancora in atto. Anche sull'art 1751 bis la Federagenti asserisce che : ” l'art.1751 bis fu introdotto con il d.lgs. N° 303 del 10 settembre 1991 con cui l'italia ha dovuto dare applicazione alla direttiva n . 86/653/CEE.” Dimentica la Federagenti che il testo originario dell'art 1751 bis introdotto con d.lgs. N 303 del 10 settembre 1991 era il seguente:
“ Art. 1751 bis. Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto."  
L'articolo menzionato dalla Federagenti non prevedeva alcuna indennità per l'agente che avesse sottoscritto tale clausola, ed a riprova di ciò, la Suprema Corte di Cassazione, in più sentenze, ha ribadito che l'agente il quale ha sottoscritto tale patto prima del 2001, ( data di entrata in vigore della nuova formulazione voluta sempre dal senatore Villone e dall'usarci,ovvero l'art. 23, L. 29.12.2000, n. 422 (G.U. 20.01.2001, n. 16, S.O. n. 14) che prevede, finalmente, un indennizzo per tale patto), non ha diritto ad alcuna indennità per tale patto.
 Anche sull'art. 1751 cc. Indennità di Fine Rapporto , la Federagenti ha da ridire.
 Da sempre la contrattazione collettiva stabilisce i canoni minimi a cui adeguarsi, mentre, guarda caso il c.c. stabilisce solo i massimi
" L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.".
Possiamo ben dire che , nessuna norma collettiva può inficiare ciò che prevede il codice, ma con gli AA.EE.C.C si è voluto dare certezza ad un minimo di indennità anche quando non ne ricorrano i presupposti previsti dal codice, indennità che può andare anche ben oltre il massimo stabilito dall'art. 1751 c.c. Nel contempo nessuna norma vieta di richiedere l'indennità prevista dal 1751 ogni qual volta l’agente lo ritenga opportuno.
 Sempre la Federanti ci suggerisce di non firmare gli AA.EE.CC. e seguita dicendo che lo firmiamo solo per sederci al tavolo dell'Enasarco.
Tale assunto non risponde al vero per diversi ordini di motivi.
 Primo, non firmare gli AEC potrebbe vanificare tutte le conquiste fatte dalla categoria degli agenti, ne elenco solo qualcuna: l’agente non avrebbe più diritto al Firr, l’indennità è dovuta solo per contrattazione collettiva; anche la ind. suppletiva di clientela e la meritocratica verrebbero meno in quanto previste sempre e solo dalla contrattazione e l'agente potrebbe non avere requisiti previsti dall'art 1751 c.c. e trovarsi pertanto senza alcuna indennità; che dire poi del preavviso, della malattia, e dell'art 1751 bis che rimanda per l'appunto il calcolo alla contrattazione ?
Sull'Enasarco poi vi è un capitolo a parte, non mi risulta nessuna norma che non permetta ad una associazione già firmataria degli AA.EE.CC. di non far parte del CDA perchè non sottoscrive un nuovo accordo, sarebbe una specie di ricatto oltre che illegale.
Parliamo anche della costituzione di un tavolo per lo studio dei problemi della categoria, tutti i sindacati si appropriano della sua paternità, ma nella pratica nessuno fa il primo passo, anche se per onor del vero occorre precisare che negli ultimi due anni,  numerosi sono stati gli incontri tra i sindacati firmatari degli AA.EE.CC. per discutere dei problemi della categoria, anche se su posizioni diverse, ma ciò costituisce il sale della democrazia.
E’ quantomeno singolare il continuo, costante e feroce attacco che Federagenti muove all'Usarci, attacco che che non contribuisce a cercare soluzioni, tantomenno tale comportamento va a vantaggio della categoria che ci onoriamo di rappresentare
Auspichiamo che i sindacati firmatari degli AA.EE.CC. si facciano promotori dell'apertura di un tavolo unitario per discutere ed approfondire l'argomento del monomandato e della revisione della attività dell'agente, l'Usarci è sempre pronta a confrontarsi ed incontrarsi quando si ha come obiettivo primario la tutela degli agenti..

Giovanni Di Pietro